
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
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Rassegna Fiscale
‘Caro bollette, il governo interverrà’ Rottamazione, sì al ripescaggio
Ieri il prezzo del gas ad Amsterdam è sceso a 51 euro al megawattora. Un livello comunque alto che fa dire al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ‘nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento alle dinamiche di prezzi energetici dovrà essere assunto’, aggiungendo che una ‘riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti andrà fatta’, visto che i prezzi sono più alti rispetto al regime tutelato governato dall’Arera. Sempre ieri il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia al Senato sul decreto Milleproroghe che ora passa alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 25 febbraio. Diverse le modifiche apportate. Una interessa la rottamazione quater delle cartelle: i contribuenti decaduti dalla sanatoria per ritardati o mancati pagamenti delle rate potranno chiedere la riammissione entro il 30 aprile, pagando in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in dieci rate fino al 2027. Nessuna nuova proroga per la sugar tax che dal 1°luglio entrerà in vigore.
‘Frode fiscale, evasione miliardaria’ L’accusa dei pm contro Amazon
Fari puntati della Procura di Milano contro Amazon come persona giuridica e come persone fisiche tre top manager della casa a stelle e strisce, per 1 miliardo e 200 milioni di euro di contestata frode fiscale nelle vendite a distanza in Italia nel 2019, 2020 e 2021: somma che peraltro, calcolata dalla Guardia di Finanza di Monza in una comunicazione formale consegnata ad Amazon il 23 dicembre alla fine di una verifica fiscale, lievitata in concreto a 3 miliardi di euro tra sanzioni e interessi da ripagare al fisco. Eppure, per quanto paradossale possa sembrare, in queste ore a inquietare i vertici della società di Jeff Bezos non è tanto la dimensione pur mostruosa dei 3 miliardi di euro in ballo per la ‘dichiarazione fraudolenta’ ma è l’idea alla base dell’inchiesta sviluppata dal pm milanese Elio Romandini. Perché ritiene di mettere nel mirino l’algoritmo predittivo di Amazon; e in particolare la sua prospettata indifferenza agli obblighi tributari che pendono invece su chi, come Amazon, metta in vendita sul proprio market-place in Italia merce di venditori extraeuropei, senza dichiararne l’identità e i relativi dati all’Agenzia delle Entrate ai fini del pagamento del 21% di Iva da parte del venditore extraeuropeo.
Bonus 5.0 con effetto retroattivo
Potranno accedere al bonus Transizione 5.0 anche le imprese che hanno effettuato investimenti prima di avviare la procedura per la richiesta purché dal 1° gennaio 2024. Per chi, invece, investe in Zone logistiche speciali si apre una nuova finestra che consente di accedere al credito di imposte per le spese sostenute dal 1°gennaio al 15 novembre 2025. Il decreto Milleproroghe mette a disposizione 80 milioni di euro grazie al basso ritaggio registrato dalle Entrate nella precedente tornata di investimenti agevolati scaduta a novembre 2024. Stop, invece, al correttivo che puntava a riaprire i termini per il riversamento del bonus R&S per il settore moda con una forfettizzazione degli importi dovuti. Non è passato neanche l’emendamento che introduceva una clausola di salvaguardia per le auto aziendali. Dunque, la stretta sui fringe benefit entrata in vigore lo scorso 1°gennaio, colpirà anche i dipendenti e le imprese che hanno ordinato veicoli a motore termico o ibrido nel 2024 e si vedranno consegnare il veicolo nel 2025.
Cartelle, niente salvagente per chi non paga la rata in scadenza a fine mese
Niente salvagente per i contribuenti che non paganano la rata di rottamazione in scadenza a fine mese. L’emendamento al decreto Milleproroghe approvato rimette in corsa per il pagamento del debito scaduto lo scorso 31 dicembre ma esclude dalla definizione agevolata i decaduti nel 2025. Non si tratta di una riapertura dei termini per l’accesso alla rottamazione: chi non ha trasmesso la domanda entro il 30 giugno 2023 è dunque del tutto escluso dal campo di applicazione della previsione in esame. L’emendamento offre invece una nuova possibilità a tutti questi soggetti che, dopo aver presentato nei termini l’istanza di sanatoria, sono incorsi in una causa di decadenza maturata al 31 dicembre 2024. È bene ricordare che si perdono i benefici di legge se non si paga o si paga in ritardo anche una sola rata del piano dei versamenti della rottamazione. Alle scadenze di legge si applica, tuttavia, un periodo di tolleranza di cinque giorni. Oltre tale termine vengono meno tutti i vantaggi e si ripristina il debito originario.
La registrazione delle fatture può anticipare l’emissione
Una Faq dell’Agenzia delle Entrate di ieri ha confermato quanto espresso nella circolare n. 14/E/2019, relativamente alla possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la data della registrazione con quella della fattura. Così, i contribuenti in contabilità semplificata con il metodo della registrazione, che hanno inviato allo SdI nei primi 12 giorni del 2025 fatture immediate per operazioni effettuate nell’anno precedente hanno la ‘facoltà’ di decidere se anticipare la rilevanza Irpef dei ricavi nell’anno di effettuazione dell’operazione o se posticiparla all’anno di invio delle fatture allo SdI. La Faq è stata chiara nel concedere una ‘facoltà’ e non un obbligo di applicare il metodo dell’invio allo SdI, posticipando all’anno successivo la rilevanza del ricavo delle fatture immediate di fine anno. Nulla cambia, invece, per la registrazione delle fatture differite attive con ‘data della fattura’ dal 1°gennaio al 15 gennaio 2025, per operazioni effettuate a dicembre 2024, le quali devono obbligatoriamente essere annotate nel registro Iva vendite con data di registrazione a partire dalla ‘data fattura’ in poi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cassa virtuale, e-fatture facili’ – pag. 26)
La stabile organizzazione blocca il rimborso Iva per i non residenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 33/2025, ha sostenuto che è escluso il rimborso Iva a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato Ue se la stabile organizzazione in Italia realizza operazioni imponibili nel Paese di rimborso. È necessario che la stabile organizzazione realizzi effettivamente delle operazioni imponibili in Italia, per escludere la possibilità di seguire la procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis 2 del decreto Iva. Nel caso analizzato una società stabilita in uno Stato Ue, dotata di una stabile organizzazione in Italia, realizza delle operazioni di acquisto da un fornitore italiano e delle successive operazioni di cessione a favore di un cliente italiano. La stabile organizzazione nel rapporto con il fornitore svolge un ruolo meramente ausiliario, mentre nel rapporto con il cliente si pone come il principale interlocutore e referente dello stesso, assistendolo in tutte le fasi dell’operazione, anche post-vendita. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Con la branch cessioni in Italia’ – pag. 27)
Assemblee a distanza: via libera per tutto il 2025
Con un emendamento al decreto Milleproroghe torna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l’epidemia da Covid-19. Significa che: 1) nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità; 2) nelle società quotate, le assemblee potranno essere svolte senza che i soci possano intervenire alle assemblee e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del ‘rappresentante designato’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Assemblee online nel 2025’ – pag. 31)
Terzo settore e Iva, c’è spazio per semplificare
Il vice ministro del Lavoro Teresa Bellucci ha annunciato l’arrivo a breve dell’autorizzazione europea sui regimi fiscali per Terzo settore e imprese sociali e per i titoli di solidarietà per finanziare gli investimenti e lo sviluppo di questo mondo dedito a finalità di interesse collettivo. Dall’Europa – ha aggiunto Bellucci – arriverà il riconoscimento del modello italiano di impegno sociale, che è un unicum per ricchezza e capacità. Tra i meriti del Governo, per Bellucci, c’è quello di aver consentito con la legge 104/24 di semplificazione, in particolare sui bilanci per i piccoli enti, di ‘ridare slancio’ al Terzo settore. Arrivato il via libera di Bruxelles si aprirà una partita fiscale delicatissima al Mef che potrebbe trovare uno strumento nella delega per la riforma che ha tra i temi aperti la fiscalità del Terzo settore.
Sisma di Santa Lucia, rimborso delle imposte del triennio 1990-92
Con l’ordinanza n. 3455/2025 pubblicata lo scorso 11 febbraio la Corte di cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve rimborsare per intero il 90% delle imposte pagate per il triennio 1990-1992 dai contribuenti siciliani colpiti dal terremoto di Santa Lucia, del 13 dicembre 1990. Va dunque rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, direzione provinciale di Ragusa, contro la sentenza dei giudici di secondo grado di Siracusa, che avevano accolto l’appello dei contribuenti, dichiarando la spettanza del rimborso chiesto. Fisco condannato anche a rimborsare l’intero importo chiesto di 63.912,45 euro, più interessi, con la condanna al pagamento a favore dei contribuenti delle spese di lite per un totale di circa 10 mila euro.
Rottamazione 4, si paga da luglio
Per i decaduti dalla rottamazione quater si apre una nuova chance per rientrare nella rottamazione. Le adesioni devono avvenire entro il 30 aprile 2025, successivamente l’Ader comunicherà entro il 31 luglio 2025 il piano di ammissione e il contribuente riprenderà i pagamenti delle vecchie rate non corrisposte. Tutti i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla rottamazione quater a causa del mancato o insufficiente o ancora tardivo pagamento degli importi dovuti a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, potranno essere riammessi. Si ipotizza una platea di 600 mila potenziali interessati per un gettito lordo atteso di 483 milioni di euro. Si tratta della novità contenuta in un emendamento del Governo alla legge di conversione del decreto Milleproroghe approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato.
Per chi ha ricominciato a versare non ci sarà la restituzione
In caso di nuovo accesso alla rottamazione i contribuenti che sono corsi ai ripari e hanno ripreso a pagare le rate delle dilazioni ordinarie, non vedranno restituiti gli importi. Brutte notizie, dunque, per chi si è affrettato a dilazionare le cartelle oggetto di decadenza dalla rottamazione quater. La quota capitale della rata verrà stralciata dal debito rottamato mentre interessi e sanzioni resteranno nelle mani del Fisco. Questo è uno degli effetti controversi della norma di ripescaggio dei decaduti dalla quarta edizione della rottamazione, contenuta in un emendamento approvato al decreto Milleproroghe che consentirà a chi ha perso i benefici della sanatoria di riaccedervi presentando specifica domanda entro il prossimo 30 aprile. Saltato, invece, l’emendamento sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta pertanto invariata la disciplina prevista dall’ultima manovra che aumenta a decorrere dal 1°gennaio 2025 la tassazione per le auto aziendali.
Il 110% sfuma, la parcella no
Anche se il committente ha rinunciato a fare i lavori perché ha perso la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura, il tecnico che ha progettato gli interventi va comunque pagato per la propria prestazione. Ciò in quanto l’effettiva praticabilità della forma di pagamento concordata non può essere considerata un ‘presupposto’ tale da condizionare l’esistenza del diritto al compenso. A stabilirlo il Tribunale di Monza con la sentenza n. 3106 del 28 dicembre 2024. La vicenda riguarda un condominio che ha conferito ad un architetto l’incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da agevolare con superbonus. Lavori che successivamente sono sfumati per l’intervenuto divieto di avvalersi della cessione del credito.
Novità Fiscali
Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato
Con la risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito formulato da un genitore che nel 2023 ha acquistato un’automobile per il trasporto del figlio disabile. In tale occasione l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
Il contribuente ha chiesto se, ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio spetta anche con riferimento al ‘valore’ del veicolo concesso ‘in permuta’ al concessionario.
La normativa prevede una detrazione dall’imposta lorda, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto di automezzi per soggetti disabili. La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo nuovo o usato e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Non sono contemplate, pertanto, le spese di ordinaria manutenzione come l’assicurazione, il carburante, gli pneumatici ecc. .
La detrazione del 19% si calcolo sul predetto tetto di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni. Concorrono al raggiungimento del predetto limite anche le spese di riparazione, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del mezzo.
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di
motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona disabile;
motoveicoli e autoveicoli, anche non adatti, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
La richiesta di chiarimenti da parte del contribuente nasce dal fatto che la legge di Bilancio 2020 ha subordinato la detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ossia ‘carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento’. Per altri sistemi di pagamento si intendono ‘le ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli’.
La condizione prevista dalla manovra 2020 vale anche per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con handicap. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, fa presente che il provvedimento con il quale dovevano essere specificati ‘gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241/1997’ non è stato emanato e che di conseguenza, come precisato nella risposta ad istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre 2020, ‘l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva’.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, è possibile ritenere che le ‘ulteriori modalità’ ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire efficaci controlli da parte degli uffici finanziari.
In merito al caso prospettato si è già anticipato che l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato e il suo ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto per l’acquisto del nuovo mezzo. Poiché il pagamento è stato effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, si sono compensati in questo modo i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti; di conseguenza la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Il pagamento, inoltre, può essere considerato tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il ‘valore’ dell’auto usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo.
L’acquirente in possesso della documentazione necessaria potrà fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, nel rispetto del tetto massimo di 18.075,99 euro, considerando, non solo l’importo corrisposto mediante sistemi di pagamento tracciabili, ma anche l’ammontare del ‘valore’ di cessione del veicolo usato.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
Per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 12 dicembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta in parola ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7038’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto legge 7 maggio 2024 n. 60’.
In sede di compilazione del mod. F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo ‘anno di riferimento’ è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato ‘AAAA’.
Ogni beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Scadenzario Fiscale
17 Feb 2025 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2024
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2024
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2024
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2024
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
20 Feb 2025 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
28 Feb 2025 (10)
1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
6) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa
7) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
8) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente
10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
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