Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Energia, via libera alla flessibilità Meloni: indicata la strada alla Ue
Ieri il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis ha illustrato come funzionerà la flessibilità per le spese legate alla crisi energetica chiesta con forza dall’Italia: Bruxelles offre la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all’anno nel triennio 2026-2028 per misure che accelerino la transizione verde e l’indipendenza dalle fonti fossili con un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell’arco dei tre anni. In tutto per l’Italia si tratta di 13,5-14 miliardi. Rientrano nella flessibilità le misure adottate da febbraio scorso. ‘L’Italia ancora una volta indica la strada all’Ue’, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Soddisfazione ha espresso il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Sì alla flessibilità sull’energia, ma la Ue richiama l’Italia su spesa, lavoro e istruzione’ – pag. 2)
Fisco, le tasse pesano troppo sul lavoro
Per la Commissione europea la riforma del Fisco, portata avanti dall’Italia, non sta realmente spostando il peso delle tasse perché questo continua a gravare in larga misura sulla tassazione del lavoro. Lo ‘spostamento del carico fiscale dal lavoro verso altre fonti di gettito sottoutilizzate – dice Bruxelles – contribuirebbe ad aumentare il potenziale economico’. Sarebbe meglio tassare la rendita anziché il lavoro. Inoltre, ‘una revisione del sistema di tassazione dei veicoli, volta a riflettere accuratamente le emissioni di CO2, potrebbe contribuire a finanziare le infrastrutture per la mobilità sostenibile’. Resta alta l’evasione fiscale e, sul punto, le rottamazioni rischiano di essere controproducenti.
Casa e catasto, aggiornare i valori
Ancora una volta la Commissione europea torna a sottolineare il mancato allineamento tra il mercato immobiliare italiano e il suo valore nei registri della PA. Le quotazioni catastali, dice Bruxelles, non sono state ancora avvicinate ai valori di mercato. Ma nel Piano strutturale di bilancio l’Italia ha assunto l’impegno di aggiornare i valori catastali per gli immobili non ancora inclusi nel catasto e per gli edifici che hanno beneficiato di incentivi pubblici per l’efficienza energetica e/o interventi di ristrutturazione. Espressi dubbi sulle abitazioni principali esentate da tassazione ‘per quasi tutte le classi di proprietà’, che generano così basse entrate.
L’Ocse alza la stima del Pil (+0,5%): ma l’Italia fa fatica
Nelle prospettive economiche presentate ieri l’Ocse ha detto che una nuova fiammata di inflazione vanificherà la ‘recente progressione sui salari’ dell’Italia, facendo perdere ai propri cittadini il potere d’acquisto che avevano recuperato. L’organizzazione parigina ha evidenziato che l’Italia è il Paese più dipendente di altri grandi Paesi dell’Eurozona dal petrolio raffinato e dal gas naturale veicolato attraverso lo Stretto di Hormuz. Le stime dell’Ocse parlano di un aumento dello 0,5% del Pil italiano nel 2026 invece dello 0,4% ipotizzato ad aprile. Per il 2027 prevede, invece, una crescita dello 0,6%. Il livello più basso tra i Paesi del G20.
Auto aziendali, su vecchi diesel e benzina tasse aumentate del 50%
È atteso oggi in Consiglio dei ministri il decreto Omnibus che punta a risolvere una serie di nodi rimasti aperti dopo la manovra dello scorso anno con la quale l’Esecutivo era intervenuto sulla tassazione delle auto aziendali e, in particolare, sui benefit per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi. Nel decreto correttivo trova posto anche l’aumento del 50% del prelievo fiscale sui vecchi veicoli a benzina e diesel detenuti nei parchi auto delle aziende da più di 5 anni. L’obiettivo è quello di disincentivare l’uso aziendale di vecchi modelli, potenzialmente più inquinanti, spingendo le imprese verso un turnover delle flotte ogni 4 anni. Tra i ritocchi anche quello che rivede le regole di tassazione per gli optional non inclusi nella tariffa standard delle tabelle Aci. Con la modifica in arrivo il valore del fringe benefit viene aumentato forfettariamente del 5%.
Liti con il Fisco, alert semplificato già per 25 mila difensori
Liti con il Fisco. Sono già 25 mila i difensori che hanno ricevuto almeno un avviso digitale dalle Corti. I messaggi al momento inviati sono più di 168 mila. Non si tratta di semplici promemoria ma di comunicazioni legate alle udienze, recapitate ai professionisti che seguono le liti fiscali per conto dei propri clienti. Dal 3 dicembre 2025 i professionisti registrati sull’App Io possono ricevere ‘Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria’. Al momento l’alert riguarda l’avvenuta consegna della Pec con l’Avviso di trattazione in udienza inviato dalla segreteria della Corte. Il sistema non elimina la Pec ma la affianca. E consente al difensore di avere un secondo riscontro sulla comunicazione che fissa la trattazione. L’avviso arriva solo al difensore associato alla casella Pec indicata nel ricorso e solo se il professionista ha attivato sull’App Io la ricezione dei messaggi.
Aiuti Covid 2022, al via i controlli sugli importi oltre 5 mila euro
Aiuti Covid. L’Agenzia delle Entrate lavora per verificare se le erogazioni riportate in dichiarazione dei redditi hanno superato i massimali previsti dalla Commissione europea. Nel mirino, dunque, sono finiti i crediti d’imposta concessi ai contribuenti che hanno fruito di aiuti individuali automatici e semiautomatici per i quali è stato evidenziato il superamento dei massimali previsti. Nel corso dell’epidemia da Covid l’Agenzia delle Entrate ha erogato contributi fino a 24,9 miliardi per contrastare l’emergenza economica in diversi settori come turismo, wedding e intrattenimento. I contribuenti interessati sono circa 3 milioni. I controlli riguardano gli importi che superano i 5 mila euro. Il Fisco chiederà la restituzione di quanto riconosciuto anche con gli interessi.
Moltiplicati i regimi di doppio binario Si attendono misure correttive
Uno degli scopi della legge delega di riforma del sistema fiscale è il superamento dei doppi binari ma di recente sono state introdotte norme che vanno nella direzione opposta. Si tratta di misure che complicano la gestione delle variazioni fiscali e delle imposte anticipate e differite. La manovra 2026 ha introdotto 3 casi di disallineamento: azioni proprie, piani di phantom stock e deduzione di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita. Assonime, nel position paper n. 7, fornisce un’analisi compiuta di tali divergenze. Il decreto correttivo della riforma fiscale, che oggi è atteso in Consiglio dei ministri, potrebbe modificare il quadro normativo. La speranza è che l’intervento riallinei la disciplina fiscale e contabile favorendo la semplificazione.
Madre-figlia, rimborsi per i soggetti a imposizione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17347 depositata ieri, ha disposto che ai fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana a una società madre con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva ‘madre-figlia’ non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva.
Beneficiari di trust, reddito imputato senza limitazioni
L’art. 73, comma 2, Tuir prevede che i redditi del trust siano imputati ai beneficiari individuati; negli altri casi il reddito è tassato in capo al trust. Secondo l’Agenzia delle Entrate e la consolidata giurisprudenza, un beneficiario è ‘individuato’ solo se, oltre a essere nominativamente identificato, ha un diritto attuale a pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito. La Corte di cassazione ha costantemente confermato questa interpretazione. Tuttavia, l’ordinanza n. 15674/2026 sembra collegare la trasparenza fiscale alla sola identificazione nominativa del beneficiario, affermando che il reddito gli è imputabile ‘in ogni caso’, anche senza percezione effettiva. Tale pronuncia non richiama il requisito del diritto attuale al reddito. Secondo l’autore, però, non rappresenta un cambio di orientamento, ma deriva dalle specifiche argomentazioni difensive del caso esaminato.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
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