
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Dl fiscale, una nuova sanatoria per spingere l’adesione al concordato
Pressing insistente del Parlamento affinché le partite Iva aderiscano al concordato preventivo biennale. Lo strumento è quello utilizzato lo scorso anno perché prevede nel merito uno sconto sul passato con il versamento di una sostitutiva con aliquota che cresce per chi è meno affidabile fiscalmente; nel metodo, perché l’inserimento arriva per volontà parlamentare. In questo caso è un emendamento del presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, alla conversione del decreto fiscale a cercare di aprire la strada al nuovo ravvedimento speciale a tutto il 2023. Duplice il binario: possibilità di scudare le annualità dal 2019 al 2023 per chi aderirà all’accordo con il Fisco per il biennio 2025-2026, possibilità di mettersi al riparo per il 2023 anche per chi ha aderito al concordato nella prima edizione 2024-2025. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Ravvedimento speciale spunta nel Dl fisco’ – pag. 23)
Sconti e abbuoni, deduzione immediata con rettifiche ai ricavi
Il Dm 27 giugno 2025 stabilisce che sconti e abbuoni riducono i ricavi con immediata rilevanza fiscale, anche se stimati, secondo i criteri dell’Oic 34. Il decreto si applica alle imprese in derivazione rafforzata, dove le regole contabili prevalgono su quelle fiscali. Vengono escluse dalla derivazione solo le penali legali/contrattuali (trattate come accantonamenti) e i resi stimati per masse. Le rettifiche specifiche per resi e sconti restano invece interamente deducibili. Anche gli sconti cassa, ora fuori dall’area finanziaria, assumono rilevanza ai fini Ires e Irap. Per operazioni a premio, se offrono sconti futuri, la rettifica al ricavo è subito deducibile; se prevedono beni diversi, valgono i limiti dell’art. 107 Tuir. Resta in attesa un chiarimento sulle micro-imprese in bilancio abbreviato circa l’accesso alla derivazione rafforzata.
Crediti d’imposta non spettanti: spazio all’esimente sulle sanzioni
In tema di indebite compensazioni di crediti d’imposta l’atto d’indirizzo del 1°luglio 2025 contiene chiarimenti molto importanti. Il documento segue alle nuove definizioni di ‘credito inesistente’ e ‘credito non spettante’ introdotte dal Dlgs 87/2024 nel Dlgs 74/2000. L’aspetto più significativo trattato attiene al trattamento da ricondurre alle situazioni in cui il credito deriva da costi effettivamente sostenuti e attività svolte, ma venga comunque contestata l’indebita compensazione per carenza di requisiti sostanziali. L’atto chiarisce che è “inesistente” solo il credito privo di requisiti specificamente indicati nella normativa primaria e nelle norme secondarie richiamate esplicitamente. Se mancano elementi previsti solo da fonti tecniche non richiamate (come manuali OCSE), il credito è invece “non spettante”. Questa distinzione ha impatti rilevanti: le contestazioni fondate su requisiti tecnici non specificamente normati rientrano nella “non spettanza”, permettendo l’applicazione dell’esimente sanzionatoria per incertezza obiettiva, con importanti conseguenze penali e amministrative.
No vincoli di spesa agli enti che ricevono aiuti pubblici
Il Consiglio di Stato ha bloccato la misura sul contenimento della spesa a carico degli enti privati che ricevono contributi pubblici di importo importante. I giudici amministrativi hanno stoppato il Dpcm che avrebbe dovuto dare il via libera ai nuovi obblighi di controllo, trasparenza e contenimento della spesa sulla falsariga di quanto già avviene per gli enti pubblici. Invece il decreto attuativo sui ‘contributi di entità significativa’, previsto dalla legge di Bilancio 2025 si è fermato ai box. Dunque, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esame del Dpcm, rilevando una serie di criticità formali e sostanziali che ne impediscono l’approvazione. La misura puntava ad estendere alcuni vincoli tipici della PA anche a società, fondazioni e organismi privati che ricevono sovvenzioni statali sopra una certa soglia.
Scattano i controlli sui requisiti degli Ets iscritti nel Registro unico
Scattano i controlli triennali sui requisiti degli Ets iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Agli Uffici territoriali spetta il compito di vigilare sull’ingresso degli enti nel Registro e verificare, nel tempo, la permanenza dei requisiti necessari ai fini della qualifica di Ente del terzo settore. È proprio quest’ultima dimensione che diventa centrale nel 2025, anno in cui matura in astratto per la prima volta l’obbligo di controllo triennale introdotto dall’articolo 21 del Dm 106/2020. La norma prevede che ogni Ets sia oggetto di revisione almeno ogni tre anni, al fine di accertare la persistenza dei requisiti che ne giustificano l’iscrizione. Agli Uffici spetta il compito di passare in rassegna la documentazione disponibile, rilevare eventuali omissioni o incongruenze e, nei casi più critici, avviare accertamenti specifici.
Antiriciclaggio, no automatismi
Antiriciclaggio: niente automatismi sulle segnalazioni di operazioni sospette. L’Uif cambia rotta per le linee guida delle segnalazioni Sos e da ieri ha avviato una consultazione pubblica su un documento che ridisegna la collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio. Le nuove ‘Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette’ manderanno in pensione la normativa del 2011, introducendo un cambio di paradigma. L’obiettivo è passare da un approccio quantitativo e spesso cautelativo a un sistema qualitativo, fondato sull’analisi e la responsabilità. La parola d’ordine è la fine degli ‘automatismi segnaletici’. Il cuore della riforma risiede nell’introduzione di un ‘processo valutativo’ strutturato. La vera novità è l’obbligo di conservare traccia scritta o documentale dell’iter logico-valutativo seguito. Significa poter dimostrare a posteriori non solo perché si è scelto di segnalare, ma anche perché si è deciso di non farlo.
Concordato conveniente con Isa
Per le nuove adesioni al concordato preventivo biennale il decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025) ha previsto delle limitazioni agli incrementi di reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate. Dichiarare un punteggio ISA da 8 a 10 consente di accedere alle proposte calmierate di incremento dal 10% al 25% rispetto al reddito dell’anno precedente. Inoltre, raggiungere un punteggio di affidabilità pari o superiore all’8 attraverso l’adeguamento consente anche di fruire dell’imposta sostitutiva più bassa con aliquota del 10% da applicarsi sulla differenza tra il reddito rettificato 2024 e quello proposto dal fisco per il biennio 2025 e 2026.
Niente patto a chi cede l’azienda
In presenza di una operazione di cessione di azienda o di ramo, scatta la preclusione all’adesione al Concordato preventivo biennale, a prescindere dall’entità della cessione. È possibile, invece, mantenere l’accordo in presenza di operazione di trasformazione di qualsiasi tipo anche se eseguita in vigenza del patto. Il Dlgs 13/2024 all’articolo 11 dispone l’inapplicabilità del concordato fiscale nei confronti delle società/enti interessate da operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento o di modifica della compagine sociale in aumento , in tal caso soltanto per società o associazioni, di cui all’art. 5 del Dpr 917/1986, salvo, sempre in detto ultimo caso, del subentro di due o più eredi. Tale condizione, preclusiva del concordato, tende a evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al patto con il Fisco in quanto la proposta è stata tarata su una realtà economica diversa da quella risultante in conseguenza all’esecuzione di operazioni straordinarie.
Iva importazione, meno severità
Con la sentenza n. 93 del 3 luglio scorso la Corte costituzionale ha stabilito che l’applicazione della confisca in aggiunta alla sanzione amministrativa, in caso di una contestazione relativa all’Iva all’importazione, comporta una violazione del principio di proporzionalità. In altri termini, se viene irrogata la sanzione amministrativa non c’è spazio per disporre la confisca della merce. La pronuncia dei giudici delle leggi valorizza la necessità di assicurare un sistema sanzionatorio proporzionato. Di conseguenza, se l’operatore provvede al pagamento dell’Iva all’importazione evasa e della sanzione amministrativa, non può applicarsi la confisca.
Controlli fiscali a passo lento
Accertamenti fiscali. Dal recente rendiconto generale redatto dalla Corte dei conti emerge che i numeri dei controlli fiscali continuano ad essere notevolmente inferiori alle verifiche tributarie effettuate annualmente prima del Covid, quando superavano abbondantemente i 500 mila controlli. Nemmeno la maggiore imposta accertata (MIA) mostra segnali incoraggianti. Anche su questo fronte, nonostante un incremento della maggiore imposta accertata del 7,6% rispetto al 2023, la MIA del 2024 è ampiamente al di sotto dei livelli rilevati nel 2019, osservandosi un incremento soltanto nel comparto dell’imposta di registro.
Fringe auto, si calcola dal 1/1/25
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E di ieri, è intervenuta sulle modifiche alla tassazione dei veicoli aziendali, ai sensi della legge 207/2024 e del Dl 19/2025, convertito nella legge n. 60/2025. Per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025 ai dipendenti per l’utilizzo promiscuo, non si rende applicabile la nuova disciplina tributaria di maggior favore. La riduzione al 10% (per i veicoli elettrici) e del 20% (per quelli ibridi), infatti, si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati, concessi in uso e assegnati al dipendente a partire dal 1°gennaio 2025. La concessione in godimento, peraltro, non si qualifica come atto unilaterale e, quindi, necessita dell’accettazione da parte del lavoratore.
Novità Fiscali
Trattamento fiscale applicabile all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori
A seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2025, da quest’anno il bonus per il trattenimento in servizio del dipendente non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
La legge n. 197/2022 ha previsto che i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata possono rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione del lavoro.
La legge n. 197/2022 ha disposto che alle somme in questione si applica l’art. 51, comma 2, del Tuir il quale prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025, fornisce chiarimenti al soggetto istante che chiedeva se, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’Amministrazione ha risposto che le quote di retribuzione in parola non concorrono alla formazione dell’imponibile e, quindi, non sono soggette a Irpef.
Il chiarimento interessa i lavoratori iscritti alla c.d. ‘Gestione pubblica’ , una forma ‘esclusiva’ dell’ Assicurazione generale obbligatoria (AGO), qualora rinuncino all’accredito contributivo.
La norma contenuta nella legge di Bilancio 2025 dispone che i lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata ordinaria, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota a proprio carico dell’AGO e alle sue forme sostitutive ed esclusive.
In seguito alla rinuncia il datore di lavoro non è più tenuto a versare questo tipo di contributo, mentre la quota corrispondente viene riconosciuta integralmente al lavoratore senza concorrere a formare il reddito imponibile, così come già anticipato.
La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi, includendovi anche i lavoratori iscritti alle forme ‘esclusive’ di AGO, come la Gestione pubblica, in precedenza esclusi. Lo scopo è quello di incentivare il posticipo del pensionamento estendendo l’esclusione della tassazione alle somme derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo.
Nel caso in esame l’Agenzia chiarisce che le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dell’istante, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Disciplina del Concordato preventivo biennale - Dlgs n. 13/2024 e successive modificazioni e integrazioni
Circolare n. 9 del 24 giugno 2025
Disciplina del Concordato preventivo biennale – Dlgs n. 13/2024 e successive modificazioni e integrazioni
Il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli ISA di siglare un accordo con il Fisco a seguito della formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del Concordato preventivo biennale, come attualmente vigente a seguito delle modifiche normative (vedi decreto correttivo). L’Agenzia riprende e integra le istruzioni fornite con la circolare n. 18/E/2024, a seguito delle novità legislative intervenute.
Il documento di prassi amministrativa fornisce tutte le istruzioni sul concordato fiscale, tenendo conto degli aggiornamenti normativi che ne hanno modificato la disciplina. L’ultima parte della circolare è dedicata alle appendici, con risposte a quesiti e casistiche particolari.
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
Il decreto sul Concordato, all’articolo 8, prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato. Per il solo anno 2025 tale termine è stato posticipato dal 15 al 30 aprile.
Attraverso questo software il contribuente può aderire al Concordato inserendo i dati necessari, calcolando la proposta di Concordato e accettando la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il calcolo della proposta si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite dal decreto ministeriale sul Concordato ISA. Oltre ai dati dichiarati, ai fini della proposta di concordato, si fa riferimento anche alle informazioni acquisite dalle banche dati nella disponibilità del Fisco e di altri soggetti pubblici.
Requisiti di accesso
L’accesso al Concordato è consentito ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA. Non è permesso, però, in caso di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Per i primi si intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi, a seguito di attività di controllo degli uffici e dalla notifica di cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
In ogni caso deve trattarsi di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026, al 31 dicembre 2024 siano divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili. Non rilevano dunque i debiti per i quali, alla data sopra indicata, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o vi sia un contenzioso pendente.
I contribuenti possono comunque accedere al Concordato se, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, non superi la soglia di 5 mila euro.
Ai fini della determinazione di tale soglia devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dalle Entrate. Non concorrono alla determinazione di tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata con riferimento all’anno precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato: pertanto, per un contribuente che abbia intenzione di aderire al Concordato per i periodi d’imposta 2025 e 2026, tale verifica deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2024.
Cause di esclusione
Le condizioni che impediscono l’accesso al Concordato attribuiscono rilevanza al periodo temporale in cui le stesse sono riferibili. Tra le condizioni ostative abbiamo:
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dall’art. 2621 del Codice civile e dagli articoli 648 bis, ter e ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
Il decreto sul Concordato equipara alla procedura di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L’accesso al Concordato è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile.
In caso di dichiarazioni mendaci relative all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del Dpr 445/2000.
La ratio di questa misura consiste nell’intento di precludere l’accesso al Concordato nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di scarsa affidabilità, tali da minare la necessaria trasparenza tra Fisco e contribuente.
Tra le condizioni ostative troviamo anche il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. Infatti, non possono accedere al Concordato coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Un altro raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, ovvero:
- aver aderito al regime forfetario;
- per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Il decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato. La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. In tal caso è prevista l’esclusione dal Concordato per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al Concordato anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica riguarda, invece, l’ente associativo che intenda aderire al Concordato. Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al Concordato, nei medesimi periodi di imposta, tutti i soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.
Tali misure si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al Concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Cause di cessazione del CPB
Il concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono sui presupposti in base ai quali era stato stipulato l’accordo del contribuente con il Fisco.
Si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell’attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario;
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti ovvero, per società o associazioni, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione degli ISA maggiorato del 50%.
Il decreto correttivo ha introdotto due ulteriori cause di decadenza. La prima si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La misura prevede la cessazione del Concordato per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al Concordato da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica riguarda, invece, l’ente associativo che abbia aderito al Concordato. Per tale soggetto il Concordato cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al Concordato.
Tali misure si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Cause di decadenza
Il contribuente decade dal Concordato al verificarsi dei casi ritenuti potenzialmente sintomatici di comportamenti poco affidabili. In tali casi è compromessa la fedeltà delle informazioni dichiarate nel modello dichiarativo. Il decreto sul Concordato fa riferimento ai casi in cui, a seguito di accertamenti, risulta l’esistenza di attività non dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di non lieve entità.
Sono violazioni di non lieve entità le violazioni di cui al decreto legislativo n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; le comunicazioni inesatte o incomplete dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito per un importo superiore al 30%; le violazioni relative agli anni oggetto del concordato disciplinate dal decreto sanzioni.
Cause di decadenza sono anche la dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato o qualora vengano meno le condizioni necessarie per accedere al Concordato. Il punto e) aggiunge il mancato versamento degli importi dovuti a seguito di concordato, salvo che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le violazioni non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Attività di controllo
Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi ha rilevanza centrale perché l’istituto del Concordato preventivo biennale possa trovare applicazione. Questo, in quanto il Concordato si basa proprio sui dati dichiarati dal contribuente.
Importante è quindi il riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all’Amministrazione finanziaria dai contribuenti interessati ad applicare il Concordato.
Alla veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti e al regolare adempimento degli obblighi previsti dal decreto sul Concordato si aggiunge che è essenziale che nel corso del Concordato stesso non si verifichino le fattispecie che ne comporterebbe la decadenza.
L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento comportano la decadenza dal Concordato, devono risultare per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
L’attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata qualora in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dell’art. 22 del decreto CPB.
Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al Concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto del Concordato non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al Concordato o che ne decadono, sarà intensificata l’attività di controllo delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Sanzioni accessorie
Per i soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al Concordato o ne sono decaduti la legge n. 143/2024 ha previsto una norma che dispone il trattamento sanzionatorio. Prevede che ‘quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili a periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 472/1997 previste dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono ridotte alla metà’.
Come anticipato, l’appendice finale del documento di prassi amministrativa riporta le risposte ai quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2025 (82)
1) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
2) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
9) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
10) Versamento imposta sugli intrattenimenti
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
12) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
13) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
14) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
15) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
16) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
17) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
18) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
19) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
20) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
21) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
24) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
25) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
26) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
27) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
28) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
29) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
65) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
66) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
67) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
68) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
72) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
73) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
21 Lug 2025 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
16) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
17) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
30 Lug 2025 (25)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
15) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
16) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
20) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
21) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
22) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
24) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
25)
31 Lug 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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