
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Italia e zona euro, giù l’inflazione Panetta: ora cautela sui tassi
Cresce l’occupazione in Italia. Ad ottobre ha registrato un nuovo primato, con quasi 23,7 milioni di persone occupate. Bene anche l’inflazione che a novembre è tornata sotto l’1% con un calo dello 0,4% che porta l’aumento annuo allo 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021. Anche in Europa si registra una diminuzione. Eurostat evidenzia un caro prezzi al 2,4%. Buona notizia, dice il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta secondo il quale la discesa dovrebbe restare ad un ritmo accelerato e potrebbe aprire a una fase di taglio dei tassi da parte della Bce. Ma in Europa i rischi sulla stabilità dei prezzi non sono svaniti, Panetta ritiene che: ‘le condizioni monetarie dovranno rimanere restrittive per il tempo necessario a consolidare la disinflazione. La durata di questa fase dipenderà dall’evoluzione delle variabili macroeconomiche; potrebbe essere più breve qualora la persistente debolezza dell’attività produttiva accelerasse il calo dell’inflazione’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Inflazione, novembre dimezza il tasso a 0,8%, Eurozona a 2,4%’ e ‘Panetta: Bce sia cauta su nuove strette, il calo dell’inflazione è forte’ – pag 3 e Italia Oggi: ‘Bce, i tassi attuali funzionano’ – pag. 19)
Bollette, la Ue: la riforma è una pietra miliare
Con Bruxelles l’Italia si è impegnata a chiudere la ‘maggior tutela’ così come previsto dal Pnrr ma la Lega insiste affinché venga posticipata la fine della ‘maggior tutela’ e il passaggio al mercato libero per le forniture di gas ed energia elettrica. Un portavoce della Commissione europea, ieri, ha sostenuto che: ‘la fine della ‘maggior tutela’ mira ad aumentare la concorrenza nel mercato elettrico e rappresenta una pietra miliare che rientra nel più ampio pacchetto di leggi sulla concorrenza incluso nel piano di ripresa italiano. L’obiettivo rientrava nella terza richiesta di pagamento dell’Italia, che la Commissione ha già approvato ed erogato’. In pratica l’Italia ha già incassato i soldi per questa riforma. Fondi coesione: la riforma della politica di coesione ha l’obiettivo di accelerarne l’attuazione in settori fondamentali come risorse idriche, infrastrutture per rischio idrogeologico, rifiuti, mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo delle aziende, transizione digitale e verde. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Energia, lo stop Ue: la fine della tutela pietra miliare del Pnrr’ – pag. 6)
Forfettari, doppia via per sanare le omissioni nel quadro RS
I forfettari hanno tempo fino al 30 novembre 2024 per compilare, se non lo hanno fatto, il prospetto dei costi nel quadro RS relativamente all’anno 2021. Tuttavia, se l’omissione riguarda l’anno 2022, il termine di legge è scaduto ieri e la correzione richiede l’invio di una dichiarazione integrativa e il pagamento delle relative sanzioni. Professionisti e imprenditori che applicano il regime forfettario sono tenuti ad adempiere agli obblighi informativi, come previsto dal comma 73 della legge 190/2014. La ratio di questa misura è quella di consentire al fisco di svolgere la propria attività finalizzata all’incremento della compliance dichiarativa e all’analisi del rischio per i soggetti forfettari che, a differenza di altri, non applicano gli ISA. A tali obblighi si adempie mediante compilazione di una apposita sezione del quadro RS. I dati sono diversi a seconda che l’attività svolta sia di impresa o di lavoro autonomo.
Affitti brevi senza codice nella black list del Fisco Stop all’unicità dei Pir
L’emendamento al decreto Anticipi, presentato in commissione Bilancio al Senato, non si limita a regolare il nuovo codice identificativo nazionale e a fissare le relative sanzioni, ma dà anche indicazioni su come l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza svolgeranno controlli anti-sommerso. In merito ad altri temi, ieri è stato dato il via libera alla proroga di un ulteriore mese del termine di presentazione della domanda di riversamento senza sanzioni né interessi del credito d’imposta Ricerca & sviluppo: la scadenza passerà dal 30 giugno al 30 luglio 2024. Inoltre, va segnalata la possibilità di revoca della domanda già presentata entro il 30 giugno 2024. Approvata pure la possibilità per il contribuente di farsi assistere e rappresentare da un professionista durante le verifiche fiscali. Ok alla possibilità di consentire allo stesso contribuente di detenere più Pir presso uno stesso intermediario finanziario o assicurativo. Mantenuti i vincoli di importo per l’investimento annuale e per quello complessivo. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Locazioni brevi col chip’ – pag. 25)
Professionisti e bonus casa: plusvalenze non tassabili
Crediti. Il plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti non è tassato. Purché, però, i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti. A sostenerlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 472/2023, pubblicata ieri nella quale analizza il trattamento fiscale dei differenziali lucrati in caso di acquisto di bonus edilizi. L’interpello riprende la risposta n. 956-335/2023 della direzione regionale del Veneto. Il caso concerne uno studio associato di commercialisti che intende acquistare crediti di imposta derivanti da operazioni di ristrutturazione edilizia. Questi crediti non derivano da prestazioni professionali dello studio. L’interpello si interroga sulla qualificazione fiscale del differenziale positivo che nasce dal pagamento di un corrispettivo inferiore al valore nominale dei crediti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Acquisto crediti, effetto neutro’ – pag. 27)
Crediti inutilizzati, scatta oggi l’operazione verità delle Entrate
Tramite la piattaforma cessione crediti da oggi è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate i crediti fiscali edili, presenti nei cassetti fiscali del cessionario o del fornitore, ‘non ancora utilizzati’ in compensazione nel mod. F24, che non saranno più ‘utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo’. L’invio va effettuato dall’ultimo cessionario entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito, ma per gli eventi conosciuti prima del 1°dicembre 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione di questi termini è punita con una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. La comunicazione riguarda sia i crediti che sono già stati accettati dal cessionario o fornitore, sia quelli che non sono stati ancora accertati, per i quali non c’è un termine per l’accettazione.
Imu, prospetto informatico solo dal 2025 Comuni ancora senza vincoli sulle aliquote
Con un comunicato stampa di ieri il Dipartimento delle politiche fiscali ha disposto il differimento al 2025 per l’obbligo di utilizzare il prospetto informatico per la pubblicazione delle aliquote Imu. Il prospetto in parola è stato introdotto con decreto delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio scorso. In base a tale norma, il potere dei comuni di differenziare le aliquote Imu potrà essere esercitato solo all’interno delle fattispecie indicate dal decreto. Inoltre, le delibere sulle aliquote d’imposta devono essere trasmesse al Mef con la compilazione di un apposito prospetto informatico, all’interno del quale devono essere selezionate le diverse aliquote deliberate.
Titolari effettivi all’appello ne mancano oltre un milione
Restano solo 10 giorni a disposizione prima che termini il tempo di legge per l’invio della comunicazione del ‘titolare effettivo’ al registro dedicato. Ad oggi sono circa 450 mila le istanze inviate alle Camere di commercio. Secondo i numeri, dunque, meno di un terzo della popolazione attiva ha risposto inviando le comunicazioni obbligatorie. Se n’è parlato nel corso della web conference organizzata dagli operatori del comparto oro di Antico, con il dato in progress riportato da Pierluigi Sodini di Unioncamere. All’appello mancherebbero, quindi, più di un milione di titolari, con l’ulteriore criticità sullo sfondo delle difficoltà, segnalate da più parti, di reperire sul mercato le firme digitali richieste dalla legge per la trasmissione.
Crediti incagliati, regioni ferme
Un’indagine di Italia Oggi evidenzia che le regioni sono ferme sugli acquisti dei crediti incagliati dal Superbonus. Sebbene quasi tutte si stanno dotando di una legge regionale per procedere tramite le partecipate agli acquisti di crediti incagliati in edilizia, nei fatti è pronta a partire per gennaio solo la regione Basilicata. In Emilia-Romagna la stima sui crediti incagliati è di circa 5-6 miliardi, ma le disponibilità di acquisto delle società partecipate, per poi compensarli a loro volta con le imposte da versare, è di molto più bassa. In altri casi, la maggioranza, le amministrazioni interpellate dal giornale ammettono di non essere in grado di perimetrare il volume dei crediti incagliati. Ieri, intanto, è scaduto il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate le informazioni proprio in merito ai crediti non utilizzati.
Un mese per sfruttare i vantaggi della flat tax incrementale
Le persone fisiche con partita Iva hanno ancora un mese di tempo per massimizzare il proprio reddito 2023 e sfruttare i vantaggi della flat tax incrementale, agevolazione utilizzabile solo per l’annualità in corso. L’agevolazione citata è fruibile dai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, che possono applicare solo per l’anno 2023, in luogo di aliquote Irpef progressive un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40 mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Redditometro, diritto di prova
Redditometro. Con l’ordinanza n. 31844 dello scorso 24 ottobre la Corte di cassazione ha affermato che in materia di redditometro è consentito, al contribuente, provare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore. I giudici di legittimità ribadiscono come la disciplina del redditometro introduce una semplice presunzione legale relativa e non fatti certi. Tale principio costituisce, tuttavia, la base di partenza del ragionamento che si amplia alla luce di un profilo probatorio importante: ‘la prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell’art. 38 Dpr n. 600/1973 e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Quando si parla di redditometro non può essere ignorato che il reddito determinato in via presuntiva ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Studi associati negli albi solo se tra ordinistici
Con il pronto ordini n. 122/2023 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha stabilito che gli studi associati sono possibili solo tra gli iscritti agli albi professionali. Anche se il professionista si associa con un manager informatico con solo l’1% di utili e perdite, lo studio non potrà essere iscritto all’albo dei commercialisti. Il Cndcec ha risposto all’ordine di Bologna che chiedeva chiarimenti in merito ad un caso nel quale uno studio associato era composto da due iscritti all’albo, uno cessava la professione cancellandosi dall’albo e lasciando l’associazione, l’altro restava associandosi con un manager informativo per svolgere prestazioni tecniche ovvero formazione e istruzione all’utilizzo di strumenti informatici. L’ordine chiedeva se l’associazione potesse essere accettata e inserita in calce all’albo.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada
Il decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Lo stesso decreto dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola con il decreto del 7 agosto 2023 n. 195. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al Mimit il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7055’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persona su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
Le imprese interessate devono avvalersi di tale codice tributo nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
Scadenzario Fiscale
01 Dic 2023 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Dic 2023 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
27) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
34) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
35) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
45) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR
46) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20 Dic 2023 (2)
1) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2023 - novembre 2023 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 30 novembre 2023
2) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
27 Dic 2023 (1)
1) Versamento acconto IVA 2023
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