
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
- Mattina: 9:00 / 13:00
- Pomeriggio: 15:00 / 18:00

Rassegna Fiscale
Da Simest in arrivo 1 miliardo per sostenere il made in Italy
Per sostenere la competitività delle imprese italiane oltre confine da oggi Simest mette in campo un pacchetto di misure. Come spiega la numero uno della società, Regina Corradini D’Arienzo, ‘favoriscono, partendo dal sostegno alle esportazioni, la crescita della presenza italiana in mercati chiave ad alto potenziale per lo sviluppo, con un focus specifico sull’America Latina e sull’Africa nonché sulle altre geografie ad alto potenziale inserite nel Piano d’azione dell’Export’. Nel dettaglio le misure si sviluppano lungo 4 filoni. Il primo è rappresentato da due nuovi plafond per finanziare la competitività delle imprese e delle filiere che intendono investire in America Centrale o Meridionale. Il secondo riguarda l’estensione dell’operatività della misura Africa, già inserita nel Piano Mattei voluto dal Governo. Anche le imprese non esportatrici che intendono investire in Africa potranno accedervi. Un ulteriore sostegno riguarda le imprese energivore: Simest mette a disposizione fino al 90% del finanziamento per il rafforzamento patrimoniale delle imprese e l’innovazione dei processi produttivi. A queste misure si aggiungono due nuove sezioni del Fondo 394 .
Dl Bollette, più vicino il ritorno degli sconti fiscali sulle caldaie
Un pacchetto di emendamenti al Decreto Bollette punta alla riammissione degli sconti per alcuni prodotti, come le caldaie a condensazione predisposte già dal produttore per funzionare all’interno di un sistema ibrido e quelle alimentate con combustibili rinnovabili. Spazio anche alla proroga per l’obbligo di sottoscrivere una polizza catastrofale per le imprese e alla misura che punta a introdurre una salvaguardia per le auto aziendali ordinate dai datori di lavoro nel 2024, ma consegnate entro i primi sei mesi del 2025. Ritocchi in vista anche per il bonus elettrodomestici al fine di eliminare alcune storture che favorirebbero i produttori extra Ue. Tra le novità ci sono il riconoscimento del bonus sotto forma di sconto in fattura, la gestione dei contributi tramite PagoPa e l’eliminazione del riferimento alla classe B.
Fuori dalla trappola dell’abuso la ricerca dei vantaggi fiscali
La disciplina dell’abuso del diritto può minare la certezza della normativa fiscale, consentendo contestazioni su operazioni legittime. Dopo l’introduzione del divieto di analogia (art. 2, c. 4-bis, L. 212/2000), un atto di indirizzo del MEF uniforma il comportamento degli Uffici. Viene ribadito il diritto di scegliere l’opzione fiscale più conveniente, come tra liquidazione e fusione o tra share deal e asset deal. È lecito modificare la propria situazione per accedere a regimi fiscali di favore, superando precedenti orientamenti restrittivi. Il principio vale anche per l’inclusione nel consolidato fiscale. Si riconosce la possibilità di utilizzare valori affrancati anche in cessioni tra soci, superando vecchie interpretazioni. L’atto offre chiarezza su casi pratici, ma servirebbero documenti ad hoc per affrontare specifiche problematiche che si pongono rispetto alla fattispecie più frequentemente oggetto di contestazioni antiabuso.
Acconti Irpef senza il taglio aliquote Dossier aperto su platea e coperture
Paradosso italiano. La riduzione da quattro a tre aliquote Irpef per alcuni contribuenti non si tradurrà in una diminuzione delle tasse nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025. Arriva infatti al pettine il nodo di quella che tecnicamente si chiama sterilizzazione degli effetti sugli acconti della prima riduzione da quattro a tre aliquote che il decreto attuativo della delega fiscale aveva introdotto per il 2024. Riduzione che poi l’ultima manovra ha messo a regime, però senza coordinamento tra le due norme. Significa che gli acconti d’imposta per il 2024 e il 2025 si calcolano come se quell’accorpamento del primo scaglione fino a 28 mila euro sotto l’aliquota del 23% non esistesse per ora. Il risultato, secondo le simulazioni dei Caf Cgil è che si determinerebbe un effetto paradossale con un aumento della tassazione dai 75 ai 260 euro per i lavoratori dipendenti e dai 100 ai 260 euro per i pensionati. Soldi che potranno essere recuperati solo con la dichiarazione 2026.
Impatriati, il requisito dell’iscrizione all’Aire crea discriminazioni
Con la sentenza n. 771 del 21 marzo 2025 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha stabilito che nel regime di favore riservato agli impatriati, limitare la misura di radicamento all’iscrizione all’Aire violerebbe il principio di uguaglianza tra cittadini Ue trattandosi pur sempre di lavoratori che dall’estero trasferiscono il loro reddito in Italia. Dopo essere stata residente all’estero dal settembre 2008 al maggio 2011 una contribuente rientrava in Italia ed esercitava l’opzione per l’accesso prima al regime ‘Controesodati’ e poi a quello ‘Impatriati’. L’Agenzia delle Entrate contestava la misura di radicamento perché nel periodo di permanenza all’estero non risultava iscritta all’Aire. I giudici tributari hanno confermato il diritto della contribuente di fruire dei benefici di legge.
Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro
Dalle istruzioni al quadro RT del modello Redditi 2025 emerge una importante novità ovvero che le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2 mila euro su base annua, sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero ammontare. Si tratta di un importante cambio di rotta rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di 2 mila euro era stato considerato soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del 2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Il cambio di passo nelle istruzioni ai modelli dichiarativi è in linea con i chiarimenti forniti con la circolare 30/E/2023.
Va provata la disponibilità del conto intestato a terzi
Indagini bancarie. Con l’ordinanza n. 5529/2025 la Corte di cassazione si è espressa in merito al riparto dell’onere della prova richiamando la disciplina dell’interposizione fittizia. Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, per avvalersi della presunzione legale deve fornire preventivamente la prova, anche per presunzioni qualificate, della effettiva disponibilità da parte del contribuente del conto bancario intestato ai terzi. In questo caso divengono attribuibili in capo all’interessato le movimentazioni fiscalmente rilevanti e riconducibili alla sua attività. A seguito di indagini bancarie effettuate sui conti correnti intestati a familiari di un contribuente, l’Ufficio recuperava a tassazione le operazioni ritenute non giustificate, imputando le medesime a maggiori redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare svolta dal contribuente verificato.
Continuità aziendale incompatibile con il concordato semplificato
La giurisprudenza al momento è netta nel negare tout court l’ammissibilità di una continuità aziendale diretta in quanto incompatibile con la natura liquidatoria di un concordato semplificato. La Corte d’appello di Firenze, con il decreto 2 febbraio 2025, ha rigettato il reclamo presentato dalla ricorrente contro la pronuncia di inammissibilità di una proposta semplificata che prospettava il pagamento dei creditori proprio grazie ai flussi di cassa che tale continuità avrebbe auspicabilmente generato. Il ricorso giustificava il lungo lasso di tempo previsto per pervenire alla liquidazione di tutti gli attivi quale condizione necessaria per ottenere la massima soddisfazione dei creditori e ciò anche in considerazione del fatto che il Codice della crisi non prevede alcun limite di durata della fase liquidatoria. I giudici di appello, confermando il verdetto di primo grado, hanno evidenziato che la finalità liquidatoria del concordato semplificato impedisce che la relativa proposta possa fondarsi su una continuità aziendale.
Airbnb, prime Cu con errori
Arrivano, ma con inesattezze, le prime certificazioni uniche dalla piattaforma Airbnb. La più celebre piattaforma di affitti brevi ha avviato l’invio delle CU relative alla ritenuta del 21% applicata nel 2024 sui guadagni degli host non professionali. Si tratta del primo vero banco di prova per il sistema di trattenuta fiscale operato dalla piattaforma in qualità di sostituto d’imposta, a seguito dell’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate. Sui social, però, appaiono segnalazioni sulle prime comunicazioni che potrebbero contenere dati anagrafici errati, informazioni catastali mancanti, errori relativi alla titolarità degli account. Ricordiamo che il nuovo sistema di ritenuta fiscale è entrato in vigore il 1°gennaio 2024. Da allora Airbnb applica una ritenuta del 21% sui redditi generati da locazioni brevi effettuate da host non professionali. Ritenuta che agisce come acconto se l’host affitta più di un appartamento su cui poi è necessario applicare il 26%.
Credito Iva, modelli al restyling
Cambiano il modello TR e le relative istruzioni. Una nota datata 21 marzo 2025, rintracciabile nella sezione ‘modelli e istruzioni’ del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, descrive il restyling al modello per l’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale. Escono dal modello le percentuali di compensazione prestampate, spazio, invece, ai benefici ISA per gli aderenti al Concordato preventivo biennale. I quadri TA e TB sono stati ristrutturati lasciando l’indicazione prestampata solo per le aliquote (4, 5, 10, 22%). Le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate in regime speciale per l’agricoltura, se diverse dalle aliquote, dovranno essere indicate nelle relative caselle (ora in bianco) direttamente dai contribuenti. Benefici ISA: nelle istruzioni per la compilazione della casella 3 del rigo TD8, il codice 5 riguarda i contribuenti esonerati dalla garanzia per rimborsi o compensazioni di crediti IVA grazie al punteggio ottenuto con gli ISA. A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, la soglia massima del beneficio è stata aumentata da 50.000 a 70.000 euro.
Franchigia per gli agricoltori
Nei modelli Redditi 2025 debutta la tassazione fondiaria con franchigia per i produttori agricoli. Per gli anni 2024 e 2025, infatti, l’esenzione da tassazione dei redditi fondiari dei terreni, in capo ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, si applica limitatamente a determinati scaglioni reddituali. Al via anche la tassazione fondiaria delle colture innovative (vertical farm, skyfarming e idroponiche) tenendo conto, però, che il reddito dovrà essere determinato utilizzando, in via transitoria, la tariffa d’estimo più elevata della provincia, incrementata del 400%. I modelli dichiarativi 2025 tengono conto di quanto indicato dalla riforma fiscale e delle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell’art. 13 del Dl 215/2023, che hanno prorogato, per gli anni 2024 e 2025, l’esenzione dall’Irpef per i redditi dominicali e agrari dei Cd e dei Iap.
Pos, dal 2026 lo scambio dati
Cambiano le modalità di trasmissione per i pagamenti elettronici. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato lo scorso 21 marzo, stabilisce nuove modalità di invio dei dati. Dal 2026 le regole per la trasmissione al fisco dei dati relativi ai pagamenti elettronici effettuati tramite Pos saranno diverse. I prestatori di servizi di pagamento, ovvero gli operatori che forniscono agli esercenti i dispositivi per l’incasso tramite carte e strumenti digitali, dovranno adeguarsi a un nuovo tracciato e a nuove modalità di invio dei dati. L’obbligo impone ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere periodicamente all’Agenzia l’elenco dei dispositivi forniti ai propri clienti e i dettagli delle transazioni elettroniche effettuate quotidianamente tramite gli strumenti. Le nuove misure aggiornano il precedente assetto introdotto con il provvedimento del 30 giugno 2022.
Dividendi protetti
Con la sentenza n. 8655 del 2 dicembre 2024 la Cgt di primo grado di Catania ha evidenziato che in caso di doppia imposizione sui dividendi percepiti da un contribuente italiano da una fonte estera, qualora tali dividendi siano stati soggetti a ritenuta alla fonte nel paese estero e successivamente all’imposta sostitutiva in Italia, il contribuente può chiedere il rimborso, appellandosi alle norme convenzionali internazionali che riconoscono il diritto al credito d’imposta. La Convenzione Italia-Svizzera del 1979 resta applicabile, anche se la Svizzera è stata inserita nella c.d. ‘black list’ fino al 2023. Le convenzioni internazionali prevalgono sulle norme statali interne se non vi è chiara la volontà del legislatore di contravvenire con le successive disposizioni. Nel caso analizzato un contribuente impugnava il silenzio-rifiuto delle Entrate all’istanza di rimborso relativa a imposte subite su dividendi percepiti sottoposti a una tassazione del 37%.
Novità Fiscali
Cambiano le imposte indirette: modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 in materia di imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’Iva e ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione.
Gli interventi apportati dal decreto delegato sono funzionali al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, ottimizzazione, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina concernente l’imposta di registro, l’imposta di bollo e i tributi speciali. Tra le finalità anche la riduzione e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Il documento di prassi amministrativa analizza anche le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 87/2024 (decreto sanzioni) al sistema sanzionatorio in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
Il decreto delegato modifica e integra l’articolo 41 del TUR che dispone le regole che governano le modalità di applicazione dell’imposta di registro. La novità principale è rappresentata dal fatto che la liquidazione dell’imposta di registro compete direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento (autoliquidazione), a meno che si tratti di atti giudiziari e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito. La liquidazione, pertanto, spetta al soggetto obbligato al pagamento e non più all’ufficio.
Gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto, anche avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui, a seguito dei controlli, dovesse emergere la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio procede alla notifica a quest’ultimo di un avviso di liquidazione recante l’invito ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il pagamento effettuato entro il termine di 60 giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Il legislatore ha apportato novità anche in materia di cessione di azienda.
Il decreto delegato ha riformulato l’articolo 2317, comma 4, del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ‘si applicano le aliquote previste per i trasferimento a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1’.
La finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica.
La novità conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Inoltre è stato stabilito che qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per la cessione di crediti.
In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.
La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.
L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, poi, che in assenza di un’espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto delegato interviene modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR. In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella. Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e ‘procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto’.
Una previsione del decreto delegato attiene alla comunione ereditaria. Stabilisce che ai fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile. La novità dispone, inoltre, che sui predetti beni non si applica l’imposta di registro in sede di divisione. L’istituto della collazione assume rilevanza esclusivamente in funzione della determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica, con l’aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
Una parte della circolare è stata dedicata, poi, alle modalità di riscossione dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari ovvero per i provvedimenti di condanna al pagamento delle somme e valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Il nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del TUR introduce un sistema in forza del quale l’Amministrazione finanziaria deve dapprima avviare l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale e solo in via sussidiaria, qualora tale azioni si riveli infruttuosa, potrà rivalersi nei confronti degli altri soggetti coobbligati. Nei casi in cui il provvedimento disponga la compensazione totale o parziale delle spese, resta applicabile il principio generale in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.
A differenza della previgente disciplina, l’Ufficio procede, quindi, a richiedere prioritariamente il versamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese. Solo qualora l’azione di riscossione, nei confronti del debitore principale, risulti infruttuosa, l’avviso di liquidazione può essere notificato anche alle altre parti del giudizio che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta in via sussidiaria.
Fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’articolo 76 del TUR per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
NOVITA’ IN TEMA DI IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
L’articolo 3 del decreto in commento interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, apportando le seguenti modifiche:
- L’articolo 33, comma 1, del TUS, nella sua nuova formulazione a opera del decreto delegato, recepisce in materia di imposta di successione il sistema dell’autoliquidazione. Prevede che i soggetti obbligati al pagamento del tributo autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione di successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio;
- Ai contratti che trasferiscono diritti edificatori si applica l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
In merito all’imposta di bollo la principale novità del decreto delegato concerne l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 3 del Dpr n. 642/1972 che presenta due novità:
- per gli atti da registrare in termine fisso l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite mod. F24;
- per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio delle Entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.
Diventa possibile integrare o rettificare la dichiarazione originariamente presentata, ‘per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o di un minore imponibile o di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito’. Tale possibilità riguarda sia le imposte di bollo che le imposte sostitutive sui finanziamenti a medio e lungo termine.
In entrambi i casi possono essere rettificate le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1°gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. L’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti dei soli elementi rettificati.
MODIFICHE IN MATERIA DI TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI E RELATIVE AI TRIBUTI SPECIALI
Il decreto delegato estende la gratuità dei servizi alle operazioni eseguite nell’interesse delle altre pubbliche amministrazioni. Sempre il decreto sostituisce la previgente ‘Tabella delle tasse ipotecarie’ con un’unica ‘Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali’ che comprende anche i tributi speciali catastali. La nuova tabella non contempla più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo. In sostanza, è stata introdotta la gratuità delle predette consultazioni.
La novella legislativa ha riguardato anche l’ambito dei tributi speciali. L’art. 6 del decreto delegato è intervenuto anche sui Titoli I e II della Tabella A, allegata al Dl 533/1954, che sono sostituiti dal Titolo I, ridenominato ‘Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’agenzia delle entrate’.
Le modifiche della Tabella si applicano a tutte le richieste a partire dal 1°gennaio 2025, anche se riferite a fattispecie formatesi prima.
NOVITA’ IN MATERIA DI ACCESSO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE
L’articolo 7 del decreto delegato interviene in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di agevolarne la consultazione prevedendo la semplificazione delle procedure di accesso e la gratuità dei servizi di consultazione telematica catastale.
Sempre l’articolo 7 elimina la maggiorazione delle tasse ipotecarie nei casi di consultazione telematica ed estende la platea dei soggetti ammessi alla consultazione con modalità telematiche della banca dati ipotecaria.
NOVITA’ IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI
L’articolo 8 del decreto delegato reca peculiari novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali. Stabilisce che nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di volture da parte dei soggetti interessati ma lo stesso è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri. L’aggiornamento d’ufficio opera sia per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti, sia per quelli che si estingueranno dal 1°gennaio 2025 per effetto della morte del titolare degli stessi.
MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO
Il decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) ha modificato alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative riguardanti i tributi oggetto della presente circolare. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024.
Le nuove sanzioni sono le seguenti:
- al 120% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 120 al 240%), per l’omessa richiesta di registrazione degli atti;
- al 45% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 60 al 120%), se la richiesta è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni; non è più prevista la misura sanzionatoria minima di 200 euro;
- al 70% della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’insufficiente dichiarazione di valore;
- al 120% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (in luogo di quella dal 120 al 240%), detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata per l’occultamento di corrispettivo;
- all’80% dell’imposta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie;
- al 45% delle imposte dovute (in luogo di quella dal 50 al 100%), se, invece, la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni.
In materia di imposta di bolla, la sanzione è:
- dell’80% dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500%), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
- dell’80%, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200%), o del 45%, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100%).
Scadenzario Fiscale
03 Mar 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
17 Mar 2025 (61)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
50) CU 2025: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
31 Mar 2025 (11)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
5) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
6) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
7) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
8) Presentazione modello EAS
9) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
10) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
11) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
- Societaria
- Del lavoro
- Amministrativa
- Contabile
- Contrattuale
Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- Servizi di consulenza legale - notarile - tecnica - varie con professionisti iscritti in Albi professionali
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.

Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
Sede di Carpineti
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8
Carpineti: 42033 - V.lo Borghi, 2