Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Professionista sanzionabile per le violazioni della società
Il professionista, quale soggetto terzo rispetto alla società può essere sanzionato, a titolo di concorso, per le violazioni tributarie commesse dall’ente. A stabilirlo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20697 depositata ieri che si pone in contrasto con l’orientamento, pressoché unanime, della stessa sezione. La pronuncia rappresenta un monito per la responsabilità dei professionisti nell’attività di consulenza tributaria.Il caso riguardava un notaio coinvolto in atti di cessione di crediti censurati dal Fisco. La sentenza chiarisce che, secondo l’articolo 9 del Dlgs 472/1997, le sanzioni si applicano a tutti i soggetti che contribuiscono all’illecito, anche psicologicamente, inclusi i consulenti esterni. L’articolo 7 del Dl 269/2003 esonera solo i soggetti interni alla società. La decisione impone ai consulenti fiscali una maggiore cautela, poiché possono essere sanzionati anche senza trarre beneficio economico. La riforma del Dlgs 87/2024 non modifica questa responsabilità. Il “salvagente” per i professionisti resta l’assenza di dolo o colpa grave, dimostrabile solo in casi di speciale difficoltà.
Abuso del diritto negli scambi tra privati
Nella ordinanza n. 20673 di ieri la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sostenuto che anche in una operazione tra privati, non attinente all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, può essere contestato l’abuso del diritto, vale a dire il fatto che si tratta di una costruzione preordinata all’indebito conseguimento di un mero vantaggio fiscale, non giustificato da valide ragioni economiche diverse dall’obiettivo di conseguire un risparmio di imposte. I giudici del Palazzaccio hanno confermato questo principio in un caso dove un individuo ha trasferito una casa al fratello prima di acquistare una nuova abitazione con agevolazioni fiscali. Per i giudici questo trasferimento era una macchinazione per ottenere l’agevolazione ‘prima casa’. La Corte ha evidenziato che il trasferimento con mandato ad alienare non crea una vera proprietà per il mandatario e non legittima l’agevolazione fiscale. L’Amministrazione finanziaria può dunque eccepire l’abuso di diritto in questo caso.
Concordato preventivo, maxisconto con la flat tax Grandi evasori sotto tiro
Al Consiglio dei ministri convocato per oggi sono attesi i via libera definitivi per i decreti delegati sul concordato preventivo e sulle norme complementari al Codice doganale dell’Unione europea. Sul concordato preventivo il Governo è intenzionato a prendere misure adeguate per aumentare l’appeal e spingere ad aderire il maggior numero possibile dei 4,6 milioni di partite Iva interessate. Il decreto, inoltre, metterà fine, una volta per tutte, al redditometro per sostituirlo con un sistema nuovo in grado di scovare le maxi evasioni sopra un’elevata soglia di scostamento e gli evasori totali, ossia coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi. Per rendere più conveniente il concordato si pensa di sostituire la tassazione ad aliquote crescenti Irpef o quella ad aliquota al 24% per le società di capitali con un regime opzionale basato su imposte sostitutive decrescenti in base al grado di affidabilità fiscale misurato attraverso gli Isa. Una tassazione con maxi sconto: in pratica, al differenziale del maggior reddito proposto con il concordato preventivo rispetto a quello dichiarato per il 2023 si applicherà una flat tax del 10% se il voto è superiore a otto, del 12% se il voto è compreso tra sei e otto e del 15% se il voto è inferiore a sei.
Commercialisti, due vie per il sistema elettorale
Sono due le opzioni al vaglio per la modifica del sistema elettorale dei commercialisti. Il Dlgs 139/2005 che regolamenta la professione è in fase di aggiornamento e lo scorso 23 luglio è stata inviata agli Ordini territoriali una seconda bozza delle modifiche, testo da cui però mancava l’art. 25 intitolato ‘Composizione ed elezione del Consiglio nazionale’. Ieri il Consiglio nazionale ha inviato ai territori due possibili versioni del ‘nuovo’ articolo 25. Nella versione A viene previsto un sistema di voto misto ponderato dove l’elettorato attivo viene esercitato, separatamente, per il 50% dai consiglieri neo eletti degli Ordini territoriali e per il 50% dagli iscritti all’Albo. Nella versione B l’elettorato attivo spetta ai soli consiglieri degli Ordini, come accade oggi. Modificato l’art. 9 che, aggiornato, prevede che gli Ordini con più di 1.500 iscritti devono avere 15 consiglieri. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti, cambiano le regole per le elezioni’ – pag. 31)
Enti del Terzo settore fallibili solo se commerciali
Il Codice del Terzo settore non contiene alcuna previsione specifica circa l’applicabilità o meno delle procedure di composizione negoziata della crisi e di liquidazione giudiziale, del concordato preventivo e della crisi da sovraindebitamento alle realtà non profit del Terzo settore. Sul punto il Codice all’articolo 1 fa esclusivo riferimento al debitore in qualità di imprenditore ‘che esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale operando come persona giuridica o altro ente collettivo’. Formulazione che sembrerebbe interessare i soli Ets commerciali ovvero quelle realtà che svolgono la loro attività istituzionale secondo i criteri di economicità, professionalità e abitualità, operando sul mercato con modalità idonee alla remunerazione dei fattori produttivi, seppur nel rispetto dei limiti previsti per le attività diverse. Restano da chiarire le procedure applicabili agli enti che non svolgono una attività economica.
Imprese sociali, doppio binario crisi-insolvenza In campo due ministeri
Le imprese sociali che si trovano in difficoltà, comprese le cooperative sociali, sono soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. In questa, la competenza sullo stato di insolvenza è affidata all’amministrazione ovvero al ministero del Lavoro per garantire legalità. Le cooperative sociali sono invece di competenza del ministero delle Imprese, in linea con quanto previsto dal Dlgs 220/2002. La liquidazione inizia con un provvedimento amministrativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle imprese. Un commissario liquidatore gestisce l’ente e i beni, con compensi basati sull’attivo realizzato. Il patrimonio residuo va devoluto al Fondo per la promozione dell’impresa sociale. Diversamente, in caso di crisi, l’impresa può ricorrere a procedure stragiudiziali come la composizione negoziata della crisi o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo il Codice della crisi.
Investimenti Zes da tracciare
Per il credito d’imposta Zes Unica il ministro Fitto promette maggiori risorse e monitoraggio. Lungo questo doppio binario si snoda la sua strategia per risolvere il corto circuito creatosi dopo il record di domande presentate e la conseguente ripartizione delle risorse ad opera dell’Agenzia delle Entrate rivelatasi di gran lunga inferiore rispetto alle attese. Dal 60% prospettato, infatti, si è sceso al 17,6%. Per calcolare con precisione la copertura necessaria occorre esaminare gli investimenti proposti per l’agevolazione: quali, tra questi, sono già realizzati, quali quelli prenotati, non ancora fatturati o iniziati. Rispetto all’attuazione della Zes il ministro per le Politiche europee che ha anche la delega sul Mezzogiorno, predisporrà un’azione di monitoraggio da presentare in consiglio dei Ministri e poi in Parlamento. Alla Camera il ministro ha anticipato che nella cabina di regia di oggi ci sarà l’approvazione del piano strategico della Zes. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Sud, il piano Zes punta su otto filiere e tre tecnologie chiave’ – pag. 6)
Immobili, cambio d’uso facile
Sul cambio d’uso degli immobili le novità apportate dal decreto legge n. 69/2024 riguardano, in particolare, le singole unità immobiliari. Il decreto, convertito in legge dal Senato lo scorso mercoledì, intende facilitare la modifica della destinazione d’uso degli immobili, istituendo un regime unitario per il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere all’interno delle aree urbane e specificando i titoli abilitativi necessari a tali scopi. Si prevede un principio di indifferenza funzionale tra destinazione d’uso omogenee, come individuata dalla legge statale o regionale, e tra le categorie funzionali residenziali, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale. Il decreto ha inoltre chiarito che non rileva come opera quelle che rientrano nel novero dell’edilizia libera.
Il correttivo riscrive il fisco
Sarà approvato oggi in consiglio dei Ministri il decreto legislativo correttivo sul concordato preventivo biennale. Tra le novità una flat tax incrementale a tre teste per il concordato, la proroga della rottamazione al 15 settembre e la revisione del redditometro e dell’accertamento sintetico vecchio tipo fortemente depotenziato. Sulla flat tax incrementale sarà possibile optare per l’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un’aliquota del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello Isa del periodo d’imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6. Ma niente da fare per la proposta della ‘incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell’acconto all’anno successivo con opportune rateizzazioni’.
Iva omessa, niente condanna
Nella sentenza n. 30532 di ieri la Cassazione penale ha negato la condanna per omesso versamento Iva a carico di un imprenditore trovatosi in difficoltà per il fallimento del monocommittente. Ciò in quanto alle deduzioni difensive sull’impossibilità concreta di pagare le imposte va attribuito il ‘massimo rilievo’ dopo che la riforma fiscale, con decreto legislativo n. 87/2024, ha introdotto una causa di non punibilità per la crisi di liquidità non transitoria, dovuta all’inesigibilità dei crediti per l’accertata insolvenza di terzi o il mancato pagamento da parte delle Pa. Il beneficio vale anche per l’omesso versamento di ritenute non certificate. Accolto il ricorso dell’imputato. Sbagliano i giudici di appello a confermare la condanna, pur ammettendo che possono ‘comprendersi’ le cause della crisi di liquidità della Srl.
Web tax, ultima chance a Rio
Il G20 di Rio de Janeiro rappresenta l’ultima chance per approvare la web tax Ocse prima delle elezioni presidenziali americane. L’Italia cerca di mantenere congelati i dazi sulle esportazioni dei prodotti fashion mentre si apre alla tassazione dei super ricchi. Entro lo scorso 30 giugno si sarebbero dovute definire le regole sul Primo pilastro della riforma Ocse che prevede la ri-allocazione dei diritti di tassazione delle 100 società più profittevoli al mondo, composta per lo più dai giganti del tech Usa. Ma, ad oggi, niente di nuovo. Un mancato accordo potrebbe spingere diversi paesi, tra cui l’Italia, a rendere definitive le web tax sui giganti tecnologici Usa e rischiare dazi di ritorsione sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. Tra l’Italia e gli Stati Uniti un accordo di ‘standstill’, scaduto lo scorso 30 giugno, prevede il congelamento delle misure di ritorsione per l’applicazione di imposte unilaterali. In vista del G20, il gruppo del G7, capeggiato dall’Italia, si è riunito per discutere i temi più urgenti, tra cui la tassazione internazionale.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
La legge di Bilancio 2024 ha previsto, tra l’altro, che il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio viene esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022. Il Ministero delle Infrastrutture, con il decreto direttoriale del 31 maggio 2024 n. 263, ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Lo stesso ministero è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
La manovra 2024 ha previsto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7060’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’art. 1, comma 296, della legge n. 213/2023’.
Indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di importo transattivo - Applicabilità del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’
Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una banca desiderosa di sapere se ‘il regime speciale per lavoratori impatriati’ sia applicabile anche alle somme ricevute dai suoi tre dipendenti a titolo di ‘incentivo all’esodo’ e di ‘importo transattivo’ a seguito della raggiunta intesa di risoluzione contrattuale dei rapporti lavorativi.
L’istante informa che ordinariamente le somme sono sottoposte a tassazione separata. Gli uffici sono tenuti a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute facendo concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se questo è più favorevole per il contribuente.
La tassazione, in sostanza, avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 all’articolo 24 ha disposto che alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o natura, di importo complessivamente superiore a 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Queste disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità erogati il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°gennaio 2011.
La banca riferisce che i tre dipendenti beneficiano del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:
- applicarsi alle indennità sopra richiamate, qualora le stesse concorrano, fino al tetto di 1.000.000 di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, chiede conferma che il regime fiscale speciale per gli impatriati sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;
- essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti 1.000.000 di euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi ammessi nello speciale regime per i lavoratori impatriati sono comprese le indennità e le somme erogate, una tantum, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Come ha chiarito la circolare n. 29/E/2001 anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vi rientrano.
In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme il documento di prassi amministrativa chiarisce che le stesse sono tassate in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o ‘facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente’.
Nel caso analizzato le somme spettanti ai tre dipendenti della banca, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di 1.000.000 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la parte eccedente detto importo.
Pertanto, fino all’importo di 1.000.000 di euro, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione. Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se vorranno beneficiare dello sconto ‘impatriati’. L’Ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602/1973.
Relativamente alla possibilità di applicare il regime speciale in parola alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000 di euro, la risoluzione chiarisce che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.
L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1.000.000 di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, il regime speciale degli impatriati. Pertanto, sull’importo eccedente euro 1.000.000, l’istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica
Il decreto legge n. 124/2023, all’articolo 16, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).
Il credito in parola è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Lo scorso 11 giugno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Successivamente, con un altro provvedimento, è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘
Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività nelle ZES
La legge di Bilancio 2021 ha previsto misure in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Si tratta di una misura che prevede una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘2022’ denominato ‘Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato e trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020 n. 178’.
Il codice tributo in parola va utilizzato in caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento degli importi dovuti a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, in precedenza versata in misura ridotta, dalle imprese che dopo la fruizione del beneficio hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale.
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali
Un soggetto ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario delle restituzioni che la CER, ovvero la Comunità energetica rinnovabile, costituita in forma di ente associativo del Terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia. È dedicata, infatti, al trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2024.
Il soggetto istante ricorda che in data 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del Gse per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, tra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (c.d. ‘Tariffa premio’) e un contributo di valorizzazione (c.d. ‘contributo Arera’) dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica.
L’amministrazione finanziaria evidenzia che il decreto legge n. 162 del 2019 all’articolo 42-bis ha introdotto una disciplina transitoria che prevede la possibilità di sperimentare forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. Il recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia, è avvenuto con l’emanazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 il quale stabilisce che ‘I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché nel rispetto di una serie di requisiti.
Sintetizzando il primo prevede che l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; la comunità, inoltre, è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori.
Con la risoluzione n. 18/E/2021 e con la risposta ad interpello n. 37 del 30 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme erogate dal Gse alle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, la risoluzione n. 18/2021 che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa arti e professioni, ha precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso.
Ad analoghe conclusioni si perviene con la risposta n. 37/2022 con riferimento alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali; i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, essendo riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale.
Infine, la circolare n. 23/E/2022 ha precisato che per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Analoghe conclusioni valgono con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza fiscale per il solo corrispettivo relativo alla quota di energia venduta eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Ciò premesso, tornando al quesito formulato dall’istante, relativo al trattamento da riservare alle somme ricevute dal Gse che la CER attribuisce ai propri membri, l’Agenzia evidenzia che i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse’. Ai fini della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza nel quale la CER, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l’incasso degli incentivi.
L’Agenzia precisa che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.
Inoltre, tenuto conto che l’obiettivo principale delle comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, la risoluzione esclude che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi ‘profitti finanziari’.
Tra l’altro, il Codice del Terzo settore all’articolo 5 ha previsto che tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere rientrano anche quelle finalizzate alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Per gli Enti del Terzo settore è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e sono parimenti vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione di utili.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
Il decreto legge n. 73/2024 ha previsto all’articolo 7 l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024, ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘1068’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1607’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1922’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1923’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1308’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘171E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
- ‘172E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
- ‘173E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2024 (41)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
11) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
12) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
13) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
14) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
17) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) IVA: versamento del saldo 2023
20) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
21) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
22) Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
23) Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit�i lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2024" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
36) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
37) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024
38) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
39) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024
41) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024
16 Lug 2024 (62)
1) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
2) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
11) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
12) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
13) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
14) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
15) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
31) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
41) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
43) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023
47) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
50) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
51) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
52) Versamento 2 rata del saldo IVA 2023
53) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2023
54) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
55) Società di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
56) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
57) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
58) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
59) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
60) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
61) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
62) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 2 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
22 Lug 2024 (1)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
23 Lug 2024 (1)
1) Modelli 730/2024 presentati ai CAF o ai professionisti abilitati dal 21 giugno al 15 luglio 2024: ricezione della dichiarazione elaborate del relativo prospetto di liquidazione
31 Lug 2024 (49)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
13) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
14) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
15) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
16) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
17) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
18) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
19) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
20) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
21) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
22) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
23) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
24) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
25) IVA: versamento del saldo 2023
26) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
27) IVA: versamento del saldo 2023
28) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
29) Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
30) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
31) Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
32) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
33) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
34) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
35) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
36) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
37) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
38) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
39) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
40) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
41) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
42) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
43) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
44) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
45) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
46) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
47) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
48) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
49) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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