Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Il Fmi: l’Italia riduca il debito. Bankitalia: Pil +0,6%
Il Fmi invita l’Italia a ridurre il debito. Secondo il direttore per gli affari fiscali, Vitor Gaspar sarebbe importante un aggiustamento fiscale credibile e incisivo per rimettere il rapporto debito/Pil su un percorso discendente. Secondo la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari l’aggiustamento di bilancio dovrebbe essere di 0,6 punti di Pil ogni anno, pari a circa 12 miliardi. Fino al 2027 l’aggiustamento del saldo primario è contenuto nel Def del governo, ma come dato tendenziale. Significa che la conferma del taglio del cuneo e dell’Irpef dovrebbe avvenire con coperture ad hoc e non in deficit, altrimenti salterebbe l’aggiustamento che è invece necessario per evitare che il debito pubblico esploda. Confindustria stima un aumento del Pil dello 0,9% quest’anno e dell’1,1% nel 2025. Più prudente Bankitalia che conferma +0,6% di Pil nel 2024 e +1% nel 2025. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Csc, migliora la crescita: +0,9% nel 2024 e +1,1% nel 2025’ e ‘Il debito resta osservato speciale Occorrono più sviluppo e produttività’ – pag. 5)
Arresto e ammende in caso di appalti e distacchi illeciti
Oggi la Camera dei deputati voterà il Ddl di conversione del decreto Pnrr. Resta inalterata la nuova disciplina sanzionatoria per gli appalti e i distacchi illeciti. La novità più importante per entrambe le fattispecie è l’introduzione della sanzione penale dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico sia di chi fornisce la manodopera che di chi la utilizza. Previsto un aumento di pena in caso di sfruttamento di minori, di recidiva nei tre anni precedenti e di finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Le pene pecuniarie proporzionali non possono in ogni caso essere inferiori a 5 mila né superiori a 50 mila euro. Il decreto Pnrr introduce dunque nuovi rischi per chi ricorre all’appalto o al distacco al di fuori dei presupposti di legge, che si aggiungono a quello già esistente di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione. Il decreto precisa che il regime di solidarietà tra committente e appaltatore, rispetto agli obblighi retributivi e contributivi, si applica anche nei casi di appalto e distacco illeciti.
Compensazione rimborsi solo per cartelle scadute
Dallo schema di decreto attuativo della riforma della successione emerge che la proposta di compensazione volontaria dei crediti d’imposta richiesti a rimborso con gli importi affidati all’agente della riscossione avverrà solo in caso di morosità del debitore, non anche quindi, ad esempio, in presenza di rateazioni in corso con l’agente della riscossione. Deve inoltre trattarsi di rimborsi d’imposta maggiori di 500 euro. Per quanto riguarda le dilazioni con l’agente della riscossione, si conferma la progressiva stabilizzazione a 10 anni della durata massima dei piani di rientro. Fino alla fine dell’anno in corso, tuttavia, trovano applicazione le regole attuali. In materia di compensazione volontaria dei crediti d’imposta chiesti a rimborso, la formulazione proposta prevede un importo minimo di 500 euro del rimborso, fino al quale la richiesta di compensazione volontaria non opera. Inoltre la comunicazione all’agente della riscossione deve riguardare esclusivamente le partite in relazione alle quali il debitore si è reso inadempiente.
Censura per chi accetta un compenso ‘non equo’
Il nuovo Codice delle sanzioni approvato ieri dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed in vigore da oggi prevede sanzioni light per chi non rispetta la legge sull’equo compenso. Rischia una censura, ovvero un richiamo formale con annotazione ai margini dell’Albo professionale chi accetta o propone un compenso irrispettoso della legge n. 49/2023. Nei casi meno gravi – dice il consigliere Cndcec, Pasquale Mazza- i consigli di disciplina possono non irrogare la sanzione della censura e scrivere una lettera di richiamo. Confermata la sanzione della sospensione fino a due anni in caso di esercizio abusivo della professione che si verifica anche quando si accettano incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere e eseguire prestazioni professionali e ci si avvale di soggetti non abilitati per l’esercizio di prestazioni riservate.
Tenuta libri contabili: lo stop viaggia online
Dal provvedimento n. 198619/2024 dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario dei libri contabili emerge che la nuova procedura telematica per la cessazione dell’incarico in parola si applica solo agli incarichi cessati dopo il 13 gennaio 2024 con un software dedicato. Solo se il cliente non provvede nei 30 giorni il professionista può provvedere nei successivi 30 giorni a comunicare la cessazione dell’incarico all’Agenzia delle Entrate. Occorre, però, inviare prima un avviso o una Pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente. Ricevuta la comunicazione le Entrate eseguono i controlli formali e, se l’esito è positivo, rilascia l’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico. La comunicazione si presenta solo via web. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Contabilità, l’addio in privato’ – pag. 29)
Contributi ridotti e bonus a sportello Inizia la dieta delle agevolazioni casa
Nel corso dell’audizione sul decreto 39/2024 il direttore del Dip. Finanze, Giovanni Spalletta ha suggerito di estendere anche ad altre agevolazioni il modello di comunicazione preventiva, già adottato per l’Industria 5.0, il bonus colonnine e acqua potabile. L’obiettivo è controllare preventivamente la spesa, con una revisione che potrebbe includere una cura dimagrante per aliquote e massimali di spesa. Con la scadenza imminente di molti bonus casa a fine 2024, si prevede una riduzione degli sconti disponibili, con priorità per interventi ad alto impatto energetico e antisismico. Le detrazioni non saranno abbandonate, ma saranno rivisti i meccanismi di generazione di crediti di imposta, come le cessioni e gli sconti in fattura, a causa delle nuove regole europee e per un controllo più rigido della spesa pubblica. Il Ministero dell’Economia prenderà il controllo delle somme destinate alle agevolazioni, monitorando in tempo reale l’andamento della spesa.
Bonus Zes senza cumulo con quello per il Sud
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 94/2024, nega la possibilità di cumulo tra il bonus investimenti nelle aree Zes e il bonus Mezzogiorno. La società istante informa di aver già fruito, nel corso del 2023, del credito d’imposta per il Sud per un investimento in impianti, attrezzature e macchinari. La stessa aggiunge che la sede operativa dove è ubicato l’investimento insiste in un’area Zes per la quale l’art. 5 del decreto legge 91/2017 riconosce un ulteriore credito d’imposta. Con l’istanza di interpello si vuole conoscere se è possibile avvalersi di entrambe le agevolazioni. Nella risposta il Fisco nega la possibilità di cumulo fra i due bonus ritenendo che il credito d’imposta per le aree Zes non costituisce un beneficio fiscale ‘ulteriore’ rispetto al credito d’imposta Mezzogiorno. I due bonus non sono cumulabili perché non costituiscono due agevolazioni fiscali ma un’unica agevolazione, diversamente modulata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘I bonus Sud e Zes non sono cumulabili’ – pag. 31)
Nel Terzo settore una dote dai lasciti testamentari
Secondo uno studio della Fondazione Cariplo gli enti del Terzo settore che svolgono campagne informative hanno mediamente il 17,5% di possibilità in più di ottenere un lascito testamentario rispetto a un ente con le medesime caratteristiche che però non svolge analoga attività informativa. La destinazione del patrimonio o di una sua parte a realtà non profit può consentire agli enti del Terzo settore di disporre di risorse aggiuntive per il perseguimento delle proprie attività di interesse sociale. Dallo studio emerge che attualmente gli enti del Terzo settore riescono ad intercettare solo una minima parte della ricchezza trasferita per successione. Questo è dovuto al fatto che in circa il 90% dei casi i trasferimenti per successione avvengono senza testamento ed un ente del Terzo settore non può acquistare per successione in assenza di scheda testamentaria. Ed anche in presenza di testamento, l’ente del Terzo settore potrà beneficiare solo della quota disponibile.
Nuovo contraddittorio, si parte
Il 30 aprile scatteranno le nuove regole sull’accertamento con adesione. Mentre, sulle sanzioni, si attende il via libera definitivo sul provvedimento con il dubbio sul favor rei attualmente non previsto nella versione inviata all’esame parlamentare. Principio di cui, però, in sede di redazione del parere, è stata chiesta l’applicazione. Sulla scorta delle novità che debutteranno dal 30 aprile, il contribuente che ritiene di non poter ‘difendere’ i rilievi contenuti nel Pvc, potrà entro 30 giorni dalla notifica dell’atto richiedere all’ufficio la liquidazione delle somme dovute, acquisendo la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo. Se le violazioni contestate sono riferite a periodo di imposta precedenti, la sanzione sarà pari al 15% in quanto la sanzione base è del 90%. Laddove dovesse trovare applicazione il favor rei, la violazione sarà punita con la sanzione del 70% che, dunque, diviene dell’11,66%.
Incentivi edilizi, l’ora del rigore
Il direttore del Dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, anticipa al Senato l’orientamento della riforma sugli incentivi edilizi. Massimali più bassi e sotto forma di contributo per le ristrutturazioni edilizie con aliquote di sconto fiscale al 50%. L’intento è quello di fare in fretta perché si guarda alle agevolazioni edilizie in scadenza al 31 dicembre 2024. Una ridefinizione delle misure di incentivazione non può prescindere, in primo luogo, dal fatto che gli incentivi fiscali devono evitare aliquote troppo generose, prevedendo limitazioni più stringenti nei massimali di spesa. In secondo luogo, appare raccomandabile la trasformazione dei crediti di imposta in contributi diretti di spesa a soggetti a procedure di autorizzazione preventiva per accedere ai benefici. Questo consentirebbe di raggiungere l’obiettivo di fornire informazioni preventive di monitoraggio della spesa e di acquisire tempestivamente i dati sull’andamento delle medesime misure in termini di impatto sulla finanza pubblica.
Cartelle a rate, oneri da 2,2 mld
Il decreto legislativo di riforma del sistema della riscossione prevede la dilazione delle cartelle fino a 120 rate e rimborsi fiscali facilitati in caso di debiti scaduti. Gli oneri a carico dell’erario ammontano a 2,2 miliardi di euro, fino al 2037. Oneri che scatteranno dal 2025 quando le disposizioni saranno operative. Le coperture attingeranno al fondo per l’attuazione della delega fiscale e beneficeranno delle maggiori entrate previste dalle disposizioni in materia di dilazioni. Ricordiamo che l’agente della riscossione potrà concedere dilazioni ordinarie più lunghe rispetto alle 72 rate mensili attuali per i debiti inferiori o pari a 120 mila euro. Sempre entro la soglia di 120 mila euro sarà possibile, su semplice richiesta, ottenere fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 ed a 108 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1°gennaio 2029. La documentata condizione di temporanea obiettiva difficoltà beneficia da subito della dilazione fino a 120 rate per debiti superiori a 120 mila euro.
Bonus 4.0 anche prima del 2023
Rispondendo a un’interrogazione parlamentare alla Camera il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha chiarito che per gli investimenti prima del 2023 i credito 4.0 sono compensabili mediante il modello F24. Un decreto per gli investimenti del 2023-2024 sarà emesso nella prossima settimana, consentendo le compensazioni attraverso F24 e istituendo una piattaforma informatica per le comunicazioni. Il ministro ha confermato il diritto a compensare i crediti maturati e ha reso obbligatoria una comunicazione sugli investimenti futuri. Per gli investimenti fino al 2022, si applica la faq delle Entrate, con la possibilità di compensazione tramite F24 indicando l’anno di avvio degli investimenti. Il presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Francesco Cataldi, ha proposto un tavolo tecnico con i commercialisti per migliorare il sistema dei bonus anziché sospendere o eliminare il beneficio.
Novità Fiscali
Dlgs n. 1/2024 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’ - Misure in materia di dichiarazioni fiscali
Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei seguenti paragrafi:
- semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.
L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende l’ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
A partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all’imposta sui redditi, all’Irap e all’Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta come pure delle informazioni acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni.
Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.
Sul tema dei crediti d’imposta l’articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d’imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
L’intento di alleggerire l’onere dichiarativo investe anche i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall’anno d’imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
L’articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell’erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L’anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.
Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti ‘a regime’ dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati ‘a regime’ secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
- tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Scadenzario Fiscale
02 Apr 2024 (6)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione modello EAS
6) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
10 Apr 2024 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
15 Apr 2024 (2)
1) Soggetti IVA: adempimenti contabili
2) ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili
16 Apr 2024 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
22 Apr 2024 (2)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
30 Apr 2024 (1)
1) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
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