Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
L’Europa tende la mano all’Italia ‘All’esame le richieste sul Patto’
Sulla richiesta dell’Italia di estendere la clausola di salvaguardia per le spese in difesa anche all’energia la Commissione europea valuta. Intanto domani arriveranno le previsioni Ue su crescita, prezzi e debito. Potrebbero contribuire ad una decisione favorevole. Il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis ha precisato che con l’Italia non c’è alcuna contrapposizione ma analisi e ascolto: ‘La Commissione continua a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Ed è in questo spirito che stiamo anche esaminando la richiesta dell’Italia’. Il Bel Paese si muove lungo una linea stretta perché finché non cresce il numero di Paesi interessati alla flessibilità anche per la crisi energetica, lo spazio di manovra della Commissione non è ampio.
Partite Iva, sulle soglie del concordato l’incognita del gettito
Il servizio Bilancio della Camera esprime perplessità sull’impatto sui conti pubblici in merito alla misura contenuta nel decreto legge fiscale relativa alle partite Iva. I dubbi riguardano i possibili effetti finanziari relativi alla fissazione delle due nuove soglie, del 30% e del 35%, destinate a chi ha voti nelle pagelle fiscali tra uno e sei e tra sei e otto. L’introduzione di limiti agli incrementi del reddito nella proposta del Concordato preventivo biennale ‘potrebbe determinare, da un lato, effetti di riduzione del gettito rispetto a quello già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, dall’altro lato, effetti di segno opposto, grazie alla maggiore adesione da parte dei contribuenti con Isa più bassi. Da qui la richiesta di dettagli per assicurare che le nuove soglie non incidano negativamente negli equilibri di finanza pubblica.
Rottamazioni multe e Imu per i Comuni la chance della procedura d’urgenza
Con una delibera consiliare i Comuni sono chiamati a decidere se aderire o meno alla rottamazione quinquies. Le amministrazioni locali sono chiamate a corredare la motivazione dell’atto deliberativo con un ‘analisi dei carichi affidati ad Ader, sia con riferimento alla loro vetustà che al grado di svalutazione degli stessi mediante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Nello schema di delibera va verificato l’ammontare complessivo dei carichi affidati ad Ader e deve essere confrontato con le risultanze di bilancio. Oppure vanno quantificati gli importi già stralciati dal bilancio e quelli ancora iscritti, con il grado di svalutazione operato al fondo crediti di dubbia esigibilità. Naturalmente se i carichi affidati ad Ader sono stati stralciati o completamente svalutati, il beneficio economico ottenibile è massimo.
Accise, altra proroga agli sconti Più fondi al trasporto locale
Il Consiglio dei ministri di venerdì prossimo prenderà provvedimenti su autotrasporto e trasporto pubblico locale. Sarà rinnovato lo sconto sulle accise. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti continua nel lavoro di convincimento dei colleghi europei affinché Bruxelles allenti le regole fiscali comunitarie alla luce del conflitto nel Golfo. Il decreto di venerdì dovrà reggersi su risorse interne e la caccia in Ragioneria generale è già iniziata. Ieri il commissario all’Economia Ue, Valdis Dombrovskis ha detto che non c’è un ‘no’ pregiudiziale alla proposta italiana di estendere all’energia il via libera preventivo alle clausole di salvaguardia nazionali già riconosciute per la difesa. Il confronto andrà avanti per trovare una soluzione ha detto il responsabile di via XX Settembre ribadendo che ‘non c’è solo la deroga; ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte’.
Nel ravvedimento speciale l’ufficio contesta le somme Irap
Alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate stanno contestando l’efficacia ai fini Irap del ravvedimento speciale per gli anni pregressi dei contribuenti in concordato preventivo, quando non è stato effettuato alcun versamento Irap, anche se l’imposta dovuta era pari a zero. La norma prevede un minimo di 1.000 euro solo per le imposte dirette, non per l’Irap, e la dottrina ritiene che in assenza di debito non serve alcun pagamento Irap. Secondo gli uffici, però, senza F24 Irap non si ottiene la copertura dagli accertamenti, interpretazione ritenuta forzata e fonte di possibile contenzioso. Il paradosso è che sarebbe bastato versare simbolicamente un euro per evitare contestazioni. Il problema riguarda anche il ravvedimento 2019-2023 legato al concordato 2025-2026.
L’iperammortamento premia l’intelligenza artificiale
L’iperammortamento premia anche il settore dell’intelligenza artificiale sul solco di quanto previsto dal previgente incentivo; ovviamente, essendo passati dieci anni, il legislatore ha ampliato il perimetro dei beni immateriali incentivati sub specie di ‘sistemi e modelli AI’, cercando di stare al passo con l’innovazione. L’elencazione contenuta nell’Allegato V si presenta infatti ben più estesa e variegata rispetto al passato, riflettendo la straordinaria espansione del settore; in particolare, la lettera dd) individua 5 classi di ‘software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata’, ma data l’ampiezza dell’elencazione sono enucleabili ulteriori e significativi match secondari e/o potenziali con i sistemi e modelli AI meritevoli dell’agevolazione.
Concordato liquidatorio, meritevolezza da escludere
Il concordato preventivo liquidatorio va omologato anche se il debitore non ha pagato il fisco perché la meritevolezza è da escludere mentre ciò che conta è solo la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 10723 dello scorso 22 aprile con la quale ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità chiariscono che se il debitore ha compiuto atti in frode ma li ha svelati nel piano eliminandone la portata decettiva, la proposta va omologata. Sulla base dell’articolo 88, comma 3, del Codice della crisi il tribunale omologa senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente.
Attività estere, solo alert nel 730
Con il quadro W del modello 730 precompilato 2026 vengono espletati gli obblighi di monitoraggio e liquidazione. Il contribuente non è tenuto a compilare il modello in parola per le attività, beni immobili compresi, detenuti all’estero. La presenza di attività estere di varia natura ‘dichiarate’ nella scorsa annualità ed esposte nel quadro W del 730 o nel quadro RW del modello Redditi viene infatti segnalata tra gli alert dall’Agenzia delle Entrate ma nulla viene riportato nel precompilato. Stessa sorte tocca anche agli acconti eventualmente versati per Ivie e Ivafe che risultano indicati e valorizzati nel prospetto informativo ma anch’essi non riportati nel precompilato.
Concordato minore, il cram down si accontenta di procedure snelle
Con la sentenza n. 14555/2026 la Corte di cassazione chiarisce che nel concordato minore per sovraindebitamento il cram down fiscale non richiede la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo, ma segue una procedura più snella. Centrale il ruolo dell’Occ, che attesta la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e consente l’omologazione anche in caso di dissenso del fisco. Il voto dell’Agenzia delle Entrate è valido se espresso dalla direzione provinciale competente, senza necessità del parere regionale. Il silenzio del fisco può valere come assenso. Tuttavia, se il fisco è l’unico creditore, il giudice non può imporre l’omologazione forzosa. Il cram down non serve infatti ad annullare il voto dell’erario quando è l’unico soggetto coinvolto.
Pacchi cinesi, addio franchigia
Dal prossimo 1°luglio tutte le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dalla Cina e dagli altri Paesi extra-Ue saranno soggette a dazi doganali. L’Agenzia delle Dogane fornisce le prime istruzioni operative sulle procedure e sui tracciati dichiarativi. Il regolamento Ue 2026/382 del Consiglio ha abolito la soglia minima, che consentiva l’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto i 150 euro. Il legislatore Ue ha ritenuto necessaria questa misura alla luce del forte aumento degli acquisti di prodotti di modico valore sulle piattaforme di e-commerce, che ha reso sempre più difficile per le autorità competenti effettuare controlli sistematici ed efficaci sui beni importati. Anche i dati raccolti dall’Agenzia delle Dogane nel 2024 confermano la crescita del fenomeno.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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