Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Nel piano del Fisco per il 2025 l’Ires premiale permanente
Aprendo i lavori del convegno ‘L’anno che verrà. La manovra finanziaria e la professione’, organizzato dall’Associazione nazionale commercialisti, il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha annunciato l’intenzione di rendere strutturale l’Ires premiale. La riduzione dell’aliquota Ires di quattro punti percentuali per chi investe in beni strumentali all’attività d’impresa, ha spiegato Leo, è uno dei principi della legge delega e introdotta con la legge di Bilancio che va nella direzione di una riduzione strutturale della pressione fiscale su contribuenti e imprese. Tutto questo, sempre nel pieno rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il taglio delle tasse non interesserà solo le imprese perché come ha detto la premier Meloni nella conferenza di inizio anno, la priorità è quella di sostenere il ceto medio, con la possibilità di tagliare l’aliquota Irpef del 35% che oggi penalizza soprattutto questa fascia di contribuenti.
Gruppi societari, faro sui dividendi per gli investimenti
L’Ires premiale al 20% rischia di generare ricadute anomale per i gruppi societari, specialmente per le sub-holding operative, poiché l’incasso dei dividendi può gonfiare l’importo minimo di investimento richiesto per accedere al bonus. La base di calcolo degli investimenti 4.0 è l’utile netto del bilancio separato, influenzato dal possesso di partecipazioni e non dal risultato operativo. Questo può penalizzare le società in consolidato fiscale, dove le perdite di altre società annullano l’agevolazione. È necessario valutare correttivi, come il calcolo basato sul risultato operativo o l’uso del bilancio consolidato, per evitare distorsioni. Inoltre, il meccanismo fiscale permette il risparmio del 4% sull’intero reddito 2025, anche con investimenti minimi, creando potenziali disparità. Un aggiustamento normativo potrebbe consentire di congelare le perdite per garantire equità nel consolidato fiscale, consentendo alla società consolidante di applicare l’Ires agevolata al 20% sull’imponibile positivo e di riportare a nuove le perdite, evitando così penalizzazioni.
Casa, la manovra taglia 1 milione di comunicazioni verdi
La manovra 2025 taglia gli oneri burocratici legati ai bonus casa. Ma non si tratta di una semplificazione cercata. Piuttosto è frutto di un incrocio di norme il cui risultato finale sarà quello di una consistente riduzione delle comunicazioni legate agli sconti in caso di ristrutturazioni. Così, gli oltre 940 mila interventi monitorati nel 2022 con l’ecobonus potrebbero nei prossimi anni diminuire di molto. Una minore attenzione agli investimenti in efficienza energetica va peraltro in controtendenza rispetto a quanto richiede la Ue con la direttiva green. A questo si arriva con il nuovo bonus unico per le ristrutturazioni che allinea gli sconti a due livelli: il 50% per le ‘prime case’ e il 36% per tutte le altre. A partire dal 2026 queste percentuali saranno ulteriormente ritoccate. La sostanza, quindi, è che per il bonus ristrutturazioni ordinario, per l’ecobonus e per il sisma bonus si incassa la stessa percentuale di agevolazione. Il problema è che queste due ultime detrazioni si portano dietro un carico di adempimenti che il bonus casa ordinario non ha.
Il Superbonus 2023 in dieci anni aspetta i modelli aggiornati
Per presentare la dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024 volta ad ottenere la ‘spalmatura’ in dieci anni delle spese superbonus sostenute nel 2023 è necessario che l’Agenzia delle Entrate modifichi i modelli dichiarativi. Le spese superbonus sostenute nel 2023 finora dovevano essere detratte in quattro anni, con buona probabilità di perdere il vantaggio fiscale per il problema della capienza. Grazie alla manovra 2025 queste spese ora possono essere facoltativamente ripartite in quote decennali, con maggiore probabilità di essere assorbite interamente. Il contribuente può esercitare l’opzione (irrevocabile) per la detrazione in dieci anni attraverso una dichiarazione integrativa da presentarsi entro il prossimo 31 ottobre. Pertanto l’originaria detrazione in quattro anni viene sostituita con quella in dieci anni. Alcuni contribuenti stanno già provando, ma i software attuali non consentono questa modifica e rilasciano un messaggio di errore nella compilazione.
Appalti di manodopera, reverse charge nei trasporti e logistica
Con l’intento di mettere un freno alle frodi Iva negli appalti di fornitura di manodopera la manovra 2025 ha apportato nuove modifiche all’art. 17, comma 6, lettera a-quinquies, del decreto Iva, prevedendo l’obbligo di fatturazione con il meccanismo dell’inversione contabile, da cui consegue la traslazione del debito Iva dal prestatore al committente, in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibile, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica, con esclusione delle operazioni effettuate verso pubbliche amministrazioni e agenzie per il lavoro.
Dichiarazione Iva per chi passa al forfettario
Il contribuente che dal 2025 passa al regime forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione Iva. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 9491/2025, ha approvato il modello Iva 2025 relativo al 2024, da presentare tra il 1°febbraio e il 30 aprile 2025. Obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale sono tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Esclusi, invece, tra gli altri, i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Tuttavia, i contribuenti che applicano questo regime nel 2025 e che nel 2024 applicavano il regime ordinario sono obbligati alla presentazione del modello. Chi ha scelto il regime ordinario prima di transitare nel regime forfettario deve ricordare che l’opzione è vincolante per 3 anni ed è valida fino a revoca. Coloro che, invece, hanno applicato il regime ordinario perché non avevano i requisiti per l’applicazione del regime a forfait non devono barrare nulla nel quadro VO.
Enti associativi, corrispettivi fuori campo Iva se occasionali
Il nuovo regime Iva per gli enti associativi, in vigore dal 1° gennaio 2026, comporterà il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni istituzionali rese a fronte di corrispettivi specifici o quote supplementari. Tuttavia, non tutte le operazioni fuori campo Iva rientreranno automaticamente nell’esenzione, poiché occorrerà valutare la natura abituale o occasionale dell’attività. Le entrate occasionali, come eventi isolati o vendite sporadiche, non comporteranno obblighi Iva, a meno che non rientrino in un’attività economica continuativa. È essenziale garantire la proporzionalità degli obblighi per tutelare le piccole associazioni, riducendo il carico burocratico. La direttiva 2006/112/CE prevede regimi semplificati per realtà con ricavi inferiori a 85 mila euro, che potrebbero essere estesi agli enti associativi. Resta critico il tema del reverse charge per le prestazioni di servizi, con il rischio di complicazioni per enti parzialmente esistenti, che potrebbero trovarsi in difficoltà nella gestione dell’Iva senza una chiarimento.
Operazioni straordinarie alla prova affrancamento
Il decreto Irpef-Ires ha modificato le regole per l’affrancamento dei maggiori valori che emergono a seguito di operazioni straordinarie prevedendo una sola norma nel Tuir, il rivisitato articolo 176, comma 3-ter. Sono state pertanto effettuate, sia la soppressione delle possibilità aggiuntive per i beni immateriali, sia l’introduzione di nuove aliquote (18% e 3% per le sostitutive di Ires e Irap per un 21% complessivo al posto di quelle precedenti del 12%, 14% e 16% per scaglioni), oltre al versamento in unica soluzione. Il nuovo quadro che si delinea merita alcuni approfondimenti in merito ai temi dell’entrata in vigore e degli effetti che si producono in caso di operazioni di M&A e nell’ambito delle perizie di valutazione. Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°gennaio 2024. Restano in sospeso le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023; una disposizione transitoria consente di continuare ad applicare le regole dell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal nuovo decreto.
Antiriciclaggio, in vigore le regole tecniche di valutazione dei rischi
Approvate e rese subito esecutive le Regole tecniche di fonte secondaria del Consiglio nazionale dei commercialisti per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Le Regole comunicate dal presidente Elbano de Nuccio costituiscono un aggiornamento resosi necessario a seguito dell’attuazione pratica delle Regole tecniche del 2019 con l’obiettivo di semplificare e rendere più agevoli le procedure antiriciclaggio negli studi professionali. L’entrata in vigore delle nuove regole è a far data dalla loro approvazione, ovvero da ieri 16 gennaio 2025 e dovranno essere applicate da tutti gli iscritti all’Albo. Il documento fornisce chiarimenti sull’autovalutazione del rischio, la verifica della clientela e la conservazione dei dati. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Consulenze fuori verifica’ – pag. 27)
L’immobile in origine rurale tiene l’agevolazione Imu
Nell’ordinanza n. 32300 del 13 dicembre 2024 la Suprema Corte ha sostenuto che un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può scontare il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole. L’annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012 è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’art. 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993. In base a questo principio dovrebbe terminare la querelle tra comuni e agricoltori nei cui terreni insistono immobili un tempo destinati ad abitazione e oggi utilizzati a supporto delle attività. Nelle controversie pendenti l’indagine dei giudici di merito deve essere indirizzata ‘esclusivamente alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione’ a nulla rilevando la categoria catastale, inidonea a rivelare se un immobile sia rispettoso dei requisiti di ruralità.
Turismo, esenzione Imu per il Covid al proprietario dell’immobile socio di Snc
L’esenzione Imu prevista durante la pandemia da Covid-19 per le strutture ricettive spetta anche se il proprietario dell’immobile svolge l’attività imprenditoriale come socio di una Snc. In questo caso, infatti, si realizza la condizione richiesta dalle norme agevolative, ossia che i ‘proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate’. A scriverlo è la Cgt di Napoli con la sentenza n. 15284/19/2024 che valorizza le indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze con la nota 29191/2021, secondo cui ‘la condizione, richiesta dalla legge, della coincidenza tra il soggetto passivo e il gestore delle attività sia rispettata, dal momento che le società di persone non hanno personalità giuridica e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta’. Il contenzioso nasce dall’accertamento con cui un Comune ha contestato l’omesso pagamento dell’acconto e del saldo 2020 perché, a suo avviso, la coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell’attività non era realizzata. Il contribuente era proprietario al 50% dell’immobile, ma l’attività alberghiera era esercitata da una Snc di cui lo stesso contribuente era socio insieme al fratello.
Un tagliando alla riforma fiscale
Il viceministro all’Economia Maurizio Leo, nel corso del convegno Anc di Roma, ha aperto a modifiche sulla riforma fiscale ma non al calendario fiscale. Sul versante tasse Leo ha promesso che si farà di tutto per diminuire la pressione fiscale che grava sul ceto medio. L’idea è quella di un ulteriore taglio dell’aliquota Irpef, per lo scaglione fino a 50 mila euro. Il 2025 sarà dedicato all’ultimazione da parte degli esperti dei testi unici che ancora mancano e a uno o più correttivi su quanto già fatto. La volontà è quella di mettere mano a un correttivo che abbraccia tutti i decreti legislativi intervenuti finora. Per quanto concerne il calendario fiscale Leo mette le mani avanti in quanto la possibilità di apportare modifiche al calendario va conciliata con l’esigenza dell’amministrazione della certezza dei flussi finanziari. Non è possibile fare interventi senza le necessarie coperture finanziarie.
E-fattura, ampliato l’accesso
Si estende a Dogane e Inps la platea dei soggetti che possono entrare nella banca dati della fattura elettronica. A prevederlo sono due diverse disposizioni della legge di Bilancio 2025. Soltanto a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è però previsto l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza e il necessario parere del Garante della privacy. L’accesso dell’INPS, invece, è finalizzato alla verifica della regolare emissione delle fatture per l’erogazione di benefici economici, ma non prevede garanzie di sicurezza equivalenti. Questo doppio standard desta preoccupazioni, considerando la delicatezza dei dati e il rischio di accessi non autorizzati. La normativa si applica nel contesto dell’interoperabilità tra le banche dati pubbliche, ma l’assenza di un controllo uniforme sulla protezione dei dati potrebbe comportare rischi di violazione della privacy, aumentando la possibilità di fuga di dati o accessi non autorizzati.
L’assoluzione annulla la verifica
A seguito dell’ultima riforma fiscale, l’assoluzione in sede penale dell’amministratore annulla gli accertamenti a carico della sua società, fondati sulle condotte illecite del manager. A stabilirlo è la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1021 di ieri che ha accolto il ricorso di una banca alla quale erano state negate alcune deduzioni fiscali nell’ambito di una complessa operazione di fusione. Il suo vertice era stato prima accusato e poi assolto da evasione e frode fiscale. Tanto basta agli Ermellini per annullare gli atti impositivi.
Erasmus, genitori non tassati
La borsa di studio per l’Erasmus versata a uno studente deve rimanere fuori dal calcolo del reddito dei genitori. A stabilirlo la Corte di giustizia Ue nella causa C-277/23. Infatti, le borse di studio europee non possono influire negativamente sul trattamento fiscale dei genitori degli studenti beneficiari. I giudici comunitari hanno dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa fiscale della Croazia che limita le detrazioni d’imposta per i genitori i cui figli hanno beneficiato di sovvenzioni per la mobilità educativa nell’ambito del programma Erasmus.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore
Il decreto legislativo n. 117/2017 all’articolo 81 ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il credito d’imposta in parola è utilizzabile in compensazione. Per consentirne l’utilizzo appunto in compensazione, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7037’ denominato ‘Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC)
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 ha inserito il comma 4-ter nell’articolo 167 del Tuir, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il comma 4-ter anzidetto prevede che ‘ In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi […].
Per consentire il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo:
‘4077’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4078’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4079’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4080’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4081’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4082’ Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti - Piano Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che sostengono il processo di transizione digitale ed energetica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici delle Entrate. L’importo non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta sono state stabilite dal ministero dell’Economia e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7072’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38 decreto legge n. 19/2024’.
Scadenzario Fiscale
13 Gen 2025 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
15 Gen 2025 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
16 Gen 2025 (46)
1) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
2) Versamento imposta sugli intrattenimenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
6) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
7) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
27) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
44) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
45) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
46) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
20 Gen 2025 (4)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
2) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
3) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
4) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
31 Gen 2025 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
10) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
12) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
13) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
14) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
15) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
16) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
17) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 (c.d. Esterometro)
18) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
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