
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
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Rassegna Fiscale
Affitti brevi, nel 730 pilota automatico per la cedolare al 21%
Entra nel vivo la stagione della precompilata. Da domani sarà possibile modificare i dati messi a disposizione dal Fisco e inviare la propria dichiarazione dei redditi. Una delle novità riguarda il regime di tassazione degli affitti brevi, quelli sotto i 30 giorni e fino a 4 immobili. Dal 2024, infatti, fa il suo esordio la doppia aliquota per la cedolare secca dedicata a queste locazioni. L’aliquota ordinaria è al 26% ma il primo immobile è tassato al 21%. La tassazione più vantaggiosa verrà applicata automaticamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente abbia più immobili locati, verrà attribuita l’aliquota al 21% a quello che produce il canone maggiore. Naturalmente se dalle carte risulterà un solo immobile locato a questo si applicherà l’aliquota più favorevole. Spetta comunque al contribuente confermare la corretta attribuzione dei canoni ed eventualmente modificarli.
Niente integrativa per lo spalma superbonus
Con la risposta a interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non basta una dichiarazione integrativa per recuperare lo spalmadetrazioni collegato alle spese 2022 di superbonus. E l’Agenzia avverte: un’eventuale dimenticanza potrebbe non essere sanabile nel futuro. Il caso esaminato dalle Entrate riguarda una ristrutturazione, agevolata con il 110%, effettuata nel 2022. Il contribuente ha ceduto il credito maturato in quell’occasione a una banca che, però, non l’ha materialmente accettato. Ora si trova a dover gestire la situazione, provando a recuperare almeno parte della cifra. Secondo l’interpello, finché persiste questa situazione, ‘l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo’. Il credito si trova in una sorta di limbo che lo sottrae alla disponibilità del contribuente. Solo all’esito dell’eventuale rifiuto da parte del cessionario, ‘i crediti torneranno nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bonus edilizi, rate in attesa’ – pag. 31)
Iva, spazio alla solidarietà per le vendite a distanza
Con il progetto di direttiva che modifica la direttiva Iva 2016/112/Ce il Consiglio dell’Unione europea ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo dello Ioss per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. A tal fine, il Consiglio Ue propone di introdurre una norma che amplia la solidarietà al pagamento dell’Iva all’importazione, interessando non solo il fornitore o il fornitore presunto, ma anche il soggetto equivalente o un soggetto terzo, come il rappresentante doganale indiretto. Lo scorso 8 maggio il Consiglio Ue ha proposto una serie di modifiche volte a migliorare la riscossione dell’Iva sui beni importati rendendo comunque i fornitori soggetti responsabili del pagamento dell’Iva all’importazione, il che probabilmente incoraggerà i fornitori ad utilizzare lo sportello unico per l’Iva all’importazione (Ioss).
Società di comodo ancora senza possibilità di recupero dei crediti Iva
Il Mef ha dichiarato che, fino alla modifica dell’articolo 30, comma 4, della legge 724/1994, non è possibile fornire soluzioni operative per consentire alle società non operative di ottenere rimborsi o compensazioni dell’IVA. La norma è stata censurata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024) per eccesso rispetto agli obiettivi antifrode. Tuttavia, lo stesso ministero sostiene che resta valido l’obbligo degli Stati membri di contrastare abusi, soprattutto da parte di società create ad hoc. Via XX Settembre cita punti della sentenza per giustificare la norma, ma questi, secondo alcuni, supportano l’opposto: le restrizioni italiane sarebbero eccessive e basate su mere presunzioni. La detrazione IVA può essere negata solo con prove concrete, non ipotesi. Il Mef riconosce che la revisione della normativa è solo parziale e l’articolo 30 non è stato ancora adeguato alla giurisprudenza europea. Infine, teme che le dichiarazioni integrative riaprano situazioni chiuse e impattino sul gettito.
Sugar tax, Governo al lavoro per la proroga al 1°gennaio 2026
L’Esecutivo lavora per l’ennesimo rinvio della sugar tax. L’idea è quella di far slittare dal prossimo 1°luglio al 1°gennaio 2026 la sua entrata in vigore. Si cercano le coperture necessarie. La sugar tax è nata con l’obiettivo di scoraggiare il consumo di zuccheri e promuovere abitudini alimentari più sane. Prevede a carico di produttori e importatori di bevande analcoliche zuccherate un’imposta di consumo di 10 euro per ettolitro sulle bibite finite con edulcoranti e dello 0,25 centesimi di euro per Kg nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati solo dopo essere stati diluiti. Rinviare di sei mesi la sugar tax ha un costo stimato in circa 60 milioni di euro. A chiederne lo stop sono le aziende del comparto alimentare e delle bevande, che denunciano a gran voce i possibili effetti negativi della misura: incremento dei costi di produzione, impatto sui prezzi finali, penalizzazione di piccoli produttori e rischio di perdita di competitività del Paese.
L’accertamento esecutivo amplia il raggio d’azione anche ai tributi regionali
Rate, resta la tagliola decadenza
Il sottosegretario dell’Economia, Federico Freni, in risposta a un’interrogazione presentata in commissione Finanze della Camera interviene sulla dilazione delle cartelle di pagamento. Lo scorso 1°gennaio è entrato in vigore il nuovo meccanismo di rateazione che si applica a tutte le dilazioni richieste sempre dal 1°gennaio 2025, compresi i ruoli 2024. Tuttavia chi non paga le rate decade dalla dilazione. Non vi è infatti la possibilità di intervenire con ripescaggi e dilazioni più soft. Nell’interrogazione di Vito De Palma (FI) si chiedeva se il regime più rigido dei piani di rateazione attualmente in vigore potesse essere alleggerito con l’introduzione di una sorta di ravvedimento. Oggi è previsto che in caso di mancato pagamento di una singola rata, dopo 8 rate insolute, scatta la decadenza automatica dal piano di rateazione, con la ripresa immediata delle azioni cautelari.
Tax credit, serve il requisito di territorialità per le imbarcazioni
Utili esteri: tassazione piena
Con la risposta a interpello n. 131 del 13 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i dividendi distribuiti ad una società italiana da una partecipata minoritaria residente in Marocco scontano l’imposizione piena in Italia provenendo da soggetto a fiscalità privilegiata. Il confronto tra i livelli nominali di imposizione, non potendo tener conto delle ritenute uscite, deve aver riguardo alle misure locali di piena detassazione ovvero di imposizione a tasso ridotto. Restano ferme le esimenti per invocare la ‘pex’, ovvero l’esclusione del 50% del provento oltre che la possibilità di scomputare le imposte assolte all’estero. Nel caso analizzato l’istante, una società di diritto italiana, detiene quote di minoranza in una società residente in Marocco la cui disciplina prevede un’esenzione totale temporanea, seguita dall’applicazione di aliquote ridotte. La normativa domestica sulla sostituzione nel tempo ha disposto differenti misure di ritenute, decrescenti dal 15% al 10%.
Il concordato tollera fino al 30%
In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sul tema della decadenza dal concordato preventivo biennale le norme vigenti dispongono che in presenza di modifiche che determinano scostamenti di valori definiti entro la soglia del 30%, le imprese restano determinate sulla base del reddito originariamente concordato e accettato, nonostante lo stesso sia stato calcolato sulla base di dati successivamente rilevatisi errati, senza alcun ulteriore intervento, nemmeno dichiarativo, a rettifica. Il patto col Fisco decade solo in caso di attività non dichiarate o passività indeducibili superiori al 30% dei ricavi, o per altre violazioni gravi.L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la decadenza riguarda entrambi i periodi d’imposta. La dichiarazione del reddito concordato è vincolante e non modificabile salvo superamento della soglia. In caso di variazioni sotto il 30%, non è prevista né rettifica né invio di integrative. Resta comunque aperto il tema delle situazioni borderline, ancora prive di un indirizzo ufficiale.
Avvocato pro bono con l’Iva
Novità Fiscali
Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.
OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.
SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.
In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI
Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.
Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.
LIBERALITA’ INDIRETTE
Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.
Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.
Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.
DISCIPLINA DEL COACERVO
Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.
Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA
Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.
ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.
MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
-
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
- all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
-
- nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’:
-
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Scadenzario Fiscale
02 Mag 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mag 2025 (47)
1) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
2) Versamento imposta sugli intrattenimenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
42) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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