Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Scontro nel governo sulle tasse Meloni: non chiediamo sacrifici
La premier Giorgia Meloni esclude la volontà del governo di aumentare le tasse. In questo modo cerca di stoppare le polemiche sulle nuove misure di bilancio annunciate dal ministro dell’Economia Giorgetti che vanno dal riallineamento delle accise sui carburanti alla revisione delle rendite catastali. Le polemiche non mancano e neanche nella maggioranza dove solo a parlare di accise e di catasto si accendono gli animi. Per la Lega non ci sarà alcuna stangata sulla casa. Forza Italia ritiene che casa e famiglia sono state già colpite. Sul catasto il sottosegretario al Mef, Federico Freni, assicura che si tratta solo di operare con le banche dati. La segretaria del Pd, Elly Schlein chiede alla premier di spiegare la nuova tassa Meloni che è scritta nel Piano di Bilancio. Il M5S sollecita spiegazioni sui tagli alle pensioni, alla sanità, alle agevolazioni per le case dei giovani e di chiarire gli interventi sulle accise. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha detto che l’accisa sul gasolio salirà ma non riguarderà gli autotrasportatori mentre la revisione delle rendite catastali è già prevista. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Giorgetti: spesa per interessi giù Meloni: manovra senza sacrifici’ – pag. 2)
Caro rendite, chi pagherà di più per i bonus?
La revisione delle rendite catastali è stata decisa lo scorso anno con la manovra 2024. Riguarda gli immobili che a seguito di lavori di ristrutturazione abbiano registrato un aumento di valore di almeno il 15%. La legge di Bilancio ha previsto l’obbligo della revisione per tutti i casi di Superbonus visto che gli interventi hanno determinato un aumento di tale entità. La crescita sarà diversa a seconda che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Nel primo caso i proprietari non pagheranno nulla in più e potrebbero subire solo conseguenze indirette, perché l’aumento della rendita porterà all’incremento dell’Isee e sul reddito lordo ai fini Irpef. Per le seconde case l’aumento delle imposte immobiliari sarebbe proporzionale all’aumento della rendita. La revisione dei valori catastali dovrebbe prevedere il salto di due classi: dal 18 al 38%. Ad essere interessate saranno anzitutto l’Imu per le seconde case, ma anche le imposte sulle successioni e donazioni e l’Irpef. Chi compra una casa sottoposta a Superbonus dovrà pagare una imposta di registro più alta.
Spetto patrimoniale
Uno spettro si aggira per l’Italia e pure per l’Europa: la patrimoniale. Croce e delizia dei capi di governo l’imposta sui ricchi agita il dibattito perché colpisce capitali e beni mobili e immobili. In Francia il primo ministro Barnier vuole un contributo eccezionale da chi ha di più. A Macron che ci aveva provato non è andata bene. Pure Keir Starmer ha avvertito i Paperoni inglesi che la manovra sarà dolorosa e che chiederà di più a chi ha le spalle più larghe. Joe Biden ha fantasticato di tassare con un’aliquota minima del 25% chi ha più di 100 milioni di dollari. In Italia la tassa sui ricchi l’ha tirata fuori il Pd. Ieri, a Malta, il Pse l’ha chiesta e pure la Ue, sempre ieri, ha detto che è una questione di equità. La Cgil sta con il Pd. Verdi e Sinistra italiana chiedono la patrimoniale per salvare la sanità pubblica. Per il M5S si tratta di un dovere morale ma Giuseppe Conte giura che con lui al governo non ci sarà mai la patrimoniale. I partiti della maggioranza gongolano perché considerano quello del Pd uno scivolone impopolare.
Case fantasma e 110% lettere del Fisco contro il sommerso
Sul fronte casa il Governo lavora ad una stretta. Lo scopo è quello di far emergere due milioni di case fantasma e stanare chi, tra i quasi 500 mila immobili che dal 2020 hanno beneficiato del Superbonus, non ha mai presentato, come invece avrebbe dovuto, la comunicazione di variazione catastale. Il Piano prevede un incremento dei controlli sui contribuenti che non hanno dichiarato le abitazioni al catasto e su chi non ha aggiornato le rendite dopo gli interventi edili. Sul fronte delle ‘case fantasma’ parliamo di due milioni di immobili di cui un milione sono abitazioni ‘non riscontrate in dichiarazione’ e il resto sono pertinenze, negozi, uffici e altre unità varie, tutte sconosciute al Fisco. Per riuscire a tassarle saranno inviate lettere di compliance ai rispettivi proprietari. Qualora questi non si adegueranno l’Agenzia agirà in surroga. Significa che l’aggiornamento avverrà d’ufficio con addebito automatico di tutte le spese collegate all’operazione. Dal lato dei bonus casa, la linea è stata tracciata dalla manovra 2024. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Case fantasma, nuova stretta’ – pag. 23)
Il concordato scommette sul ravvedimento speciale
Solo i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al Concordato preventivo possono regolarizzare le annualità ancora aperte, 2022 incluso, ricorrendo al ravvedimento speciale che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap. Gli elementi di contiguità dei due istituti sono numerosi; il Concordato fiscale è il presupposto del ravvedimento speciale. Inoltre le rispettive dimensioni temporali sono complementari visto che il Concordato guarda al futuro mentre il ravvedimento al passato. Ugualmente sovrapponibili sono le loro finalità: in entrambi i casi lo scopo è quello di favorire l’emersione del sommerso e di acquisire gettito, ma il ravvedimento speciale sembra avere qualcosa in più perché è un incentivo ad aderire al Concordato dal momento che, almeno finora, l’interesse verso questo nuovo istituto è tiepido. Il sopraggiungere del ravvedimento speciale rende più conveniente anche il Concordato.
Meno ostacoli per i redditi in esenzione
Con due esempi, in una delle Faq pubblicate lo scorso 8 ottobre, l’Agenzia delle Entrate indica la giusta direzione sull’applicazione pratica della causa di esclusione disciplinata dall’art. 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto sul concordato preventivo biennale. Dunque, in presenza, nell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi esenti/esclusi o non concorrenti alla base imponibile per più del 40%, il concordato non trova applicazione. Il dubbio dipendeva dal fatto che sul piano oggettivo, il riferimento normativo esatto era sembrato fin dall’origine troppo ampio e di difficile perimetrazione. Il problema era se ci si dovesse limitare all’esame del regime fiscale del reddito complessivo dei soggetti interessati o se, invece, fosse necessario anche considerare il trattamento impositivo delle singole componenti reddituali se fiscalmente agevolate. Il via libera al concordato è dedotto, anche se indirettamente, in tutti i casi in cui la mancata tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo si origina in virtù di singoli componenti reddituali totalmente o parzialmente detassati, che compongono l’imponibile fiscale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Sul patto clausola redditi esenti’ – pag. 24)
Se la prima casa con agevolazioni va nel trust, no al secondo bonus
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 24387 dello scorso 11 settembre, ha sancito che il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con l’agevolazione ‘prima casa’, l’abbia poi apportata in un trust e acquisti un’altra abitazione non è ‘impossidente’ e, pertanto, non può di nuovo avvalersi dell’agevolazione per la prima abitazione, stipulando quest’ultima compravendita. La decisione sorprende in quanto argomentata con la considerazione che gli atti di apporto di beni a un trust sono ‘atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del ‘trustee’, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale’. È questo il ragionamento che viene svolto a suffragio della tesi secondo cui l’apporto in un trust non costituisce una manifestazione di capacità contributiva, poiché è strumentale all’attuazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito.
Il Fisco tutor è in ritardo: bloccato l’accesso alla cooperative compliance
L’attuazione di secondo livello della delega fiscale non procede come deve e questo impedisce alla cooperative compliance di procedere spedita. Le imprese, pur essendo interessate ad accedervi, attendono. A mancare sono almeno tre pezzi rilevanti: un regolamento destinato a disciplinare i requisiti di avvocati e commercialisti per il rilascio della certificazione del tax control framework; le linee guida per predisporre un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che sono affidate a un provvedimento delle Entrate; la formazione per i professionisti che potranno apporre il ‘bollino blu’ sul rischio fiscale. Tre driver senza i quali le imprese interessate al momento possono solo valutare se aderire o meno alla cooperative compliance senza però poterlo fare, almeno per il 2024. Il lungo iter che coinvolge due ministeri (Economia e Giustizia) rischia di creare un disallineamento tra obiettivi ed effettiva realizzazione.
Start up e Pmi innovative: detrazioni compensabili
È in dirittura d’arrivo la legge per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative. Ieri la commissione Finanze della Camera ha approvato il testo che lunedì arriverà in Aula per il via libera definitivo. La detrazione per gli investimenti in questi nuovi soggetti potrà trasformarsi in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24. La principale novità è contenuta nell’articolo 2 che interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in de minimis. Per le Pmi innovative l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300 mila euro. La legge in arrivo, al fine di stimolare ulteriormente gli investimenti in imprese innovative, consente la fruizione del beneficio fiscale anche in caso di incapienza, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore persona fisica. In tal caso, l’eccedenza non detraibile può essere trasformata in credito d’imposta che è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.
Commercio elettronico green
Anche i produttori che si avvalgono delle piattaforme online per collocare i loro prodotti sul mercato dovranno versare il contributo ambientale. A prevederlo lo schema di decreto legge in materia ambientale che ieri è arrivato al preconsiglio dei ministri. La bozza del decreto prevede l’obbligo di inviare informazioni, anche con l’ausilio dei gestori delle piattaforme, ai sistemi di gestione nonché di aderire ai consorzi ad hoc che operano in Italia. Per conto dei produttori dovranno curare la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale. Gli accordi dovranno fissare un termine non inferiore a 12 mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico dovranno effettuare gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi.
Pugno duro sui reati fiscali
Sul sito del ministero dell’Economia, lo scorso 7 ottobre, è stata pubblicata la Relazione 2024 sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale contributiva. I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza nel 2023 in materia di contrasto all’evasione evidenziano una crescita dei reati tributari: 305 soggetti nelle patrie galere per violazioni in materia di Iva ed imposte dirette. In sensibile aumento i controlli alle società ‘apri e chiudi’ con 2260 proposte di chiusura di partite Iva. In diminuzione, invece, i lavoratori in nero e irregolari scoperti che passano da oltre 31 mila unità nel 2022 alle circa 28 mila del 2023. Pressoché stabili, invece, le verifiche e i controlli fiscali svolti lo scorso anno e gli evasori totali individuati.
Quotazione più facile per le pmi
Via libera definitivo dell’Unione europea al pacchetto di misure volte a rendere il mercato dei capitali più accessibile favorendo la quotazione sulle Borse europee delle imprese di tutte le dimensioni, comprese le Pmi. Lo scorso 8 ottobre il Consiglio Ue ha approvato il c.d. ‘Listing act’ che, oltre a modificare, semplificandole, direttive e regole in precedenza approvate, contiene una nuova direttiva comunitaria sulle azioni a voto multiplo che consentirà ai ‘vecchi’ azionisti di avere più voti per azione rispetto ai nuovi investitori senza quindi compromettere il controllo che può essere esercitato sulle proprie società. Nel pacchetto figura anche una direttiva che alleggerisce le norme sulla ricerca in materia di investimenti al fine di informare maggiormente i potenziali investitori sulla prospettiva di investire nelle Pmi e di migliorare la visibilità degli emittenti quotati. L’obiettivo è quello di introdurre misure mirate e flessibili durante l’intero ciclo di quotazione in borsa, operando a livello di incentivi e rendendo più proporzionato l’onere della conformità normativa, in particolari per gli emittenti di dimensioni più ridotte.
Novità Fiscali
Versamento delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale
Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che i contribuenti ISA e quelli forfetari dovranno seguire per versare gli importi dovuti relativi al primo periodo di adesione.
Il Concordato preventivo biennale è un nuovo istituto che consente ai soggetti aderenti di stabilire d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato.
Il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 disciplina le modalità attuative del concordato fiscale.
Il documento di prassi amministrativa ha istituito 6 codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute per aderire al Concordato preventivo biennale. I primi quattro dovranno essere utilizzati da coloro che applicano gli ISA; gli ultimi due da coloro che aderiscono al regime forfetario.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘4068’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4069’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4070’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4071’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4072’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- 4073’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del Dlgs n. 13 del 2024’.
Iva - Emissione nota di variazione - Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle imprese
All’Agenzia delle Entrate hanno chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva.
Con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l’Amministrazione finanziaria ha riepilogato la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie e, in particolare, delle operazioni di fusione e incorporazione disciplinate dall’articolo 2504-bis del Codice civile il quale dispone che: ‘la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione’.
La disciplina fiscale, con l’articolo 172, comma 4, del Tuir, ha disposto gli effetti successori in ordine al subentro della società o dell’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
Recentemente la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, ha ribadito che la fusione comporta l’estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante.
La fusione non è un’operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né a trasferirli ad un altro soggetto con permanenza in vita del disponente, quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo.
Al verificarsi delle condizioni innanzi citate, dunque, la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l’altro, la facoltà di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata. Tale subentro ricorre anche ai fini della ricezione della nota di variazione, laddove l’operazione straordinaria abbia visto coinvolto il cessionario/committente.
I principi enucleati dalla Suprema corte non trovano applicazione, invece, nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società che comporta la sua estinzione mediante la cancellazione dal Registro delle imprese.
In tale evenienza, infatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga che l’estinzione della società, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, dia luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, resta ferma, come evidenziato dalla stessa Suprema corte nella sentenza n. 21970/2021, la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle altre ‘operazioni straordinarie’ che determinano una successione dell’avente causa nei diritti e negli obblighi della società coinvolta nelle predette operazioni.
Con la liquidazione ordinaria, infatti, si concludono tutti i rapporti sociali, nei quali il soggetto-società viene liquidato e cessa di operare sul mercato; non c’è continuazione di impresa né subentro di altri soggetti.
L’estinzione della società determina, pertanto, l’estinzione delle predette posizioni soggettive le quali non ricadono nel fenomeno successorio.
Ne consegue che, qualora la società emittente la fattura si estingua prima di aver esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, ove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Tornano, dunque, applicabili i limiti secondo cui, per emettere la nota di variazione prevista dall’articolo 26 Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) è necessaria l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria e che esista corrispondenza tra i due atti contabili ovvero tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio.
In conclusione, estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’Iva relativa ad un credito non incassato.
La risoluzione fornisce un altro chiarimento in merito all’indirizzo espresso dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 6070 del 2013, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che l’estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
Il Fisco precisa che l’esercizio di posizioni soggettive riferibili alla società, compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, non ricade nel fenomeno successorio e, pertanto, in caso di estinzione della società, i debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile.
L’articolo 28, comma 4, del Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,
Causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E/2024, ha istituito le causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA).
Con la risoluzione n. 46/E del 18 settembre 2024 l’Agenzia informa che, in sede di compilazione del mod. F24 per il versamento delle somme in parola, in corrispondenza del campo ‘codice posizione’ è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento è indicato il valore ‘0’.
Disciplina del Concordato Preventivo Biennale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale. Come chiarito nella legge delega, l’istituto si inserisce tra le diverse misure ‘finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo’. Il documento di prassi amministrativa è articolato in questo modo:
- la prima parte introduttiva, illustra gli aspetti del nuovo istituto;
- la parte centrale è dedicata ai contribuenti che applicano gli ISA e a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva descrive ulteriori elementi e fornisce chiarimenti su quesiti che investono il Concordato preventivo biennale.
Condizioni per accedere al Concordato
Possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le cause ostative previste dal decreto CPB.
Le condizioni ostative possono essere così riassunte:
- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al Concordato i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che il residuo dovuto risulti inferiore a 5 mila euro.
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento.
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è quella di precludere la possibilità di accedere al Concordato preventivo biennale nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioé:
- aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, della legge forfetari;
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Queste condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al Concordato fiscale.
Assenza di debiti tributari o contributivi
In merito alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, la circolare fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5 mila euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.
Qualora il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5 mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta. .
Nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. Non rilevano, dunque, i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.
Assenza di condanne
Riguardo alla condizione relativa all’assenza di condanne l’art. 11 del decreto Concordato precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Considerato che il predetto art. 11 che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
L’esclusione dall’accesso al Concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento venga irrogata una pena che supera i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale ‘soglia’ la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al Dlgs n. 108/2024 chiarisce che l’accesso al Concordato fiscale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza ‘irrevocabile’, non contemplando la disposizione l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell’accettazione della proposta di Concordato attraverso l’apposita modulistica.
Ambito oggettivo del Concordato preventivo biennale
Se accettata la proposta di concordato definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA la base imponibile Irap. Naturalmente questo non vale per i forfettari per i quali l’adesione al Concordato rileva per il solo anno 2024.
Resta invece esclusa dal Concordato fiscale l’Iva che continua a trovare applicazione secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Contribuenti ISA
In merito ai soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze o minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2 mila euro.
- il reddito d’impresa, di cuil’art. 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir.
In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 Dlgs n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto Concordato per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Sebbene l’art. 17 del decreto Concordato, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.
Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro.
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna quindi a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni.
Forfetari
Le regole di applicazione del Concordato ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA in ragione delle peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.
Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al Concordato è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.
Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato. Trattandosi di contribuenti che ‘ordinariamente’ determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato fiscale.
Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo di questi programmi informatici.
Per il primo anno di applicazione del Concordato le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto, il contribuente può aderire alla proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Utilizzando il software in argomento il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
La metodologia adottata per l’adesione al Concordato si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il termine per aderire al Concordato è perentorio, in quanto il legislatore, solo per il 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di Concordato non trova applicazione l’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Cause di cessazione del Concordato
Il Concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il Concordato);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA);
- operazione di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Cause di decadenza
L’art. 22 del decreto Concordato prevede che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.
Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.
Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- la commissione di altre violazioni ritenute di ‘non lieve entità’.
Si tratta di violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente a periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazioni inesatte o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva.
Altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra ipotesi di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Ancora un’altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengono meno i requisiti o risultino insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato.
Infine, è prevista la decadenza quanto è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.
In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di Concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, secondo quanto previsto nel decreto Concordato, in caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Il documento di prassi amministrativa rileva, altresì, che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Concordato, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti per accedervi e non siano incorse cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato.
Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al Concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà messo a disposizione per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le stesse modalità previste per la prima adesione.
Differimento del termine dei versamenti
Per il primo anno di applicazione del Concordato è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.
In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono provvedere entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre la norma chiarisce che è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ovvero entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La norma specifica che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del Tuir interessati dalla applicazione degli ISA.
Risposte a quesiti
L’ultima parte della circolare è dedicata alle risposte ai quesiti formulati dalle organizzazioni di categoria e dalla stampa specializzata. Viene chiarito, ad esempio, che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di Concordato può ancora farlo, presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre 2024.
Qualora il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, riceverà dall’Agenzia delle Entrate due proposte, alle quali l’interessato potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Scadenzario Fiscale
16 Ott 2024 (129)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 1,16% a titolo di interesse corrispettivo
16) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
18) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
19) Versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
24) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
25) Versamento imposta sugli intrattenimenti
26) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
27) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
28) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
29) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
30) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
33) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
34) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
35) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
36) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
38) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
39) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
40) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
41) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
42) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
43) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
44) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
47) Versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
50) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
51) Versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
71) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
79) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
80) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
82) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
84) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
85) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023
86) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
89) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
90) IVA: versamento del saldo 2023
91) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
92) IVA: versamento del saldo 2023
93) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
94) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 4 rata
96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 3 rata
97) Versamento 5 rata del saldo IVA 2023
98) Versamento 4 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2023
100) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
102) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
103) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
104) Soggetti Ires: versamento 4 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
106) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
107) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
108) Versamento 4 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
109) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
110) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
111) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
112) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
113) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
114) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
115) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
116) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
117) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
118) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
119) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
120) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
121) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
122) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
123) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
124) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 4 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
126) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
127) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
128) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva
129) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 5 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
25 Ott 2024 (1)
1) Presentazione Mod. 730/2024 integrativo
31 Ott 2024 (19)
1) Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef
2) Versamento 4 rata trimestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
6) Presentazione modello "REDDITI PF 2024" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
7) Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2024"
8) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
9) Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2024"
10) Presentazione della dichiarazione IRAP 2024
11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
12) Presentazione modello CNM 2024
13) Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2024"
14) Mod. 770/2024 e Mod. Redditi 2024 - Presentazione
15) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
16) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
17) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
18) Vendita di beni tramite piattaforme digitali: comunicazione relativa alle forniture del trimestre precedente
19) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
Sede di Carpineti
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8
Carpineti: 42033 - V.lo Borghi, 2