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Rassegna Fiscale
Dl bollette, sì al bonus da 115 euro
Ieri il Senato ha approvato il decreto Bollette e dato il via libera definitivo al provvedimento licenziato dalla Camera la scorsa settimana. Diventano dunque legge le misure varate per sostenere famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Nel complesso pesano per circa 5 miliardi di euro, ma le associazioni dei consumatori ritengono che non saranno sufficienti. Per la premier Meloni si tratta di un decreto ‘concreto e coraggioso’ che aiuta chi è in difficoltà. Il bonus per il 2026 ammonta a 115 euro per la bolletta energetica a favore dei detentori di bonus sociale. Si aggiunge al bonus elettrico ordinario e nel complesso si arriva ad un totale di 315 euro. Per i redditi fino a 25 mila euro, il contributo è volontario ed erogato direttamente dalla società di energia elettrica per un massimo di 60 euro all’anno per il 2026 e il 2027. Previsti interventi anche per le aziende con la possibilità di contratti a lungo termine per l’energia rinnovabile e semplificazione per le autorizzazioni e i data center. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Aiuti ai disagiati, proroga sul carbone: il dl bollette è legge’ – pag. 9)
Raggruppamento di imprese, fattura differita unica dal mandatario
È in fase di approvazione alla Camera il disegno di legge di conversione del Dl 19/2026 che prevede la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte della mandataria. In sostanza, si tratta di estendere il regime della fattura differita anche ad operazioni effettuate da altri soggetti – nello specifico dalle altre imprese facenti parte del raggruppamento – che sono comunque fatturate dal soggetto mandatario in nome e per conto di questi. La fatturazione unitaria dovrebbe interessare tutte le fattispecie di Ati o Rti, indipendentemente dall’esistenza, o meno, di un mandato a fatturare in nome e per conto.
Il Fisco punta ai dati dei titolari effettivi per smontare l’elusione
Per contrastare gli illeciti tributari anche collegati alle criptoattività, l’identificazione del titolare effettivo è un tema di assoluto interesse, stante il carattere ontologicamente anonimo delle operazioni poste in essere sulla blockchain. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, nell’audizione a Montecitorio sul decreto legislativo ora all’esame delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera. Il numero uno dell’Agenzia ha evidenziato che nel contrasto all’evasione e agli illeciti internazionali ed esteri ha oramai assunto un ruolo centrale l’identificazione di chi controlla o trae beneficio da una società o un trust o della persona fisica per conto della quale viene realizzata un’operazione finanziaria. Sempre più fondamentale è la collaborazione con le altre autorità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Titolari effettivi al Fisco’ – pag. 24)
Doppio beneficio fiscale per l’impresa che produce energia e si autorifornisce
In caso di teleriscaldamento da biomassa o geotermia, l’impresa che gestisce la rete, e che è anche utente finale del calore prodotto, fruisce del credito d’imposta previsto per il gestore e dello sconto sull’energia ricevuta previsto per il cliente. Il principio di diritto arriva dalla sentenza n. 366 del 7 gennaio 2026 della Corte di cassazione secondo la quale il meccanismo agevolativo si applica anche al caso in cui l’impresa, che produce energia rinnovabile, la distribuisce anche a sé stessa con la rete di teleriscaldamento, legittimandola alla compensazione. Le norme di riferimento sono l’articolo 8, comma 10, lettera f), legge 448/1998 come interpretato in modo autentico dall’articolo 2, comma 138, legge 244/2007.
Aps e Odv, regime forfettario con doppio binario Ires e Iva
Con l’avvento del Codice del Terzo settore sono cambiati i criteri fiscali per distinguere attività commerciali e non e sono stati introdotti nuovi regimi forfettari per Odv e Aps, che sostituiscono quelli precedenti. Il regime si applica agli enti con ricavi commerciali fino a 85 mila euro. Prevista una tassazione agevolata sul reddito ma, a differenza del passato, senza un calcolo forfettario dell’Iva, che viene invece totalmente disapplicata. Il tetto degli 85 mila euro si calcola solo sulle entrate effettivamente commerciali, escludendo quote associative e attività svolte senza profitto o in pareggio. Questo amplia le possibilità di accesso al regime, poiché conta la qualificazione fiscale delle entrate e non la loro natura corrispettiva.
In caso di adesione non scatta l’obbligo di comunicazione a Siae
Per gli enti che optano per i regimi forfettari del Terzo settore non scatta l’obbligo di comunicazione alla Siae. Restano invece in vigore i controlli rimessi su associazioni e società sportive fuori dal Runts. Sono diverse le valutazioni da fare in questa fase di transizione alla fiscalità del Terzo settore. Tra queste rientra anche il tema su adempimenti e nuovi esoneri legati alle misure fiscali del Cts, come ad esempio la comunicazione alla Siae. Nel Cts si supera la logica delle comunicazioni settoriali. Non viene, infatti, riproposto un obbligo di comunicazione alla Siae come presupposto per l’accesso ai regimi fiscali dedicati agli Ets. Le uniche norme che nel Terzo settore richiedono un’informativa a Siae non riguardano infatti i forfettari, ma l’imposta sugli intrattenimenti. Per beneficiare dell’esenzione in caso di eventi svolti in concomitanza di celebrazioni, occorre dare una comunicazione preventiva alla Siae.
Verifica ante parcella a 360°
Sulla verifica preventiva dei debiti la circolare del ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 offre una lettura tecnica che evidenzia come la verifica non comporta una semplice sospensione del pagamento, ma una trattenuta diretta ed immediata, con versamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. Questa interessa tutti i compensi corrisposti dalla PA ai professionisti, inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato e alle prestazioni rese nell’ambito dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari. E, soprattutto, si applica a tutti i pagamenti, indipendentemente dagli importi, superando di fatto il tetto dei 5 mila euro che aveva storicamente delimitato l’operatività del meccanismo. Sul piano tecnico, però, emergono alcune criticità.
Cpb, controlli sul bilancio
Concordato preventivo biennale. Sindaci e revisori devono prestare attenzione sulla corretta applicazione ed esposizione del Cpb in bilancio e nella dichiarazione dei redditi 2026, per l’anno d’imposta 2025. Per l’anno 2025, infatti, le verifiche sulle imposte risultano differenziate in funzione del biennio di opzione. Per chi ha aderito per gli anni d’imposta 2024 e 2025 continuano a trovare applicazione le regole ‘native’ del Cpb, disciplinate dal Dlgs 13/2024; per le nuove adesioni, riferite alle annualità 2025-2026 trovano invece applicazione le modifiche alla disciplina del patto con il Fisco introdotte dall’articolo 13 del Dlgs n. 81/2025 meglio noto come decreto correttivo.
Minimum tax, sulla rampa l’invio della dichiarazione
Global minimum tax. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa. Le nuove regole riguardano la dichiarazione prevista dall’art. 53 del Dlgs 209/2023 e disciplinano il contenuto e le modalità di invio dei dati relativi all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale dovute in Italia. Con il provvedimento dello scorso 8 aprile l’Agenzia delle Entrate stabilisce che contribuenti ed intermediari abilitati dovranno utilizzare esclusivamente i tracciati e le regole contenute nell’allegato tecnico. Vengono definite la struttura della fornitura telematica, la sequenza dei record, i controlli anagrafici e formali, nonché le modalità di annullamento di una dichiarazione già trasmessa.
Ultima chiamata per il 5xmille
C’è tempo fino a domani per richiedere l’accreditamento al 5xmille. L’operazione coinvolge anche le ex Onlus, che entro lo scorso 31 marzo avrebbero dovuto inviare la domanda di iscrizione al Runts. Entro il prossimo 10 maggio, il ministero del Lavoro pubblicherà l’elenco degli Enti iscritti al contributo. Nel 2026, inoltre, il piatto sarà più ricco, visto che entra in vigore l’innalzamento del tetto relativo alle risorse distribuibili, che passa da 525 a 610 milioni di euro. Sui beneficiari dei contributi incombono una serie di obblighi di rendicontazione. Tutti, a prescindere dall’importo ricevuto, dovranno redigere un apposito rendiconto e una relazione illustrativa entro un anno dalla data di incasso del contributo e conservare anche i giustificativi di spesa per 10 anni. Per contributi di importo inferiore a 20 mila euro non è necessario l’invio del rendiconto e della relazione, che però vanno redatti nei tempi e conservati.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.
I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta.
Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo.
Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:
- “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
- “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2026 (1)
1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2026 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
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19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Apr 2026 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
30 Apr 2026 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
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