
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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- Pomeriggio: 15:00 / 18:00

Rassegna Fiscale
Usufrutto e nuda proprietà: tassabile solo la plusvalenza
La cessione di nuda proprietà e usufrutto a due acquirenti non fa scattare la tassazione dei proventi come redditi diversi per il venditore. Solo se ricorrono le condizioni temporali può configurarsi una plusvalenza tassabile. Questo, uno degli effetti della norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1-bis del decreto fiscale, introdotto in fase di conversione, che si ritiene operi retroattivamente dal periodo d’imposta 2024. La norma distingue tra cessione e costituzione di diritti reali immobiliari, con effetti fiscali differenti. Se il cedente perde ogni diritto, si applica la disciplina delle plusvalenze. Se, invece, mantiene un diritto, si genera un reddito diverso. L’interpretazione smentisce alcune pronunce delle Entrate, tra cui la risposta 133/2025, che aveva considerato la cessione dell’usufrutto come reddito tassabile separato. Le nuove regole uniformano il trattamento fiscale, chiarendo i casi di tassazione ai fini Irpef o Ires.
Niente contraddittorio per atti notificati prima del 30 aprile 2024
La Cgt di Siracusa, con la sentenza n. 1326/2025, ha stabilito che la normativa sul contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione qualora l’atto o l’invito che lo precede non solo siano stati emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. Il caso è nato dalla notifica di un Pvc a un’associazione, a seguito di un controllo eseguito al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui alla legge 389/1991 e dal quale emergevano violazioni fiscali. L’Ufficio emanava un atto di accertamento con il quale accertava in capo alla contribuente un maggior imponibile Ires, Irap e Iva. L’associazione impugnava l’atto, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 6-bis relativo al principio del contraddittorio. I giudici hanno accolto il ricorso, dopo aver ripercorso l’excursus normativo.
Tcf, allineamento ai principi contabili per obbligazioni e diritti di superficie
Con il provvedimento di ieri l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il provvedimento dello scorso gennaio che riguarda le linee guida del Tcf per i contribuenti industriali interessati dal regime dell’adempimento collaborativo. In particolare, poiché questo istituto prevede uno stretto collegamento con i rischi derivanti dall’adozione dei principi contabili, era stato istituito con provvedimento del 10 ottobre 2024 un tavolo tecnico fra Entrate e Oic per mappare la ricaduta degli aspetti contabili sulla tassazione. L’aggiornamento di ieri tiene conto di tre casistiche che sono state analizzate congiuntamente da Entrate e Oic. In particolare, sono state fornite indicazioni delle seguenti tre fattispecie: il recesso anticipato da un contratto di commodity swap; il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; l’emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero. Approvato anche il provvedimento delle Entrate che riguarda il Tcf per le imprese assicurative.
Scissione, il fondo rischi e oneri non è tassato
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22805/2025, conferma che la scissione costituisce un’operazione fiscalmente neutrale che non può comportare la tassazione dei fondi per rischi e oneri per i quali, peraltro, la beneficiaria non aveva dedotto i relativi costi all’atto della loro iscrizione. Tutto è nato da un avviso di accertamento per Ires, sanzioni e interessi notificato nel 2012 su una scissione parziale avvenuta tra un’azienda speciale comunale e una neo-costituita spa. La beneficiaria aveva iscritto in bilancio i fondi per debiti assunti, ma l’Agenzia delle Entrate contestava una sopravvivenza attiva, ritenendo quei fondi dedotti. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che tali fondi erano stati tassati e non dedotti, e quindi non potevano generare plusvalenze. I giudici di legittimità hanno bocciato le pretese dell’erario e lo hanno condannato a pagare le spese.
Con il programma Life contributo alle imprese fino al 60% della spesa
Con il programma Life l’Unione Europea sostiene l’ambiente e l’azione per il clima. A disposizione ci sono oltre 570 milioni di euro. Di fatto Life costituisce il motore principale del Green deal europeo, sostenendo progetti innovativi capaci di guidare la transizione energetica. Le imprese interessate ad ottenere gli incentivi a fondo perduto che arrivano fino al 60% della spesa devono realizzare progetti a favore dell’ambiente, del clima e della transizione ecologica, presentando proposte entro le scadenze del 4 o del 23 settembre, a seconda delle singole aree d’intervento. Per la maggior parte dei bandi la scadenza è fissata al 23 settembre 2025. I bandi 2025 si rivolgono a enti pubblici e privati, Ong, enti di ricerca, Pmi e grandi imprese. Ogni organizzazione partecipante dovrà essere in possesso di un codice Pic (Participant identification code).
Al setaccio le case fantasma
Nel 2024 sono salite di oltre il 66%, rispetto all’anno precedente, le segnalazioni dei Comuni verso l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione. Oltre 15 milioni l’imposta emersa di cui quasi 7 milioni nell’ambito immobiliare. Il dato arriva dal Rapporto di verifica sui risultati dell’Agenzia delle Entrate inviato al Dipartimento delle Finanze sui risultati 2024. Le segnalazioni qualificate provenienti dai Comuni e prese in carico dalle strutture operative delle Entrate sono state 6.252 nel corso del 2024. Il 20,4% proviene dai Comuni del Nord-ovest, il 20,14% dai Comuni del Nord-est; il 3,6% da quelli del Centro, dalle Isole proviene il 55% delle segnalazioni e lo 0,9% dal Sud. Dalle segnalazioni sono stati attivati 607 accertamenti in relazione ai quali al Sistema informativo risulti collegata almeno una segnalazione qualificata dei Comuni.
Software ‘Il tuo Isa’ doubleface
Per il secondo anno di fila il software ‘Il tuo Isa’ non fornisce soltanto i punteggi sintetici di affidabilità fiscale, ma elabora anche la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026. Allo stesso tempo l’applicativo consente la trasmissione telematica della proposta di Cpb sia ‘in via autonoma’ accompagnata cioè dal solo frontespizio dei modelli Redditi e del relativo quadro CPB, che in allegato all’intero modello Redditi 2025. Il legame che unisce gli Isa al Cbp non riguarda soltanto il software di calcolo e il modello per l’adesione alla proposta biennale ma va ben oltre. Avere un buon punteggio in termini di affidabilità fiscale è garanzia di una proposta di concordato soft o comunque in leggera salita rispetto ai redditi e ai valori della produzione dichiarati nell’anno precedente a quello di ingresso al concordato. Di contro, un modesto o addirittura un pessimo punteggio Isa, equivalgono ad una proposta di concordato tutta in salita.
Avvisi, acquiescenza parziale
Il disegno di legge semplificazione introduce una nuova chance per i contribuenti. La novità più significativa è che l’acquiescenza agli avvisi di accertamento potrà essere effettuata anche solo parzialmente a condizione che le violazioni contestate abbiano autonoma rilevanza. Se approvata la modifica supererebbe l’attuale interpretazione delle Entrate che richiede l’accettazione integrale dell’atto. La novità consente, ad esempio, di definire solo le contestazioni ai fini Irpef o Iva. La parziale acquiescenza si applicherà solo alle violazioni chiaramente distinguibili all’interno dell’atto. Sarà inoltre estesa anche agli avvisi di liquidazione per imposte indirette diverse dall’Iva. La riforma mira a favorire definizioni precontenziose più flessibili, ma l’acquiescenza potrebbe assumere un ruolo secondario rispetto all’accertamento con adesione.
Minimum tax, c’è il modello per la comunicazione
È pronto il modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della minimum tax. Lo dovranno utilizzare i gruppi multinazionali per notificare quale società, all’interno del gruppo, sarà incaricata di trasmettere la ‘comunicazione rilevante’ prevista dal nuovo impianto normativo sulla minimum tax al 15%. Il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria costituisce un tassello operativo dell’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale contenuta nel Dlgs 209/2023, che recepisce in Italia la direttiva Ue 2022/2523 sul livello minimo di imposizione effettiva per i grandi gruppi con ricavi annui superiori a 750 milioni. Secondo quanto previsto dal decreto dell’Economia del 25 febbraio 2025, le imprese che non intendono trasmettere direttamente la comunicazione, possono delegare un’altra società del gruppo. Il modello approvato serve proprio a segnalare questa scelta alle Entrate, indicando il soggetto che presenterà la comunicazione per conto del gruppo.
Ordini, elezioni il 15 e 16/01
Si terranno il 15 e 16 gennaio 2026 le elezioni degli ordini territoriali dei commercialisti. A deciderlo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta del 6 agosto. Nelle stesse date si terranno anche le elezioni del collegio dei revisori e dei comitati pari opportunità territoriali. Il Consiglio ricorda che il regolamento elettorale della categoria è stato adottato lo scorso 20 maggio e trasmesso al min. Giustizia per l’approvazione. Approvazione che ancora manca. Al ministero di via Arenula spetterà il compito di fissare la data delle elezioni dei vertici nazionali. Il mese più probabile è quello di aprile.
La Rassegna fiscale va in ferie
Come di consueto, in occasione delle ferie estive, la Redazione Metaping sospende il servizio quotidiano di rassegna stampa fiscale. Riprenderemo regolarmente la nostra attività da lunedì 1°settembre 2025. Auguriamo a tutti i nostri lettori buone vacanze.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’Iva dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 59, legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, ha istituito il codice tributo ‘6045’ denominato ‘IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Con questo nuovo codice tributo i committenti possono versare, tramite il modello F24, l’Iva in nome e per conto del prestatore, in base al regime opzionale.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, con l’indicazione nei campi ‘rateazione/regione/prov./mese rif.’ e ‘anno di riferimento’, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati ‘00MM’ e ‘AAAA’.
Riforma Irpef - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
La legge delega per la riforma fiscale dispone, tra l’altro, i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina dei redditi agrari. Il decreto legislativo Irpef-Ires n. 192 del 13 dicembre 2024 introduce, nell’ambito delle norme di cui al Titolo I ‘Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi’, modifiche alla disciplina in parola.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali recate dal decreto.
Il decreto legislativo modifica l’articolo 32 del Tuir disponendo che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile si inquadrano fiscalmente come attività produttive di redditi d’impresa. La revisione del regime di imposizione delle attività agricole si è resa necessaria per tenere conto anche delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelli che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
La prima modifica apportata dal decreto è costituita dall’introduzione della lettera b-bis) nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, in base alla quale sono produttive di reddito agrario le ‘attività dirette alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis’.
Si tratta, ad esempio, delle c.d. ‘vertical farm’, delle colture idroponiche e della micropropagazione in vitro; tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti, sono realizzate in strutture protette come serre, fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e, più in generale, gli immobili riconvertiti alla produzione in esame.
Dal decreto si evince che per potersi configurare un reddito agrario, le due condizioni, ovvero sistema evoluto di coltivazione e utilizzo di immobili rientranti nelle indicate categorie catastali, devono ricorrere congiuntamente.
Continuano ad essere considerate attività agricole produttive di reddito agrario ‘le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste’. Parimenti vi rientrano anche le attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti per le quali, tuttavia, non sono utilizzati gli immobili specificatamente indicati nella nuova norma.
Il documento di prassi amministrativa contiene importanti precisazioni sulla determinazione del reddito agrario e del reddito dominicale derivante dalle attività di cui alla lettera b-bis). Il decreto rinvia ad un apposito decreto del Mef, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati per le attività di produzione di vegetali e la disciplina delle modalità di determinazione della c.d. ‘superficie agraria di riferimento’, rilevante ai fini del calcolo del reddito.
Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali basate su tecniche di coltivazione innovative e realizzate negli immobili in questione si applica una disciplina ad hoc, introdotta dal decreto con l’inserimento di nuove disposizioni negli articoli 28, 34, 36 e 56-bis del Tuir.
Al fine di individuare la parte di attività diretta alla produzione di vegetali realizzata con sistemi di coltivazione evoluti tramite l’utilizzo di immobili, che si considera produttiva di reddito agrario, l’art. 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, a regime, le attività di cui alla lettera b-bis) saranno produttive di reddito agrario entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, mentre il reddito relativo alla parte di produzione che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente.
In via transitoria, invece, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
Con riferimento al periodo transitorio, la circolare individua il limite oltre il quale le attività agricole in parola producono reddito d’impresa, identificando la superficie agraria di riferimento nella ‘superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile’.
Pertanto, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) risulteranno produttive di reddito nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.
In tal caso, il reddito relativo alla superficie eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile – determinato con i criteri previsti nel periodo transitorio – in proporzione alla superficie eccedente.
Per ciò che concerne il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, la nuova disciplina prevede che, a regime, è determinato ai sensi del decreto interministeriale mentre in via transitoria, ovvero fino all’emanazione del decreto interministeriale, è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
In ogni caso, l’ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti. A tal fine, occorre confrontare il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30% con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%.
In relazione ai redditi agrari e dominicali delle colture di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis) la circolare evidenzia che gli stessi devono essere assoggettati alla rivalutazione, rispettivamente, del 70% e dell’80%, nonché dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Non trovano applicazione talune specifiche disposizioni agevolative destinate ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e ai predetti soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni, in quanto dettate esclusivamente per i terreni.
Il documento di prassi amministrativa esamina, poi, l’altra novità inserita nella lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir che introduce una seconda nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle ‘attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile’.
La lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir dispone che tali attività sono produttive di reddito agrario, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
A tale scopo rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir. Deve inoltre trattarsi dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi, di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse né quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lettera b-ter).
Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite indicato dalla lettera b-ter) concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
La circolare riporta alcuni esempi relativi ai beni di cui alla lettera b-ter).
Il decreto sostituisce il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tui per consentire di applicare i regimi forfettari anche ad altri soggetti quali società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola.
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sui riflessi delle novità normative con la disciplina fiscale propria dell’attività agrituristica, contenuta nell’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Secondo tale norma ‘i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir, che esercitano attività di agriturismo, determinano ‘il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%’.
Ai sensi di quanto espresso, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono, quindi, un reddito d’impresa determinato secondo le modalità ordinarie.
Con il nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir vengono estese le previsioni del comma 3 del medesimo articolo – che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile – alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, nelle quali rientrano le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del tuir, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative che hanno optato per il regime fiscale di cui al comma 1093, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica, neanche avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, né possono applicare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, in quanto esplicitamente escluse dal relativo ambito soggettivo. Conseguentemente, tali società continuano a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività agrituristica esclusivamente in via analitica.
Le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale, rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, possono avvalersi del suddetto regime forfetario, al pari delle società che non hanno optato.
Le modifiche apportate dal decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso che è entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Di conseguenza, le modifiche alla disciplina dei redditi dei terreni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Scadenzario Fiscale
20 Ago 2025 (139)
1) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento 2 rata primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Versamento 2 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
5) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
6) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
7) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 2 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica
10) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
11) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
12) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
13) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
14) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento 2 rata
15) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento 2 rata primo acconto 2025 e saldo 2024
16) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
17) Soggetti IRPEF: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
18) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
19) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
20) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
22) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica
24) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
35) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
37) Versamento 2 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
38) Versamento2 rata da parte dei creditori pignoratizi
39) IVIE: versamento 2 rata saldo 2024 e primo acconto 2025
40) IVIE: versamento 2 rata saldo 2024 e primo acconto 2025
41) IVAFE: versamento 2 rata saldo 2024 e primo acconto 2025
42) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
45) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
46) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
47) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) Versamento 2 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
49) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
50) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
51) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
53) CEDOLARE SECCA: versamento 2 rata saldo 2024 e primo acconto 2025
54) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
55) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
75) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
83) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 2 trimestre
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
87) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 2 trimestre
88) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 2 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
89) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
90) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
92) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
93) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
94) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
96) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
97) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
98) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 2 trimestre
99) Titolare di partita IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2024
100) IVA: versamento del saldo 2024
101) IVA: versamento 2 rata del saldo 2024
102) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
103) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
104) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2024
106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Società "di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
108) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
109) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
110) Soggetti Ires: versamento 2 rata saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
111) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
112) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
113) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
114) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
115) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
116) IRAP: versamento 2 rata primo acconto 2025 e saldo 2024
117) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
118) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
119) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
120) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
122) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
123) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
125) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
126) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
127) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
128) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
129) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
130) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
131) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
132) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
133) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
134) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
135) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva
136) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
137) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 3 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
138) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
139) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
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Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
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