Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Rottamazioni, incassi flop Pignoramenti su del 25,2%
Le rottamazioni avrebbero dovuto aumentare la capacità di riscossione del Fisco e alleggerire il magazzino degli arretrati invece questo non si è verificato. Il ritmo degli incassi, infatti, non è cresciuto, mentre il magazzino si è gonfiato fino ai 1.331 miliardi. A prendere forma, però, è ora un effetto collaterale inatteso: la corsa di pignoramenti e azioni esecutive, alimentata anche dai tanti decaduti delle rottamazioni che sono finiti nelle ‘liste nere’ dei debitori a cui si rivolge l’Amministrazione finanziaria. Dalla relazione annuale della Corte dei conti emerge che le prime 4 rottamazioni hanno censito debiti da saldare entro la fine dello scorso anno per 93,1 miliardi di euro, ma nelle casse dello Stato sono arrivati solo 38, 1 miliardi, ovvero il 41%. L’altro 59% si è perso per strada. Nel 2025 i pignoramenti sono aumentati del 25,2% rispetto al 2024 e il triplo di quelli registrati nel 2022. La tattica dilatoria non può essere infinita. A un certo punto il Fisco mostra i denti.
Controlli antievasione sugli affitti brevi: sotto la lente 32 mila immobili
Fari accesi del Fisco sugli affitti brevi. Sono oltre 32 mila in Italia i titolari di appartamenti offerti per locazioni turistiche. Gli immobili interessati sono circa 500 mila. La Corte dei conti ha analizzato i numeri di questo fenomeno evidenziando che i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono scattati. C’è l’obbligo di comunicare gli ospiti presenti nelle strutture alla Questura, c’è l’obbligo di acquisizione ed esposizione del Codice identificativo nazionale (Cin) e c’è l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno ai Comuni che lo prevedono. Tramite queste previsioni, viene garantita la trasparenza e la tracciabilità dei redditi, per prevenire fenomeni di evasione fiscale. A questi dati si aggiungono quelli provenienti dai portali di intermediazione, con la Certificazione unica sulle locazioni brevi che attesta i compensi e le ritenute applicate sulle locazioni inferiori a 30 giorni. Tutte queste informazioni vengono incrociate con le dichiarazioni dei redditi per scovare casi di evasione. L’Agenzia delle Entrate da mesi lavora a scandagliare il mercato.
I microredditi in Flat Tax: dichiarazione media a 17.180 euro all’anno
Le microattività (per scelta) rischiano di frenare la crescita del Paese. Il regime forfettario interessa circa 2 milioni di partite Iva ma comporta un costo a carico dello Stato in termini di minori entrate che nel 2025 è stimato in 3,4 miliardi di euro e interessa le attività con redditi medi piuttosto bassi. La Corte dei conti, nella sua relazione annuale, ha evidenziato un forte divario tra il Nord, dove i redditi sono più elevati, e il Sud; la differenza è di circa il 30%. Il principale limite del regime è che scoraggia la crescita delle imprese inducendo molti contribuenti a non superare la soglia di 85 mila euro per non perdere le agevolazioni fiscali. Inoltre, l’innalzamento del limite avrebbe spinto alcuni contribuenti a passare dal regime ordinario a quello forfettario, riducendo ancora il gettito fiscale. Per contrastare gli abusi nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli, coinvolgendo quasi 47.600 contribuenti forfettari.
Dazio da tre euro, somma su singoli articoli dichiarati
Con la circolare n. 17/D di ieri l’Agenzia delle Dogane ha illustrato le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 1°luglio per le vendite a distanza e per le merci contenute in spedizioni postali provenienti da Paesi terzi e di valore non superiore a 150 euro. Si tratta del nuovo dazio forfettario di 3 euro che sarà in vigore fino al 1°luglio 2028. Riguarderà ogni articolo per le vendite a distanza di merci importate nei limiti di importo sopra indicato. L’applicazione del dazio opera anche nel caso in cui il fornitore si identifichi in una piattaforma online. Sono esclusi dal nuovo dazio i mezzi di trasporto nuovi o i beni ceduti previa installazione o montaggio da parte del fornitore o per suo conto.
Iperammortamento, l’impresa potrà inoltrare una richiesta per più beni
Incentivi. Per i cantieri il riferimento catastale è la sede dell’azienda, per i beni complessi ogni bene dell’impianto avrà un codice univoco. Sono agevolabili i sistemi di climatizzazione e controllo ambientale se utili al processo produttivo; via libera anche al revamping se permette a un bene ‘normale’ di interconnettersi e integrarsi. Questo è quanto stato confermato durante l’evento organizzato da Confindustria, alla presenza di rappresentanti del Mimit e del Gse, per fornire i primi chiarimenti sull’iperammortamento. Dall’incontro è emerso che per i beni mobili o le imprese che operano in più sedi o cantieri, come quelle edili, il riferimento catastale da indicare è quello della sede legale; sarà poi la perizia tecnica a documentare collocazione ed eventuali spostamenti dei beni. Agevolabili i sistemi di climatizzazione e controllo ambientale, se funzionali all’iter produttivo.
Il completamento blocca il transito dal regime 4.0 alla nuova Transizione 5.0
Dallo scorso 1°gennaio il sostegno agli investimenti in beni strumentali ha cambiato natura: al credito d’imposta Transizione 4.0 è subentrata la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento, la nuova Transizione 5.0, con incrementi dal 180 al 50% secondo l’importo, per investimenti dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Molte imprese hanno però avviato nel 2025 pratiche 4.0 ancora aperte. Si chiedono a quali condizioni possano abbandonarle per fruire della NT50. La criticità è rappresentata dalla norma che esclude dalla maggiorazione gli investimenti che ‘beneficiano’ del credito 4.0. Ma cosa significa ‘beneficiano’ ? Tre le possibili letture. La più ampia esclude chi abbia trasmesso la comunicazione preventiva 4.0. La più stretta lascia fuori solo che ha già usato il credito in F24. La intermedia (preferibile) ritiene che l’esclusione opera quando il diritto si consolida, ovvero con la comunicazione di completamento accolta dal Gse.
Ue, meno tasse per eredi di Pmi
La Commissione europea, con la Raccomandazione del 22 giugno scorso, invita i Paesi membri a ridurre il carico fiscale sul passaggio generazionale delle Pmi per evitare che aziende economicamente sane chiudano per mancanza di successori o vengano acquisite da investitori extra Ue. Bruxelles, dunque, invita gli Stati membri a rivedere la disciplina fiscale applicabile a successioni, donazioni e cessioni d’impresa. Il documento, inserito tra le iniziative della Strategia per il mercato unico 2025, indica agli Stati una serie di interventi ritenuti prioritari per favorire la continuità aziendale. La Raccomandazione suggerisce di introdurre esenzioni, riduzioni o differimenti d’imposta nei casi di trasferimento d’impresa. Le agevolazioni dovrebbero riguardare sia le successioni sia le donazioni e applicarsi ai beni impiegati esclusivamente nell’attività economica.
Forfettari, la metà fa la fame
La Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025 presentata dalla Corte dei conti evidenzia che un forfettario su due fattura meno di 20 mila euro l’anno e meno del 5% supera gli 80 mila euro di reddito. Dei 2 milioni di partite Iva che utilizzano il regime fiscale agevolato, infatti, nel 2024, 936 mila hanno fatturato tra 0 e 20 mila euro, con oltre 72 mila soggetti a ricavi pari a 0, e solo 81 mila partite Iva agevolate si sono posizionate verso il massimo dei ricavi consentiti per l’utilizzo del forfait (85 mila euro), andando oltre gli 80 mila euro di ricavi nell’anno. Tra i 20 mila e gli 80 mila euro di fatturato c’è la restante parte dei forfettari, pari a circa un ulteriore milione di contribuenti, di cui 733 mila con ricavi tra 20 mila e 50 mila euro e circa 276 mila tra i 50 mila e gli 80 mila euro.
Superbonus, la Docfa esaustiva
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, è intervenuta sul tema della rilevanza catastale degli interventi edilizi agevolati con il Superbonus. Dal documento di prassi amministrativa emerge che nella relazione tecnica del Docfa devono essere riportati in modo esaustivo sia gli interventi eseguiti sia l’elenco dei nuovi impianti installati, con l’indicazione delle relative caratteristiche significative, come ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. Le informazioni fornite devono inoltre essere tali da consentire l’iscrizione in catasto e l’attribuzione della rendita senza necessità di sopralluogo. La risoluzione nasce nell’ambito delle attività che la legge di Bilancio 2024 ha affidato alle Entrate, ovvero di verificare se per gli immobili oggetto di interventi Superbonus sia stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale.
Pagella fiscale fa da spia
La Cgt di primo grado di Genova, nella sentenza n. 214/2026 dello scorso 9 marzo, ha stabilito che il crollo del punteggio ISA da un anno all’altro è sintomo di una contabilità inattendibile. Soprattutto in una situazione economica sostanzialmente analoga fra i due periodi d’imposta. Nel caso esaminato, il punteggio ISA è sceso da 7,13 nel 2020 a 1,24 nel 2021, nonostante ricavi e situazione economica fossero simili, legittimando l’azione dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Padova ha però ribadito che un basso punteggio ISA, da solo, non basta per fondare un accertamento, ma può soltanto avviare un’attività di controllo. L’accertamento è legittimo solo se il basso ISA è accompagnato da ulteriori elementi presuntivi, come una gestione antieconomica o altre anomalie contabili. Gli uffici selezionano i contribuenti con ISA bassi, richiedono documentazione e, se le spiegazioni non sono convincenti, avviano il contraddittorio e possono emettere un avviso di accertamento.
Stretta la via dell’Ires premiale
Le Faq dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che le perdite fiscali ricevute per trasparenza non possono ridurre i redditi ‘vincolati’, come quelli derivanti dal concordato preventivo biennale o dal reddito minimo delle società di comodo. Le perdite devono invece essere utilizzate prioritariamente per abbattere gli altri redditi imponibili, compresi quelli agevolabili con l’Ires premiale al 20%. Di conseguenza, se la perdita azzera il reddito soggetto all’aliquota ridotta, il beneficio dell’Ires premiale viene meno. Lo stesso principio vale sia per i redditi concordati nel CPB sia per i redditi minimi imputati da società di comodo, che mantengono la loro natura ‘vincolata’. L’Agenzia conferma quindi che tali redditi non possono essere compensati con perdite fiscali trasferite per trasparenza.
Novità Fiscali
Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Legge di Bilancio 2026
Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese sui crediti, per i crediti del primo e del secondo stato di rischio di credito.
In particolare è stato chiesto se le svalutazioni, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio Ifrs 9.
L’Ifrs 9 ha introdotto significative modifiche al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment dei crediti basato sulle perdite attese, che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento. Questo metodo ha sostituito il precedente approccio basato sulle perdite sostenute. Le perdite attese vengono dunque imputate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, con una valutazione aggiornata a ogni data di bilancio.
Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 10 gennaio 2018, ha emanato le disposizioni di coordinamento delle norme che disciplinano la determinazione delle basi imponibili Ires e Irap con le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari previste dall’Ifrs 9.
In particolare, l’art. 7 del decreto stabilisce, ai fini Ires, che alle riduzioni di valore dei crediti rilevate in bilancio in contropartita del fondo a copertura perdite si applicano, tra le altre, le disposizioni degli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.
Analoga previsione di rilevanza fiscale è stabilita, ai fini Irap, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Irap.
Per gli intermediari finanziari l’articolo 106, comma 3, del Tuir prevede la deducibilità integrale nell’esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Ma la stessa disposizione precisa anche un criterio decisivo: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
L’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone, inoltre, che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap degli intermediari finanziari le ‘rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo’.
In deroga al regime di deducibilità integrale, tuttavia, la legge di Bilancio 2026 dispone un differimento per le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello Ifrs 9 relative ai crediti in stage 1 e 2: tali importi diventano deducibili in cinque esercizi, dall’anno di rilevazione ai quattro successivi.
Il comma 57 dell’art. 1, disciplina, altresì, il trattamento delle imposte anticipate collegate a questa disposizione, ovvero che i ‘commi 55, 56-bis, 56 bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119’.
Infine, il comma 58 dell’articolo 1 detta una regola specifica per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
Tenuto conto delle modifiche normative intervenute, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le svalutazioni dei crediti verso la clientela, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’Ifrs 9, per i crediti appartenenti ai stage 1 e 2, sono deducibili, ai fini Ires e Irap, in quote costanti (‘quinti’) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.
Le predette svalutazioni devono essere assunte ‘al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio’.
Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
Al fine di fornire indicazioni volte ad agevolare un’uniformità di trattamento sul territorio nazionale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito all’istituto della cancellazione semplificata di ipoteca e della relativa disciplina.
Nelle prassi operative di vari Uffici dei registri immobiliari sono state riscontrate difformità che attengono i casi in cui la cancellazione semplificata riguarda l’estinzione di un’obbligazione creditizia relativa a un contratto di mutuo oggetto di frazionamento, senza che sia intervenuto accollo da parte dell’acquirente della quota immobiliare gravata da garanzia.
Ai sensi dell’articolo 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; tale effetto cessa qualora l’iscrizione non sia rinnovata prima della scadenza del relativo termine. Inoltre, l’ipoteca si estingue per mancata rinnovazione entro il citato termine ventennale, per estinzione dell’obbligazione oppure mediante cancellazione dell’iscrizione.
Il decreto legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, ha introdotto nell’ordinamento una significativa semplificazione del procedimenti di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria.
Tale norma ha disposto che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da mutui e finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. In tal caso, il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore dei registri immobiliari la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data; decorso tale termine, il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Con questo intervento il legislatore ha previsto una ipotesi alternativa a quella ordinaria ventennale, di perenzione legale dell’iscrizione ipotecaria che si realizza per effetto dell’estinzione dell’obbligazione. Quest’ultima, infatti, determina non solo l’estinzione dell’ipoteca sotto il profilo sostanziale, ma anche la cessazione della sua efficacia come iscrizione nei registri immobiliari.
Questo procedimento non richiede la redazione di una nota né la presentazione di un titolo formale e si conclude mediante annotazione della comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione; inoltre, la cancellazione semplificata non è assoggettata al pagamento di tributi.
La cancellazione semplificata su mutui oggetto di frazionamento
La legge finanziaria del 2008 ha disposto l’estensione del procedimento semplificato alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’.
Il frazionamento di mutuo consente la suddivisione del finanziamento e della correlata garanzia ipotecaria in una pluralità di quote autonome, ciascuna riferita a una specifica porzione immobiliare catastalmente identificata. La fattispecie si colloca nell’ambito dei mutui concessi nel settore edile, dove al fine di una più agevole commercializzazione delle unità immobiliari, si procede al frazionamento del finanziamento e della relativa garanzia gravante sul complesso immobiliare. Questo comporta che ciascuna unità immobiliare risulta gravata da una quota autonoma del debito e dalla corrispondente frazione della garanzia ipotecaria.
La suddivisione del finanziamento in quote e, di conseguenza, il frazionamento dell’ipoteca a garanzia, comporta la configurazione di una pluralità di posizioni giuridiche distinte, con conseguente autonomia delle singole quote di garanzia. Quando questo si verifica, si estingue anche la relativa quota di ipoteca.
Secondo alcuni Uffici, l’articolo 40-bis, comma 1, del TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è soddisfatto.
Il riferimento normativo ai mutui ‘stipulati o accollati a seguito di frazionamento’ circoscriverebbe l’ambito applicativo della cancellazione semplificata alle sole ipotesi in cui, nel caso di frazionamento, si configuri anche una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio per effetto dell’accollo.
Per risolvere la questione interpretativa occorre verificare se il legislatore abbia inteso subordinare l’applicabilità della procedura, nei casi di frazionamento del mutuo originario, alla presenza dell’accollo ovvero se tale riferimento debba essere diversamente interpretato.
In altre parole, occorre stabilire se nel campo di applicazione della cancellazione semplificata possano rientrare anche i mutui frazionati ma non accollati, considerato che nella prassi, il frazionamento può non essere accompagnato da accollo.
La questione può essere risolta mediante una lettura coordinata e teleologica della disciplina in esame, che tenga conto del profilo strutturale del frazionamento, della portata dell’art. 40-bis TUB e della funzione dell’istituto della cancellazione semplificata.
La suddivisione del mutuo di cui all’articolo 39 TUB e il correlato frazionamento dell’ipoteca comportano la trasformazione del rapporto originario in una pluralità di distinti rapporti. Ciascuna quota di finanziamento, infatti, viene correlata ad una specifica porzione immobiliare ed assume una propria autonoma configurazione, cui corrisponde una distinta frazione di garanzia ipotecaria, il cui grado ipotecario coincide con quello dell’ipoteca originaria.
Inoltre, l’articolo 40-bis TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.
Il riferimento legislativo ai mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’ va letto in senso estensivo e non restrittivo. Il legislatore non ha voluto limitare la procedura ai casi di accollo, ma chiarire che la cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.
L’accollo comporta, infatti, esclusivamente la modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio e ‘non incide sul presupposto oggettivo dell’estinzione del debito: ne consegue che l’inclusione espressa di tale fattispecie non può essere intesa quale indice di esclusione delle ipotesi diverse, ma deve essere letta, in una ratio estensiva perseguita dal legislatore, quale conferma dell’operatività della procedura sui mutui frazionati anche in presenza di modificazioni soggettive del rapporto’.
Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità dell’istituto che è quella di semplificare le formalità ipotecarie e di favorire la circolazione dei beni immobili.
Sotto altro profilo la risoluzione precisa che la cancellazione di quota di ipoteca frazionata è ben diversa dalla fattispecie della c.d. restrizione di beni. Nella restrizione il debito resta unico e viene semplicemente liberata dall’ipoteca una parte degli immobili originariamente vincolati; di conseguenza, non si verifica l’estinzione dell’obbligazione, presupposto necessario per la cancellazione semplificata dell’ipoteca.
In conclusione, la cancellazione semplificata si applica anche quando una quota di mutuo frazionato viene estinta senza che vi sia stato un accollo. L’elemento determinante è l’avvenuta estinzione del debito garantito, mentre la presenza o meno di una modifica soggettiva del debitore non assume rilievo ai fini dell’applicazione della procedura.
Con specifico riguardo al contenuto delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con il Provvedimento del 29 gennaio 2008 precisando che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
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