
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
L’inflazione rallenta ma il carrello della spesa rincara del 2,7%
Nella sua nota mensile l’Istat evidenzia che se da un lato l’inflazione continua a frenare dall’altro lato il carrello della spesa continua a crescere. I numeri dicono che il costo della vita a maggio segna un +1,6% su base annua, con un calo mensile dello 0,1% e un lieve miglioramento rispetto all’1,9% su base annua registrato lo scorso aprile. Salgono, tuttavia, i prezzi degli alimentari lavorati ma anche di burro, caffè, uova, riso e pomodori. Il rallentamento dell’inflazione risente soprattutto della marcata decelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati e dell’accentuarsi della flessione di quelli non regolamentati. In calo anche i trasporti. Nonostante ciò le associazioni dei consumatori temono nuove stangate per le famiglie. Federconsumatori stima ricadute medie pari a 527 euro annui a famiglia. A maggio l’Istat segnala che l’inflazione è cresciuta maggiormente al Sud. A livello territoriale le città con la crescita dei prezzi maggiore sono Bolzano, Napoli e Venezia. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Inflazione ancora in calo ma cresce il carrello della spesa’ – pag. 2)
Transizione 4.0, da oggi prenotabili i crediti d’imposta
Dalle ore 14 di oggi è possibile prenotare i crediti d’imposta legati agli investimenti del piano Transizione 4.0. Tramite l’identità digitale Spid le imprese interessate dovranno accedere al portale del Gse ed utilizzare il modello editabile. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta prenotato oppure dell’indisponibilità delle risorse. L’ultima manovra ha introdotto un obbligo di prenotazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali ad alta tecnologia 4.0 effettuati nel 2025 con un tetto di spesa pari a 2,2 miliardi di euro. Per rispettare questo limite, ogni impresa beneficiaria deve trasmettere telematicamente una comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Diverse imprese hanno segnalato la mancanza del decreto direttoriale che ora ha fissato i termini di apertura delle domande.
Maxi deduzione del 120-130%, società collegate fuori dal calcolo
L’articolo 3 del decreto legge fiscale approvato lo scorso 12 giugno dal Consiglio dei ministri dispone che per il calcolo della maxi deduzione del 120%/130% le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. Il provvedimento ha eliminato le società collegate da quelle oggetto di verifica ai fini del calcolo dell’incremento e del decremento del personale del gruppo. Per effetto del decreto correttivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, tutte le società collegate devono essere escluse dal perimetro del c.d. gruppo interno, utile alla verifica degli incrementi occupazionali che danno diritto alla maggiore deduzione. La relazione illustrativa del decreto precisa che l’esclusione deve considerarsi estesa anche alle società a controllo congiunto, espressamente richiamate nonché definite dall’art. 1 del dm attuativo del 25 giugno 2024, ovvero quelle che per disposizione legale, statutaria o patto parasociale richiedono il consenso unanime di tutte le parti controllanti ai fini dell’assunzione di decisioni finanziarie, gestionali strategiche.
Rappresentanza solo con spese tracciabili
Con il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 giugno cambiano alcune misure contenute nella legge di Bilancio 2025 in merito al regime della deducibilità delle spese. Una novità concerne le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi. La manovra 2025 ha previsto l’obbligo di tracciabilità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e imprese ai fini della loro deducibilità. La norma ha previsto l’obbligo per le spese di rappresentanza ovvero per le spese sostenute dalle imprese senza precisazioni per quelle sostenute dai lavoratori autonomi. Il nuovo decreto precisa che la deducibilità delle spese di rappresentanza degli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati. Scopo di questa misura è rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi con quelle delle imprese.
Controllate estere, aliquota effettiva legata alla tassa minima nazionale
Lo scorso 12 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale che contiene una serie di modifiche relative al testo unico delle imposte sui redditi, tra cui quelle apportate alla disciplina Cfc al fine del suo coordinamento con disposizioni relative al Pillar 2. La prima modifica interessa il calcolo dell’Etr (effective tax rate) della Cfc – controllata estera – che include la Qdmtt, un’imposta minima estera, da allocare in base alla legislazione del Paese della controllata. In assenza di tale normativa si applica il criterio del GloBE Income, più coerente con le regole internazionali. Introdotta anche la detraibilità della Qdmtt dall’Ires italiana, nei limiti dell’imposta effettivamente versata. Un nuovo comma consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile ante imposte della Cfc, indipendentemente dalla quota detenuta. Ampliata l’indeducibilità agli accantonamenti ai fondi oneri.
Ricerca e sviluppo, l’innovazione va valutata per la singola impresa
Con la sentenza n. 1482/5/2025 depositata ieri la Cgt Lombardia ha accolto le argomentazioni della difesa di una impresa in merito al credito d’imposta ricerca e sviluppo, sostenendo che l’innovatività di un progetto R&S ai fini del credito d’imposta 2015-2019 va valutata con riferimento alle conoscenze disponibili per l’impresa, e non per il mercato nel suo complesso. La Corte ha valorizzato le linee guida del Mimit del 2024, secondo cui un’attività è nuova anche se solo per l’azienda. Respinta l’applicazione del manuale di Frascati 2015, non in vigore all’epoca, privilegiando invece la versione 2002. L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata giudicata errata. La Corte ha sottolineato che il Mimit conferma la valutazione della novità in termini relativi. Ha anche stabilito che l’Ufficio avrebbe dovuto consultare il Mise, dato il contenuto tecnico. Infine, ha escluso che si trattasse di credito “inesistente”, riconoscendo la concretezza dei progetti svolti.
Imu, per l’acconto saltato il ravvedimento rapido abbatte le sanzioni
I contribuenti ‘distratti’ che non hanno provveduto al versamento dell’acconto Imu possono avvalersi del ravvedimento che in caso di ritardi contenuti ha costi modesti. Il ravvedimento andrà effettuato tenendo conto della nuova sanzione relativa alla violazione degli obblighi di versamento, ridotta dal 30 al 25%. Tale sanzione, efficace a partire dalle violazioni commesse dal 1°settembre 2024, si applica infatti trasversalmente sia per i tributi locali che per quelli erariali. Per impostare la procedura di sanatoria, il primo passo è l’individuazione della misura edittale della sanzione, che poi rappresenterà la base di commisurazione della riduzione di legge. È bene ricordare che in caso di pagamenti entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà. Ciò significa che la misura di base diventa il 12,5%. Inoltre, se il versamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Significa che se il contribuente paga l’acconto Imu entro il 30 giugno, la sanzione irrogabile è pari allo 0,833% per ciascun giorno di ritardo. Dal 1°luglio la sanzione diventa il 12,5% e così fino al novantesimo giorno di ritardo.
Rottamazione, riammessi alla cassa fino al 5 agosto
Riscossione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la fine di giugno invierà il dettaglio degli importi da corrispondere ai contribuenti che hanno chiesto di essere riammessi alla rottamazione quater. Interessati sono coloro che avevano aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ma che erano decaduti per non aver versato una o più rate del piano di pagamento agevolato o avevano pagato in ritardo rispetto al termine previsto. I riammessi alla rottamazione quater dovranno presentarsi alla cassa entro il 5 agosto, considerando anche i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza ordinaria prevista per il 31 luglio. Con la riammissione alla rottamazione quater si dovranno versare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece dovuti gli importi per interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione, 247 mila lettere’ – pag. 22)
Superbonus in dieci anni, parte la spalmatura anche per le spese 2023
È operativa la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero delle spese di superbonus, anche per il 2023. L’ultimo meccanismo spalmadetrazioni rimasto ancora in bilico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, entra a regime e potrà essere finalmente utilizzato. A prevederlo l’aggiornamento delle specifiche tecniche del modello Redditi persone fisiche 2024, appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Diventa, quindi, possibile inviare la dichiarazione integrativa che consentirà di recuperare, anche per l’annualità 2023, il superbonus su un arco temporale più lungo. Inoltre, a valle dell’integrativa, diventa possibile inviare il 730 di quest’anno, con la rateazione aggiornata. Ricordiamo che l’opzione per la detrazione decennale deve essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023 da presentare entro il 31 ottobre prossimo. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Superbonus in dieci rate, il modello si adegua’ – pag. 28)
Accise, Soac bollino di fiducia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 13/D del 13 giugno 2025, ha fornito i primi fondamentali chiarimenti operativi sulla certificazione Soac che attesta l’affidabilità e la professionalità delle aziende operanti nei settori soggetti ad accise. Introdotta con la riforma delle accise, si ispira al modello AEO e prevede vantaggi come l’esonero, totale o parziale, dal deposito cauzionale. La circolare n. 13 chiarisce requisiti e modalità di accreditamento. Possono richiedere la certificazione solo operatori specifici individuati dal Testo unico accise, con almeno 5 anni di esperienza nel settore. Occorre dimostrare l’assenza di sentenze penali e procedure di crisi. Ulteriori requisiti riguardano la struttura organizzativa, la solvibilità finanziaria e l’affidabilità della filiera. Le sanzioni amministrative non precludono l’accesso, ma influiscono sul livello di affidabilità riconosciuto.
Spese mediche, invio dati light
Il decreto legislativo correttivo del concordato fiscale semplifica la gestione della trasmissione delle spese mediche al portale Tessera sanitaria. Infatti, l’adempimento da semestrale diventa annuale già a partire dai dati 2025. La nuova e unica scadenza annuale potrebbe coincidere con quella attualmente fissata per l’invio delle spese sanitarie del secondo semestre dell’anno, ovvero il prossimo 2 febbraio 2026. Abrogata, quindi, con effetto immediato la prossima scadenza fissata al 30 settembre 2025, ovvero il termine per l’invio da parte degli operatori sanitari delle spese pagate nel primo semestre 2025. Questo è l’effetto dell’art. 5 del Dlgs 81/2025 pubblicato in G.U. il 12 giugno scorso, con il quale il legislatore ha messo nuovamente mano ai termini della trasmissione delle spese al portale TS.
Pec, vicine le sanzioni per gli ad
Entro il prossimo 30 giugno gli amministratori e i liquidatori di società devono comunicare la casella di posta elettronica certificate al Registro delle imprese. L’obbligo interessa tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2024. A pochi giorni dalla scadenza restano, però, dei dubbi irrisolti. Fra questi l’efficacia del nuovo obbligo su amministratori non residenti in Italia e come si debba interpretare, soprattutto nelle società di persone, la precisazione del Mimit in relazione al fatto che la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Dubbi anche sull’esatta decorrenza del nuovo obbligo. La comunicazione della Pec al Registro imprese investe tutte le società di persone e di capitali, con uniche esclusioni per le società semplici, per le società di mutuo soccorso, per i consorzi e per le società consortili.
Cpb, lo slalom tra decadenze
Per l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 sono necessarie valutazioni e verifiche. Resta fondamentale l’assenza di debiti, l’applicazione degli ISA nell’anno precedente, l’aver presentato le dichiarazioni dei redditi e non aver subìto condanne definitive per reati soprattutto tributari. Il Cpb non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dalle Entrate o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta. Il legislatore ha reso inapplicabile il patto anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. In merito al biennio 2025/2026, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024, naturalmente in presenza dell’obbligo ma l’omessa presentazione della dichiarazione Irap, relativamente al triennio precedente, non preclude più l’accesso al concordato.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili
L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.
L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap.
L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze.
L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:
- ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
- ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.
I nuovi codici tributo, invece, sono:
- ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
- ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir
L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge.
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due:
- ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
- ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.
Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento.
Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve
Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – art. 68, comma 2-bis del Tuir’.
Scadenzario Fiscale
03 Giu 2025 (8)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
8)
16 Giu 2025 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
3) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
4) Versamento imposta sugli intrattenimenti
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
6) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
7) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2025 (39)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
13) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
14) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
17) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) IVA: versamento del saldo 2024
20) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2024
21) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
22) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
23) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
24) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Irap
25) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2025" presso gli uffici postali in forma cartacea
34) Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
38) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
39) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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