Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Partite Iva, metà dei forfettari sotto i 20mila euro di ricavi
Nella Relazione sul rendiconto di fine giugno, presentata dalla Corte dei conti, emerge che la flat tax è il regime scelto in particolare dai professionisti: sette su cento sono avvocati, dieci operano nel settore tecnico-edilizio e altri dieci nella sanità privata. La Relazione aiuta a capire meglio chi sono gli aderenti al regime forfettario. Si tratta del regime scelto dal 52% delle partite Iva, soprattutto da quelle con bassi ricavi. Su 2 milioni e 27 mila aderenti, ce ne sono 936mila che superano i 20 mila euro annui, ovvero 1.667 euro al mese. Di questi contribuenti, circa 72 mila hanno addirittura indicato ricavi pari a zero nella dichiarazione dei redditi 2025. Si può ipotizzare che ci sia una quota di sottofatturazione ma una è chiaro che un gran numero di forfettari è lontano dal livello massimo di ricavi e rientra oggettivamente nell’identikit del piccolo contribuente, per il quale sono stati creati vari regimi di favore, come quello dei minimi. A ridosso della soglia ci sono 700 mila forfettari con ricavi da 20 mila a 50 mila euro.
Commercialisti, l’AI è entrata negli studi ma va governata
Secondo un’indagine della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti condotta nel 2025 su circa 4.000 questionari validi, il 34,1% dei professionisti ha dichiarato di utilizzare molto o abbastanza l’intelligenza artificiale, il 47,3% poco e, soltanto, il 17,9% ha affermato di non usarla affatto. La diffusione dell’IA è ampia, dunque, ed è destinata a crescere. Il Consiglio nazionale ha messo in campo attività di formazione continua e pubblicazioni operative con l’obiettivo di accrescere la capacità degli studi di usare la tecnologia in modo consapevole e responsabile. Dalla ricerca della Fondazione emerge che lo scorso anno l’AI era utilizzata da più dell’80% dei commercialisti, tra cui il 34% con un’intensità elevata. Ad incidere sono le dimensioni e l’organizzazione degli studi, l’appartenenza a network e il grado di specializzazione.
Servizi intra-gruppo, benefit test con set documentale autonomo
La bozza del capitolo VII delle Linee guida Ocse rafforza il ruolo del benefit test, volto a verificare se i servizi infragruppo generino un reale beneficio economico o commerciale per la società destinataria. Tale verifica deve precedere il test di transfer pricing, poiché, in assenza di beneficio, non si configura una transazione infragruppo. La novità principale è l’introduzione di un set documentale specifico per dimostrare ex ante il beneficio e il valore generato, ritenendo sufficienti da soli contratti e fatture. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza italiana, che richiede prove concrete dell’utilità dei servizi ai fini della deducibilità dei costi. L’Ocse precisa che la documentazione dovrà essere proporzionata alla natura e alla rilevanza dei servizi, senza costituire uno standard obbligatorio.
Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità
La disciplina fiscale dei crediti inesigibili distingue tra la svalutazione dei crediti, deducibile in misura forfettaria entro determinati limiti, e la perdita su crediti, deducibile solo se supportata da elementi certi e precisi. Le perdite sono automaticamente deducibili in presenza di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi o crediti prescritti, purché correttamente rilevati in bilancio. Negli altri casi occorre dimostrare in modo rigoroso l’inesigibilità del credito, ad esempio tramite procedure esecutive infruttuose o documentazione che attesti l’insolvenza definitiva del debitore. La deduzione spetta solo per la parte di perdita che eccede il fondo svalutazione crediti esistente.
Passaggio di quote, il ruolo del trust per gestire aziende e patrimoni
I riassetti generazionali sono operazioni delicate perché coinvolgono aspetti non solo economici ma anche equilibri familiari e prospettive di sviluppo dell’impresa. Nella gestione di aziende e patrimoni il trust rappresenta uno strumento che consente la gestione del patrimonio stesso che viene trasferito dal disponente a un gestore (trustee), in genere sottoposto al controllo professionale (guardiano). Il trustee amministra i beni ricevuti che restano separati dal suo patrimonio personale, secondo le disposizioni ricevute e a favore dei beneficiari individuati o individuabili (in genere i discendenti). Peraltro il trust permette anche la protezione dei creditori; la sua flessibilità consente di creare regole, gestioni e fondi separati per i vari discendenti, spesso distinguendo tra la gestione delle imprese e quella degli altri beni, tipicamente gli immobili.
Assoluzione penale e liti fiscali, dalle Cgt un’altra lettura ‘ampia’
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle nuove norme introdotte nel 2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Bari, con la sentenza 632/2026, ha esteso gli effetti vincolanti della sentenza penale definitiva di assoluzione nel processo tributario anche alla pretesa impositiva e non solo alle sanzioni. Nel caso analizzato, il contribuente aveva impugnato con separati ricorsi due avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse. Per l’ufficio, l’imposta era dovuta in quanto lo stesso ricorrente aveva la piena disponibilità di uno stanzino in cui erano state rinvenute alcune macchinette per il gioco d’azzardo. Il ricorrente si difendeva richiamando l’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, essendo stato assolto nel parallelo processo penale. I giudici hanno accolto il ricorso.
Mancato versamento delle imposte locali: sì al cumulo giuridico
Sanzioni. Con la sentenza n. 11056 del luglio 2026, la Cgt di I grado di Roma ha stabilito che in tema di tributi locali, ai fini sanzionatori, quando l’ente impositore accerta violazioni tributarie che riguardano più anni d’imposta, sia in ipotesi di omessa dichiarazione che di omesso versamento, il contribuente può invocare l’applicazione del cumulo giuridico. Punto centrale della pronuncia è il superamento dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo secondo il quale, in materia di tributi locali, l’omesso versamento costituisce una violazione sostanziale autonoma per ciascuna annualità tale da impedire l’applicazione del principio della continuazione. La sentenza dispone che quando le omissioni si reiterano nel tempo con riferimento al medesimo rapporto tributario, ricorre una serie di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, per le quali si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Travisamento della prova esteso
Deve essere sempre possibile porre rimedio all’errore concernente il fatto probatorio. E questo anche nel caso di doppio conforme. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22381 del 30 giugno, in tema di travisamento della prova, a cui, come detto, deve sempre poter essere posto rimedio, anche laddove sia nel giudizio di primo grado che nel secondo, il ricorrente sia risultato soccombente. Invero, in tale ultima situazione, ci si troverebbe dinanzi allo sbarramento posto dall’art. 360 comma 4, Codice di procedura civile, per cui sarebbe inibita la possibilità di proporre ricorso in merito al n. 5, comma 1, art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Concordato preventivo al test Isa
Con la circolare 4/E/2026 gli Isa 2025 assumono un ruolo centrale nel rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027, incidendo sia sulla formulazione della proposta sia sull’eventuale imposta sostitutiva. Per chi ha già aderito al primo biennio, non è più possibile migliorare il punteggio Isa dichiarando successivamente ulteriori componenti positivi. Diventano quindi determinanti la qualità, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, da cui dipendono benefici premiali e validità del concordato. La circolare introduce inoltre aggiornamenti agli Isa, correttivi per il contesto economico e alcune semplificazioni nei modelli dichiarativi. Resta però invariato l’obbligo di verificare attentamente i dati forniti dall’Agenzia. La fedeltà dichiarativa diventa così il presupposto essenziale per accedere ai vantaggi fiscali ed evitare la decadenza dal concordato.
Appello, timer alle nuove prove
La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026, ha stabilito che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello per tutti i giudizi che in primo grado sono stati instaurati prima del 4 gennaio 2024, ovvero prima della riforma attuata in seguito alla legge delega fiscale. Solo per le cause proposte a partire da questa data, infatti, le parti non possono più depositare nuovi documenti nel giudizio di secondo grado. I giudici di legittimità hanno richiamato la pronuncia della Consulta n. 36/2025. Nel caso analizzato il giudizio di primo grado era stato introdotto dal contribuente nel 2022 e, quindi, trova applicazione la precedente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello.
Immobili Ets, benefici a due vie
Con la risposta a interpello n. 134 dello scorso 6 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli effetti della vendita dei beni prima del termine di cinque anni. Per l’acquisto di immobili da parte degli enti del Terzo settore doppio binario per le agevolazioni. Anche se l’ente vende lo stabile prima che siano trascorsi cinque anni, non perde i benefici fruiti al momento dell’acquisto. Ma per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi, la vendita prima del termine di 5 anni fa emergere una plusvalenza imponibile quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Il caso analizzato riguarda una Fondazione iscritta al Runts che nel settembre 2022 aveva acquistato un immobile a Genova, scontando le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna e lo aveva adibito a ufficio per la propria attività.
Occupazioni, danno retroattivo
Ha natura dichiarativa la sentenza che accerta la irrisorietà del canone di locazione di un bene pignorato. Di conseguenza ha effetto retroattivo alla data dell’acquisto del bene l’inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente. Mentre il perdurante godimento del bene da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo e fa scattare la richiesta di risarcimento da parte dell’aggiudicatario. Il danno si calcola come differenza tra il giusto canone di locazione e il canone vile pattuito originariamente. Si tratta del principio espresso dalla Cassazione tributaria nell’ordinanza n. 19354/2026 depositata lo scorso 11 giugno.
Novità Fiscali
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità portate dal decreto ISA.
Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l’evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si è provveduto all’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi.
Per l’anno d’imposta 2025, non essendo intervenute significative novità sulle modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalità di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.
Infatti, per i modelli ISA 2026 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:
- Istruzioni Parte generale;
- istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo,
utili per la compilazione di tutti gli ISA.
Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.
Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: attività di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attività legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla ‘Modalità organizzativa’ e alla ‘Ripartizione dei ricavi’ per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o STA.
L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale
I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d’imposta 2025, i dati relativi a tale annualità che unitamente all’esito dell’applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La Semplificazione
Prosegue l’attività finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un’attività di progressiva:
- riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
- messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento correlato agli ISA.
Sempre in merito al periodo d’imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:
- la condizione di ‘Pensionato’ da 135 ISA;
- la condizione di ‘Lavoratore dipendente’ da 28 ISA;
- l’esercizio dell’attività in forma di ‘Cooperativa’ da 50 ISA.
Società mutualistiche e consortili
Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall’applicazione degli ISA, purché non svolgano attività nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.
Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell’esclusività e sono tenuti ad applicare gli ISA.
In questo caso, però, il punteggio di affidabilità fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l’intera attività svolta, poiché non tiene conto della parte mutualistica.
Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle ‘Note aggiuntive’ del software ISA che la natura mutualistica dell’attività può aver inciso sul punteggio ottenuto.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovrà tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realtà non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l’EG88U, è previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attività svolta nei confronti di soggetti terzi, così da consentire una valutazione più aderente alla reale situazione economica del contribuente.
Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA
Poiché gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, è evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente.
Il presupposto di una ‘fedele dichiarazione’ risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà prospettata.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
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