Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Evasione, la nuova mappa del rischio: più infedeli ambulanti, concessionari e agenti di commercio
Lotta al sommerso. Con l’avvento del concordato preventivo biennale i dati delle dichiarazioni 2025, sui redditi 2024 evidenziano che qualcosa sta cambiando. Le dichiarazioni dei redditi ‘affidabili’ sono cresciute di due punti percentuali, ma la maggioranza delle partite Iva si concentra ancora nella zona rossa del rischio evasione. I redditi dichiarati sono cresciuti fra il +8,2% delle persone fisiche e il +9% delle società di capitali, contro un modestissimo +0,7% del Pil. Ma l’incrocio tra novità normative, azioni anti sommerso e incognite della congiuntura hanno generato nei diversi settori le dinamiche più diverse, anche in controtendenza tra loro. L’affidabilità delle dichiarazioni di ambulanti, agenti di commercio e concessionarie auto ha subìto un calo tra il 9,5% e il 15,9%. Crollo ancora maggiore per le farmacie (-20,3%). La dinamica si spiega con la drastica flessione dei fatturati dopo la gabbia generata dalla pandemia. Migliori dati per avvocati, architetti, geometri e psicologi.
Cartelle, arretrati senza freni: 1.331 miliardi di mancati incassi
Nel 2025 il magazzino degli arretrati della Riscossione è cresciuto di altri 59,5 miliardi, che hanno portato la montagna degli arretrati a toccare quota 1.331 miliardi: il 4,4% in più rispetto all’anno precedente. Il dato spiega che il diluvio di rottamazioni, rateazioni, saldi e stralci e definizioni agevolate offerte dai governi degli ultimi anni non è riuscito a scalfire il colosso degli arretrati che, anzi, è in continua crescita. Il discarico automatico previsto dalla riforma fiscale farà sentire i suoi effetti solo a partire dal 2030, nel frattempo l’Amministrazione finanziaria punta ad accelerare la presa in carico effettiva delle cartelle, per evitare che invecchino troppo, complicando la caccia ai contribuenti. Nasce da ciò l’esigenza del Fisco di accelerare le procedure di incasso entro un anno dalla notifica per il 68% dei debiti, facendo salire la percentuale al 73% a partire dal 2028. Da accorciare anche il calendario della notifica, portandolo al 53% quest’anno e al 55%-60% nel 2027 e 2028.
Svalutazione delle obbligazioni, contabilità e fisco più lontani
La manovra 2026 ha modificato il regime della svalutazione ai fini fiscali dei titoli obbligazionari per i soggetti Oic e per quelli Ias/Ifrs. La misura è stata ritoccata nel corso dell’iter parlamentare, ma la nuova versione aumenta le distanze del comportamento contabile da quanto richiesto ai fini fiscali. E non aiuta quindi a livello operativo, probabilmente anche senza esigenze particolari di gettito, il che spiega ancora meno l’esigenza di questa divaricazione. Soggetti Oic: per i titoli quotati si guarda alla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre e per gli altri all’andamento del Mot sempre dell’ultimo semestre. Il meccanismo di floor fiscale che esisteva solo per i soggetti Oic è stato ampliato anche per i soggetti Ias/Ifrs.
La tagliola in Appello solo per i nuovi giudizi
Con l’ordinanza n. 16456 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che il divieto di produrre documenti in appello trova applicazione solo per i giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato notificato a partire dal 4 gennaio 2024. Di conseguenza, per i giudizi introdotti in primo grado prima di tale data, continua ad applicarsi la previgente disciplina, più permissiva, che consentiva la libera produzione di nuovi documenti in appello. La vicenda processuale trae origine dalla notifica di un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia della Riscossione a una Srl per il mancato pagamento di due cartelle. La società impugnava l’intimazione lamentando la mancata notificazione delle cartelle presupposte.
Ruoli non compensabili con i crediti agevolativi
Con la risposta n. 110 di ieri l’Agenzia delle Entrate afferma che la compensazione delle somme iscritte a ruolo è possibile solo per ruoli ‘per imposte erariali e relativi accessori’ e utilizzando ‘crediti relativi alle stesse imposte’. I crediti agevolativi, come quelli generati dai bonus edilizi, non possono essere usati per compensare, anche in parte, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ovvero per ruoli relativi a debiti previdenziali. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria l’istante ha chiesto di poter compensare in F24 Accise, con un credito acquistato da terzi generato da interventi agevolati con il superbonus, alcuni debiti di carattere previdenziale, affidati all’agente pubblico della riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, di importo compreso tra 1.500 e 50 mila euro.
Riscossione quater, alla cassa fino all’8 giugno
Con una nota diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che il 31 maggio scade il termine per il versamento della prossima rata della Rottamazione quater. In realtà la deadline scade il prossimo 8 giugno, considerando i cinque giorni di tolleranza e i differimenti dei termini dovuti alle festività. La scadenza è la stessa anche per chi è stato riammesso alla Definizione agevolata ed è chiamato a versare la quarta rata. Per i versamenti vanno utilizzati i moduli corrispondenti alla rata di scadenza, disponibili anche sul sito dell’Ader.
Da Simest aiuti alle imprese per gestire il caro energia
Per beneficiare dei contributi di Simest le imprese devono presentare domanda entro il 31 dicembre 2026. Due i requisiti previsti: provare di aver subito un danno di fatturato a causa della guerra nel Golfo Persico e/o aver registrato un incremento dei costi medi unitari energetici pari almeno al 10%. Possono accedere alla misura le Pmi, comprese le microimprese, e anche le altre imprese. Al momento della presentazione dell’istanza l’impresa deve aver depositato presso il Registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi precedenti, già approvati o per i quali siano scaduti i termini di deposito. I bilanci devono riferirsi allo stesso richiedente. Qualora l’impresa non sia obbligata al deposito del bilancio, si dovrà fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi e a prospetti economico-patrimoniali redatti secondo i criteri della normativa civilistica e fiscale.
Fisco 2026, partenza col botto
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario fiscale 2026 del mese di giugno che prevede 92 scadenze senza considerare l’acconto Imu, l’invio del 730 e la gestione congiunta delle 3 rottamazioni attualmente in corso. Entro il 1° giugno andranno espletati gli adempimenti in scadenza il 31 maggio che cade di domenica, passando per l’8 giugno, termine del periodo di tolleranza delle rottamazioni. L’acconto Imu va versato entro il 16 giugno mentre il 30 giugno è considerato giornata del tax day, in cui i soggetti ‘non ISA’ dovranno provvedere a versare le imposte. In merito alle rottamazioni in scadenza, il prossimo 31 maggio scade il termine per il pagamento della dodicesima rata della rottamazione quater e della quarta rata per i riammessi alla quarta definizione agevolata. Per le citate rottamazioni vige la tolleranza di 5 giorni nei ritardi dei pagamenti che, insieme ai festivi fa slittare la deadline all’8 giugno. Giugno decisivo anche per la rottamazione 5 che prevede la risposta del riscossore entro il giorno 30.
Cram down solo dal tribunale
Crisi d’impresa. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 461/2026 dello scorso 26 maggio, respinge le tesi dei soggetti pubblici. Non occorre una specifica richiesta di omologazione della transazione fiscale diretta all’Agenzia delle Entrate secondo l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Tribunale può omologare la proposta considerando il creditore pubblico dissenziente, così applicando il c.d. meccanismo della omologazione forzosa attraverso cram down fiscale ogni qual volta sia chiaro che la convenienza della proposta non lede gli interessi dei creditori. Errata la stima del valore di liquidazione operata dal creditore pubblico in base ai valori Omi, perché le finalità della stima in situazioni di crisi sono differenti e i criteri devono essere accertati nel concreto contesto di liquidazione giudiziale.
Strutture ricettive, Scia in tilt
Dal 1°giugno entra in vigore la nuova modulistica per le strutture ricettive ubicate in Italia. Per modificare hotel, affittacamere e campeggi arrivano le nuove Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Ma questa porta con sé un controcircuito operativo: per ottenere il Cin (Codice identificativo nazionale) occorre aver presentato la Scia, ma nei nuovi moduli la Scia richiede proprio l’indicazione del Cin. Le nuove comunicazioni riguardano le strutture ricettive con servizi, già tenute alla Scia, mentre per le locazioni turistiche non imprenditoriali resta valida la Cia (Comunicazione di inizio attività).
L’assoluzione non basta
La Cassazione rimette alle Sezioni Unite il giudicato penale nel tributario. Con l’ordinanza n. 15475/2026, depositata lo scorso 21 maggio, i Supremi giudici si sono espressi in merito a un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una Snc e i suoi soci, relativo a due avvisi di accertamento per imposte dirette, Iva e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. In primo grado i giudici di Siena avevano respinto i ricorsi della società e dei soci ma in appello i colleghi di merito hanno accolto i ricorsi, riconoscendo la reale esistenza delle sponsorizzazioni e la giustificazione dei costi contestati, anche sulla base delle testimonianza e della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società, relativa agli stessi fatti. Secondo la Cassazione la sentenza penale di assoluzione è riferita agli stessi fatti oggetto di giudizio tributario e richiama precedenti giurisprudenziali sull’applicabilità della norma anche ai giudizi pendenti.
Microzone, riclassamenti doc
Con l’ordinanza n. 7562/2026 la Corte di cassazione ha deciso che l’avviso di accertamento per il riclassamento di immobili siti in una specifica microzona è nullo se non enuncia le motivazioni concrete che ne hanno legittimato il potere impositivo sulla singola unità immobiliare. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di due contribuenti contro un provvedimento dell’Agenzia del Territorio avverso l’atto con cui aveva disposto il riclassamento di un immobile categoria A/10, variandone la classe da 4 a 5 con una maggiore rendita catastale.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8