
Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Bollette, niente proroga per il mercato tutelato Incentivi alle imprese
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto Energia. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che il provvedimento vale 27,4 miliardi di investimenti e che l’intento è quello di sostenere famiglie e imprese. Nel testo manca la proroga del mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas che scadrà la prima il 10 gennaio 2024, la seconda il 31 dicembre 2023. Sul tema c’è un confronto aperto con l’Europa, dice il ministro ma le opposizioni sono sul piede di guerra e accusano l’Esecutivo di voler lasciare le famiglie nel caos. Il decreto contiene misure per sostenere le imprese più energivore, come quelle della chimica, del vetro e del tessile. Ci sono incentivi per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili con il Gse che anticiperà per i primi 3 anni gli effetti dei nuovi impianti con energia rinnovabile a prezzi calmierati. Non c’è la norma che consente ai concessionari nell’idroelettrico di rinnovare le licenze senza gare. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Luce e gas a prezzi scontati per le imprese energivore’ – pag. 6 e Italia Oggi: ‘Nuovi incentivi alle energivore’ – pag. 27)
Cooperative compliance, causa non punibilità esclusa al passato
La previsione di una specifica causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele a beneficio dei contribuenti che si avvarranno del regime di adempimento collaborativo e di coloro che, pur non possedendo i requisiti per aderire all’adempimento collaborativo, potranno comunque optare per l’adozione del tax control framework, se da un lato certamente contribuisce a evitare singolari interpretazioni da parte di qualche addetto ai controlli dall’altro può riservare, sotto un profilo pratico, qualche problema soprattutto per gli anni passati. In sintesi, lo schema di decreto introduce una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele in presenza di elementi attivi non dichiarati conseguenti a violazioni di norme dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, mediante l’interpello o attraverso specifica comunicazione c.d. ‘di rischio’. La comunicazione del rischio fiscale può riguardare anche esercizi precedenti.
Le contestazioni segnalate alla Procura
Spetta alla Procura e non all’Agenzia delle Entrate né alla Guardia di finanza la valutazione della sussistenza delle cause di non punibilità. In presenza di contestazioni che superano la soglia di rilevanza penale per le quali è stato rappresentato il relativo rischio nell’interpello o nella comunicazione di rischio, gli uffici e i reparti delle Fiamme gialle avrebbero l’obbligo di comunicare la notizia di reato alla procura della Repubblica. Il condizionale è d’obbligo perché in presenza di altre cause di non punibilità sui reati tributari, vari uffici non effettuano la segnalazione in Procura, non rendendosi conto della singolarità di una simile omissione.
Nel trasporto marittimo attività accessorie detassate
Firmato dai ministeri dei Trasporti e dell’Economia uno dei tre attesi decreti di riforma del Registro internazionale. Individuate le attività accessorie derivanti dal trasporto marittimo che possono trovare inclusione nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, tassato limitatamente al 20%, e le modalità di acquisizione presso società del gruppo, da parte dell’impresa agevolata, dei servizi a terra inclusi nel pacchetto di servizi. Le attività accessorie sono rappresentate, ad esempio, da servizi a bordo come cinema, spa, parrucchiere, servizi di intrattenimento ma anche contratti di subappalto o francising, operazioni di gestione commerciale, servizi amministrativi, carico e scarico merci, imbarco e sbarco passeggeri ecc. Sono ammessi al beneficio della detassazione i proventi da attività principali derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da attività assimilate. Le entrate da attività accessorie sono ammesse al beneficio a condizione che, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili.
Assegnazione beni ai soci: la rivalutazione è rilevante
Il 30 novembre termina la possibilità di fare ricorso alle assegnazioni agevolate. Tra chi pensa di approfittare di questa possibilità il quesito più diffuso è se rileva il maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione ex Dl 104/2020. In linea con i precedenti di prassi va considerato il maggior valore attribuito. Non si vede, infatti, sulla base di quali diversi elementi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ora giustificare un cambio di rotta rispetto al passato, atteso che nella sostanza il quadro normativo in cui si collocano la rivalutazione del 2020 e le assegnazioni agevolate del 2023 è sostanzialmente identico a quello in cui si innestava il chiarimento della circolare 37/E/2016. Un cambio di opinione non può essere giustificato dalla diversa misura delle imposte sostitutive sui maggiori valori da rivalutazione dei beni e sui plusvalori emergenti dalle assegnazioni agevolate applicabili allora e ora.
Remissione in bonis per l’omissione in RQ del modello Redditi 2024
Il 30 novembre scade il termine per il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle operazioni agevolate che si siano perfezionate entro lo scorso 30 settembre, o che lo siano nell’ambito della proroga disposta dal decreto legge n. 132/2023. È bene ricordare che le sostitutive possono riguardare sia le plusvalenze che emergono dall’operazione agevolata prescelta sia l’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta per effetto di assegnazioni o trasformazioni agevolate. I benefici fiscali correlati all’utilizzo della speciale disciplina agevolata prevista dalla legge sono condizionati all’indicazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi dei dati fiscali sensibili dell’operazione agevolata prescelta con la liquidazione delle sostitutive dovute.
In dogana svincoli beni sprint
L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 23/D del 24 novembre 2023, ha introdotto nuove linee guida per i funzionari doganali, consentendo la messa a disposizione della merce, anche quando i controlli non sono ancora conclusi. Molto importanti i chiarimenti sulle tempistiche dello svincolo, che definiscono la possibilità di lasciare la merce alla disponibilità dell’importatore, anche prima della conclusione della verifica. La circolare pone fine alla prassi di negare lo svincolo per le merci sottoposte ad accertamenti di natura tecnica o documentale. Il mancato sdoganamento comporta un notevole costo economico per gli operatori, che devono sostenere spese ingenti per le soste maturate, oltre a dover rispondere del ritardo nelle consegne e delle eventuali penali previste dai contratti con i propri clienti. La circolare ribadisce che l’Agenzia può impedire lo svincolo solo nel caso in cui vi siano dubbi sull’applicabilità di divieti o restrizioni e si deve attendere l’esito dei controlli.
Alluvionati alla cassa il 20/12
Mini proroga al 20 dicembre sulla seconda rata della rottamazione ma limitata agli alluvionati della Toscana. È questa la risicata concessione che il viceministro dell’Economia Maurizio Leo riesce a strappare in termini di tenuta dei conti pubblici e scadenze tributarie. Il 20 dicembre sarà anche il termine per operare la rimessione in termini degli adempimenti fiscali e contributivi. Mini rinvii selettivi a conferma che non c’è spazio per grandi risorse. L’annuncio è stato dato da Maurizio Leo, ieri, durante un convegno: ‘Le risorse del Pnrr sono attese comma manna dal cielo ma non c’è una immediata realizzazione di queste risorse’, ha detto il viceministro. Intanto però ‘a novembre c’è la seconda rata della rottamazione e per gli alluvionati si può portare al 20 dicembre la prima rata non versata e anche la seconda. È poca cosa ha sottolineato Leo ma abbiamo enormi difficoltà a fronteggiare la situazione’.
Quadro RS, l’Iva è compresa
Quadro RS per i forfettari: anche l’Iva va considerata ad incremento del costo sostenuto per l’acquisto di beni e servizi da indicare nel prospetto degli obblighi informativi sulle spese inerenti l’attività. È una delle indicazioni per compilare correttamente il quadro in parola, divenuto fondamentale per il fisco anche per strutturare il concordato preventivo biennale, in vista dell’invio delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2022 il cui termine di trasmissione scade il 30 novembre 2023. Oltre alla gestione dell’Iva indetraibile, per l’esatta predisposizione del quadro RS c’è anche da monitorare l’imputazione al 50% dei costi e beni promiscui e compilazione contemporanea sia della parte riservata ai lavoratori autonomi sia a quella per le imprese per i forfettari che svolgono entrambe le attività.
Superbonus per famiglie vulnerabili e giovani
Solo per alloggi popolari e famiglie vulnerabili superbonus finanziato dallo Stato. Secondo il nuovo Pnrr dell’Italia, approvato da Bruxelles, un fondo di 1,381 miliardi di euro andrà a finanziare un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 30%: due terzi dei fondi saranno dedicati alla riqualificazione energetica delle case popolari e dell’edilizia sociale, mentre un terzo sarà dedicato alle ristrutturazioni energetiche delle famiglie a basso reddito residenti in condominio. Una misura pensata al fine di recuperare le criticità e le distorsioni generate dal superbonus, ha spiegato il Governo. Lo strumento finanziario per alleviare la povertà energetica sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti o dalla Banca Europea per gli Investimenti che potranno anche agire insieme come partner esecutivi. Saranno erogati contributi e o finanziamenti agevolati a Energy service Company (Esco) per interventi di riqualificazione energetica delle unità abitative.
Novità Fiscali
Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n 62/E del 13 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS). Un’associazione ha chiesto delucidazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
È stato l’articolo 1 Dlgs n. 90/2017 ad inserire le imprese di assicurazione estere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale. L’associazione istante chiede di confermare che gli obblighi di monitoraggio fiscale non debbano essere effettuati dalle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS che optano per l’assoggettamento a tassazione sostitutiva dei redditi di capitale. Inoltre chiede chiarimenti in merito al comportamento che devono adottare le compagnie assicurative italiane che intervengono per il tramite delle rispettive banche d’appoggio nel pagamento all’estero di capitali assicurati e la conferma che non siano sanzionabili eventuali comportamenti adottati dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS e dalle compagnie di assicurazione italiane che, in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale, si siano conformate alla prassi vigente superata dalla risposta n. 463 del 2022.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e, successivamente, il decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno apportato rilevanti modificazioni al decreto legislativo n. 231/2007 in merito ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale. Il decreto legislativo n. 90, in particolare, ha previsto che sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli intermediari bancari e finanziari tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione ‘aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana’.
Dunque, dal 4 luglio 2017 sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale: le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’art. 2 del codice delle assicurazioni private; le succursali di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.
Nella nozione di ‘imprese stabilite senza succursale’ rientrano soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti in Italia. Inoltre vi rientrano gli intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro Ue o See che distribuiscono in Italia i medesimi prodotti assicurativi tramite intermediari assicurativi.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno.
La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5mila euro ed è limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
L’obbligo di comunicazione non si riferisce solo alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno ma ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto delle somme in polizza.
La trasmissione dei dati al fisco avviene in modalità telematica, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura Sistema di Interscambio Dati.
Gli obblighi di rilevazione non si applicano per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito di contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461/1997. In sostanza non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies), secondo il regime del c.d. ‘risparmio amministrato’.
Gli obblighi di segnalazione non sussistono neppure nell’ipotesi di trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In entrambi i casi l’esonero da segnalazione al fisco è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si riferiscano a flussi fiscalmente rilevanti in quanto redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte di un intermediario residente.
Con riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, l’Agenzia rileva che ai fini dell’esonero è necessario che: il trasferimento provenga dall’estero e sia relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale; i redditi di capitale abbiano già scontato una tassazione; la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.
Sulla base dell’art. 10, comma 4, Dlgs n. 461/1997 l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato ai soli trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non costituisce condizione di esonero la circostanza che l’intermediario non residente abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.
L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei flussi provenienti dall’estero sui redditi di capitale assicurativi è stato esteso anche alle compagnie di assicurazione estera che optano per la tassazione di tali redditi, sebbene non incluse nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990 nel testo vigente alla data di emanazione dei documenti di prassi.
Il documento di prassi ha già chiarito come dal 4 luglio 2017 è stata puntualizzata l’individuazione dei soggetti che in ambito assicurativo rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n 167/1990, mentre la disposizione di esonero dagli obblighi di monitoraggio non ha subìto modifiche.
Conseguentemente, alla luce del nuovo contesto normativo, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi è riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
È bene ricordare che le imprese di assicurazione estere sono tenute a rilevare i trasferimenti verso l’estero ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale sopra specificati si applicano a decorrere dal 4 luglio 2017, data a partire dalla quale anche le imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990.
Si precisa, infine, che non costituisce motivo di esonero dall’obbligo di monitoraggio la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle medesime assicurazioni estere.
Con riferimento al secondo quesito, si osserva che ciascun intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni in oggetto, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio, in funzione del proprio rapporto con il proprio cliente laddove il trasferimento transfrontaliero riguardi una persona fisica, un ente non commerciale e una società semplice e associazione equiparata.
Qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, si ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
In merito ai profili sanzionatori evidenziati dall’Istante la risoluzione ricorda che le violazioni degli obblighi di trasmissione sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all’importo dell’operazione non segnalata e che detta sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese della logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità
Il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto di merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto proprio per questi mezzi.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con un decreto interministeriale n. 413 del 23 dicembre 2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Ai fini della fruizione è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali revoche e variazioni.
Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione per mezzo del proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7058’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Art. 6, comma 5, decreto legge n. 17/2022’.
Scadenzario Fiscale
15 Nov 2023 (5)
1) Versamento imposta sostitutiva
2) Versamento imposta sostitutiva
3) Versamento imposta sostitutiva
4) Versamento imposta sostitutiva
5) Titolari di pensione di importo non superiore a euro 18.000: Richiesta di pagamento del Canone RAI mediante ritenuta sulle rate di pensione
16 Nov 2023 (140)
1) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
3) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
4) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
5) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
6) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
7) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
9) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
10) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
11) Titolari di partita IVA: versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
12) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
13) Titolari di partita IVA: versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
14) Versamento 5 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
15) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica
16) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
17) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica
18) Versamento 5 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
19) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
22) Titolari di partita IVA: versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
23) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
24) Titolari di partita IVA: versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
25) Versamento 6 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
26) Versamento 5 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
27) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
28) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
29) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
31) Versamento imposta sugli intrattenimenti
32) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
33) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
34) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
35) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti
36) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti
37) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti
38) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
39) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
40) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
41) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
42) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
43) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
44) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
45) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
46) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
47) Società fiduciarie: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
48) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
49) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
50) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
51) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
52) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
53) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
55) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
56) Società fiduciarie: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
57) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
58) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
59) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
60) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
79) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
80) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
81) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
82) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
84) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
85) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
86) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
87) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
88) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
89) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
90) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 3 trimestre
91) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
92) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 3 trimestre
93) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
94) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
95) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
96) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
97) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2022
98) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
99) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
100) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
101) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
102) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 3 trimestre
103) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
104) Titolare di partita IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022
105) Titolare di partita IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022
107) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
108) Titolare di partita IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2022
109) Titolare di partita IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
110) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2022
111) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
112) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires
113) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
114) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires
115) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
116) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
117) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
118) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
119) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
120) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
121) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
122) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
123) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
124) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
126) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
127) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
128) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
129) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
130) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 6 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
131) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
132) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
133) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva
134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 5 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
135) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
136) Titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
137) Titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
138) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 5 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
139) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
140) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 5 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
20 Nov 2023 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
30 Nov 2023 (68)
1) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
3) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
4) Versamento 6 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
5) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
6) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
7) IRPEF: versamento 6 rata primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
8) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
10) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES
11) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
12) Non titolari di partita IVA: versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
13) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
14) Non titolari di partita IVA: versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
15) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
16) Non titolari di partita IVA: versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022
17) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento 6 rata con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
18) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento 6 rata primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
19) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
20) Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef
21) Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2023
22) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
24) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
25) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
26) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
27) Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
28) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
29) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
30) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
32) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
33) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
34) Versamento 6 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
35) Versamento 6 rata da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
36) IVIE 2023: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
37) IVAFE 2023: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
38) IVIE: versamento 6 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
39) IVAFE: versamento 6 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
40) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
41) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
42) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023
43) CEDOLARE SECCA 2023: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
44) CEDOLARE SECCA: versamento 6 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società "non operative": acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2023.
46) IRES: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
47) IRAP 2023: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
48) IRAP: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
49) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
50) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
51) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
53) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
55) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
56) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
57) Presentazione modello "REDDITI PF 2023" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
58) Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2023"
59) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
60) Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2023"
61) Presentazione della dichiarazione IRAP 2023
62) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
63) Presentazione modello CNM 2023
64) Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2023"
65) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente
66) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
67) Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2023
68) Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2023
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