Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Spese agevolate +6% nel 730: così i rimborsi per i ritardatari
Anche quest’anno crescono i bonus indicati nel quadro E del modello 730. Nelle sezioni che ospitano le spese per salute, istruzione e famiglia, aumenta l’importo medio di 11 delle 12 agevolazioni più diffuse. L’ammontare complessivo di queste spese agevolate cresce del 6,3% rispetto alle dichiarazioni presentate lo scorso anno. E l’incremento sale al 31,6% guardando i modelli 730 del 2022. I dati emergono dall’analisi del Caf Acli. Tra i 12 bonus principali, l’unico in calo è quello sugli interessi dei mutui prima casa. Tutti gli altri vedono il segno più, con la detrazione del 19% sulle spese mediche che resta preponderante: 1.359 euro di spesa media (101 euro in più) e il rigo E1 compilato in oltre l’81% dei modelli. Anche la campagna dichiarativa in corso conferma la caccia al bonus. Per chi è stato rapido nell’invio del modello i rimborsi arriveranno nelle buste paga di luglio.
La riorganizzazione societaria prepara (anche) alle operazioni M&A
Passaggi generazionali. La cessione dell’attività a terzi costituisce una delle possibili soluzioni per garantire continuità dell’attività e trasferire le competenze. Tuttavia, la vendita non dovrebbe essere un evento isolato, ma costituire un percorso che tocca temi societari, organizzativi, patrimoniali e fiscali. Se la struttura esistente non risulta adeguata agli obiettivi, può essere opportuno procedere ad una riorganizzazione societaria che non necessariamente porta ad una futura cessione. Le riorganizzazioni preliminari assumono rilievo anche nell’ambito di più ampi progetti di passaggio generazionale e pianificazione successoria. Inoltre, la riorganizzazione assume una funzione strategica nel processo di valorizzazione dell’impresa. L’obiettivo non è creare una struttura coerente con le esigenze della famiglia imprenditoriale, ma presentare al mercato un asset più attrattivo agli occhi degli investitori.
Cpb, più vantaggi nel 2025: la sostitutiva premia il maggior reddito pattuito
Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 la maggiore convenienza fiscale si concentra nel secondo anno di applicazione. E il pagamento della sostitutiva è anche la via per evitare l’esborso degli acconti legato alla parte di reddito incrementale. In vista della scadenza del 20 luglio, è questo il possibile quadro per i contribuenti Isa che hanno optato per il Cpb e ora sono alle prese con i calcoli delle imposte. Il meccanismo potrebbe rappresentare un’opportunità per generare un risparmio fiscale in molti casi non banale. Il vantaggio è massimo sul secondo anno di concordato in quanto il trascinamento al voto Isa 10 nel biennio avviene metà nel primo anno e per intero nel secondo. Tuttavia, anche per chi ha optato per il Cpb 2025-2026 può esserci convenienza a optare per la sostitutiva.
Tax credit casa, sui cessionari finali la stretta della responsabilità penale
L’attività di controllo sui crediti d’imposta dei bonus edilizi ha evidenziato una crescente differenza tra la disciplina fiscale e quella penale, soprattutto riguardo alla posizione del cessionario del credito. Sul piano tributario, la responsabilità del cessionario è limitata ai casi di dolo o colpa grave, purché abbia svolto le verifiche richieste e raccolto la documentazione prevista, così da dimostrare la propria diligenza. In ambito penale, invece, la giurisprudenza richiede un livello di attenzione più elevato e ritiene che la mancata verifica dell’origine del credito possa integrare il dolo del reato di indebita compensazione. Di conseguenza, il focus si sposta dalla partecipazione alla frode alla capacità del cessionario di individuarla prima dell’utilizzo del credito. Si crea in questo modo un’asimmetria tra i due sistemi, poiché la stessa condotta diligenza può escludere la responsabilità fiscale ma non quella penale.
Niente favor rei per le sanzioni Iva: prevale l’interesse a fermare le frodi
La Corte di giustizia tributaria di Salerno, con la sentenza n. 744 dello scorso febbraio, ha riconosciuto come legittima la scelta del legislatore di derogare al principio del favor rei nella recente riforma delle sanzioni Iva, qualificandola come espressione di un mutamento strutturale dell’intero sistema punitivo tributario e della necessità di tutelare valori di rango superiore, tra cui l’effettiva lotta alle frodi e la stabilità delle entrate pubbliche. Tale presa di posizione si inserisce nel dibattito aperto dopo l’introduzione del Dlgs 87/2024. Il caso esaminato dai giudici tributari riguardava indebite detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto per operazioni inesistenti effettuate tramite due fornitori qualificati come ‘cartiere’.
Cartelle e rate non pagate, stop al Fisco sul cambio di motivazione in corsa
L’Agenzia delle Entrate non può modificare e nemmeno integrare la motivazione dell’atto impositivo attraverso successivi atti processuali, in particolare con le controdeduzioni depositate in giudizio. Ad affermare questo principio è la Cgt di I grado di Milano, con la sentenza 2074 dello scorso 21 maggio. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento relativa alla liquidazione periodica Iva, emessa sul presupposto che la società fosse decaduta dal piano di dilazione concesso in relazione alla prodromica comunicazione di irregolarità, a causa dell’omesso versamento di una determinata rata, entro la scadenza prevista nel piano di dilazione. Nelle controdeduzioni l’Amministrazione finanziaria aveva invocato un’altra causa di decadenza.
Non basta l’assenza delle scritture per addebitare il deficit ai manager
Crisi d’impresa. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7327 del 5 maggio 2026, ha stabilito che nelle azioni di responsabilità delle procedure concorsuali il curatore non può limitarsi a contestare l’assenza delle scritture contabili per addebitare ad amministratori e sindaci un danno pari alla differenza tra attivo e passivo della liquidazione giudiziale. La pronuncia dei giudici partenopei ripercorre i principi regolatori della materia e indica in modo puntuale gli oneri probatori che gravano sul curatore. Servono elementi specifici per contestare il danno ad amministratori e sindaci. Il curatore deve provare condotte illecite idonee a causare il dissesto, l’esistenza del danno e il nesso causale con altre fonti. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza 468/2026, ha ritenuto che dal deficit fallimentare vadano scomputate le imposte e un 10% forfetario per spese di liquidazione.
Fondi immobiliari, la Cassazione: sì al registro fisso sugli apporti
Dovrebbe finalmente ritenersi chiusa la partita sull’imposta di registro applicabile agli apporti immobiliari nei fondi comuni di investimento. La Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20759 depositata lo scorso 18 giugno, consolida l’orientamento espresso nella sentenza n. 3218/2024: l’apporto di immobili a uno fondo comune non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non può essere attratto nell’imposta proporzionale del 9% prevista per gli atti traslativi immobiliari. Inoltre, il regime di tassazione in misura fissa incluso nel Dl 351/2001 non è stato travolto dalle abrogazioni disposte dall’art. 10, comma 4, del Dlgs n. 23/2011. Il caso origina da un conferimento a favore di un fondo immobiliare ove, non applicandosi l’Iva, le parti avevano assolto l’imposta di registro in misura fissa. L’ordinanza conferma l’esclusione dell’aliquota del 9%.
Iva nelle permute, conta il valore fissato dalle parti nel contratto
Con la conversione del Dl 38/2026 è stata definita la disciplina Iva delle operazioni permutative, stabilendo che la base imponibile coincide con il valore monetario fissato nel contratto tra le parti. Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per le cessioni o le prestazioni effettuate. La riforma supera il precedente criterio del valore normale e recepisce i rilievi di Bruxelles, allineando la normativa italiana ai principi Ue. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1°gennaio 2026, mentre per quelli precedenti restano validi i comportamenti adottati secondo la normativa vigente. Sono inoltre salvaguardate le operazioni effettuate nel periodo transitorio (1°gennaio-23 maggio ). Esclusa la possibilità di ottenere rimborsi.
L’accomandante non paga l’Iva
Nell’ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026 la Cassazione civile, sezione tributaria, ha stabilito che il socio accomandante non risponde per l’Iva della Sas. Il puro socio di capitale, che non partecipa alla gestione, non è responsabile in solido per il debito tributario della società di persone: l’accomandante, infatti, risponde soltanto entro i limiti della quota conferita all’ente in base all’art. 2313 c.c., disposizione che regola unicamente i rapporti interni alla compagine sociale; i creditori sociali, fisco compreso, non possono dunque agire direttamente contro l’accomandante, il quale è tenuto solo a eseguire i conferimenti promessi alla società. Il tutto, a meno che l’interessato non perda il beneficio della responsabilità limitata oppure restino debiti insoluti dopo la liquidazione della Sas. Il principio di non responsabilità vale anche per l’Irap.
Novità Fiscali
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:
- ‘EBOP’ denominata ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
- ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
- ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
- ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
- ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati
Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026.
Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.
Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%.
Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.
Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre.
I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.
Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito.
Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.
Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
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