Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Manovra, la linea di Giorgetti per arginare le richieste dei partiti
Inizia il confronto con le forze di maggioranza per mettere a punto le misure che dovranno essere condivise dalla compagine di governo. A tutte il ministro dell’Economia Giorgetti farà presente che le nuove regole di bilancio volute dalla Ue ne rendono complicata la realizzazione. E questo vale anche per gli emendamenti in quanto occorre rispettare nuove clausole sulla questione della spesa. Per Forza Italia le priorità sono: taglio del cuneo fiscale, qualche intervento sulle pensioni minime, misure fiscali, l’estensione della flat tax e interventi su donne e lavoro autonomo, start up e mutui per i giovani. La Lega spera che si riesca ad ampliare la flat tax ma è consapevole che non si potranno avere grandi pretese. Fratelli d’Italia assicura che non ci saranno assalti alla diligenza. Nelle prossime settimane vedremo se i propositi di queste ore saranno rispettati.
Quanto vale in busta paga il taglio del cuneo fiscale Cosa cambia per le pensioni e i premi di produzione
Famiglie, lavoro, fisco e imprese sono le priorità per il Governo della prossima legge di Bilancio. Ci saranno meno bonus e più assunzioni, le pensioni minime andranno riviste, l’assegno unico rimodulato. Ma la coperta è corta e il ministro dell’Economia Giorgetti da giorni lavora per trovare risorse aggiuntive da fondi rimasti inutilizzati. L’Esecutivo è intenzionato a rinnovare misure della scorsa manovra il cui costo si aggira sui 15 miliardi di euro. Complessivamente la legge di Bilancio 2025 dovrebbe aggirarsi sui 25 miliardi. Tra le conferme ci sarà il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi e il taglio dell’Irpef. Sul versante pensioni troppo costosa è Quota 41 tanto cara alla Lega; si lavora su Quota 103 con il prolungamento delle finestre di uscita. Il ministro della PA, Zangrillo ha proposto di trattenere al lavoro i dipendenti pubblici fino a 70 anni. La misura sarebbe su base volontaria. Terminata la stagione dei bonus si studiano aiuti più mirati per imprese e famiglie.
Affitti brevi, le sanzioni scivolano verso il 2025
Solo dal 2025 scatteranno le sanzioni per chi non usa il nuovo codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. Le Faq pubblicate sul sito del ministero del Turismo hanno lo scopo di fornire ai proprietari di case una guida nelle situazioni più ricorrenti. Tra le domande più frequenti c’è quella sull’avvio effettivo del nuovo sistema sanzionatorio a carico di chi non utilizza il Cin negli annunci sulle piattaforme. Come spiegano le Faq, le disposizioni legate al Cin trovano applicazione 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma. Ovvero dal 2 novembre. In questo caso, chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul Cin, ha altri 60 giorni di tempo per ottenere il Cin. Quindi complessivamente ci sono 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Decorso questo termine scatta la sanzione. In altre parole le sanzioni partono da gennaio 2025. (Ved.anche Italia Oggi: ‘Affitti brevi, schizzano i Cin’ – pag. 34)
Il report di sostenibilità punta sulla doppia materialità
Il decreto legislativo 125/2024 che ha recepito la direttiva Ue sul reporting di sostenibilità aziendale introduce un nuovo approccio alla rendicontazione: il principio di doppia rilevanza o materialità. Questo obbliga le imprese a considerare sia l’impatto delle loro attività sull’ambiente e sulla società (rilevanza d’impatto o inside-out), sia l’influenza delle questioni di sostenibilità sulla performance aziendale (rilevanza finanziaria o outside-in). Le aziende devono quindi valutare e rendicontare in modo trasparente come le loro operazioni influenzano e sono influenzate dai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli standard ESRS dell’Efrag impongono un’analisi rigorosa dei rischi e opportunità legati alla sostenibilità, utilizzando criteri quantitativi e qualitativi. Questo approccio non solo risponde agli obblighi normativi, ma rappresenta un’opportunità per integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali a lungo termine.
Le holding personali mirano anche ai passaggi generazionali
La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie, contenuta nel decreto Irpef-Ires, approvata in Consiglio dei ministri, interviene significativamente sul tema del conferimento di partecipazioni, ampliando le possibilità per chi intende dotarsi di una holding personale finalizzata a gestire sia le partecipazioni sia, eventualmente, i successivi passaggi generazionali. Oggi i conferimenti integrativi di partecipazioni già maggioritarie non godono del realizzo controllato, ma con la riforma queste operazioni saranno fiscalmente neutre. Sarà possibile, inoltre, conferire partecipazioni in società estere in una holding residente, semplificando la gestione delle partecipazioni globali. La riforma prevede anche la creazione di holding familiari con più soci, purché ciascun conferente possieda una partecipazione superiore al 20%. Infine, con la riforma verrà chiarito che i conferimenti minusvalenti non incidono sulla neutralità fiscale, anche se la minusvalenza non sarà deducibile se non basata sul valore normale delle partecipazioni conferite.
Semplificati i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata
Nel contesto delle ristrutturazioni societarie, il conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata (art. 177, comma 2-bis, Tuir) può riguardare una società holding. La delega per la semplificazione, tramite il decreto Irpef-Ires, ridefinirà le holding: saranno tali le società in cui oltre il 50% dell’attivo patrimoniale è composto da partecipazioni. Oggi, per il conferimento, è necessario considerare tutte le partecipazioni dirette e indirette. Con la riforma, invece, si calcoleranno solo quelle delle società operative, ignorando le partecipazioni indirette, semplificando il processo. Tuttavia, in presenza di subholding, sarà necessario un calcolo più complesso, ma sarà comunque possibile beneficiare dell’agevolazione se le partecipazioni sopra soglia superano in valore quelle sotto soglia.
Occhi del fisco puntati sui bonus
Nel piano dei controlli 2024 dell’Agenzia delle Entrate trovano posto la sotto-fatturazione e l’errata contabilizzazione di ricavi prodotti in fase di acquisto dei bonus edilizi. Finiscono al vaglio del Fisco, dunque, le compravendite ‘a nero’ dei crediti edilizi. Ci riferiamo ai crediti spettanti per le spese per interventi edilizi e, in particolare, alle cessioni dei crediti, anche sotto forma di sconto sui corrispettivi. L’Agenzia può procedere alla sospensione, fino a 30 giorni, per l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di effettuare controlli sull’utilizzo del credito. La sospensione può essere attivata dalle Entrate anche con la segnalazione da parte della Guardia di Finanza.
Crediti R&S sorvegliati speciali
Riflettori accesi sugli incentivi fiscali. L’Agenzia delle Entrate intende recuperare le agevolazioni fiscale fruite indebitamente nel corso degli ultimi anni, con particolare attenzione sulle compensazioni usate come strumento per ‘monetizzare’ il frutto di fenomeni fraudolenti. Alta l’attenzione soprattutto per il credito R&S. Le linee guida sull’attività accertativa fornite dagli organi centrali dell’Agenzia delle Entrate agli uffici regionali e provinciali confermano la volontà di avviare un piano di controlli ad hoc sugli incentivi fiscali, in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese. Sotto osservazione finiscono tutti gli incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni e, in particolare il credito R&S che secondo l’ufficio parlamentare di bilancio è costato oltre 13 miliardi nel periodo 2015-2021.
Sono efficaci i punteggi Isa 2023
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di ieri nel supplemento ordinario n. 34 le modifiche agli indici di affidabilità fiscale applicabili dal periodo d’imposta 2023 che tengono conto, soprattutto, della situazione congiunturale straordinaria che ha caratterizzato tale anno. Le modifiche sono contenute in un decreto ministeriale del 29 aprile scorso. Oltre alla revisione congiunturale straordinaria degli Isa applicabili all’annualità 2023, il decreto disciplina anche gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale nonché una serie di misure di ciclo settoriale e di modifiche delle territorialità degli Isa. Dopo la pubblicazione del decreto si attende ora l’aggiornamento del software di calcolo dei punteggi Isa e di elaborazione della proposta di concordato biennale. Naturalmente l’aggiornamento delle pagelle fiscali 2023 obbliga al nuovo calcolo del punteggio sintetico di affidabilità fiscale e della proposta di concordato biennale.
Il fisco punta i grandi patent box
Il Fisco mette nel mirino il patent box dei grandi contribuenti. La direttiva 95/2024 degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate indica agli uffici locali di concentrarsi sui contribuenti di maggiori dimensioni rispetto a quelli minori. In questo modo trova conferma la necessità di monitorare i comportamenti che ‘risultano di particolare disvalore’, tra cui le false compensazioni, l’indebita fruizione di regimi agevolativi e delle misure di sostegno introdotte durante la pandemia, così come il credito d’imposta energia e gas introdotto per fronteggiare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A differenza dei controlli previsti per le Pmi, però, per i grandi contribuenti l’Agenzia non si pone molta enfasi sui controlli relativi agli incentivi fiscali. Gli uffici centrali delle Entrate, evidentemente, non intravedono situazioni di rischi particolari o meglio escludono situazioni patologiche che invece si riscontrano nelle Pmi.
Novità Fiscali
Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 92 e 104 delle disp.att. c.p.p. - Adempimenti fiscali dell’amministrazione giudiziale
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 45/E del 2 settembre 2024 al sequestro preventivo ed in particolare agli obblighi dichiarativi e di versamento che investono l’amministratore giudiziale. Il documento di prassi conferma i chiarimenti già forniti in precedenti documenti e risposte ad istanze di contribuenti. In particolare si fa riferimento alla risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020 e alle risposte nn. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile ed il 21 luglio 2021.
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli articoli 321 del Codice di procedura penale e 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del C.p.p. per il quale trovano applicazione, come detto, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero il Codice delle leggi antimafia.
L’art. 104-bis, disp.att. c.p.p. disponeva che l’autorità giudiziaria è tenuta a nominare un amministratore giudiziario nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto società di cui si deve assicurare l’amministrazione. Il legislatore è più volte intervenuto in materia. Le ultime modifiche sono dovute al decreto legislativo n. 150 del 2022. La nuova formulazione non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole misure che disciplinano la nomina e la revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
Il comma 1-bis dell’art. 104-bis revisionato prevede che ‘Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo’.
La mutata formulazione del comma 1-bis ha fatto nascere l’esigenza di interrogarsi sull’applicabilità o meno delle misure concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
La risoluzione dispone che i predetti obblighi dichiarativi e di versamento, disciplinati dall’articolo 51 del richiamato libro I, titolo III, devono ritenersi ancora applicabili, malgrado l’evoluzione normativa, a tutte le forme di sequestro penale.
Tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario ancora sussistono gli obblighi dichiarativi e di versamento disposti dall’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011.
In caso di confisca revocata, l’amministratore giudiziario è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e contributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La sintesi che ne emerge, come evidenziato anche dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è quella per cui, ferma la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, durante il sequestro:
- ‘è disposta la ‘sospensione del versamento’ da imposte, tasse e contributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ‘sospensione’ limitata al ‘versamento’, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva’;
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi’;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (‘Redditi fondiari’) e dell’articolo 70 (‘Redditi di natura fondiaria’) del Tuir; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (‘Proventi immobiliari’) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile’.
Nella dichiarazione dei redditi deve essere esposto il reddito imponibile relativo ai beni confiscati per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, la risoluzione precisa che l’amministratore giudiziario è tenuto ad assolvere agli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati; i modelli devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale dello stesso inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Inoltre, con esclusivo riferimento al modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione ‘DATI DEL CONTRIBUENTE’ va barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di ‘dichiarazione presentata dal legale rappresentante per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater Dlgs n. 218/1997
Con la definizione agevolata i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito per legge, nonché della possibilità di rateizzare il dovuto.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, ha istituito una serie di codici tributo che vanno dal ‘9976’ al ‘9992’. Per il pagamento, sempre tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale la risoluzione istituisce le seguenti causali: ‘APM1’, ‘CPM1’ e ‘LPM1’.
Scadenzario Fiscale
03 Set 2024 (123)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
6) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
7) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
8) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
16) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
17) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
18) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
19) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
22) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
23) Versamento imposta sugli intrattenimenti
24) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
25) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
26) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
27) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
28) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
29) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
30) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
31) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
35) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
36) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
38) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
39) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
40) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
41) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
42) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
44) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
47) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
69) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
70) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
71) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
77) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
78) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
80) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
82) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023
84) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
85) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
86) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) IVA: versamento del saldo 2023
89) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
90) IVA: versamento del saldo 2023
91) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
92) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
93) IVA: versamento del saldo 2023
94) Versamento 3 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 2 rata
96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilit�iscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
97) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
98) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
99) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
100) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
103) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
104) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
106) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
107) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
108) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
109) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
110) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
111) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
112) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
113) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
114) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
115) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
116) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
117) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
118) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva
119) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
120) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
122) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 4 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
123) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 3 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20 Set 2024 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
30 Set 2024 (32)
1) Superbollo: versamento
2) Bollo auto: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
6) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
8) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
9) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024
10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
22) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
23) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
24) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine
25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis
26) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
28) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
29) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità
30) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
31) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis
32) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
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Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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