
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
- Mattina: 9:00 / 13:00
- Pomeriggio: 15:00 / 18:00

Rassegna Fiscale
Fisco, il nuovo calendario parte da cartelle e concordato
Cambia il calendario fiscale. In arrivo la riammissione alla rottamazione quater dei contribuenti decaduti e lo spostamento della scadenza del concordato preventivo biennale. Anche se l’orizzonte temporale è diverso con la riapertura dei termini di versamento per la sanatoria delle cartelle che, solo dopo le ultime valutazioni tecniche di fattibilità, potrebbe attestarsi tra fine febbraio e metà marzo, mentre la scadenza del concordato preventivo biennale dovrebbe slittare dall’attuale 31 luglio al prossimo autunno. La riammissione alla rottamazione consentirebbe di dare un’ulteriore chance sia a chi non ha pagato tutte e sei le rate della sanatoria delle cartelle finora passate sia a chi ha saltato solo l’ultima. Già per le prime tre Governo e Parlamento avevano previsto la possibilità di saldare il conto entro il 15 marzo 2024. La possibilità di recuperare i decaduti rappresenta un messaggio politico importante nella maggioranza dove è forte il pressing della Lega per una rottamazione quinquies.
Frodi e grande evasione, faro dei controlli sui recidivi
Contrasto al sommerso. Fari puntati dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei recidivi ovvero dei soggetti già attenzionati dal Fisco. Le linee operative indicate dal neo direttore Vincenzo Carbone nel corso di Telefisco 2025 hanno ribadito la centralità e l’importanza della stretta sulle frodi, soprattutto in campo Iva, attraverso la triplice leva del pieno utilizzo delle informazioni disponibili, dell’interoperabilità delle banche dati e del rafforzamento della cooperazione internazionale. Linee operative che viaggiano di pari passo con la strategia tracciata nell’atto di indirizzo 2025-2027 del Mef.
‘Tagli Irpef subito’ la maggioranza preme sul Governo
Fanno gola i nuovi tagli dell’Irpef che la maggioranza chiede a gran voce, ma dal ministero dell’Economia si continua a predicare prudenza. Il dibattito nasce dall’ipotesi di introdurre ‘il secondo modulo’ della riforma chiamata ad alleggerire la seconda aliquota Irpef utilizzando le risorse generate dal contrasto all’evasione. A riaprire il dossier è stato nei giorni scorsi il vice ministro all’Economia Maurizio Leo nel corso del suo intervento a Telefisco 2025. ‘La volontà – ha detto – è quella di venire incontro ai soggetti con redditi da 28 mila a 50 mila euro e, se possibile, spingersi fino a 60 mila euro’. Leo non si è sbilanciato sui tempi visto bisognerà misurare con la Ragioneria quanto dei 32,7 miliardi recuperati dall’evasione ‘sono strutturali e possono essere messi a servizio alla riduzione delle aliquote per il ceto medio’. Per Forza Italia il taglio si può fare entro l’estate. Fratelli d’Italia parla addirittura di poche settimane, entro Pasqua.
Il verbale di constatazione sospende il rimborso dei crediti
Nel corso di Telefisco 2025 l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che i propri uffici possono sospendere il rimborso dei crediti in presenza di un semplice verbale di constatazione a nulla rilevando che la normativa preveda espressamente la presenza di un atto di contestazione, di irrogazione sanzioni o impositivo. Le motivazioni addotte appaiono singolari e non condivisibili. L’Agenzia evidenzia l’esistenza di una circolare del 1993 che legittima la sospensione dei rimborsi in presenza di carichi pendenti nei confronti degli interessati. Secondo tale circolare ‘a stretto rigore’ nel concetto di carico pendente vi rientrano anche i pvc notificati, oltre che ogni altra pendenza risultante dall’Anagrafe tributaria. Pur volendo elevare a norma di legge una circolare del 1993 non si comprende come non si valuti che una norma successiva del 1997 abbia circoscritto espressamente gli atti idonei ad esercitare la facoltà di sospensione in argomento ai soli atti di irrogazione e contestazione delle sanzioni.
Cooperative compliance: nei gruppi obblighi soft
Telefisco 2025 ha dato ampio spazio al regime dell’adempimento collaborativo, sul quale sono intervenute sostanziali modifiche ad opera della riforma fiscale attuate mediante diversi decreti ministeriali emanati nel corso del 2024. I chiarimenti forniti dalle Entrate sul regime hanno riguardato soprattutto i nuovi obblighi di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ( c.d. Tax control framework o Tcf ) nonché il cosiddetto ravvedimento guidato volto a sanare omissioni e irregolarità per l’ammissione o la permanenza in cooperative compliance. Un primo chiarimento dell’Agenzia ha riguardato gli obblighi di certificazione del Tcf nella situazione che vede uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo già entrati nel regime ante riforma e quindi esenti dall’esigenza di certificazione del Tcf, a cui si aggiungono altre consociate. L’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di certificazione del Tcf si applica esclusivamente alle imprese di nuovo ingresso ovvero a quelle che presentano istanza di adesione al regime dell’adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 221/2023.
Retroattività sanzioni, chance rinvio alla Consulta
Spetterà al giudice di merito valutare la necessità di rimessione alla Corte costituzionale della nuova norma sull’irretroattività delle nuove e più favorevoli sanzioni tributarie previste dal decreto di riforma del sistema sanzionatorio. A fornire questa indicazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 2950 depositata ieri. Un contribuente nel ricorso per Cassazione avverso una sentenza di secondo grado, lamentava, tra i vari motivi, la mancata applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto nel 2016 dal Dlgs 158/2015, entrato in vigore dopo il deposito della sentenza di secondo grado che lo riguardava. Chiedeva così l’applicazione del c.d. ius superveniens.
Ispezioni fiscali in azienda, Italia bocciata dalla Cedu
Con una sentenza depositata ieri la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiesto all’Italia di modificare le norme che regolamentano le visite ispettive di natura fiscale compiute in azienda. Nel caso analizzato i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza. Si tratta di una secca bocciatura, perché la Corte ha adottato misure generali nei confronti dell’Italia chiedendo una immediata modifica legislativa e l’indicazione chiara dei casi in cui sono possibili ispezioni in azienda, evitando forme di accesso indiscriminato. E questo anche per evitare condanne seriali tenendo conto dell’alto numero di ricorsi di tenore analogo pendenti a Strasburgo. La vicenda aveva al centro le ispezioni compiute dalla Guardia di Finanze e dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle aziende ricorrenti per valutare l’adempimento degli obblighi fiscali.
Cgt Lazio, l’Imu diventa più leggera per le case in costruzione
Per determinare le imposte da versare a titolo di Imu non sempre è sufficiente il catasto. In alcuni casi, infatti, occorre guardare il valore delle aree edificate, dal momento che gli archivi del Fisco non sempre fotografano l’evoluzione dei cantieri. A stabilirlo la sentenza 550/7/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La vicenda riguarda un immobile oggetto di una ristrutturazione profonda e integrale. Il contribuente, al momento del pagamento dell’Imu, aveva calcolato le imposte sulla sola area edificabile, senza considerare la rendita catastale dell’immobile che, in quel momento, era di fatto inservibile e oggetto di un cambiamento profondo. Il Comune di Roma contestava questa interpretazione e chiedeva, con una serie di atti di accertamento, il versamento di una maggiore Imu. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Ristrutturazioni, l’Imu sul valore venale dell’area’ – pag. 30)
Investimenti sostenibili 4.0, aiuti fino al 75% per le Pmi
Con un comunicato il ministero delle Imprese informa di aver approvato un dm del 22 novembre 2024 che introduce nuovi aiuti a favore delle Mpmi. L’intervento mira a sostenere la crescita delle Pmi nel Mezzogiorno, promuovendo investimenti per la trasformazione digitale e tecnologica. Particolare attenzione è riservata ai progetti che favoriscono efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I programmi per essere ammessi devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili tramite l’uso di tecnologie per aumentare efficienza e flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa. Possono beneficiare degli aiuti le Pmi che operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci depositati, in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e che non abbiano effettuato delocalizzazioni negli ultimi due anni. I progetti devono prevedere spese non inferiori a 750 mila euro, non superiori a 5 milioni e, comunque, non superiori al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato. Copertura fino al 75% della spesa suddivisa in un 35% sotto forma di contributo a fondo perduto e un 40% come finanziamento agevolato.
Fondo nuove competenze da lunedì domande al via Frequenza minima al 75%
Sarà attiva dalle ore 10 di lunedì la piattaforma informatica del Fondo nuove competenze finanziato dalla Ue attraverso il Fondo sociale europeo 2021-2027. Dai chiarimenti contenuti nelle Faq emerge che ogni lavoratore deve svolgere tra 30 e 150 ore di formazione, con una frequenza minima del 75% per ottenere i contributi. Il divieto di beneficiare di trattamenti di sostegno al reddito si applica al singolo dipendente durante l’intero periodo della formazione. È il singolo lavoratore in formazione che deve rispettare il divieto di avere in parallelo reddito da cassa integrazione: alla fine del corso potrà usufruirne. Le singole classi devono essere formate da soggetti aderenti allo stesso Fondo paritetico interprofessionale. Le filiere formative possono presentare domanda se le imprese che la compongono lavorano sullo stesso prodotto o concorrono a diverse fasi di produzione e commercializzazione. Le classi di formazione devono essere composte da discenti della stessa azienda e dello stesso fondo paritetico.
Doppia denuncia per i forfettari
I forfettari che nel 2024 superano i 100mila euro di ricavi, ma restano entro i 150mila, escono dal regime forfettario ma mantengono il concordato preventivo biennale (CPB). Nel modello redditi 2025, il reddito effettivo va dichiarato nei quadri ordinari (RE o RG), mentre quello concordato è riportato nel nuovo quadro CP senza applicare le rettifiche previste dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito queste regole nella circolare 18/E/2024 e nella FAQ n.6 dell’8 ottobre 2024, ora confermate nelle istruzioni del modello redditi 2025. Il concordato preventivo biennale decade solo se i ricavi superano i 150mila euro, soglia fissata dall’art. 32 del D.lgs. 13/2024.
La mini Ires dimentica i gruppi
La mini Ires con aliquota ridotta al 20% trascura i gruppi societari. La manovra 2025 ha previsto la riduzione dell’aliquota Ires dal 24 al 20%, destinata alle società che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 in una riserva vincolata, destinandone almeno il 30% a investimenti in beni strumentali Industria 4.0 o 5.0 e incrementano il numero dei dipendenti. Sebbene la misura si estenda anche ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale, la sua applicazione nei gruppi societari presenta criticità, soprattutto nei casi in cui le attività o le linee di business siano suddivise tra più entità giuridiche. Ogni società calcola autonomamente il proprio reddito agevolabile e lo trasferisce alla fiscal unit, con il rischio di inefficienze nella fruizione del beneficio. Se le stesse attività fossero svolte da un’unica società, il beneficio sarebbe pienamente accessibile, mentre, in un gruppo, potrebbe risultare limitato o escluso. Ciò penalizza strutture societarie più complesse, a meno di correttivi normativi che considerano parametri unitari a livello consolidato.
Spese mediche in salvo dai tagli
Sono salve le spese sostenute per la sanità. I nuovi tetti e limiti alle detrazioni introdotti dalla manovra 2025 non interessano le voci della sanità. La nuova limitazione prevista per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro agli oneri detraibili inseribili nella dichiarazione dei redditi non si applicherà alle spese sostenute per la sanità così come il taglio dell’ammontare in detrazione in vigore dal 2020, per i soggetti con redditi over 120 mila euro, fa salvi sempre gli oneri sostenuti per farmaci e visite mediche. Le spese sanitarie, inoltre, risultano escluse anche dalla diminuzione di 260 euro dell’ammontare detraibile per l’anno d’imposta 2024 per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro, disposizione vincolata al periodo d’imposta citato e che non è stata riproposta per l’anno 2025.
Novità Fiscali
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, legge di Bilancio 2025
La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendenti una somma che non concorre alla formazione del reddito.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici.
Per il mod. F24:
‘1704’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024’.
Per il mod. F24 Enti pubblici:
‘175E’ denominato’ Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024’.
Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi
La manovra 2025 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1°gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento speciale integrativo, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Al sostituto d’imposta il compito di compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito d’imposta in parola, mediante mod. F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito nel 2023 e già ridenominato nel 2024:
‘1702’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva su compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del SSN
La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i compensi per lavoro straordinario del comparto sanità relativi al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota al 5%.
Al sostituto d’imposta spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva ai compensi erogati a partire dall’anno 2025.
Per consentire tale versamento, mediante modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
‘1069’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto d’imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1608’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1924’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1925’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1309’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
‘176E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto d’imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘177E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta -Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘178E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes per il Mezzogiorno
Il decreto legge n. 124/2023 ha riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
I ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura hanno definito, con un decreto, le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola. Ricordiamo che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento dello scorso 18 novembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘7035’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e dell’acquacoltura – Art. 16-bis decreto legge n. 124/2023’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 24 gennaio 2025, ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai contribuenti il versamento delle somme richieste a seguito delle comunicazioni di irregolarità ricevute. Le comunicazioni sono relative ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi.
I nuovi codici riguardano:
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario operata dai sostituti d’imposta;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;
il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica;
il credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione;
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utili ad aliquota ordinaria e ridotta;
la differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta;
il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione;
l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività;
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale.
In caso di utilizzo del mod. F24 ordinario, i nuovi codici sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando, nei campi specificamente denominati, il codice dell’atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della comunicazione.
In caso di utilizzo del modello F24 Ep, i nuovi codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’. Il campo ‘sezione’ va valorizzato con ‘Erario’; il campo ‘codice atto’ e il campo ‘riferimento B’ sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Scadenzario Fiscale
17 Feb 2025 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2024
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2024
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2024
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2024
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
20 Feb 2025 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
28 Feb 2025 (10)
1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
6) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa
7) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
8) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente
10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
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