
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Bonus ricerca resta in bilico il requisito della novità assoluta
Permangono ancora molti dubbi sulle controversie pendenti e sui controlli che potranno scattare in merito ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo. Infatti, in mancanza di pronunce della Suprema corte, l’atto di indirizzo delle Finanze del 1°luglio scorso fornisce solo in parte spunti concreti, lasciando irrisolte una serie di questioni. La contestazione più frequente è quella relativa alla carenza di innovatività assoluta che, secondo il Fisco, avrebbe dovuto caratterizzare l’attività di R&S agevolata. Spesso, infatti, le contestazioni vertono sul fatto che i progetti sono innovativi solo per l’impresa e non per il mercato, basandosi sul Manuale di Frascati. Le Corti di merito in molti casi danno ragione ai contribuenti ma sul punto mancano pronunce del Palazzaccio. L’atto di indirizzo del 1°luglio scorso non chiarisce i dubbi né si esprime sull’uso retroattivo della nuova definizione di ‘credito non spettante’. Manca un chiarimenti sul valore della certificazione prevista dal dl n. 73/2022 anche in caso di contestazioni già avviate.
Lingotti e monete: in caso di vendita rischio maxi-prelievo del 26%
In momenti di incertezza geopolitica come quelli attuali, i beni di rifugio e, in particolare, l’oro possono dare nuova spinta al mercato. Occorre, però, tenere sempre in considerazione i profili definitori, gli obblighi informativi e antiriciclaggio e, da ultimo quelli fiscali. Ai fini delle imposte sui redditi, a seguito della legge n. 213/2023, le plusvalenze che possono derivare dalla cessione di metalli preziosi lavorati ricadono nella categoria di redditi diversi e sono tassati al 26% come altri investimenti finanziaria. Se si è in grado di documentare i costi, la plusvalenza è il risultato della differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere accessorio. Se il bene è stato acquistato per successione, il costo di acquisto è quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Se il possessore non è in grado di dimostrare il costo di acquisto, l’imposta scatta sul corrispettivo totale.
Sanzioni, sì al favor rei per le rate scadute prima del 1°settembre 2024
La Cgt di primo grado di Bergamo nella sentenza 348/1/2025 del 30 giugno scorso dice sì al favor rei sulle sanzioni tributarie. La pronuncia arriva dopo le prese di posizione di segno opposto della Cassazione con le sentenze n. 1274 e n. 17113 di quest’anno e che dimostra come tra i giudici di merito ci siano sensibilità diverse, da misurare nei gradi di giudizio successivi. Peraltro, la stessa Cassazione con una sentenza del 2024, aveva riconosciuto la necessità di ‘valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente’ a proposito del mancato favor rei. Nel caso analizzato una società aveva ricevuto una intimazione di pagamento per essere decaduta – prima del 1°settembre 2024 – dal beneficio della rateizzazione di alcuni avvisi bonari nel contesto della proroga dei versamenti disposta dal decreto Rilancio ai tempi del Covid 19.
Immobili venduti all’asta nel fallimento: imponibile il prezzo dichiarato
Con la sentenza 565/2025 la Cgt di secondo grado delle Marche ha disposto che la vendita di un complesso immobiliare realizzata nell’ambito di una procedura fallimentare competitiva e intervenuta tra l’affittuaria del complesso e il fallimento non è soggetta alla rettifica di valore prevista perché la base imponibile è determinata ex art. 44 del Tur ed è data dal prezzo dichiarato. Nel caso analizzato il fallimento esperiva varie procedure di vendita all’incanto, tutte andate deserte. L’ultima prevedeva il prezzo di aggiudicazione di 7 milioni di euro. Il curatore richiedeva ed otteneva da parte degli organi fallimentari preposti l’autorizzazione a vendere all’affittuario, che aveva formulato l’offerta, al prezzo di base dell’ultima asta andata deserta: 7 milioni. L’Agenzia emetteva un atto di rettifica e rivalutava il complesso aziendale in 16.770.000 e riliquidava le imposte nei confronti sia dell’acquirente che della curatela venditrice.
Forfettari, acquisti in reverse charge con possibili disallineamenti Iva
I forfettari versano l’Iva relativa agli acquisti in reverse charge, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. La modifica apportata dal decreto legislativo n. 81/2025 è ‘minimale’ e lascia sullo sfondo alcune problematiche interpretative che impongono agli operatori di muoversi con cautela. I forfettari non addebitano IVA e certificano l’esclusione in fattura, usando codici specifici. Le vendite UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, quindi non serve il VIES. Per vendite a distanza sotto i 10.000 euro, si applicano regole nazionali; oltre tale soglia, è necessario assolvere l’IVA nello Stato di destinazione, anche tramite OSS o IOSS. Restano valide le regole su esportazioni, importazioni e servizi. La nuova scadenza riguarda solo il versamento, mentre il termine per l’integrazione o autofattura resta al 16 del mese successivo all’operazione. Serve chiarimento ufficiale per unificare le due scadenze.
Global tax in crisi, ma attenzione agli errori nella reportistica Cbcr
La Global Minimum Tax, sempre meno globale e più europea, resta una realtà per i gruppi italiani, che devono affrontare gli adempimenti del Pillar 2. Il G7 e l’OCSE puntano a ulteriori semplificazioni, tra cui il CbCR safe harbour, basato sulla reportistica Paese per Paese. L’OCSE ha individuato errori comuni nei report, come imprecisioni nei dati, errata compilazione di campi, tassi di cambio sbagliati, e mancata indicazione delle fonti. Errori nei dividendi e nei perimetri di gruppo sono frequenti. La normativa italiana prevede sanzioni fino a 50.000 euro. Se il report non è qualificato, si perde il beneficio del safe harbour, anche negli anni successivi, e si applicano le complesse regole ordinarie. Tuttavia, solo errori rilevanti su ricavi e utile ante imposte contano ai fini della semplificazione.
Auto aziendali, benefit a due vie
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, interviene in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori. Il documento di prassi evidenzia che la legge di Bilancio 2025 ha modificato la modalità di tassazione forfettaria dei redditi da lavoro dipendente per quanto riguarda la concessione in uso promiscuo di autoveicoli, moto e ciclomotori ai dipendenti. La conseguenza è che la disciplina dei fringe benefit per le auto aziendali viaggia su un doppio binario tra vecchie e nuove regole. In particolare, rispetto alle regole transitorie, trova applicazione la disciplina più favorevole. La nuova disciplina scattata dallo scorso 1°gennaio si applica solo se il contratto è stipulato e il veicolo assegnato a partire dal 1°gennaio 2025. È necessario, inoltre, che il veicolo non sia stato immatricolato prima di tale data.
Iva, in salvo col saldo del debito
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 dello scorso 3 luglio, ha stabilito che non si procede alla confisca se l’importatore paga l’Iva all’importazione e le sanzioni. In caso di accertamento doganale, se l’operatore provvede al versamento dell’Iva e delle sanzioni amministrative, l’applicazione della confisca realizzerebbe una violazione del principio di proporzionalità. I giudici delle leggi hanno ribadito che l’imposta sul valore aggiunto non è e non può essere assimilata a un diritto di confine. La decisione della Corte, anche se riferita alla disciplina previgente, esprime un principio generale, che può essere esteso anche alle violazioni contestate alla luce della nuova normativa doganale (Dlgs n. 141/2024). Secondo la Consulta se viene irrogata la sanzione amministrativa non c’è spazio per la confisca della merce.
La denuncia all’Uif è d’obbligo
La guida agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati realizzata dall’Ordine forense di Milano afferma che il legale è tenuto a denunciare all’Uif il proprio cliente se sospetta violazioni della normativa antiriciclaggio. E questo nel momento in cui l’avvocato è chiamato a compiere in nome e per conto dell’interessato operazioni di natura finanziaria o immobiliare oppure lo assiste in trasferimenti di diritti reali, gestione di denaro e titoli, rapporti bancari e finanziari, costituzione e gestione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi. Nell’adempiere l’obbligo l’avvocato e i suoi collaboratori non incorrono in alcuna responsabilità: è esclusa la violazione del segreto professionale.
Impatriati tutelati
Nell’ordinanza n. 15234 depositata il 7 giugno 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che possono accedere al regime degli impatriati anche i lavoratori che, sia pure non avendo inviato la richiesta al datore di lavoro, beneficiano dell’agevolazione in dichiarazione o presentano istanza di rimborso ex art. 38 Dpr n. 602/1973 delle maggiori ritenute subite. I giudici di legittimità richiamano il chiarimento espresso dalla circolare n. 14/2012 dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa Agenzia ha fornito un commento della legge n. 28/2010: ‘in via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 Dpr n. 602/1973, al fine di affermare che è consentita la presentazione dell’istanza anche in mancanza di richiesta scritta al datore di lavoro, in quanto si tratta di un’interpretazione fondata sulla mancata previsione di una decadenza della disciplina normativa’.
Riserve in sospensione, carico fiscale stornato dal patrimonio
Dalle modifiche al principio contabile Oic n. 25, in consultazione fino al prossimo 31 luglio, in tema di imposte sul reddito, emerge che il versamento della sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta si recepisce stornando la relativa riserva di patrimonio netto. Ancora nulla di definitivo, dunque, ma lo spunto è ottimo per accompagnare una opzione fiscale che le aziende hanno in agenda in queste settimane; tanto è vero che l’Organismo italiano di contabilità ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva, al fine di superare il dubbio in merito alla sua collocazione a conto economico, ovvero in riduzione del patrimonio netto. Le modifiche al documento n. 25 chiariscono che l’affrancamento delle riserve non va imputata al conto economico ma iscritta come debito contro riduzione della riserva. Gli interessi sul pagamento rateale vengono invece rilevati per competenza nel conto economico. Non si tratta di un approccio nuovo perché molte aziende lo hanno già adottato nel 2023, anticipando la scelta.
Novità Fiscali
Modifiche alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici in merito alle novità fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori.
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir disciplina la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Secondo tale norma, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024, i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2020, si quantificano nella misura del 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio al netto degli ammortamenti eventualmente trattenuti al dipendente.
La predetta disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica.
Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025
La manovra 2025 ha modificato la disciplina di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori.
Per effetto delle novità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1°gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata dalla legge di Bilancio 2025, la circolare ritiene che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, sia mediante l’assegnazione del bene al lavoratore.
Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i ‘contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025’.
Nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Per veicoli ‘di nuova immatricolazione’ l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Infine, l’Agenzia puntualizza che la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir – come modificata dalla legge di Bilancio 2025 – si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1°gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.
Disciplina transitoria
Come già affermato, il regime di tassazione introdotto con la manovra 2025 si applica ai veicoli che soddisfano, a decorrere dal 1°gennaio 2025, tutti i requisiti previsti dalla nuova lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir, visti sopra.
Al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della legge di Bilancio 2025. L’articolo 6, comma 2-bis, del Dl n. 19/2025 inserisce, infatti, dopo il comma 48, il comma 48-bis il quale dispone che per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2024 resta ferma la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel testo vigente al 31 dicembre 2024.
Considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, si ritiene che rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente.
Ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.
Il regime di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2024, si estende anche ai veicoli ‘ordinati dal datore di lavoro’ entro la medesima data e ‘concessi in uso promiscuo dal 1°gennaio 2025 al 30 giugno 2025’. La norma consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1°gennaio al 30 giugno 2025. Affinché la norma in parola trovi applicazione, occorre che nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
I veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, in relazione ai quali i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1°gennaio al 30 giugno 2025, rientrano nella tipologia dei mezzi che, ai sensi del comma 48 della legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate. La circolare ritiene applicabile la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo
In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo la circolare ritiene che sia applicabile la disciplina relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.
Invece, in caso di assegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.
Pertanto, in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1°luglio 2020:
- trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo è avvenuta entro il 30 giugno 2025;
- la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria, di cui al comma 48-bis della legge di Bilancio 2025.
Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo immatricolato dal 1°gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48 della legge di Bilancio 2025, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1°gennaio 2025.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2025 (82)
1) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
2) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
9) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
10) Versamento imposta sugli intrattenimenti
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
12) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
13) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
14) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
15) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
16) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
17) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
18) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
19) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
20) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
21) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
24) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
25) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
26) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
27) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
28) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
29) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
65) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
66) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
67) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
68) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
72) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
73) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
21 Lug 2025 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
16) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
17) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
30 Lug 2025 (25)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
15) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
16) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
20) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
21) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
22) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
24) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
25)
31 Lug 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
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Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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