
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
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Rassegna Fiscale
Acquisti low cost, verso una tassa da 2 euro
L’Unione europea intende proporre una tassa fissa di 2 euro sulle spedizioni di basso costo che arrivano in Europa, per lo più dalla Cina. Sarebbe un duro colpo per rivenditori come Temu o Shein. Secondo la bozza, la tassa di 2 euro si dovrebbe applicare alle vendite dirette mentre per gli articoli inviati ai magazzini verrebbe introdotta una tassa di 50 centesimi. Una parte delle entrate dovrebbe servire per coprire il costo dei controlli doganali aggiuntivi, mentre il denaro restante sarà destinato al bilancio Ue. La proposta arriva dopo la decisione dell’Ecofin di rinviare la discussione sulla proposta della Commissione che puntava a eliminare l’esenzione dall’Iva e dalle tariffe doganali per le importazioni di valore inferiore a 150 euro, che ammontano a 4,6 miliardi di articoli. La tassa eliminerebbe, di fatto, l’esenzione doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro importati direttamente dai consumatori. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Ue: tassa di 2 euro sul low cost dalla Cina’ – pag. 14 e Italia Oggi: ‘Riparte web tax. E tassa sui pacchi’ – pag.32 )
Pil pro capite, l’Italia raggiunge la Francia Ridotto il gap con Berlino
Non sono esaltanti le prospettive economiche dell’Eurozona tracciate dalle previsioni di primavera della Commissione europea. E lo sono ancora meno quelle dell’Italia, che con il suo +0,7% di crescita per quest’anno e il +0,9% previsto per il 2026 viaggerebbe rispettivamente due e cinque decimali sotto il ritmo medio tenuto dai Paesi della moneta unica. Ma ad offrire spunti più interessanti sono i dati dettagliati elaborati dai tecnici di Bruxelles che possono essere così sintetizzati: la ripresa italiana post pandemia ha raggiunto risultati importanti, soprattutto quando si guarda al Pil pro capite a parità di potere d’acquisto che misura le performance dell’economia al netto dei colpi assestati da demografia e inflazione in modo differente da Stato a Stato. Sul questo terreno l’Italia è arrivata a pareggiare i conti con la Francia e ha quasi dimezzato lo spread con la Germania. Una forte spinta è arrivata dall’aumento dell’occupazione.
Pex, l’inerenza dei costi accessori decide l’importo della deduzione
Uno degli aspetti più critici del regime della Pex riguarda la qualificazione dei costi accessori legati alla cessione di partecipazioni. L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente ampliato il concetto di tali costi, includendo, ad esempio, i premi al management della cedente, ma escludendo quelli della società target. Ai fini fiscali, se il costo è inerente alla cessione, è indeducibile Irap e deducibile solo al 5% ai fini Ires. Se invece il costo non è direttamente legato alla cessione, è deducibile per intero. L’articolo 4 della legge 80/2003 e la prassi collegata stabiliscono criteri stringenti per individuare gli oneri accessori. La corretta qualificazione dei costi ha impatti contabili e contrattuali rilevanti, specie per bonus e incentivi. La deducibilità dipende dalla natura del legame con la cessione: diretta (indeducibile) o non indistinta (parzialmente deducibile). L’Agenzia valuta caso per caso basandosi anche sulla rappresentazione contabile adottata.
Case ricostruite, non c’è plusvalenza sulle vendite
Con la risposta a interpello n. 137/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi ha beneficiato del super sismabonus acquisti negli scorsi anni non dovrà pagare la nuova plusvalenza maggiorata in caso di cessione dell’immobile. Il caso affrontato riguarda un contribuente che nel marzo del 2021 ha acquistato un immobile con il sismabonus acquisti in versione super. Si tratta dell’agevolazione appannaggio di chi compra una casa oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa che l’ha riqualificata per migliorare la sua situazione sismica. Su quella detrazione il contribuente ha esercitato l’opzione per la cessione del credito. Nel 2025, però, intende cedere l’immobile e, pertanto, chiede alle Entrate se sulla vendita vada applicata la nuova plusvalenza potenziata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rischio sismico, no plusvalenze’ – pag. 30)
Delega unica, firma con carta d’identità elettronica
Cambia la disciplina della delega unica per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con il provvedimento pubblicato lo scorso 20 maggio l’Amministrazione finanziaria proroga al 28 febbraio 2027 la scadenza delle deleghe già rilasciate prima del 2 ottobre 2024. Grazie a questa modifica tutti hanno la possibilità di sottoscrivere il file Xml di delega non solo con la firma digitale, ma anche con la firma elettronica avanzata basata sulla Cie. Per firmare un file con la Carta d’identità elettronica non occorre, quindi, essere dotati di firma digitale, ma basta disporre fisicamente della Cie e conoscere il Pin.
Sanatoria R&S, modifiche con l’istanza sostitutiva
Entro il prossimo 3 giugno le imprese sono chiamate a valutare se aderire alla riapertura presentando domanda per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019 oppure cambiare la precedente adesione presentata entro il 31 ottobre 2024, alla luce di eventuali ulteriori assessment effettuati o di altre considerazioni. In questa seconda ipotesi, il nuovo modello consente di barrare la casella ‘istanza sostitutiva’ per ripresentarne una nuova, non essendo possibile l’integrazione della precedente. Le imprese che non hanno presentato alcuna istanza entro il 31 ottobre scorso devono inviare domanda, utilizzando il nuovo modello, entro il 3 giugno 2025. Quelle che hanno presentato istanza entro il 31 ottobre 2024 possono trovarsi di fronte a diverse combinazioni sulle quali l’articolo si sofferma. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Sanatoria R&S, c’è il modello’ – pag. 31)
Blocco sito Entrate, per 47 scadenze proroga al 30 maggio
A seguito dei problemi verificatisi nell’area riservata lo scorso 16 maggio che hanno reso indisponibili i servizi ad essa connessi l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, ha deciso di differire di 10 giorni il termine per effettuare gli adempimenti previsti, senza incappare in sanzioni per ritardi o omissioni. Interessate sono le 47 scadenze in calendario per venerdì scorso, tra cui spiccano i versamenti dell’Iva e quelli delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Per effetto di questo provvedimento ci sarà tempo fino al 30 maggio per pagare. Questa misura era stata invocata dal Consiglio nazionale dei commercialisti non appena nella mattinata di venerdì si erano verificati problemi e contingentamenti dei tempi nell’accesso all’area riservata del sito delle Entrate. Analoga richiesta è arrivata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate, proroga al 30 maggio per i pagamenti’ – pag. 33)
Adempimenti fiscali con l’IA
Il fisco accelera. Nel suo futuro l’intelligenza artificiale rappresenterà il suo braccio armato. Lo ha evidenziato, ieri, il viceministro all’Economia, Maurizio Leo nel video messaggio in occasione della presentazione della banca dati giurisprudenza tributaria, nell’ambito del Forum Pa, a Roma. Mediante il ricorso alle tecnologie digitali e all’Ia si potenzierà l’analisi di rischio. L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante anche nell’attività di accertamento. La novità è proprio nell’elenco delle cose per cui questa maggiore analisi del rischio sarà utilizzata a partire dagli avvisi bonari e in generale tutta la parte dei controlli automatizzati. Anche altre misure, come il concordato preventivo biennale, saranno gestite con l’IA, così come avrà un ruolo fondamentale relativamente agli obblighi dichiarativi, ai meccanismi di rateizzazione, ai contenziosi tributari e alla lotta alla criminalità finanziaria.
Dirigente calcio impatriato tassazione super agevolata
Impatriati. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 138 di ieri, ha sostenuto che il dirigente calcistico che ha trasferito la residenza in Italia nel 2023 e che percepisce da una società di calcio professionistica un reddito per la funzione di chief football officier, in forza di un contratto di lavoro ‘ordinario’ governato dal CCNL ‘Dirigenti Industria’, può applicare la detassazione del 70% della retribuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015. L’istante, di nazionalità straniera, nel settembre del 2022 ha instaurato con un club italiano un rapporto di lavoro di diritto comune, causa del trasferimento ed estraneo alla disciplina speciale dello sport. Il soggetto, che dichiara di essere stato fiscalmente residente in Italia nel biennio 2021/2022, ha svolto un ruolo di coordinamento e supervisione dell’area tecnico-sportiva. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Agevolato lo sportivo con contratto dell’industria’ – pag 42)
Detassazione, datori al lavoro
Dalla lettura della circolare n. 4/E dello scorso 16 maggio dell’Agenzia delle Entrate emerge la complessità per i datori di lavoro nella gestione della detassazione dei redditi da lavoro dipendente prevista dalla manovra 2025. I sostituti d’imposta sono tenuti a calcolare esenzioni e detrazioni basandosi sui redditi previsionali e sui dati comunicati dai lavoratori. La determinazione del reddito teorico annuo per rapporti non continuativi richiede proiezioni complesse. In presenza di più rapporti part-time, la detrazione può essere applicata da un solo datore, scelto dal lavoratore. Errori nella concessione dei benefici comportano recuperi, rateizzati in 10 mesi se superiori a 60 euro. La gestione di queste operazioni impone un notevole carico contabile e rischi di errore, aggravati da cessazioni di rapporto o retribuzioni insufficienti, con obbligo per il lavoratore di restituire in dichiarazione.
Accertamenti per frode blindati
Con l’ordinanza n. 13370 di ieri la Corte di cassazione ha affermato che anche dopo la riforma fiscale del 2024 l’accertamento delle maggiori imposte per la frode resta valido nonostante il proscioglimento penale. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente prosciolto, nella fase preliminare del procedimento, e non mandato a processo per insufficienza di prove. Secondo la Corte, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale ma è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi al verdetto penale alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.
Novità Fiscali
Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.
OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.
SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.
In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI
Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.
Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.
LIBERALITA’ INDIRETTE
Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.
Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.
Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.
DISCIPLINA DEL COACERVO
Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.
Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA
Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.
ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.
MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
-
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
- all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
-
- nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’:
-
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Scadenzario Fiscale
02 Mag 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mag 2025 (47)
1) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
2) Versamento imposta sugli intrattenimenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
42) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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