Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Su l’inflazione all’1,7% Sì al decreto bollette con il voto di fiducia
L’inflazione torna ai livelli di luglio 2025. L’Istat dice che a marzo è salita all’1,7%. A spingere il dato all’insù sono tutti i beni energetici, cresciuti del 4,9% rispetto al mese di febbraio. Solo il gasolio, sia per le auto che per il riscaldamento, è cresciuto in un mese del 12% e 13%, la benzina del 4,8%. In crescita anche i beni alimentari, in particolare quelli non lavorati. Il carrello della spesa ha registrato +2,2% rispetto al mese precedente. E va peggio in Europa con l’indice dei prezzi salito a +2,5% dall’1,9% di febbraio. In Germania l’inflazione sale del 2,8%, in Francia è all’1,9%, in Spagna dal 2,5% al 3,3%. Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin è preoccupato non per le forniture ma per i costi: ‘oggi – ha detto – la quotazione del gas è a 54 euro, il 70% in più di un mese fa quando fu predisposto il decreto Energia’. Ieri la Camera ha approvato con la fiducia il decreto Energia che contiene misure urgenti contro il caro energia per aiutare i redditi più bassi e le imprese. Il testo ora passa al Senato. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Primi effetti della guerra: l’inflazione balza all’1,7% Carrello della spesa al 2,2%’ – pag. 2)
Golfo, al via misure ad hoc per le imprese più esposte
Per supportare le imprese italiane attive nei mercati internazionali maggiormente colpiti dal conflitto in Medio Oriente i ministri Tajani (Esteri) e Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica) lavorano ad un pacchetto di interventi che vedono il coinvolgimento di Sace, Simest e Ice. Sace rafforza il proprio impegno al fianco delle aziende attraverso tre direttrici: supporto all’export, sostegno alla liquidità e proroga gratuita delle coperture in essere. Simest rafforza le misure dedicate alla transizione digitale ed ecologica e punta ad introdurre ulteriori agevolazioni, come l’aumento dell’importo massimo finanziabile per operazioni di rafforzamento patrimoniale. Nel pacchetto anche le misure di Ice che ha disposto una dote da 8,6 milioni di euro per le imprese italiane attive nei mercati di 17 Paesi, inclusi Medio Oriente e aree limitrofe.
Immobiliari, l’uscita dal Cpb fa i conti con le rimanenze
La cessazione del concordato preventivo biennale avviene quando si verificano specifiche condizioni e comporta il ritorno alla tassazione sul reddito effettivo, senza effetti retroattivi. Una delle cause scatta se i ricavi o compensi superano il limite previsto dagli Isa aumentato del 50%. Tuttavia, per le imprese di costruzione l’applicazione di questa regola è incerta, perché gli Isa considerano anche le variazioni delle rimanenze oltre ai ricavi. La norma sembra riferirsi solo ai ricavi, escludendo quindi le rimanenze dal calcolo del limite. Al contrario, le istruzioni dei modelli Isa indicano che le rimanenze finali e iniziali devono essere considerate, influenzando così il superamento della soglia. Questo crea un dubbio interpretativo rilevante per il settore edilizio. Un recente interpello delle Entrate suggerisce un approccio più ampio che valorizza anche le rimanenze.
Società esterovestita, non basta la sede in Italia
Con la sentenza n. 7694 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che per accertare l’esterovestizione, non basta dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia. Occorre che il Fisco provi che la società estera costituisca una ‘costruzione di puro artificio’, priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale. Secondo i giudici del Palazzaccio l’Agenzia delle Entrate si è concentrata quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l’impresa estera fosse una struttura non effettiva. Anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare l’esterovestizione.
Superbonus, passo indietro sulle verifiche alle partecipate
Con una direttiva interna l’Agenzia delle Entrate salva le partecipate pubbliche e le utility dalle verifiche sui general contractor. Il documento fa chiarezza sui controlli a carico di tutti i soggetti che, negli anni scorsi, hanno fatto da capofila nell’esecuzione dei lavori di Superbonus.Sono così salvi da contestazioni basate su presunzioni anche quegli intermediari che, dal 2020 in poi, hanno subappaltato in blocco i lavori legati al 110%: quindi, le molte società che hanno venduto servizi collegati al superbonus senza materialmente eseguire lavori. Anche per loro serviranno ‘idonei mezzi di prova’. Iniziate sui general contractor le contestazioni del Fisco si sono poi estese a tutti quei soggetti che, per facilitare l’esecuzione dei cantieri di superbonus, si sono posti come interlocutori unici dei condomini.
Concordato, effetti sul bilancio
Il concordato preventivo biennale impatta sui bilanci delle società di capitali nel 2025, richiedendo l’indicazione in nota integrativa sia per chi è al secondo anno sia per chi ha appena aderito al patto con il Fisco. Alcuni software hanno aggiornato i modelli inserendo il confronto tra imposte teoriche e imposte effettive derivanti dal concordato, evidenziandone le differenze. Il cpb infatti comporta che le imposte siano calcolate su una base imponibile concordata con il fisco, diversa da quella effettiva civilistica. Questa discrepanza va spiegata in nota integrativa, soprattutto nei bilanci ordinari, secondo quanto previsto dall’Oic 25. Per i bilanci abbreviati e le microimprese non vi è un obbligo stringente, ma è comunque consigliato segnalare l’adesione e i relativi effetti fiscali. In generale, emerge la necessità di una maggiore trasparenza informativa sugli impatti del concordato nei bilanci 2025.
Correzione, fuori il Fisco
Il decreto legislativo 192/2025 cambia il trattamento degli errori dell’incorporata. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 pubblicata ieri, ha evidenziato che la società incorporante può iscrivere nel bilancio dell’esercizio 2025, primo bilancio post fusione, la posta di correzione contabile di un errore commesso dalla incorporata nell’esercizio 2024. tuttavia, poiché la correzione viene effettuata nel 2025, si applicherà il nuovo regime fiscale di correzione contabile. Tale regime stabilisce che la correzione di errori contabili rilevanti non produce effetti fiscali nel periodo in cui viene rilevata, e quindi non può essere riconosciuta direttamente ai fini Ires e Irap. Per questo motivo sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2024, con le relative sanzioni per infedeltà dichiarativa qualora l’integrazione non risulti a favore del contribuente. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Dichiarazione integrativa per correggere l’errore contabile rilevante’ – pag. 36)
Conferimenti, il sovrapprezzo può variare
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 91 del 31 marzo 2026, ha affermato che in un conferimento di due quote di partecipazioni è possibile stabilire un sovrapprezzo differenziato per i soci, finalizzato a mantenere inalterate le rispettive quote nella società conferitaria e a determinare un incremento patrimoniale pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite. Inoltre, in caso di partecipazioni acquisite in epoche differenti, è possibile che l’incremento patrimoniale della conferitaria sia allineato al costo fiscale complessivo, indipendentemente dalla stratificazione degli acquisti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Conferimento di partecipazioni con realizzo controllato’ – pag. 36)
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.
I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta.
Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo.
Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:
- “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
- “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2026 (1)
1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2026 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Apr 2026 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
30 Apr 2026 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8