Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Manovra, sciopero generale: è scontro Salvini attacca, la Cisl non aderisce
Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale contro la manovra. La Cisl, invece, fornisce un giudizio tutto sommato positivo della legge di Bilancio. Lo sciopero è fissato per il 29 novembre. La protesta a causa di una manovra ‘del tutto inadeguata a risolvere i problemi’ e per ‘rivendicare l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni’. Ironizza la premier Meloni secondo la quale c’è un pregiudizio da parte di Cgil e Uil perché lo sciopero è stato deciso prima della convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi prevista per il 4 novembre. Secondo il segretario della Cgil Maurizio Landini si tratta di una tardiva convocazione. Più disponibile Bombardieri (Uil) che è pronto a rivedere lo sciopero generale se il Governo dovesse accettare le proposte. Il segretario della Cisl, Luigi Sbarra consiglia a Landini di rivestire i panni del sindacalista e di smettere di fare da traino all’opposizione politica.
Transizione 4.0, crediti d’imposta sopra le attese per oltre 2 miliardi
Mentre gli incentivi legati a Transizione 5.0 faticano a decollare, quelli di 4.0 corrono più del previsto. Al momento mancano cifre ufficiali ma al Mef parlano di sconti fiscali utilizzati nei primi nove mesi dell’anno per circa 6,5 miliardi di euro. Con questo ritmo, a fine anno, si dovrebbe arrivare a quota 7,5-8 miliardi. Ovvero almeno tre miliardi in più rispetto alle stime del Mef che per quest’anno prevedevano una riduzione di gettito da Transazione 4.0 da 4,6 miliardi. A pesare può essere stato anche il mancato effetto sostituzione con Transizione 5.0 che avrebbe dovuto ridurre l’impatto della vecchia misura ma questo non è avvenuto perché la nuova generazione di incentivi fiscali sta vivendo una fase di avvio molto più lunga e travagliata rispetto alle ambizioni iniziali, con molte aziende alle prese con procedure estremamente complesse.
Concordato, ultima chiamata Leo: ‘Risorse tutte all’Irpef’
Oggi scade il termine per il concordato preventivo biennale ovvero per accettare la proposta del Fisco. Ridotte al lumicino le possibilità di un differimento della scadenza. Lo stesso vice ministro all’Economia, Maurizio Leo ha confermato che la scadenza per aderire è oggi. Leo ha spiegato che il Governo ha mantenuto il termine al 31 ottobre ‘perché possiamo, in base al gettito che sarà recuperato, intervenire in legge di Bilancio per tutelare il ceto medio e ridurre ancora le aliquote Irpef’. L’idea è quella di tagliare dal 35 al 33% l’aliquota Irpef per chi dichiara redditi fino a 50 mila euro. Sul futuro del magazzino della riscossione sono in arrivo emendamenti della Lega. Leo ha detto che: ‘lo stock a oggi è di 1.247 miliardi di euro di cartelle. E per il carico 2020-2024 abbiamo istituito una commissione che deve dirci cosa dobbiamo fare. La strada può anche essere quella di individuare un soggetto pubblico che possa gestire questo stock in modo proattivo’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Riscossione, magazzino fuori’ e ‘Dal concordato preventivo comunque ci sarà gettito’- pag. 28)
Restituzione crediti R&S, muro delle aziende Smi: in manovra un ‘aiuto minimo’
Oggi termina la possibilità di aderire al riversamento spontaneo per le aziende che hanno utilizzato i crediti di imposta, contestati o contestabili, per attività di ricerca e sviluppo tra il 2015 e il 2019. Ma le imprese del settore moda sono compatte nel dire no alla restituzione volontaria di un’agevolazione utilizzata ormai quasi dieci anni fa principalmente per realizzare campionari. Sfumata l’idea di un saldo e stralcio al 50%, non è servito a convincerli il rimborso previsto in manovra: l’art. 74 prevede, infatti, un contributo per le imprese che, entro oggi, avranno aderito al riversamento. Il tema dei crediti di imposta ricerca e sviluppo è al centro di un dibattito pluriennale, in particolare per le imprese della moda che a causa di una interpretazione dell’attività di ricerca e sviluppo dell’Agenzia delle Entrate del 2022 erano state escluse retroattivamente dal beneficio. Migliaia di aziende della moda sono state raggiunte da Pvc emessi dalle Entrate. L’alternativa al riversamento è il contenzioso tributario.
Il giudicato penale vale per il fisco anche se non è motivo di ricorso
La normativa che attribuisce rilevanza nel processo tributario all’accertamento dei fatti contenuti in una sentenza penale di assoluzione definitiva si allinea ai principi dello Statuto del contribuente e alla tutela del diritto di difesa e della certezza del diritto. La sentenza penale di assoluzione, stabilizzata processualmente, prevarrà sull’accertamento tributario anche senza essere indicata come motivo di ricorso, e ciò varrà anche nel giudizio di legittimità se intervenuta dopo il ricorso. Sebbene la prevalenza del giudizio penale sembri applicabile solo in un contenzioso pendente, la nuova disciplina sull’autotutela amministrativa esclude la nullità di atti fiscali emessi in violazione del giudizio penale. Tale nullità impone la rimozione dell’atto tributario, anche senza contenzioso, attraverso l’autotutela, tranne se un giudizio sostanziale favorevole all’amministrazione preclude tale annullamento. Questa regola amplia l’efficacia del giudizio penale assolutorio, proteggendo i contribuenti da accertamenti privi di fondamento.
Da annullare gli accertamenti ‘in proroga’
Con la sentenza n. 2078/2024 i giudici tributari di primo grado di Siracusa sostengono che vanno annullati gli accertamenti notificati che tengono conto della cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni causa Covid, proroga che è applicabile solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020. La sentenza riguarda un accertamento emesso dalla direzione provinciale di Siracusa, per il 2016, in presenza di dichiarazione dei redditi presentata nei termini. La proroga di 85 giorni – secondo i giudici – non opera perché questa attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020, ovvero nell’anno del Covid.
Royalty e dividendi, triplo test per individuare il beneficiario effettivo
Con due sentenze, una del 14 ottobre e l’altra del 3 settembre, la Corte di cassazione conferma l’importanza dei tre test per verificare lo status di beneficiario effettivo nei contesti, rispettivamente, della ritenuta ridotta su base convenzionale per le royalty e dell’esenzione da ritenuta sui dividendi prevista dalla direttiva madre-figlia. Il caso delle royalty riguarda un atto impositivo delle Entrate che ha negato l’applicazione della ritenuta ridotta del 10% dell’art. 12 del Trattato con il Lussemburgo. Il caso dei dividendi riguarda una holding olandese richiedente il rimborso della ritenuta del 5% applicata prudenzialmente dalla partecipata italiana. In entrambe le sentenze la Cassazione ha ribadito l’applicazione autonoma e disgiunta dei tre test fondamentali: substantive business activity test, dominion test e business purpose test, i quali prendono in considerazione dei ‘parametri spia’ o ‘indici segnaletici’ per stabilire se i percettori esteri delle royalty e dei dividendi possano essere considerati beneficiari effettivi.
Cooperative compliance, in dirittura d’arrivo il decreto sui certificatori
Si attende a breve il regolamento sui requisiti dei professionisti per il rilascio delle certificazioni relative alla cooperative compliance. Dopo il parere del Consiglio di Stato e il via libera del Mef manca solo l’ok del ministero della Giustizia. Una volta che partirà il nuovo regolamento seguiranno le linee guida sui sistemi di rilevazione del rischio fiscale e le regole sulla formazione dei professionisti chiamati a mettere il ‘bollino blu’ ai sistemi di controllo che caratterizzeranno le società che aderiranno al nuovo meccanismo di adempimento collaborativo. Il tema è stato discusso in un incontro a Corato, parte di un ciclo di eventi organizzato da Il Sole 24 Ore, Confindustria e Deloitte per approfondire questo modello. La cooperative compliance mira a trasformare il rapporto tra Fisco e contribuenti, integrandosi anche con il concordato preventivo. Durante il convegno, diversi esperti hanno illustrato l’importanza della compliance per le imprese, i passi per implementare un sistema di controllo fiscale e il ruolo cruciale dei professionisti, in attesa del regolamento Mef-Giustizia.
Bonus edilizi, truffa aggravata i crediti di imposta per lavori mai fatti
Con la sentenza n. 40015 la Corte di cassazione ha stabilito che il riconoscimento del credito d’imposta per lavori mai eseguiti e documentati da false fatture integra il grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l’indebita percezione delle medesime erogazioni. La truffa aggravata si perfeziona con la semplice cessione del credito senza la necessità, come sostenuto in passato dalla stessa Cassazione, della riscossione o della compensazione del credito. Secondo i giudici di piazza Cavour il riconoscimento del credito attraverso false fatture attestanti opere mai eseguite integra la truffa aggravata in quanto tale riconoscimento ha comportato l’induzione in errore dell’ente pubblico. Per il perfezionamento dell’illecito non è necessario che l’ultimo cessionario abbia compensato le somme, basta anche la sola prima cessione che ha comportato il pagamento di importi non dovuti.
Superbonus: un mese in più per l’invio dell’informativa antifrodi
Con un Dpcm il Governo ha deciso di concedere un mese in più per la comunicazione antifrode collegata al superbonus. I termini per la trasmissione dei dati, dunque, si spostano dal 31 ottobre al 30 novembre. La comunicazione antifrode riguarda tutti coloro che hanno effettuato o stanno effettuando un lavoro di superbonus; termini differenti riguardano il super ecobonus. Ad essere coinvolti sono coloro che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 o che hanno avviato lavori nel 2024. Avrebbero dovuto trasmettere al massimo per la fine di ottobre al Portale nazionale delle classificazioni sismiche tutte le informazioni previste dalla legge per i Sal approvati entro il 1° ottobre 2024. Proprio questo termine è slittato di un mese: l’adempimento andrà completato entro la fine di novembre. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Superbonus, proroga per i dati’ – pag. 26)
Ravvedimento, adesione lenta
La sanatoria per gli anni 2018-2022 è stata estesa anche ai soggetti che, per una delle annualità interessate, non hanno applicato gli ISA, per la presenza di una delle cause di esclusione legate alla pandemia oppure al periodo di non normale svolgimento dell’attività. Nel cassetto fiscale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i prospetti che riepilogano le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinguendo le imposte dirette dall’Irap. Il ravvedimento è precluso se, prima del pagamento, sono stati notificati Pvc o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate. Naturalmente il ravvedimento speciale si perfeziona dopo l’adesione al concordato preventivo biennale e il versamento in una unica soluzione o della prima di 24 rate dell’imposta sostitutiva. Se la decadenza dalla sanatoria si verifica dopo il versamento, i pagamenti eseguiti restano validi; non è rimborsabile quanto già versato e il contribuente può essere soggetto ad accertamento.
Concordato al cardiopalma
I malfunzionamenti di Entratel per gli F24 hanno compattato le sigle dei sindacati e Consiglio nazionale che con distinte comunicazioni hanno nuovamente scritto al ministro dell’Economia Giorgetti, al vice ministro Leo e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini. La richiesta del presidente nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio evidenzia che dal 29 ottobre si è verificato un generale malfunzionamento dei servizi telematici delle Entrate culminato con un blocco totale e lo scarto di numerosi modelli F24 di versamento. Contenuto uguale e unanimità di vedute emerge dalle note delle sigle sindacali dei commercialisti. Sebbene il problema tecnico, poi andato a risoluzione, per l’Amministrazione finanziaria non ci sono gli estremi per la concessione di un seppur breve spazio temporale di rimessione in termini. Negli studi professionali la vigilia della scadenza è trascorsa tra invii di dichiarazioni e firme di lettere di consapevolezza sulle scelte fatte dai clienti. Non c’è obbligo di legge, ma molti studi stanno chiedendo ai clienti di sottoscrivere che sono stati informati ed edotti sui benefici del concordato preventivo biennale e sui rischi in caso di mancata adesione.
Novità Fiscali
Concordato preventivo biennale - Versamento dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento
I contribuenti che aderiscono al ravvedimento speciale disciplinato dal decreto legge n 113/2024, effettuano il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive utilizzando i codici tributo: ‘4074’per persone fisiche, ‘4975’ per soggetti diversi da persone fisiche e ‘4076’ Imposta sostitutiva Irap. In caso di pagamento rateale il versamento degli interessi è eseguito con i codici tributo già esistenti ‘1668’, in caso di utilizzo dei codici tributo ‘4074’ e ‘4075’, e ‘3805’ in caso di utilizzo del codice ‘4076’.
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi a favore dell’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
Con convenzioni stipulate tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi caratteri di bilateralità è regolato il servizio di riscossione, mediante modello F24, dei contributi a favore dell’Inps, che successivamente provvede al riconoscimento delle somme di rispettiva competenza agli stessi Enti Bilaterali.
A seguito della richiesta dell’Inps, per consentire il versamento dei suddetti contributi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, ha istituito una serie di causali contributo che saranno operative a decorrere dal 4 novembre 2024.
Scadenzario Fiscale
15 Nov 2024 (4)
1) Versamento imposta sostitutiva
2) Versamento imposta sostitutiva
3) Versamento imposta sostitutiva
4) Titolari di pensione di importo non superiore a euro 18.000: Richiesta di pagamento del Canone RAI mediante ritenuta sulle rate di pensione
18 Nov 2024 (125)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
16) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
18) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
19) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
24) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
25) Versamento imposta sugli intrattenimenti
26) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
27) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
28) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
29) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
30) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
33) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
34) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
35) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
36) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
38) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
39) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
40) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
41) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
42) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
43) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
44) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
47) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
50) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
51) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
71) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
79) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
80) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 3 trimestre
82) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
83) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 3 trimestre
84) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
85) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
86) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2022
89) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Versamento 6 rata del saldo IVA 2023
92) Versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
93) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2023
94) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
95) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
96) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
97) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
98) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
99) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
100) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
103) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
104) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
108) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
109) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
110) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
111) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
112) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
113) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
114) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
115) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
116) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
117) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
118) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
119) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
120) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 5 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
122) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
123) Versamento 5rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 6 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
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Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- Servizi di consulenza legale - notarile - tecnica - varie con professionisti iscritti in Albi professionali
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
Sede di Carpineti
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8
Carpineti: 42033 - V.lo Borghi, 2