Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Manovra e famiglie, fondi ai redditi più bassi
Per potenziare gli aiuti alla natalità l’Esecutivo pensa di rafforzare l’Assegno unico. Un intervento limitato alle sole detrazioni fiscali taglierebbe fuori dai benefici i contribuenti ‘incapienti’ che non avendo nulla da pagare, non possono scontare niente. Per l’equilibrio a medio termine dei conti il sostegno alla natalità è fondamentale. Ne è convinto il ministro dell’Economia Giorgetti che potrebbe sollecitare anche un’iniziativa comunitaria. Se ne parlerà domani a Budapest in occasione della riunione informale dei ministri delle Finanze. Al Mef, intanto, si lavora sulle possibili opzioni in vista della manovra. Un rafforzamento dell’assegno unico potrebbe essere finanziato da una nuova stretta sulle detrazioni. L’idea è quella di imporre un ‘cap’, un tetto massimo alle spese che possono essere portate in dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte. Il tetto potrebbe essere articolato in base al reddito e al numero dei figli. Il margine per intervenire è ampio. Le detrazioni fiscali valgono 80 miliardi di euro l’anno. Secondo l’Upb oggi il 50% dei contribuenti meno abbienti gode di circa il 15% delle detrazioni totali, mentre il 26% è appannaggio del 10% più ricco.
‘Tetti alle detrazioni e una flat tax allargata Ora privatizzazioni’
Il sottosegretario all’Economia Federico Freni, intervistato dal Corriere, anticipa subito che nella prossima manovra ci saranno meno tasse per chi fa figli. L’idea è quella di inserire un tetto alla detrazione che sia tarato in base al reddito e al numero di figli a carico. Per Freni le detrazioni, che in totale costano 80 miliardi di euro, sono troppe e si devono tagliare. Mai, tuttavia, su sanità, casa e lavoro. La Lega ha proposto l’estensione della flat tax, le coperture necessarie si troveranno tra maggiori entrate e razionalizzazione della spesa. Compatibilmente con le risorse a disposizione ci sarà, come chiede Forza Italia, un intervento sulle pensioni minime. Il taglio dei tassi deciso ieri dalla Bce rappresenta un primo passo ma è prematuro fare stime sull’impatto che avrà. L’approvazione del Piano strutturale di bilancio è stata rinviata in attesa della revisione quinquennale dei conti pubblici; con la Commissione Ue non ci sono problemi in quanto la scadenza non è perentoria. In ogni caso, come ha illustrato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Piano poggia su riforme ed investimenti imprescindibili per il Paese.
Tassa di soggiorno estesa a tutti i Comuni
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e la ministra del Turismo Daniela Santanché lavorano alla riforma della tassa di soggiorno. Oggi è applicabile solo dai capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni delle località turistiche o delle città d’arte. Per intenderci da appena 1.000 comuni su 8.000 totali. La riforma prevede l’applicazione di questa tassa ‘su base volontaria’. La ministra vuole distribuire meglio questa imposta mentre per il viceministro servono regole uniformi su tutto il territorio nazionale. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Turismo: tassa aperta a tutti i Comuni, rincari progressivi’ – pag. 7)
Tassi, un altro taglio dello 0,25% La Bce: cautela sulle prossime mosse
Ieri la Bce ha deciso di tagliare i tassi d’interesse di un altro 0,25%, portando al 3,5% il costo del denaro. La decisione è arrivata all’unanimità ma, come al solito, la presidente Christine Lagarde è stata cauta. D’altronde i problemi non mancano: le difficoltà della Germania, la recessione industriale italiana e le limature nelle previsioni di crescita dell’economia. In ogni caso Lagarde ha lasciato la porta aperta a tutto. Anche a una potenziale accelerazione del ritmo al quale i tassi caleranno in futuro. Questo non significa che già ad ottobre il costo del denaro scenderà di nuovo o che a dicembre si ridurrà di mezzo punto in un colpo solo. Nessuna decisione del genere è stata presa in seno alla Bce. A Francoforte si discute. Da una parte ci sono i banchieri centrali più accomodanti che sottolineano tutti i fattori di debolezza dell’area, dall’altra i banchieri centrali del Nord preferiscono il ritmo più cauto dei tagli. I più monetaristi hanno votato per il sì al taglio dei tassi ma senza accelerare per la paura che l’inflazione torni a crescere. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Bce taglia i tassi al 3,50% Crescita rivista al ribasso’ – pag. 3 e Italia Oggi: ‘La Bce riduce i tassi di interesse’ – pag. 3)
Multinazionali obbligate alla pubblicità delle tasse pagate
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo n. 128/2024 che recepisce la direttiva 2021/2101 UE. In base alla nuova norma dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024, le imprese multinazionali, le loro succursali e i gruppi multinazionali di grandi dimensioni saranno tenuti a dare comunicazione pubblica Paese per Paese delle informazioni relative all’imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali. La comunicazione delle imposte sul reddito deve essere depositata entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta, presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza e deve dare conto dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della società. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale.
Bollo 2 per mille sui bitcoin presso operatore
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 181/2024, conferma che i bitcoin detenuti presso un fornitore di servizi relativi a criptovalute iscritti nella sezione speciale del registro istituito dall’Organismo agenti e mediatori creditizi (Oam) sono soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille e di conseguenza non scontano l’imposta sul valore delle criptoattività. Nel caso esaminato il rendiconto assoggettato a bollo includeva anche importi in euro ‘temporaneamente’ presenti a fine anno in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti. Poiché tali importi non sono prodotti finanziari, l’Agenzia ha precisato che non sono soggetti a imposta di bollo. La mancata opzione da parte del contribuente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato comporta che i redditi derivanti dalla detenzione di criptoattività devono essere inclusi nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Niente bollo dall’intermediario? Scatta imposta al 2 per mille’ – pag. 23)
Concordato precluso se il debito è definitivamente accertato
Possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che ‘con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta’ non hanno debiti tributari o debiti contributivi. Ne deriva, in sostanza, che il concordato è escluso se il contribuente ha debiti tributari o contributivi che si sono cristallizzati entro il periodo d’imposta 2023. È bene però ricordare che l’adesione al concordato viene comunque consentita se il contribuente, entro il 31 ottobre prossimo, provvede ad estinguere i debiti, con l’ulteriore possibilità che è ammesso all’istituto in presenza di un debito residuo inferiore a 5 mila euro. Da comprendere se questa soglia si riferisce sia ai debiti tributari che a quelli contributivi. Il riferimento ai debiti ‘di cui al primo periodo’ farebbe pensare che la soglia valga per singolo comparto, anche se potrebbe essere giustificata anche la soglia omnicomprensiva. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per il concordato conti in ordine’ – pag. 26)
Dietrofront sull’estinzione del giudizio: dopo tutte le rate
La Cassazione fa dietrofront sulla rottamazione quater. Con l’ordinanza n. 24479 depositata lo scorso 12 settembre la Corte ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate. Nell’ordinanza 24428, emessa lo scorso 30 aprile, invece, la Cassazione aveva sostenuto che l’estinzione del processo, in presenza di rottamazione quater, si ottiene anche solo documentando i pagamenti effettuati sino alla data della richiesta. In merito è bene ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto una disciplina specifica in caso di rottamazione di affidamenti per i quali pende un contenzioso. Prevede che, depositando la copia dell’istanza di sanatoria, il contribuente può ottenere la sospensione del giudizio. L’estinzione del processo, invece, è subordinata ‘all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati’.
Rottamazione, pagamenti della quinta rata entro il 23 settembre
Entro il 23 settembre i contribuenti in regola con i primi 4 pagamenti della rottamazione quater devono pagare la quinta rata che ordinariamente scadeva il 31 luglio ma poi è slittata al 15 settembre. Considerati i 5 giorni di tolleranza e il week-end si arriva a lunedì 23 settembre. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater comporta effetti pesanti: i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. La rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. La rottamazione quater si perfeziona solo dopo il pagamento integrale entro i termini. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione-quater, versamenti entro il 15/9’ – pag. 27)
Composizione della crisi con falcidia anche per l’Iva
Anche l’Iva potrà essere oggetto di riduzione e di dilazione di pagamento nella composizione negoziata della crisi, al pari di tutti gli altri tributi. La conferma di questa interpretazione arriva dal testo definitivo della relazione illustrativa del decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Proprio il correttivo ha introdotto la possibilità – per le imprese che hanno accesso alla composizione negoziata – di concludere con le agenzie fiscali un accordo avente ad oggetto la riduzione e la dilazione di pagamento dei debiti relativi alle imposte e ai loro accessori, con l’esclusione, tuttavia, ‘dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea’. Questa previsione ha fatto erroneamente ritenere ad alcuni interpreti che questa imposta non fosse oggetto di tale accordo. Ma l’Iva non è una risorsa Ue e, se il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di concordarne la falcidia nella composizione negoziata, lo avrebbe fatto ma ciò non è avvenuto.
Credito Iva al consolidato fiscale solo per quanto chiesto a rimborso
Con la risposta a interpello n. 180 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società partecipante a un consolidato fiscale non può trasferire alla consolidante tutti i crediti Iva esposti nel modello TR, essendo trasferibili solo quelli chiesti a rimborso e restando esclusi quelli chiesti in compensazione. La società istante, operando principalmente all’estero come esportatore abituale, si trova spesso a credito Iva e presenta il modello Iva TR per compensare tale credito. L’Agenzia, però, ha precisato che, nonostante la normativa consenta la cessione dei crediti Iva trimestrali, solo i crediti richiesti a rimborso possono essere trasferiti alla consolidante. Ne deriva che la società potrà trasferire al consolidato, per la compensazione con l’Ires, la sola parte eccedente al credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale.
Cessioni p.a., il tempo è denaro
Nella risposta a interpello n. 182 di ieri, in merito all’applicabilità della disposizione contenuta nella lettera b-bis) dell’art. 8 della legge sull’Iva, si chiarisce che può beneficiare del trattamento di non imponibilità Iva la cessione gratuita di beni nei confronti di una Pa che provvede, entro 180 giorni dalla consegna, a trasferirli fuori dalla Ue, tramite un incaricato individuato dalla Commissione europea, nell’ambito di un programma di aiuti umanitari. Non è di ostacolo la circostanza che l’esportazione dei beni non sia dimostrata da documentazione doganale ma sia attestata dalla stessa Pa cessionaria dopo aver ottenuto dai propri referenti della Ue la relativa prova. È inoltre irrilevante il fatto che non sia stato ancora adottato il decreto attuativo previsto dalla norma, che dovrebbe stabilire le modalità di tali cessioni, potendo farsi riferimento, nelle more, al decreto del min. finanze 10 marzo 1988 n. 379 che disciplinava l’applicazione della simile agevolazione fiscale in precedenza prevista dall’art. 14 della legge n. 46/1987.
Zes, verifiche sui presupposti
Le verifiche del Fisco sui crediti d’imposta investiranno anche i benefici vantati a seguito degli investimenti ZES a fronte di situazioni che presentano elementi di rischio circa l’inesistenza dei relativi presupposti. Queste indicazioni si evincono dalla direttiva sui controlli 2024, documento dell’Agenzia delle Entrate ed attuativo delle linee guida del Mef. Tali anticipazioni hanno preceduto il provvedimento delle Entrate del 9 settembre con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti nella ZES unica. Nella comunicazione andranno indicati, oltre all’ammontare del credito maturato, anche gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario relative agli acquisti agevolabili. L’entità del credito spettante sarà determinata dell’importo risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota dal direttore delle Entrate.
L’affitto può salvare da illeciti
L’Agenzia delle Entrate apre al rischio di una contestazione fiscale per abuso del diritto del bonus disciplinato dal Dl 34/2020. Aumentare il numero totale di unità immobiliari presenti in un edificio tramite un’operazione di frazionamento fa lievitare il risparmio fiscale conseguibile dal proprietario con il Superbonus. Il confine tra liceità e illiceità di simili strategie si basa quasi integralmente sulla presenza di ‘valide ragioni extrafiscali’ dietro il frazionamento, cosicché, ad esempio, mettere in affitto le nuove unità ricavate può salvare dal recupero fiscale. Ma sul tema il Fisco esprime opinioni in ordine sparso. Il frazionamento è una strada consentita purché avvenga prima dell’inizio degli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.
Novità Fiscali
Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 92 e 104 delle disp.att. c.p.p. - Adempimenti fiscali dell’amministrazione giudiziale
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 45/E del 2 settembre 2024 al sequestro preventivo ed in particolare agli obblighi dichiarativi e di versamento che investono l’amministratore giudiziale. Il documento di prassi conferma i chiarimenti già forniti in precedenti documenti e risposte ad istanze di contribuenti. In particolare si fa riferimento alla risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020 e alle risposte nn. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile ed il 21 luglio 2021.
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli articoli 321 del Codice di procedura penale e 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del C.p.p. per il quale trovano applicazione, come detto, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero il Codice delle leggi antimafia.
L’art. 104-bis, disp.att. c.p.p. disponeva che l’autorità giudiziaria è tenuta a nominare un amministratore giudiziario nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto società di cui si deve assicurare l’amministrazione. Il legislatore è più volte intervenuto in materia. Le ultime modifiche sono dovute al decreto legislativo n. 150 del 2022. La nuova formulazione non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole misure che disciplinano la nomina e la revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
Il comma 1-bis dell’art. 104-bis revisionato prevede che ‘Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo’.
La mutata formulazione del comma 1-bis ha fatto nascere l’esigenza di interrogarsi sull’applicabilità o meno delle misure concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
La risoluzione dispone che i predetti obblighi dichiarativi e di versamento, disciplinati dall’articolo 51 del richiamato libro I, titolo III, devono ritenersi ancora applicabili, malgrado l’evoluzione normativa, a tutte le forme di sequestro penale.
Tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario ancora sussistono gli obblighi dichiarativi e di versamento disposti dall’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011.
In caso di confisca revocata, l’amministratore giudiziario è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e contributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La sintesi che ne emerge, come evidenziato anche dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è quella per cui, ferma la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, durante il sequestro:
- ‘è disposta la ‘sospensione del versamento’ da imposte, tasse e contributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ‘sospensione’ limitata al ‘versamento’, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva’;
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi’;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (‘Redditi fondiari’) e dell’articolo 70 (‘Redditi di natura fondiaria’) del Tuir; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (‘Proventi immobiliari’) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile’.
Nella dichiarazione dei redditi deve essere esposto il reddito imponibile relativo ai beni confiscati per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, la risoluzione precisa che l’amministratore giudiziario è tenuto ad assolvere agli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati; i modelli devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale dello stesso inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Inoltre, con esclusivo riferimento al modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione ‘DATI DEL CONTRIBUENTE’ va barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di ‘dichiarazione presentata dal legale rappresentante per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater Dlgs n. 218/1997
Con la definizione agevolata i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito per legge, nonché della possibilità di rateizzare il dovuto.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, ha istituito una serie di codici tributo che vanno dal ‘9976’ al ‘9992’. Per il pagamento, sempre tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale la risoluzione istituisce le seguenti causali: ‘APM1’, ‘CPM1’ e ‘LPM1’.
Scadenzario Fiscale
03 Set 2024 (123)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
6) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
7) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
8) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
16) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
17) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
18) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
19) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
22) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
23) Versamento imposta sugli intrattenimenti
24) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
25) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
26) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
27) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
28) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
29) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
30) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
31) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
35) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
36) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
38) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
39) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
40) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
41) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
42) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
44) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
47) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
69) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
70) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
71) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
77) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
78) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
80) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
82) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023
84) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
85) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
86) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) IVA: versamento del saldo 2023
89) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
90) IVA: versamento del saldo 2023
91) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
92) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
93) IVA: versamento del saldo 2023
94) Versamento 3 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 2 rata
96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilit�iscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
97) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
98) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
99) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
100) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
103) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
104) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
106) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
107) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
108) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
109) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
110) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
111) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
112) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
113) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
114) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
115) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
116) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
117) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
118) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva
119) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
120) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
122) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 4 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
123) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 3 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20 Set 2024 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
30 Set 2024 (32)
1) Superbollo: versamento
2) Bollo auto: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
6) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
8) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
9) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024
10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
22) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
23) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
24) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
26) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
28) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
29) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità
30) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
31) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
32) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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