Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Fisco, le linee guida di Carbone: spazio a confronto e consulenza
Nella lotta all’evasione l’Agenzia delle Entrate punta su confronto e consulenza con cittadini e imprese. Il neo direttore, Vincenzo Carbone, nell’incontro di ieri con direttori centrali e regionali indica le linee guida che l’amministrazione finanziaria dovrà seguire in futuro. Non solo ascolto e confronto, ma anche formazione del personale dell’agenzia e rafforzamento degli organici. Per Carbone i funzionari dell’Agenzia devono recuperare il loro ruolo di esperti e vedersi riconosciuta la loro expertise professionale. Su questo punto Carboni insiste sottolineando che ‘va recuperata una capacità di studio e di approfondimento giuridico a 360 gradi. Non dobbiamo solo concentrarci sugli sgravi o sui recuperi di poche centinaia di euro ma dobbiamo provare a diventare un valore aggiunto, in termini di preparazione e disponibilità, per l’intero sistema Paese’. Obiettivo da centrare subito è dunque la formazione con corsi specifici su argomenti trascurati come l’imposta di registro, la riscossione o la crisi d’impresa.
Tutor per le imprese, collaborazione tra Entrate e GdF
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla cooperative compliance. La cabina di regia è stata pensata in vista di un prevedibile ampliamento delle adesioni al regime appena nominato dopo le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale. Lo scopo è quello di migliorare la gestione delle adesioni. Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei ruoli definiti dalla legge. L’Agenzia mantiene la competenza esclusiva sui controlli del regime, garantendo un’interfaccia unica per i contribuenti. La Guardia di Finanza, in caso di sospetti di evasione o frode, informa l’Agenzia prima di avviare le istruttorie, evitando sovrapposizioni. Le attività sono costantemente coordinate fino alla condivisione degli esiti istruttori. È previsto uno scambio di informazioni dettagliate per assicurare un’analisi approfondita e soluzioni condivise, rispettando i termini previsti per gli accertamenti. Tutto il processo è documentato e comunicato formalmente al contributore. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cooperative, analisi preventiva’ – pag. 22)
Responsabilità del professionista: scudo al test della Cassazione
Tutti i professionisti che svolgono attività di consulenza sono interessati alla tematica relativa alle responsabilità del consulente e, più in generale, del professionista a titolo di concorso, rispetto alle violazioni fiscali commesse dal cliente. Fino a pochi mesi fa la Cassazione aveva sempre escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Nel 2024 i giudici di legittimità hanno cambiato rotta sostenendo che: a) lo scudo fornito dall’art. 7 si applica solo ai soggetti interni alla società; b) il professionista può, quindi, essere sanzionato, in concorso, per le violazioni tributarie commesse dall’ente. Secondo il nuovo orientamento dei giudici di piazza Cavour l’estraneo, risponde (in concorso) dell’illecito commesso dalla società per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione. Il problema concreto riguarda il grado di coinvolgimento del terzo e quindi del professionista nell’illecito del cliente.
Agevolabili anche i passaggi di quote delle holding
Assoholding, nella circolare 1/2025, analizza gli effetti del Dlgs 139/2024 che ha riformato l’articolo 3, comma 4-ter, Tusd chiarendo che ‘in caso di trasferimento di partecipazioni societarie non sia necessaria l’ulteriore e contemporanea presenza di un’azienda’ e che, quindi, anche le quote di società holding sono potenzialmente agevolabili. Infatti, il nuovo articolo 3 in parola chiarisce che le fattispecie cui l’agevolazione si applica sono tra loro del tutto distinte e che alle stesse corrispondono distinti requisiti: a) per le partecipazioni di società di capitali, occorre l’acquisizione o l’integrazione del controllo ed il mantenimento per almeno cinque anni; b) per le quote di società di persone, occorre il trasferimento della ‘titolarità’ del diritto sulla quota; c) per le aziende e rami di esse, è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Superata l’interpretazione che richiedeva l’effettivo e attuale esercizio d’impresa.
Il Final tax assessment certifica le imposte già versate in Belgio
Con la sentenza n. 3232 dello scorso 10 dicembre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare l’avvenuto pagamento in Belgio delle imposte per i redditi da lavoro dipendente ivi prodotti trova indiscutibile conferma nel Final tax assessment (Fta) rilasciato dall’amministrazione finanziaria belga, che prova e certifica in via definitiva e irrevocabile l’importo delle imposte versate oltreconfine. I giudici hanno confermato che non occorre la prova degli avvenuti pagamenti e che l’Fta rilasciato dall’amministrazione belga prova in via definitiva l’importo delle imposte versate in Belgio.
Nella superdeduzione neoassunti solo i costi diretti del personale
Con la circolare n. 1/E/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative sulla super deduzione del 120% disposta dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023. Per accedere alla super deduzione in parola è necessario che il contribuente realizzi, al 31 dicembre 2024, la doppia condizione di incremento occupazionale rispetto alla media del 2023: lavoratori a tempo indeterminato e forza lavoro complessiva. Il calcolo del numero medio 2023 si effettua sommando i rapporti tra il numero di giorni di lavoro di ciascun dipendente e 365. Nel caso di società che operano all’interno dei gruppi, entrambe le condizioni di accesso sull’incremento occupazionale, a tempo indeterminato e complessivo, vanno verificate al netto dei decrementi presso altre società. L’agevolazione è pari al 20% del minore importo realizzato con riferimento ai due seguenti elementi: A) costo sostenuto nel 2024 per i neoassunti a tempo indeterminato; B) incremento del costo complessivo del personale tra 2023 e 2024. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Nuove assunzioni, unica data’ – pag. 26)
Enti del Terzo settore, sì ai registri volontari nelle sedi secondarie
Con la nota 809 del 2025 il ministero del Lavoro ha chiarito che gli enti del Terzo settore con sedi secondarie possono istituire più registri dei volontari, purché sia mantenuto un controllo centralizzato. Tutto nasce dalla disposizione che obbliga gli Ets ad iscrivere i propri volontari non occasionali in un apposito registro non solo per garantirne lo status, ma anche nell’ottica di agevolare gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi. Il ministero di via Veneto evidenzia che le modalità di tenuta dei registri devono tener conto delle diversità strutturali che caratterizzano ciascun ente. La creazione di una sezione secondaria del registro dovrà essere approvata dall’organo amministrativo dell’ente nominando una persona preposta alla sua tenuta. La corretta tenuta del registro dovrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione. Si dovrà informare preventivamente la società assicuratrice in ordine alle modalità di tenuta del registro di sede.
Modello digitale Ue per le informazioni e i registri delle società di persone
La direttiva (UE) 2025/25, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Ue il 9 gennaio 2025, semplifica il diritto societario tramite strumenti digitali, come la procura digitale, e migliora l’accesso ai dati societari nell’UE. Tra gli obiettivi: maggiore trasparenza, riduzione degli oneri burocratici, velocizzazione delle attività imprenditoriali e interoperabilità tra amministrazioni. Gli Stati membri possono scegliere il tipo di controllo preventivo (amministrativo, giudiziario o notarile), mantenendo i registri nazionali obbligati a emettere certificati validi in tutta l’Unione. Rafforzato il principio “una tantum” per evitare duplicazione di informazioni, migliorato l’accesso ai dati tramite BRIS, e resi pubblici dati su trasformazioni societarie e responsabilità dei soci. Prevista l’adozione di modelli digitali multilingue e l’eliminazione di formalità come l’apostille. Obblighi di pubblicità sono estesi alle società di persone e la mancata pubblicazione comporta sanzioni. La direttiva deve essere recepita entro il 31 luglio 2027.
Bonus casa, conta la residenza
Nel 2025 solo gli interventi sull’abitazione principale posti in essere dai proprietari e dai titolari di diritti reali beneficiano della detrazione al 50% che scenderà al 36% nel 2026 e nel 2027. L’abitazione deve costituire la dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Esclusi i locatari e i comodatari. L’agevolazione non si applica alle ristrutturazioni relative ad autorimesse, salvo interpretazioni estensive. L’utilizzo della nozione di abitazione principale riserva però sorprese ai contribuenti perché l’immobile potrebbe non essere abitabile come dimora principale durante i lavori. L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che il beneficio spetta se l’immobile viene adibito ad abitazione principale al termine dei lavori, a condizione che tutte le altre richieste normative siano soddisfatte, inclusa l’effettiva dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari nell’immobile ristrutturato.
Pensioni indebite, fisco soft
Con la risposta n. 7 del 17 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nel caso di restituzione di emolumenti pensionistici indebiti al netto delle ritenute operate, pur in assenza di una pronuncia definitiva, al sostituto compete il credito d’imposta nella misura del 30% del relativo ammontare conseguito nel periodo di imposta. Irrilevante la circostanza che il pagamento delle somme provenga da un soggetto (la banca) che, avendone comunque la disponibilità, non coincida con il beneficiario degli emolumenti stessi né con il suo erede. Sotto un profilo procedimentale gli ammontari restituiti devono essere indicati nel modello CU rilasciato dal sostituto d’imposta il quale è tenuto a evidenziare il connesso credito in sede di dichiarazione annuale, ovvero con il modello 770.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore
Il decreto legislativo n. 117/2017 all’articolo 81 ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il credito d’imposta in parola è utilizzabile in compensazione. Per consentirne l’utilizzo appunto in compensazione, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7037’ denominato ‘Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC)
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 ha inserito il comma 4-ter nell’articolo 167 del Tuir, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il comma 4-ter anzidetto prevede che ‘ In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi […].
Per consentire il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo:
‘4077’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4078’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter, del Tuir’;
‘4079’ ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4080’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4081’ ‘Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – Art 167, comma 4-ter del Tuir’;
‘4082’ Imposta sostitutiva dell’Ires con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Saldo – Art. 167, comma 4-ter del Tuir’.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti - Piano Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che sostengono il processo di transizione digitale ed energetica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici delle Entrate. L’importo non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta sono state stabilite dal ministero dell’Economia e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7072’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38 decreto legge n. 19/2024’.
Scadenzario Fiscale
13 Gen 2025 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
15 Gen 2025 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
16 Gen 2025 (46)
1) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
2) Versamento imposta sugli intrattenimenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
6) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
7) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
27) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
44) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
45) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
46) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
20 Gen 2025 (4)
1) Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
2) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
3) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
4) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
31 Gen 2025 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2024
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
10) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
12) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
13) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
14) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
15) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
16) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
17) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 (c.d. Esterometro)
18) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
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