Tasse, la spinta della Lega per la quinta rottamazione Concordato, tempo fino al 12
5 Dicembre 2024 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 37
La Lega insiste per una quinta rottamazione delle cartelle esattoriali che riguarderebbe la definizione agevolata e garantirebbe la non decadenza dal beneficio anche a chi non versa fino a otto rate. Misure, dunque, più favorevoli rispetto a quelle assicurate dalle precedenti versioni della sanatoria, che però hanno garantito la metà del gettito atteso. Considerando tutte le rottamazioni erano attesi 65 miliardi di euro, ne sono entrati nelle casse dello Stato 25. I crediti non riscossi dall’Agenzia delle Entrate sono aumentati. Se nel 2017 il magazzino dei ruoli non riscossi affidati alle Entrate era di 870 miliardi, nel 2020 è salito a 986 e nel 2023 a 1.207 miliardi di euro, rappresentati da 163 milioni di cartelle esattoriali a carico di 22,4 milioni di contribuenti. Intanto l’aula di Montecitorio ha approvato il decreto fiscale. I lavoratori autonomi hanno tempo fino al 12 dicembre per aderire al concordato preventivo biennale, mentre per il secondo acconto Irpef c’è tempo fino al 16 gennaio e sarà rateizzabile in 5 rate mensili.
Concordato, altre 700 mila lettere a chi dichiara meno dei dipendenti
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 33
Ieri la Sogei ha predisposto una nuova ondata di Pec ai contribuenti, titolari di partita Iva, che dichiarano meno dei dipendenti. Sono 700 mila le partite Iva che presentano un reddito sotto il limite minimo di categoria. Il Fisco li invita nuovamente ad aderire al concordato preventivo biennale. Già la scorsa settimana sono state inviate 2 milioni di lettere ai contribuenti che non hanno aderito al concordato fiscale entro il 31 ottobre invitandoli ad approfittare dei tempi supplementari che si chiuderanno il prossimo 12 dicembre. I fari puntati del fisco investono anche coloro che nell’ultima dichiarazione presentata entro lo scorso 31 ottobre hanno denunciato un reddito che risulta inferiore contemporaneamente ai 15 mila euro e al reddito minimo di categoria. La lettera ricorda che per gli anni d’imposta 2024 e 2025 è possibile aderire al concordato biennale fino al 12 dicembre. Naturalmente la nuova missiva va nella direzione di massimizzare gli incassi che al momento ammontano a 1,3 miliardi di euro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Concordato, 700 mila lettere’ – pag. 23)
La ritenuta blinda compensi e tassazione nell’anno
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 34
Con il decreto Irpef-Ires il compenso ricevuto dal professionista farà reddito da quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante indipendentemente dal momento dell’incasso. Il decreto in parola prevede infatti che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Vi dovrà essere in ogni caso una corrispondenza tra la Certificazione unica elaborata dal sostituto d’imposta e quanto dovrà essere indicato nel quadro RE del modello dichiarativo Redditi PF del percipiente. Se il decreto approvato dovesse entrare subito in vigore ci sarebbe un impatto sui pagamenti a cavallo d’anno.
Beni ceduti ai dipendenti valorizzati al prezzo di vendita ordinario
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Cristian Valsiglio - Pag. 34
Il decreto legislativo Irpef-Ires prevede nuove regole per determinare l’imponibile dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro. L’art. 51, comma 3, del Tuir dispone che sono fiscalmente rilevanti i beni e i servizi concessi dal datore di lavoro o da terzi che sono esenti fino a 258,23 euro. Superato tale importo si procede a tassazione. Per il 2024, tale limite può arrivare a 1.000 euro o a 2.000 per i dipendenti con figli a carico. In merito ai beni prodotti dall’azienda il decreto legislativo ha apportato delle novità perché dal 2025 il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Restano penalizzate le immobiliari con fabbriche sfitti per la crisi
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 35
Il decreto legislativo Irpef-Ires dimezza i coefficienti del test di operatività su immobili, partecipazioni e crediti finanziari, misura apprezzabile ma transitoria. La modifica non colpisce le “vere” società di comodo e non tutela le imprese con immobili sfitti per mancanza di inquilini o canoni non remunerativi. Mancano nuove cause di esonero, lasciando le società tra il rischio di accertamenti e il pagamento di imposte su redditi minimi non reali. Per immobili sfitti per scelte di mercato, gli Uffici spesso negano la disapplicazione, richiedendo un intervento normativo per adeguare la norma ai principi delegati. Chi rispetta i nuovi coefficienti, anche in caso di accertamento, potrà almeno ridurre il prelievo fiscale grazie alle aliquote di redditività dimezzate, evitando così un impatto eccessivo sul reddito imponibile.
Scissioni con scorporo a efficacia retroattiva se in linea con la riforma
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 35
L’approvazione del decreto legislativo sulla fiscalità delle operazioni straordinarie introduce nuove norme fiscali anche per le scissioni mediante scorporo. Rispetto al testo provvisorio sono tre le modifiche che emergono e che riguardano rispettivamente l’entrata in vigore, le scissioni con beneficiarie preesistenti, l’attribuzione delle eccedenze di imposta quali posizioni soggettive. Le nuove regole non si applicano solo alle scissioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, ma anche per i periodi d’imposta precedenti a condizione che le dichiarazioni dei redditi siano state redatte in conformità alle nuove disposizioni, al fine di evitare un vuoto normativo per quelle operazioni di scissione mediante scorporo già realizzate. La norma fiscale non chiarisce se sia possibile effettuare una scissione con scorporo a favore di una beneficiaria già esistente. Il decreto non ripropone la regola che applicava i limiti al riporto di perdite anche alle operazioni di scissione con scorporo a favore di beneficiarie preesistenti.
Deducibili le erogazioni liberali indirette e per ente non residente
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio - Pag. 36
Erogazioni liberali. Con la risposta a interpello 242/2024, diramata ieri, l’Agenzia delle Entrate spiega l’articolo 100, comma 2, del Tuir. Sono deducibili le erogazioni liberali ‘indirette’ ovvero quelle rivolte a enti non profit non residenti. Sarà necessario, però, verificare il rispetto di determinate condizioni. La prima prevede che il beneficiario dell’erogazione ‘indiretta’ deve perseguire finalità solidaristiche o di utilità sociale e deve possedere le caratteristiche giuridiche analoghe a quelle richieste dalla legislazione italiana. Inoltre le donazioni devono essere tracciabili e le somme destinate a progetti ben definiti.
Zes unica, reinvio comunicazioni scartate fino a sabato 7 dicembre
5 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 38
Le imprese che hanno ricevuto l’avviso di scarto dalle Entrate hanno la possibilità di inviare una nuova comunicazione. Soddisfatte le realtà intenzionate a beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes) che, tuttavia, hanno avuto problemi con la comunicazione integrativa. Il sistema dei controlli ha scartato molte comunicazioni, anche se contenevano un solo errore nella compilazione dei dati. L’Agenzia delle Entrate, con il proprio sito internet, ha reso noto che è possibile una proroga tecnica per le comunicazioni integrative scartate dal sistema telematico. Chi ha trasmesso la comunicazione tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2024 ma ha ricevuto un esito negativo, avrà tempo fino al 7 dicembre 2024 per ritrasmettere correttamente la documentazione.
Irpef e Ires, transizione ad hoc
5 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Francesco Leone - Pag. 25
Regole transitorie ad hoc per le novità riguardanti il reddito d’impresa. Nel decreto legislativo Irpef-Ires il Governo ha accolto diverse osservazioni formulate dalla commissione Finanze del Senato, comprese quelle relative alla decorrenza delle nuove misure volte a ridurre il doppio binario tra valori contabili e fiscali. Confermato che le novità sul reddito d’impresa entreranno in vigore dal 2024, precisamente dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Previste regole transitorie per individuare il trattamento fiscale da riservare ai contribuenti già incassati alla data di entrata in vigore delle novità e oggetto di rateizzazione, nonché agli utili e alle perdite su cambi risultanti dalla valutazione delle poste in valute iscritte nel bilancio antecedente a quello di entrata in vigore delle novità. Con la riforma i contributi in conto capitale saranno tassati in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui avviene l’incasso. Confermata la tassazione secondo il principio di cassa. Eliminata la tassazione quinquennale. Ai contribuenti incassati entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 continueranno ad applicarsi le regole previgenti.
Neutralità delle aggregazioni
5 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 26
L’articolo 5 del decreto legislativo Irpef/Ires dispone la neutralità di tutte le operazioni finalizzate all’aggregazione e alla riorganizzazione degli studi professionali. Questa neutralità fiscale si rende applicabile a tutte le tipologie di operazioni straordinarie comprese quelle attuate con atti di donazione o mortis causa. Novità anche in tema di esclusione dalla determinazione del reddito imponibile delle somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e delle spese per l’esecuzione degli incarichi assunti. In merito al processo di ammortamento dei beni strumentali è stato disposto che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo mentre le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione.
Più tempo per la cooperative
5 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Francesco Spurio e Chiara Fiorino - Pag. 27
Lo scorso 21 novembre il ministero dell’Economia ha emesso un decreto sui criteri di accesso per la certificazione semplificata. Le società già in Adempimento collaborativo o con istanza presentata prima del 18 gennaio 2023 avranno più tempo a disposizione. La certificazione dovrà essere ottenuta per la prima volta nel 2026 e poi rinnovata ogni tre anni. Il decreto introduce tra i requisiti di ammissione l’obbligo per le società istanti di dotarsi di un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale certificato da un professionista indipendente. L’obbligo della certificazione era stato escluso dal medesimo decreto per le società già ammesse al regime, in quanto l’adeguatezza del sistema di controllo del rischio fiscale per tali imprese è stato già certificato dalle Entrate al termine dell’istruttoria di ammissione. Anche per i contribuenti con istanza già presentata al 18 gennaio 2024 è stata prevista l’esclusione. Da accogliere con favore la scelta del legislatore di prevedere per tali società la scelta di una certificazione semplificata per attestare l’efficacia operativa della certificazione TCF.
Risarcito il 110% sfumato
5 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 28
Ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance chi, a causa dell’inadempimento dell’impresa esecutrice, ha perso la possibilità di fruire del Superbonus. Il risarcimento, però, è ridotto se il committente può ancora accedere ad altre detrazioni fiscali di misura inferiore, a meno che non provi il contrario. Così si è espresso il Tribunale di Torino, lo scorso 12 luglio, nella sentenza relativa alla causa civile iscritta al R.G. 2908/2023. I fatti sui quali si sono pronunciati i giudici torinesi riguardavano alcuni lavori di riqualificazione energetica commissionati dal proprietario di una villetta a un’impresa di costruzione che, però, si è mostrata inadempiente. Il committente si è rivolto al giudice chiedendo la risoluzione del contratto d’appalto e il risarcimento del danno a seguito di inadempimento.
Con esercizio ultrannuale il 4.0 va in Unico 2024
5 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Gianluca Stancati, Stefano Mazzocchetti - Pag. 28
Con la risposta 239 del 2 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha previsto che nel caso di società con primo esercizio ultrannuale chiuso il 31/12/2023, l’investimento agevolabile effettuato nel novembre 2022 andrà indicato nel quadro RU di Redditi SC 2024. Poiché ai fini Iva l’anno di imposta è comunque solare, la presentazione della relativa dichiarazione si rendeva dovuta entro il 30 aprile 2024, al fine di recuperare il tributo assolto sugli acquisti riferibili al 2023. Per la piena fruizione del ‘credito d’imposta 4.0’ occorre considerare il periodo d’imposta in cui risulti operata l’interconnessione del bene. Qualora quest’ultima non intervenga contestualmente all’entrata in funzione, il contribuente può scegliere se attendere l’evento ‘qualificante’ ovvero avvalersi del beneficio nella minore misura ordinaria che poi, al verificarsi della suddetta condizione, andrà scomputato dal valore integrale del credito medesimo. In ogni caso tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia
5 Dicembre 2024 |
Con una nota del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 3 dicembre 2024, ha provveduto a istituire i seguenti codici tributo:
‘5506’ denominato ‘Saldo concorsi pronostici sportivi’;
‘5507’ denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi’;
‘5508’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi’;
‘5509’ denominato ‘Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
‘5510’denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
‘5511’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’;
‘5512’ denominato ‘Saldo ippica d’agenzia’;
‘5513’ denominato ‘Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia’;
‘5514’ denominato ‘Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia’.
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
5 Dicembre 2024 |
Con la risoluzione n. 57/E del 3 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme che l’Inps destinerà nelle casse di diversi Enti Bilaterali. Le nuove causali contributo richieste dall’Istituto di previdenza nazionale si aggiungono a quelle disposte con la risoluzione n. 49/E dello scorso 15 ottobre. Di seguito le nuove causali contributo:
EBNL ‘EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro’
PREV ‘Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)’
SARC ‘Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)
EBOS ‘Ente Bilaterale Operatori Sicurezza – (EBILOS)’
MEDI ‘FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del SSN (MEDIPREV)’
EBNU ‘Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)’
EFAR ‘EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)’
EBIO ‘Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI. e O.P.N. EN.BI.FO.SI
EBMQ ‘Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE).
Prevista, inoltre, una modifica relativa al versamento della causale contributo da destinare all’Ente bilaterale nazionale intersettoriale lavoro (Ebinail). Al posto della causale contributo ‘Eint’, istituita con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, nel modello F24 va indicata la causale contributo ‘ENIL ‘EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro’.
1) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024
2) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024
3) Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
2014 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Ris.n. 148/E del 09/06/2009
4) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES
Chi:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
2005 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione
5) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
Chi:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4004 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione
6) Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2024
Chi:
Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
7) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
8) IVAFE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
9) CEDOLARE SECCA 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
10) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre.
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993
11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993
12) IRES: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
2002 - IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
13) Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società non operative": acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2024.
Chi:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
14) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024
15) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024
16) IRAP 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
17) IRAP: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
18) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024
19) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi:
Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa:
Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo:
4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024
20) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Chi:
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa:
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2024
Modalità:
Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo:
1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
21) Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Cosa:
Versamento seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
22) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2024) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1794 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
23) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa:
Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
24) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa:
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Codice tributo:
2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
25) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente
Chi:
Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa:
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214
Codice tributo:
2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
26) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
Chi:
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2024) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Codice tributo:
2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
12 Dic 2024 (3)
1) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa
Chi:
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa:
Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
2) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa
Chi:
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa:
Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
3) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa
Chi:
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa:
Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
16 Dic 2024 (134)
1) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4001 - Irpef Saldo
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4001 - Irpef Saldo
4) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
5) Versamento 7 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
6) Versamento 7 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
7) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
8) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
9) Soggetti IRES: versamento 7 rata della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
10) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
13) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata
14) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società ,associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
15) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
16) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata
17) Versamento 7 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
18) Versamento 7 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
19) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
20) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
21) Soggetti IRPEF: versamento della 7 rata della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
22) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
23) Versamento 7 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Chi:
Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo
24) Versamento 6 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010
26) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010
27) Versamento imposta sugli intrattenimenti
Chi:
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa:
Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
28) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
Chi:
Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
Chi:
Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
30) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
Chi:
Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
31) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
32) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
33) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
34) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ� fiduciarie - SALDO
35) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
36) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
37) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
38) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
39) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ� fiduciarie - SALDO
40) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
41) Versamento 7 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
42) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
43) Versamento 7 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
44) Versamento 7 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
45) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
46) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
47) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
48) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
50) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
51) Versamento 7 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento della rata n.7 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
52) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento della rata n.6 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione
67) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
70) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
71) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
Chi:
Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa:
Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
73) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa:
Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
380E - Irap
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
79) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
80) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Chi:
Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa:
Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
81) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa:
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
82) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2024 - ottobre 2024 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Chi:
Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2024 - novembre 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Cosa:
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2024 - ottobre 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
83) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Chi:
Contribuenti Iva mensili
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6011 - Versamento Iva mensile novembre
84) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
Chi:
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6011 - Versamento Iva mensile novembre
85) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
611E - Versamento IVA mensile novembre
86) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972
87) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Chi:
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6011 - Versamento Iva mensile novembre
88) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
89) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:
Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:
Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015
91) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
Chi:
Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa:
Versamento rata n. 10 del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,97% mensile a titolo di interessi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
92) IVA: versamento del saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
93) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
94) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 6 rata
Chi:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva
95) IVA: versamento del saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
96) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
97) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 4 rata
Chi:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva
98) Versamento 7 rata del saldo IVA 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
99) Versamento 6 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
100) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 7 rata del saldo IVA 2023
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
101) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
102) Società di comodo": versamento 7 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Chi:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
103) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
104) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
2003 - Ires - Saldo
105) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
2003 - Ires - Saldo
106) Soggetti Ires: versamento 7 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
Chi:
Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
107) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento ratealeed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
108) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
109) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
110) Versamento 7 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
111) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 7 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
114) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
115) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta
116) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Cosa:
Versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2024, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari
117) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
118) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
120) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
121) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
122) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
123) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 6 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
125) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
126) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
128) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024,maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
129) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
130) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa:
Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
131) Versamento 7 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n. 7 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
132) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
133) Regime forfetario agevolato: versamento 7 rata imposta sostitutiva
Chi:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 7 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa:
Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
20 Dic 2024 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
Chi:
Imprese elettriche
Cosa:
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati
27 Dic 2024 (1)
1) Versamento acconto IVA 2024
Chi:
Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
1) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento Irpef dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell' IRPEF dovuta, a titolo di saldo per il 2023, in base alla dichiarazione dei redditi 2024, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4001 - Irpef Saldo
2) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento addizionale regionale Irpef dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento del saldo dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento addizionale comunale Irpef dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
4) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio deceduto
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
5) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'IVIE dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
6) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'IVAFE dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
7) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'acconto di imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
8) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 del soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
9) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento della cedolare secca dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 dal deceduto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbia esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca"
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
10) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento del saldo Iva dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 - 30/6/2024
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
11) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento Irap dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell' IRAP dovuta, a titolo di saldo per il 2023, in base alla dichiarazione IRAP 2024, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
12) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento imposta sostitutiva per i contribuenti che operano nel regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovuta dal deceduto
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, senza alcuna maggiorazione, dovuta dal deceduto, a titolo di saldo per il 2023, che si era avvalso del regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
13) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento imposta sostitutiva per i dovuta dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit
Chi:
Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di saldo per il 2023, senza alcuna maggiorazione, dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
31 Dic 2024 (16)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Chi:
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa:
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2024
Modalità:
Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo:
1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
4) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
Chi:
Eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2024 e il 30 giugno 2024
Cosa:
Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF
Modalità:
Mediante presentazione presso gli uffici postali
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa:
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
6) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Chi:
Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa:
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità:
Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
7) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità:
Mediante invio telematico
8) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità:
Mediante invio telematico
9) Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: commisurazione al 20% del loro ammontare
Chi:
Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
Cosa:
Presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi del percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle provvigioni
Modalità:
Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
10) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
Chi:
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
11) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità:
Mediante invio telematico
12) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità:
Mediante invio telematico
13) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ
Chi:
Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa:
Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
14) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ
Chi:
Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa:
Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
15) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Chi:
Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa:
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità:
Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
16) IVA/Intrattenimenti: Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari
Chi:
Esercenti le attività di giochi e gli intrattenimenti previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Cosa:
Scade il termine per dare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, e all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
Modalità:
L'opzione deve essere comunicata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
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