Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Sconto di 24 centesimi sul diesel Ma pesa il nodo delle coperture
Il prossimo taglio delle accise dovrebbe essere differenziato come è stato quello dello scorso 30 aprile: lo sconto sarebbe maggiore per il diesel e minore per la benzina perché sono i prezzi del diesel ad aumentare di più rispetto a quelli della benzina: quasi 30 centesimi in più al litro dal 1° luglio a oggi contro i 17 centesimi di aumento della verde. Se il Governo replicasse la scelta di fine aprile, potrebbe riportare il prezzo sotto la soglia psicologica dei due euro entrambi i carburanti. Considerato che a luglio i prezzi sono aumentati di più che lo scorso aprile, il ‘tesoretto’ Iva utilizzabile secondo il meccanismo della c.d. ‘accisa mobile’ sarebbe di circa 250 milioni, tale quindi da coprire un taglio differenziato analogo per almeno due settimane. Il problema è che l’accisa mobile si potrebbe attivare solo nella prima settimana di agosto, quando sarà disponibile il consuntivo dell’extra-gettito di luglio. Il Governo vorrebbe accelerare e varare un decreto per coprire la settimana che va dagli ultimi giorni di luglio ai primi di agosto e poi un altro provvedimento per arrivare alla fine di agosto.
Le misure allo studio? Accise mobili e social card Il varo nei prossimi giorni, serve un po’ di prudenza
I numeri dicono che il Governo Meloni ha fatto di tutto per calmierare il prezzo dei carburanti ed evitare che i costi ricadano sulle famiglie. Così possiamo riassumere il concetto espresso da Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione. L’Esecutivo vuole fare di più, ma serve prudenza perché la situazione politica internazionale è complicata. Foti ricorda che il Governo ha finanziato per 5 miliardi il decreto bollette. Sul caro carburanti da inizio anno sono stati fatti interventi per due miliardi. Il prezzo è stato ridotto nei momenti in cui è stato raggiunto il picco degli aumenti. Sono allo studio le prossime misure. Unimpresa ipotizza 100 milioni ma – dice il ministro – è opportuno prima adottare i provvedimenti e poi valutarne l’impatto. Alle accuse della sinistra di non utilizzare le accise mobili il ministro risponde che è stato proprio il Governo Meloni, nel 2023, a renderle utilizzabili ed è in atto una verifica per poterle usare, considerato che per stabilire i ricavi dell’Iva derivanti dall’aumento del costo dei carburanti servono due mesi. Allo studio misure speciali sul carburante attraverso le social card.
Casa, nel 730 calano i locatori con due alloggi in affitto breve
La rilevazione del Caf Acli evidenzia che, nei modelli 730 presentati quest’anno, solo il 9,6% di coloro che dichiarano proventi da locazione breve ha dedicato a questa attività due o più abitazioni. La dichiarazione 2026 fotografa le scelte del 2025. E mostra un calo dell’1,7% rispetto ai modelli presentati lo scorso anno e riferiti al 2024. In parallelo è cresciuta del 3,5% la quota di coloro che affiancano all’affitto breve di un solo appartamento la locazione tradizionale di una o più case. Sapendo che dal 2024 la cedolare sui proventi realizzati a partire dalla seconda abitazione in affitto è stata elevata dal 21 al 26%, è facile ipotizzare che ci sia stato un primo lieve spostamento verso le formule più lunghe. Più del contratto a canone libero ‘4+4’, in calo da anni, gli indiziati sono il contratto a canone concordato ‘3+2’, gli affitti a studenti e soprattutto il contratto transitorio, che ha una durata fino a 18 mesi.
Pagelle Isa, i professionisti con 8 aumentano più delle imprese
I numeri delle dichiarazioni dei redditi del 2025 dei contribuenti soggetti alle pagelle Isa dicono che cresce l’affidabilità fiscale dei professionisti. Su 269 mila professionisti che hanno presentato gli Isa, quelli ‘affidabili’ – ovvero con un voto da 8 in sù – sono stati poco più di 157 mila: il 58,4%, in crescita di 6,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Mentre solo il 46,7% ha avuto il bollino di fedeltà fiscale, in aumento di 2,2 punti percentuali sull’annualità precedente. Le spiegazioni possono essere diverse. Pesa l’andamento generale positivo degli affari e può esserci stato anche un adeguamento dei ricavi al momento della dichiarazione dei redditi, deciso per ottenere i benefici del regime premiale Isa. Ma può aver inciso anche il concordato preventivo biennale. L’analisi è stata limitata a professionisti persone fisiche, tralasciando studi e società, ma anche i forfettari, che non applicano gli Isa e che in alcuni settori professionali sono molto numerosi. In netto miglioramento il voto Isa di informatici e paramedici. Restano su alti livelli i commercialisti.
Il mancato versamento della ritenuta non pesa sul professionista
I professionisti lavorano sulle dichiarazioni dei redditi dei clienti prestando attenzione alla raccolta delle certificazioni che dimostrano l’avvenuto pagamento della ritenuta d’acconto sui compensi. Se, però, la certificazione non è stata trasmessa o se la ritenuta non è stata versata correttamente, il professionista non incorre in responsabilità. Anche dopo la riforma del 2024, la ritenuta va operata sui compensi pagati ai professionisti; quindi, molte delle nuove fattispecie reddituali che ricadono nel reddito di lavoro autonomo per effetto del principio di onnicomprensività continuano a non essere soggette a ritenuta. Il decreto legislativo 192/2024 ha apportato una novità la quale dispone che le somme percepite nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo in cui questo deve effettuare la ritenuta. La regola non si applica quando il pagamento viene effettuato da un soggetto che non riveste le caratteristiche di sostituto d’imposta per i compensi riconosciuti al lavoratore autonomo; in tal caso, ai fini reddituali, rileva il periodo d’imposta in cui è avvenuto l’incasso.
Business plan più credibile se ascolta tutte le funzioni
Il business plan si sta trasformando. Da documento previsionale sta diventando strumento di dialogo tra imprese e stakeholders. Più che uno strumento ‘corretto’, occorre costruire un piano ‘credibile’. Un business plan può essere corretto nei numeri ma risultare poco convincente se basato su ipotesi irragionevoli. Al contrario, è credibile quando ogni numero rappresenta la conseguenza logica di una scelta strategica identificabile. Risultati attesi, investimenti e fabbisogni finanziari non devono essere stimati in modo isolato, ma devono presentarsi come la traduzione quantitativa del modello di business, delle decisioni commerciali, delle politiche produttive e delle risorse disponibili. È questo il messaggio che emerge dai principi elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che qualificano il business plan come un processo di pianificazione fondato su assunzioni ragionevoli, verificabili e coerenti, piuttosto che come un semplice prospetto numerico.
Trasformazioni societarie, agevolazione in continuità di gestione immobiliare
La legge di Bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di usufruire della disciplina agevolata per assegnazioni, cessioni di beni e trasformazioni in società semplici. Il termine scade il prossimo 30 settembre. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole ma restano perplessità sulla rilevanza Iva delle trasformazioni societarie. È invece definito il trattamento degli immobili acquistati in esenzione, assimilati a quelli senza detrazione Iva, con applicazione di imposte agevolate. Con una sentenza del 2026 la Corte di cassazione ha confermato l’obbligo di rettifica della detrazione Iva sui costi di lavoro incrementativi in caso di assegnazione fuori campo Iva. Restano criticità per gli immobili ristrutturati, soprattutto abitativi acquistati da privati, dove le norme possono generare Iva in uscita senza detrazioni in entrata. Auspicabile un chiarimento del Fisco sulle soluzioni interpretative possibili.
Liti fiscali, salvo l’appello se le ricevute sono in .pdf
Con l’ordinanza n. 22668 dello scorso 3 luglio la Corte di cassazione ha confermato che nell’ambito del processo tributario telematico, è ammissibile il ricorso in appello le cui ricevute di notificazione a mezzo Pec siano state depositate nel formato Pdf e non nel formato .eml. Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente riteneva che il ricorso in appello doveva essere dichiarato inammissibile in quanto l’appellante non aveva prodotto in giudizio le ricevute in formato telematico (.eml) attestanti la notifica del ricorso. I giudici di legittimità hanno però ritenuto infondato i motivi evidenziando che le ricevute in formato Pdf consentivano al giudice di appello tale verifica, riportando la data di perfezionamento della notificazione. I giudici di legittimità hanno confermato l’indirizzo secondo cui non c’è inammissibilità dell’appello se il ricorrente ha depositato le ricevute di accettazione e consegna in formato analogico e non digitale.
Rischi fiscali, gestione a monte
Le nuove linee guida sull’adempimento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate evidenziano che il rischio fiscale non si governa più a valle, quando l’operazione è già contabilizzata e la dichiarazione è pronta. I nuovi indirizzi del Fisco portano il presidio tributario dentro le scelte di bilancio, nella fase in cui l’impresa decide come qualificare le cripto-valute, diritti d’uso, contratti complessi e operazioni non espressamente disciplinate dai principi contabili. Il provvedimento del 6 luglio scorso aggiunge due nuove casistiche, cripto-attività e diritto d’uso esclusivo di infrastrutture, ma il vero segnale è un altro: le linee guida diventano un cantiere permanente, aggiornabile in via continua attraverso la pubblicazione delle versioni integrali sul sito delle Entrate. Dunque il Tax control framework non potrà restare fermo ma dovrà essere dinamico per seguire l’evoluzione delle operazioni, dei principi contabili e delle letture condivise di Entrate e Oic.
Iva, il rappresentante fiscale risponde sempre, senza se e ma
Il Tribunale Ue, nella recente sentenza dell’8 luglio 2026, causa T-356/25, avente ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni degli articoli 2024 e 205 della direttiva Iva, ha evidenziato che il rappresentante fiscale che sia stato designato dal soggetto passivo estero quale debitore dell’Iva sulle operazioni imponibili da questi effettuate nel territorio dello Stato, risponde anche per le operazioni delle quali non era a conoscenza. Sussistendo la designazione, da verificare sulla base della normativa nazionale attuativa, tale disposizione non esclude infatti che il rappresentante fiscale possa essere considerato debitore dell’imposta dovuta dal soggetto passivo rappresentato anche nel caso in cui non intervenga nelle operazioni imponibili effettuate da quest’ultimo.
Le rettifiche non chiudono le liti
La rettifica di un avviso di accertamento, in autotutela, non sostituisce l’atto precedentemente emanato. La revoca parziale di un precedente atto, infatti, riduce la pretesa fiscale e non comporta la cessata materia del contendere. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20806 del 19 giugno 2026. Secondo i giudici di piazza Cavour, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto resta l’interesse della PA a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguente necessità di una pronuncia dell’autorità giudiziaria.
Cessioni, conta il libro contabile
Nell’ordinanza n. 20054 depositata lo scorso 16 giugno la Corte di cassazione, sezione civile, ha stabilito che in tema di cessione di azienda occorre, ai fini della responsabilità del cessionario, l’iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie del cedente, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza allunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni. Nel caso analizzato due professionisti convenivano in giudizio una cooperativa sociale, chiedendo l’accertamento del proprio credito per prestazioni professionali. Dunque, ai fini della responsabilità serve la prova dell’iscrizione in bilancio, non basta dimostrare che il cessionario sapesse del debito.
Registri contabili: cartacei o informatici? Il regime cambia
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 144/E dello scorso 13 luglio, ha affermato che per l’imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti in modalità informatica il computo della soglia delle 2.500 registrazioni deve essere effettuato il modo ‘autonomo’ per ciascun periodo d’imposta. L’imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro degli inventari, mentre restano esclusi gli altri libri e registri prescritti dalla normativa tributaria. Ai fini dell’assolvimento del tributo occorre distinguere tra registri tenuti con sistemi meccanografici e successivamente trascritti su supporto cartaceo e registri tenuti esclusivamente in modalità informatica. Nel primo caso l’imposta è dovuta nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione, ovvero 32 euro nei confronti dei soggetti non tenuti al pagamento della tassa annuale di vidimazione. Nel secondo caso l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro ovvero 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse ed è assolta esclusivamente con modalità telematiche.
Novità Fiscali
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità portate dal decreto ISA.
Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l’evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si è provveduto all’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi.
Per l’anno d’imposta 2025, non essendo intervenute significative novità sulle modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalità di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.
Infatti, per i modelli ISA 2026 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:
- Istruzioni Parte generale;
- istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo,
utili per la compilazione di tutti gli ISA.
Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.
Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: attività di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attività legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla ‘Modalità organizzativa’ e alla ‘Ripartizione dei ricavi’ per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o STA.
L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale
I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d’imposta 2025, i dati relativi a tale annualità che unitamente all’esito dell’applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La Semplificazione
Prosegue l’attività finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un’attività di progressiva:
- riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
- messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento correlato agli ISA.
Sempre in merito al periodo d’imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:
- la condizione di ‘Pensionato’ da 135 ISA;
- la condizione di ‘Lavoratore dipendente’ da 28 ISA;
- l’esercizio dell’attività in forma di ‘Cooperativa’ da 50 ISA.
Società mutualistiche e consortili
Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall’applicazione degli ISA, purché non svolgano attività nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.
Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell’esclusività e sono tenuti ad applicare gli ISA.
In questo caso, però, il punteggio di affidabilità fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l’intera attività svolta, poiché non tiene conto della parte mutualistica.
Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle ‘Note aggiuntive’ del software ISA che la natura mutualistica dell’attività può aver inciso sul punteggio ottenuto.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovrà tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realtà non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l’EG88U, è previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attività svolta nei confronti di soggetti terzi, così da consentire una valutazione più aderente alla reale situazione economica del contribuente.
Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA
Poiché gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, è evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente.
Il presupposto di una ‘fedele dichiarazione’ risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà prospettata.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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