
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
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Rassegna Fiscale
Transizione 4.0, rebus sulla comunicazione dei crediti d’imposta
Restano a disposizione ancora pochi mesi per sfruttare gli incentivi legati a Transizione 4.0 e 5.0. A meno di proroghe nella prossima legge di Bilancio, il 31 dicembre termina l’operatività dei crediti d’imposta 4.0 mirati alla digitalizzazione mentre la revisione del Pnrr in arrivo potrebbe archiviare già tra fine maggio e giugno l’era degli incentivi 5.0 che associano anche obiettivi di efficienza energetica. Nel caso di Transizione 4.0 il paradosso è che le imprese attendono ancora un decreto direttoriale che dovrebbe aggiornare le procedure di comunicazione dei crediti d’imposta. Il Mimit lavora con l’Agenzia delle Entrate per sbloccare a breve il provvedimento chiamato a specificare contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni. Transizione 5.0, invece, non ha funzionato e l’assorbimento complessivo è fermo al 12,5% dei 6,23 miliardi stanziati a valere sul Pnrr. Il potenziamento del beneficio arrivato con l’ultima manovra ha determinato un cambio di passo.
Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi
Per i redditi prodotti all’estero dei soggetti IRES è necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR, NC del modello Cnm. È fondamentale individuare il tipo di reddito estero e seguire una corretta gestione contabile delle ritenute subite. L’articolo 165 richiede tre condizioni per il credito d’imposta: produzione di un reddito in un Paese estero, concorso al reddito complessivo italiano e pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. Le imposte devono essere definitive e irripetibili. Se il reddito concorre parzialmente, anche il credito va ridotto. È consigliato regolare contrattualmente le ritenute con il cliente estero. Il quadro CE si divide in tre sezioni per determinare credito, eccedenze e riepilogo. Le eccedenze d’imposta estera possono essere riportate a nuovo o retroattivamente (carry back/forward) fino a otto anni.
Il riporto delle perdite pregresse guarda alle regole dell’anno di utilizzo
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 10919/2025 pubblicata lo scorso 25 aprile, ha stabilito che in tema di utilizzo delle perdite pregresse, si applica il regime vigente al momento dell’utilizzo delle perdite stesse, anche se queste si sono formate anteriormente quando il regime di utilizzo era differente. Per cui per l’utilizzo delle perdite avvenuto nel periodo d’imposta 2011 si deve considerare la modifica normativa per cui le perdite da start up generatesi nel 2005, 2006 e 2007 sono illimitatamente riportabili solo in presenza di una nuova attività produttiva, anche se questa regola all’atto della formazione delle perdite non esisteva. Nel caso analizzato l’ufficio delle Entrate aveva contestato che le perdite non fossero relative a una nuova attività produttiva in quanto derivanti da un acquisto di ramo d’azienda.
Riconoscimento formale del bene culturale per l’accesso all’art bonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 119/2025, ha chiarito che per accedere all’art bonus è necessario un riconoscimento formale del bene come culturale. Il caso finito sul tavolo dell’Amministrazione finanziaria riguarda un Comune che in quanto titolare di un diritto di superficie su un teatro di proprietà di una cooperativa, si chiede se è possibile fruire del credito di imposta previsto dall’art bonus per le erogazioni liberali ricevute ai fini della ristrutturazione del teatro. Domanda, in particolare, se i lavori di ristrutturazione rientrino tra quelli di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici. L’Agenzia evidenzia che per ottenere il beneficio fiscale dell’art bonus è necessario un provvedimento formale che ne attesti l’interesse culturale. Non basta a riconoscere il tax credit la semplice presunzione legata alla vetustà o alla destinazione pubblica dell’immobile. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per l’art bonus l’interesse culturale è attestato dal ministero’ – pag. 26)
Con l’iscrizione a più fondi pensione diventa decisiva l’anzianità maturata
In risposta a un quesito di Assogestioni l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 29/E/2025, conferma che per stabilire l’aliquota di tassazione agevolata sulle prestazioni pensionistiche corrisposte a un soggetto che sia iscritto a più forme di previdenza complementare, occorre fare riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Si risolve così un’incertezza nata a causa della pubblicazione in rete di alcuni discordanti orientamenti secondo i quali si sarebbe dovuto fare riferimento all’anzianità di iscrizione al fondo che eroga la prestazione e non alla anzianità di iscrizione a forme di previdenza integrativa in generale. L’importanza dell’anzianità di iscrizione deriva dal fatto che la parte imponibile di numerose tipologie di prestazioni di previdenza integrativa è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Dichiarazione Iva, in scadenza l’invio Chance della tardiva entro il 29 luglio
Entro domani va presentata la dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024. Il contribuente che omette la presentazione può avvalersi della dichiarazione tardiva da presentare entro il 29 luglio 2025, versando le relative sanzioni, con ravvedimento operoso, di 25 euro. Anche in questi casi, il credito Iva superiore a 5 mila euro può essere compensato, oltre questo importo, solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello annuale con il visto di conformità. Per la presentazione di una eventuale dichiarazione Iva integrativa è necessario aver validamente presentato il modello entro il 29 luglio 2025.
Sindaci, limiti retroattivi
Con la sentenza n. 1981 dello scorso 24 aprile il Tribunale di Bari fornisce la prima interpretazione sul nuovo articolo 2407 del Codice civile previsto dalla legge n. 35/2025. I limiti alle responsabilità dei sindaci valgono anche per il passato mentre i nuovi termini prescrizionali non hanno valenza retroattiva. Il tetto previsto dalla norma va riferito ad ogni singolo evento dannoso imputabile al sindaco mentre il compenso rilevante ai fini della base del calcolo è quello deliberato dall’assemblea anche se non percepito dai sindaci stessi. La responsabilità fra amministratori e sindaci resta solidale. Il caso: in una procedura concorsuale la curatela evidenzia al collegio sindacale di non aver individuato con tempestività l’insufficienza dell’attivo e di non essersi attivato con i relativi poteri reattivi per evitare la prosecuzione dell’attività da parte della società, successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale.
Rottamazione 4 in cinque passi
Il 30 aprile scade il termine per la riammissione alla rottamazione quater. I contribuenti decaduti hanno la possibilità non solo di presentare l’istanza per la riattivazione dei benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare e integrare quella già presentata. Rimettere mano alla domanda già presentata può essere utile per spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazione singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione. Chi non ha ancora presentato domanda è invitato a farlo repentinamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Con la rottamazione quater si paga in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate, in numero massimo di dieci. Il beneficio è rappresentato dal fatto che si pagano solo il capitale, le spese di notifica e i diritti di notifica. Escluse, invece, sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Concordato, verifiche sull’Iva
Nessuna limitazione ai poteri di controllo delle Entrate sui contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. I controlli potranno essere eseguiti sia con riferimento alle imposte oggetto dell’accordo, sia con riferimento agli altri tributi come, ad esempio, l’Iva. È quanto emerge dalla direttiva n. 50/2025 avente ad oggetto gli indirizzi operativi per il 2025, emanati dal settore coordinamento e programmazione dell’Agenzia delle Entrate. Il documento evidenzia che gli accertamenti ordinari sulle imposte dirette sono esclusi solo in assenza di cause di decadenza. Ma, se emerge una causa di decadenza, i controlli si estendono anche ai periodi coperti dal concordato fiscale. Gli uffici sono tenuti ad accertare eventuali cause di esclusione prima di avviare accertamenti. I controlli restano sempre possibili, purché non trovino fondamento su meccanismi presuntivi disattivati dal Cpb.
Bonus colonnine, via al click day
Da oggi al 27 maggio è possibile presentare la domanda per accedere al bonus colonnine domestiche. Ci riferiamo al contributo relativo alle spese sostenute lo scorso anno per l’acquisto e l’installazione di un’infrastruttura domestica di ricarica per i veicoli elettrici. L’istanza va inviata attraverso la piattaforma informatica presente sul sito di Invitalia. Ricordiamo che il contributo massimo erogabile ammonta a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8 mila euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Il fisco punta illeciti all’estero
La direttiva sui controlli 2025 dell’Agenzia delle Entrate dedica un’intera sezione al contrasto degli illeciti fiscali internazionali. E lo fa chiarendo che il presidio non si limita più solo alla verifica della corretta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’obiettivo è ora intercettare, in modo sistematico, le provviste patrimoniali detenute oltre confine che non risultano coerenti con i redditi dichiarati nel territorio dello Stato. Le Entrate puntano a verificare non solo la correttezza formale delle dichiarazioni, ma anche la congruità tra le somme detenute fuori dai confini nazionali e i redditi che le hanno presumibilmente prodotte, includendo le annualità per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’accertamento. Senza trascurare, poi, gli aspetti successori o di liberalità, ai fini della valutazione circa il corretto assoggettamento al relativo carico fiscale.
Novità Fiscali
Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.
OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.
SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.
In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI
Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.
Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.
LIBERALITA’ INDIRETTE
Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.
Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.
Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.
DISCIPLINA DEL COACERVO
Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.
Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA
Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.
ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.
MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
-
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
- all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
-
- nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’:
-
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2025 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2025 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
22 Apr 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
30 Apr 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
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