Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Lavori in casa, sulle spese ‘25 bonus al 50% in 7 casi su 10
Analizzando il modello 730/2026 emerge che sette beneficiari su dieci di coloro che lo scorso anno hanno ristrutturato casa, hanno potuto fruire del bonus maggiorato ovvero della detrazione al 50%. A scattare la fotografia è stato il Caf Acli. Dai numeri emerge che il 15,6% dei dipendenti e dei pensionati che quest’anno si sono rivolti al Caf ha sostenuto nel 2025 spese agevolate dalla detrazione per il recupero edilizio. L’aspetto interessante da indagare è che nelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno – per la prima volta – la detrazione è differenziata in base al tipo di immobile. Come anticipato, il 73% dei beneficiari, può sfruttare il bonus maggiorato mentre il 33,6% no. Il totale è superiore al 100% perché c’è una quota di persone – il 6,6% – che l’anno scorso ha eseguito lavori su immobili di entrambi i tipi e usa entrambi i bonus.
Ispezioni fiscali contestate, cosa fare in attesa della Corte
La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 13696/2026, ha rimesso alle Sezioni unite una questione particolarmente rilevante: l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di un principio generale e immanente di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti dall’Amministrazione in violazione di diritti fondamentali dei contribuenti anche prima dell’introduzione dell’articolo 7-quinquies della legge 212/2000. Il nodo riguarda proprio l’articolo 7 dello Statuto del contribuente: da intendere come norma innovativa, applicabile solo dal 18 gennaio 2024 o ricognitiva di un principio già esistente. Sul punto si contrappongono un orientamento restrittivo, che escludeva un generale divieto di utilizzo delle prove illegittime, e uno più garantista, fondato sui principi costituzionali e della Cedu. Secondo la giurisprudenza Ue l’irregolarità dell’autorizzazione non annulla automaticamente l’accertamento, ma rende inutilizzabile i documenti acquisiti illegittimamente.
Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione
Quello del passaggio generazionale delle imprese italiane non è semplicemente un tema di diritto successorio ma la soluzione, più in generale, coinvolge aspetti emotivi, legali, finanziari, societari. La sfida è quella di individuare la soluzione migliore e di gestire in modo coerente il percorso per arrivarci. Tra le possibili grandi scelte di fondo troviamo: la cessione dell’impresa a soggetti terzi; il subentro nella gestione di soggetti individuati come ‘eredi’; l’aumento delle dimensioni dell’impresa con l’unione con altre realtà. Si tratta di scelte che valgono a prescindere dalla forma attuale di esercizio dell’attività, e possono riguardare sia l’azienda in senso stretto, sia la società che la possiede o che sarà destinata a possederla. Talvolta le possibilità si sovrappongono. Se sono necessarie risorse finanziarie, occorre ragionare sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza finanziaria, sui piani di rientro.
Barriere architettoniche, l’Iva al 4% non guarda i requisiti del Dm del 1989
Illegittima l’applicazione dell’Iva ordinaria e non agevolata per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche se il bene ceduto non rispetta i requisiti tecnici previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. A fornire questa interpretazione è la Cgt di I grado di Pisa, con la sentenza n. 97 dell’aprile 2026. La vicenda trae origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate a un’impresa del settore che ha applicato l’aliquota Iva agevolata per la cessione di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo gli uffici trova applicazione l’aliquota ordinaria del 22% in tutti i casi in cui non si rispettino le specifiche tecniche del Dm 236/1989. Secondo i giudici tributari di Pisa nella disciplina sull’agevolazione non si trova alcun riferimento al decreto. Inoltre, per l’Iva agevolata conta la sostanza e la normativa Ue che fissa lo stato dell’arte.
Ok alla cartella senza avviso di irregolarità se deriva da liquidazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 447 del febbraio 2026, ha affermato che non è illegittima la cartella di pagamento emessa senza il preventivo invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di una procedura di mera liquidazione delle somme dovute. D’altro canto, la mancata ricezione della comunicazione non impedisce al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, versando quanto dovuto entro 30 giorni (oggi 60) dalla notifica della cartella. Il caso nasce dall’impugnazione di una cartella riveniente dalla liquidazione della dichiarazione annuale. Secondo il contribuente la cartella non era stata preceduta dall’invio dell’avviso bonario che gli avrebbe consentito di pagare con la riduzione della sanzione a un terzo. I giudici milanesi hanno respinto il ricorso.
Forfettari, il Fisco precisa il perimetro: dai ricavi errati all’avvio a metà anno
L’adesione al regime forfettario presenta aspetti certamente favorevoli dal punto di vista del carico fiscale e degli adempimenti, ma richiede verifiche e controlli. Per accedere e rimanere nel regime la prima condizione è la presenza di ricavi/compensi nell’anno precedente che non devono superare il tetto degli 85 mila euro. Se nel corso dell’anno si superano i 100 mila euro di ricavi, il regime cessa immediatamente, oltre gli 85 mila ma sotto i 100 mila, l’uscita avviene dall’anno successivo. La verifica del limite avviene secondo il criterio di cassa, considerando gli importi effettivamente incassati, con esclusione delle somme percepite per errore successivamente restituite. Costituiscono cause ostative la partecipazione a società di persone o il controllo di Srl con attività riconducibili a quella svolta dal contribuente forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a un contratto di rete tra professionisti non preclude l’accesso al regime, poiché non determina un frazionamento artificioso della base imponibile.
Iter negoziato e debiti fiscali, il giudice non entra nel merito
Con il decreto dello scorso 21 maggio il Tribunale di Milano ha chiarito i criteri per autorizzare l’esecuzione degli accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi. L’autorizzazione è possibile solo se la procedura è stata avviata in modo corretto e se sussistono concrete prospettive di risanamento dell’impresa. Il giudice è chiamato a verificare la completezza, coerenza e attendibilità della documentazione e delle attestazioni richieste dalla legge. Le attestazioni devono essere motivate e argomentate, non potendo ridursi a dichiarazioni generiche o meramente formali. Resta invece esclusa ogni valutazione di merito sulla convenienza economica dell’intesa che spetta solo alle agenzie fiscali. Il Tribunale ha inoltre ammesso che un unico professionista indipendente possa redigere entrambe le attestazioni previste, purché siano distinte e la società non abbia già un revisore legale.
Indagini sui c/c, il test è a monte
La Cassazione, con due pronunce gemelle, mette un freno agli accertamenti fiscali automatici. L’accesso al conto corrente del contribuente non può reggersi su un’autorizzazione generica, postuma o meramente burocratica. Il via libera interno del fisco resta un atto preparatorio, ma non è più un timbro di servizio irrilevante. Ē il titolo che consente l’ingresso del fisco nella sfera privata patrimoniale del contribuente. E, se quel titolo manca o non consente di verificare presupposti, oggetto e limiti dell’indagine, i dati bancari acquisiti diventano inutilizzabili e l’accertamento cade, almeno nella parte fondata su quei dati. Questo il cuore delle ordinanze gemelle della cassazione civile n. 19956 e n. 19960 entrambe del 15 giugno 2026, destinate a pesare nei fascicoli dei professionisti più di molte riforme annunciate.
E-commerce, lotta all’evasione Piattaforme più responsabili
Prosegue l’adeguamento per gradi della normativa Iva. A parte le due misure in tema di fatturazione elettronica e di adempimenti per il regime Ioss, previste dall’articolo 1 della direttiva 2025/516 e già applicabili dal 14 aprile 2025, si avvicinano al nastro di partenza le prime modifiche della direttiva Iva previste dall’articolo 2 che avranno effetto dal prossimo 1°gennaio e che dovranno essere recepite a breve nel nostro ordinamento. Seguiranno successivamente le modifiche di più ampia portata e vasto impatto, che saranno in opera nel triennio successivo, tra il 1°luglio 2028 e il 1°luglio 2030. Dal 1 gennaio 2027 le cessioni intracomunitarie a distanza di beni effettuate nell’Ue da fornitori extra-Ue e le vendite di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro rientreranno nella disciplina del ‘fornitore presunto’ non soltanto se il cessionario è un privato consumatore, ma anche nei casi in cui è ‘un soggetto passivo o un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’Iva’.
Sportello unico ad ampio raggio
La direttiva 2025/516 amplia il regime Iva OSS, consentendo alle imprese di versare in un unico Stato Ue senza identificarsi nei Paesi di consumo. Dal 2027, il regime OSS non-Ue sarà esteso a tutti i servizi B2C forniti da operatori extra-Ue, indipendentemente dalla residenza del cliente. L’OSS-Ue includerà anche le cessioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo a privati. Restano comprese nel regime le vendite intracomunitarie a distanza e i servizi transfrontalieri verso consumatori finali. Viene inoltre eliminata la possibilità per gli Stati membri di richiedere un rappresentante fiscale per i rimborsi Iva. Chi aderisce all’OSS-Ue dovrà applicare l’Iva nel Paese di destinazione, senza poter utilizzare la soglia dei 10 mila euro.
Costi a forfait con le restrizioni
La Corte di cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 11347/2026, ha stabilito che il riconoscimento forfettario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi può essere applicato solo quando deriva da movimentazioni bancarie. Con la decisione in parola i giudici di piazza Cavour hanno cambiato orientamento rispetto alla decisione n. 19574/2025 dove, sulla base della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, la stessa Consulta aveva stabilito la necessità di riconoscere una quota di costi forfettaria negli accertamenti presuntivi. Con questa nuova pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il riconoscimento forfettario dei costi vale solo per gli accertamenti analitico-induttivi basati sulle movimentazioni bancarie non giustificate e non su ogni tipo di accertamento presuntivo.
Immobili accorpati, sì al bonus
Con la risposta a interpello n. 117 dello scorso 4 giugno l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’agevolazione ‘prima casa’ in caso di vendita di un’abitazione frutto di fusione. Secondo l’Amministrazione finanziaria la prima casa, nata da una fusione, non preclude una nuova agevolazione; tuttavia, il riconoscimento del credito d’imposta è parziale. L’agevolazione ‘prima casa’ vale anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile nello stesso comune dell’unità abitativa già posseduta, frutto della fusione di una porzione di abitazione acquistata con il beneficio e di una porzione contigua acquistata senza, a condizione di venderla entro due anni dal nuovo acquisto agevolato. E solo l’imposta di registro già versata in relazione alla porzione immobiliare acquistata con il beneficio ‘prima casa’ costituisce un credito di imposta per i contribuenti, escludendo dai calcoli l’abitazione acquistata in seguito e accorpata alla precedente.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
- Societaria
- Del lavoro
- Amministrativa
- Contabile
- Contrattuale
- Consulenza legale - notarile - tecnica - varie, con professionisti di comprovata esperienza ed iscritti in Albi professionali
Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- rilascio SPID - FIRMA DIGITALE
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8