Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Scuola, bonus più ricco nel 730: oltre 3 milioni di beneficiari
Per la prima volta nei modelli 730 e Redditi di quest’anno sarà possibile scaricare fino a mille euro le spese scolastiche sulle quali si applica la detrazione del 19%. A beneficiarne saranno più di 3 milioni di contribuenti. Chi, tuttavia, ha un reddito superiore a 75 mila euro, però, sarà esposto al rischio di vedersi ridotta o azzerata la detrazione in virtù del doppio taglio previsto dalle ultime manovre: si tratta, di fatto, del 7% di coloro che hanno indicato il bonus in dichiarazione. È bene ricordare che il limite di 1.000 euro si riferisce al singolo alunno. Dunque, in presenza di più figli si compilano più righi di quelli compresi tra E8 ed E10 nel modello 730, indicando il codice 12 e un importo fino a 1.000 euro per ciascun studente. Tale bonus non si cumula con quello per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Tra i costi scaricabili le spese più importanti sono la mensa scolastica e i contributi per le gite.
Errori e recuperi di detrazione: i rimedi nella dichiarazione Iva
Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva. Chi mancherà all’appuntamento potrà avvalersi della dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi, punita con la sanzione fissa di 250 euro e ravvedibile. Il versamento dell’eventuale Iva dovuta entro tale termine, inoltre, consente di beneficiare della penalità fissa anche nel caso in cui la dichiarazione non venga affatto presentata, configurandone l’omissione. In assenza di dichiarazione non sarà più sufficiente presentare frontespizio e quadro VA per evitare l’omissione, posto che la norma considera integrata la violazione anche in presenza di un modello privo dei dati per la liquidazione dell’imposta. Al 30 aprile si dovrà anche decidere se esercitare la detrazione dell’Iva per fatture ricevute nel 2026, ma relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nel 2025.
Riserve in sospensione affrancate, monitoraggio sulla distribuzione
La legge di Bilancio 2026 ha riproposto l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta a valere sulle riserve 2024 ancora presenti nel bilancio 2025. Prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% da dichiarare nel 2025 e versare anche a rate. L’opzione si perfeziona indicando in dichiarazione le riserve affrancate e la relativa imposta. Possono essere affrancate riserve e fondi in sospensione d’imposta, ma non quelle con solo rilevanza civilistica. L’affrancamento rende tali riserve liberamente distribuibili, trasformandole in riserve di utili. In caso di distribuzione, si applica la tassazione ordinaria, con priorità alle riserve di utili.
Indennità di esproprio al bivio tra plusvalenze e redditi diversi
L’Agenzia delle Entrate, ha dedicato la risposta a interpello 289/2025 al tema della tassazione dell’indennità ‘di esproprio’, nel particolare caso in cui la stessa viene percepita da un soggetto non imprenditore per la costituzione di una servitù sul proprio fondo, nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Diversamente dal passato, la fattispecie non viene qualificata come plusvalenza potenzialmente non imponibile ai fini Irpef, ma ricondotta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, con conseguente assoggettamento ad imposizione. La novità deriva dalle modifiche apportate dalla manovra 2024 agli articoli 67 e 9 del Tuir. La costituzione dei diritti reali di godimento ora è sempre imponibile per l’intero importo percepito. Il regime delle plusvalenze resta applicabile solo alla cessione dei diritti, non alla loro costituzione.
Scarto telematico, ok al ricorso e al nuovo invio entro cinque giorni
La ricevuta dello scarto telematico è autonomamente impugnabile e il contribuente ha la possibilità di ritrasmettere, entro cinque giorni, quanto originariamente inviato nei termini, ma non acquisito per errore o irregolarità. Ad affermarlo è la Cgt di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 869/3/2026 depositata lo scorso 12 marzo. La pronuncia è interessante in quanto sottrae entrambe le questioni a una lettura meramente procedurale e la riconduce al piano effettivo della tutela del contribuente. In merito all’impugnabilità dello scarto telematico la Corte sostiene che lo stesso può integrare un atto autonomamente impugnabile quando produce un effetto lesivo immediato, impedendo il riconoscimento di un credito d’imposta o, più in generale, il perfezionamento di una posizione giuridica favorevole al contribuente. Sulla possibilità di rinviare la comunicazione i giudici escludono che la tolleranza di cinque giorni dallo scarto abbia natura eccezionale e sia circoscritta alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie.
Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma)
La Corte di giustizia tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 63/1/2026, ha stabilito che è necessario applicare l’istituto del cumulo giuridico in caso di contestazione di omesso pagamento dell’Imu per più anni d’imposta. Di conseguenza, trova applicazione la sanzione più elevata, aumentata dalla metà al triplo. Ad un contribuente erano state contestati più omessi pagamenti dell’Imu, relativi alle annualità dal 2019 al 2022, con riferimento ad aree edificabili. L’errore, in particolare, riguardava l’errata individuazione della base imponibile del tributo. Il contribuente l’aveva assunta pari al valore di acquisto, in luogo del valore di mercato. Nei riguardi degli avvisi di accertamento veniva proposta istanza di autotutela limitatamente alle sanzioni, irrogate senza l’applicazione del cumulo giuridico.
Società quotate, assemblee più flessibili e telematiche
Riforma del Tuf. Il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva la revisione del Dlgs 58/1998 che introduce una disciplina organica delle modalità di svolgimento delle assemblee. Elemento centrale della riforma è che per le società quotate viene costruito un vero sistema, nel quale l’assemblea non è più pensata come luogo della compresenza materiale dei soci, ma come momento conclusivo di un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale. Le novità sono preordinate a esigenze di funzionalità e di fluidità dei lavori, di semplificazione organizzativa, di trasparenza informativa, di parità di accesso alle informazioni e di contenimento della durata delle riunioni. L’esperienza conseguente alla pandemia insegna la praticabilità della partecipazione a distanza e l’incidenza del ricorso al rappresentante designato. Nella riforma del Tuf anche la professionalizzazione dell’azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo del dialogo extra assembleare.
Zes unica, chiamata per il bonus
Zes unica. Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 le imprese possono inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per usufruire il credito d’imposta aggiuntivo. Nella comunicazione devono dichiarare di non aver ottenuto il credito d’imposta Transizione 5.0. Dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 sarà invece possibile utilizzare il credito d’imposta aggiuntivo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici. La manovra 2026 ha riconosciuto alle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa per il credito Zes unica 2025 un contributo aggiuntivo nella misura del 14,6189% del credito richiesto, recuperando in questo modo parte del beneficio non fruito per effetto del riparto proporzionale delle risorse. La stessa manovra proroga, inoltre, il credito d’imposta Zes per il triennio 2026-2028, con un plafond di 2,3 miliardi di euro per il solo 2026 e una finestra di comunicazione aperta dal 31 marzo al 30 maggio 2026.
Mandati senza rappresentanza, ogni operazione ha l’Iva propria
Nel mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, ogni operazione mantiene autonomia e propria disciplina, anche se inserita in un unico contratto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 94/2026, conferma che i servizi acquistati dal mandatario e riaddebitati al cliente vanno distinti dalla prestazione organizzativa. Si applica una ‘finzione giuridica’: il mandatario è considerato come acquirente e poi fornitore dei servizi. Ciascun servizio riaddebitato conserva quindi la propria territorialità e aliquota Iva. La commissione per l’attività organizzativa segue invece le regole generali delle prestazioni B2B. Di conseguenza, alcune prestazioni sono imponibili in Italia, mentre altre possono essere fuori campo Iva.
Crisi, l’accordo non ferma il fisco
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 96/2026 stabilisce che gli importi incassati a seguito di concordato preventivo, anche se destinati ai creditori, restano imponibili. La società, infatti, mantiene la soggettività fiscale e l’incasso costituisce reddito tassabile. La transazione è considerata ‘novativa’, generando una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 Tuir. Conta la natura giuridica del provento, non la sua destinazione finale ai creditori. Ciò crea un effetto penalizzante, perché il Fisco riduce le risorse disponibili per il soddisfacimento dei creditori. Emergono così asimmetrie: alcune poste della crisi sono agevolate fiscalmente, mentre altre, pur analoghe sul piano economico, restano tassate.
Cram down, a contare è il piano
Nel concordato in continuità, quando scatta il meccanismo del cram down, può bastare anche una sola classe favorevole per arrivare all’omologa. Non si tratta di uno slogan o di una scorciatoia. È il cuore della sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito un punto destinato a pesare molto nella prassi: la locuzione ‘in mancanza’ contenuta nell’art. 112, comma 2, lettera d) del Codice della crisi va riferita alla mancanza della maggioranza delle classi, non all’assenza di una classe privilegiata dentro quella maggioranza. Tradotto: se non c’è la maggioranza delle classi, il concordato può comunque passare con il voto favorevole di almeno una classe qualificata. La Corte sostiene che la funzione del cram down è quella del superamento dei blocchi negoziali e non come premio al debitore virtuoso o come leva per attribuire ai dissenzienti di fatto un diritto di veto.
Cumulo con limiti
Con l’ordinanza n. 6773 dello scorso 20 marzo la Corte di cassazione ha chiarito che il cumulo giuridico è limitato alle violazioni contestate nello stesso momento. In materia di tributi locali l’omessa presentazione della dichiarazione per diversi periodi d’imposta consente l’irrogazione delle sanzioni per ogni singola annualità, poiché le condotte omissive ostacolano la determinazione della base imponibile e la liquidazione dell’imposta. In questo caso va applicato il regime della continuazione solo se le sanzioni per le diverse annualità sono state contestate con avvisi di accertamento notificati contemporaneamente al contribuente. Sono escluse dal cumulo giuridico, con l’applicazione di una sola sanzione, tutte le violazioni commesse successivamente.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.
I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta.
Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo.
Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:
- “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
- “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2026 (1)
1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2026 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
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16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Apr 2026 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
30 Apr 2026 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
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