Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Fisco, per app e 4 milioni di Pos dati allineati agli scontrini
Lotta all’evasione. Diventa operativa la misura della manovra 2025 che incrocia i dati di scontrini telematici e pagamenti Pos. Il gettito stimato è prudenziale ma l’obiettivo è ampliare i flussi informativi riducendo i ‘falsi positivi’. Da marzo una procedura consentirà agli esercenti di abbinare registratori telematici e Pos senza costi aggiuntivi. I pagamenti digitali crescono, spinti anche dal turismo e dall’uso di carte estere. Le associazioni di categoria chiedono attenzione su disallineamenti fisiologici. Restano nodi aperti su casi particolari, bonifici e gestione delle anomalie. Si sollecitano semplificazioni, dialogo con il fisco e una revisione delle sanzioni ritenute eccessive.
Parità retributiva, è conto alla rovescia per le aziende
Entro il prossimo 7 giugno l’Italia è chiamata a recepire la direttiva Ue 2023/970 sulla trasparenza retributiva, fondata sul principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L’attuazione della misura richiederà un rilevante sforzo organizzativo, perché la parità retributiva smette di essere un obiettivo programmatico e diventa un sistema strutturato di obblighi e trasparenza, metriche comparabili e rimedi sanzionatori. Si tratta di impegni complessi, che rendono urgente l’avvio del percorso di adeguamento. L’articolo si sofferma sui punti sui quali le imprese sono chiamate a intervenire. In primo luogo emerge il diritto dei lavoratori di chiedere e ottenere dati sul proprio livello retributivo e sui livelli medi, disaggregati per genere, riferiti a categorie comparabili di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La direttiva incide anche sui processi di selezione.
Tempi e decadenze, il bonus prima casa è un rompicapo
La legge 204/2024 ha trasformato il bonus ‘prima casa’ in un rompicapo, consentendo a chi ha già l’abitazione principale di acquistarne un’altra con la stessa agevolazione, a patto di vendere quella comprata in precedenza entro due anni dal nuovo acquisto. Prima il termine previsto era di un anno. Proprio questo allungamento dei termini ha creato un’enorme complicazione, perché il termine biennale si incrocia: con il termine annuale entro il quale va acquistata la ‘prima casa’ per non perdere il beneficio fiscale in caso di vendita della prima abitazione nel quinquennio che decorre dalla data di acquisto; con il termine annuale o biennale entro il quale occorre effettuare l’acquisto valevole per la maturazione del credito d’imposta che la legge concede appunto in caso di riacquisto della prima casa. L’articolo cerca di fare chiarezza sul bonus in parola diventato una torre di Babele. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bonus prima casa in tempi certi’ – pag. 27)
Pagamenti Pa, compensazione forzosa con i debiti fiscali
A rischio gli onorari dei professionisti che saranno versati dal 15 giugno, se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione. La legge di Bilancio 2026 ha disposto, infatti, che scatterà una sorta di ‘compensazione’ forzosa con l’onorario maturato, rispetto alla quale non sembra che il lavoratore autonomo possa, nell’immediato, eccepire qualcosa. La misura interessa unicamente i professionisti e avrà efficacia a decorrere dai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026. La manovra 2026 ha infatti disposto che laddove una PA debba pagare delle somme a un professionista, la stessa è chiamata a verificare presso il sistema informativo dell’Ader se vi siano debiti scaduti. In caso di riscontro positivo, l’ente deve pagare direttamente l’importo dovuto all’agente della riscossione, ovviamente entro la capienza del credito vantato dal professionista.
Intangibili, ok alla deduzione solo dopo impairment contabile
La legge di Bilancio per il 2026 cambia in via sperimentale il regime di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, iscritti nei bilanci Ias/Ifrs. La deduzione sarà ammessa solo dopo l’imputazione a conto economico delle svalutazioni da impairment, nel limite annuo di 1/18 del valore. Le quote non dedotte prima della svalutazione saranno recuperabili negli esercizi successivi, sempre nel limite di 1/18. Si rafforza così il principio di derivazione dal bilancio contabile. Il regime previgente resta valido per gli asset già iscritti in bilancio. Non vi sono effetti sull’Irap e sono previste regole specifiche per beni provenienti dall’estero.
Debiti tributari, l’impatto sul fondo patrimoniale al test della Corte
Sul fondo patrimoniale e, in particolare, sul grado di ‘attaccabilità’ dello strumento si continua a dare la parola ai giudici di merito e di legittimità. Con la sentenza del 2016 i giudici hanno affermato che sarebbero contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia solo le obbligazioni sorte per finalità speculative o voluttuarie. Secondo la Corte spetta al debitore che si oppone alle iniziative esecutive dar prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche del fatto che i debiti per i quali si intende procedere non sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia e, anche mediante presunzioni semplici, che il creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei a tali bisogni. Quando il creditore è l’erario occorre fare attenzione a non incorrere nella sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposta.
Niente Imu sulla casa dell’ex coniuge affidatario del figlio maggiorenne
Con la sentenza n. 241/1/2025 depositata lo scorso 25 novembre la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì ha affermato che la casa familiare continua a godere del regime di esenzione Imu in capo all’ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest’ultimo sia diventato maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. Il caso analizzato riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2020 con cui il Comune accertava un omesso versamento Imu in capo all’ex coniuge assegnatario dell’abitazione familiare e affidatario del figlio divenuto maggiorenne proprio nello stesso anno 2020.
Iva, su dotazioni e provviste di bordo il nodo dell’imbarco in porti stranieri
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella circolare 24/D del 10 settembre 2025, ha evidenziato che il manifesto di merci in partenza è idoneo a comprovare l’effettivo imbarco di dotazioni e provviste di bordo su navi e aeromobili, consentendo l’applicazione del regime della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, ovviamente in presenza degli altri presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il documento puntualizza che le formalità doganali per le cessioni delle dotazioni e delle provviste di bordo previste dalla lettera c), paragrafo 2, dell’articolo 269 del Codice doganale unionale richiedono la bolletta d’esportazione e ‘hanno come unica finalità di fornire alle autorità dello Stato membro una prova dell’avvenuto imbarco. Non vi è nessun altro effetto ai fini doganali sulle merci in argomento’.
Iperammortamento ai raggi X
Il nuovo iperammortamento si inserisce in continuità con le misure Transizione 4.0 e 5.0, ma solo per quanto riguarda i rigorosi oneri burocratici che disciplinano l’agevolazione fiscale riferita ai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. Introdotta dalla manovra 2026, la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dei beni strumentali è regolamentata dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del made in Italy che introduce le definizioni operative necessarie all’applicazione dell’iperammortamento, sul cui iter procedurale vigila il GSE. Il decreto Mimit prevede una procedura di accesso che si articola in 3 step: l’impresa beneficiaria deve effettuare una comunicazione preventiva relativa agli investimenti; successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta della notifica da parte del GSE deve comprovare il pagamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione; da ultimo, segue una comunicazione di completamento dell’investimento.
Il Fisco fa chiarezza: Iva dovuta sulle cessioni delle zone bianche
La nozione fiscale di terreno edificabile lascia incerte le aree prive di destinazione urbanistica (‘zone bianche’), creando dubbi sul regime Iva o registro. In linea generale, i terreni non edificabili sono esclusi dall’Iva, mentre quelli edificabili sono imponibili. Secondo la legge, un’area è edificabile se tale nello strumento urbanistico generale comunale. Le zone bianche sono aree senza pianificazione, ma con una edificabilità minima e provvisoria prevista dalla legge. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale limitata edificabilità sia sufficiente per assoggettare le cessioni a Iva. Di parere opposto il Consiglio del Notariato, che considera irrilevante un indice edificatorio così ridotto. Resta aperto il contrasto interpretativo tra Fisco e Notariato.
Notifiche societarie con rigore
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31857 del 6 dicembre 2025, ha precisato chi è legittimato a ricevere gli atti destinati alle persone giuridiche. La notifica dell’atto a una società diversa deve essere effettuata presso la sede con consegna al legale rappresentante, a un soggetto incaricato o all’addetto alla sede. Qualora quest’ultimo ritiri l’atto e sottoscriva l’avviso di ricevimento, si presume il conferimento dell’incarico. Tra i soggetti incaricati della consegna presso la sede non rientra il familiare convivente. I giudici di piazza Cavour ammettono la consegna del plico al legale rappresentante o alla persona addetta alla sede quando l’atto venga notificato a una persona giuridica. Come anticipato sono esclusi i familiari conviventi dai soggetti autorizzati.
Cartelle Ader solo con riserva
Basta il ruolo per insinuarsi al passivo del contribuente. E questo anche dopo la riforma che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo: la norma, infatti, non interferisce con l’accertamento del passivo, ma opera su un piano diverso, vale a dire la legittimazione del debitore a impugnare il ruolo e la cartella in specifici casi di pregiudizio. Ma se il curatore contesta il credito tributario e scatta l’ammissione con riserva, spetta ad Ader attivarsi per chiederne al giudice lo scioglimento: in tal caso l’agente della riscossione può notificare la cartella per far decorrere i termini di impugnazione. Così la Cassazione civile nell’ordinanza n. 32399 del 12 dicembre scorso che fa chiarezza su una decisione di segno contraria della sezione tributaria.
Evasori totali, sì a detrazione Iva
Nell’ordinanza n. 31406/2025 depositata lo scorso 2 dicembre la Corte di cassazione tributaria ha stabilito che anche un contribuente qualificato come ‘evasore totale’ ha diritto alla detrazione Iva sui costi sostenuti per la sua attività, in base al principio di neutralità dell’imposta. Infatti, nell’accertamento induttivo puro, in dipendenza di una dichiarazione annuale Iva omessa gli importi ricostruiti dal Fisco includono già l’Iva. La pronuncia dei giudici di legittimità condivide i principi espressi dalla Corte di giustizia europea nella sentenza C-521/2019, che preserva il supremo principio di neutralità dell’Iva. In un’altra ordinanza, la n. 16471/2025 del 18 giugno 2025, però, la Cassazione ha stabilito che i ricavi presunti non possono ritenersi già comprensivi dell’Iva.
Novità Fiscali
Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica
Per contrastare l’evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione merci e servizi di logistica la legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo articolo 17, comma sesto, lettera a-quinquies del decreto Iva ha previsto che il meccanismo del reverse charge si applichi anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimento di merci e prestazioni di servizi di logistica. La misura non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’art. 17-ter del medesimo decreto.
L’efficacia di questa misura è subordinata al rilascio da parte dell’Unione europea dell’autorizzazione di una misura di deroga. In attesa della piena operatività della disposizione descritta la manovra 2025 prevede un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’Iva è ‘effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta’.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, analizza il regime transitorio opzionale e fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire l’uniformità di azione.
Ambito applicativo del regime transitorio opzionale
Possono congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;
- i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’Iva gravante sui servizi sopra citati – resi in esecuzione di un contratto – sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione esercitata a monte.
Inoltre:
- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’art. 21 del decreto Iva; tale documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione ‘Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207 del 2024’;
- l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Ambito soggettivo
Facendo ricorso alla classificazione Ateco 2025, sezione H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO è possibile individuare le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica.
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, devono svolgere attività che rientrano nei codici Ateco dei settori di attività interessati dalla norma.
Qualora il committente (o il subappaltante) svolga un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 35 del decreto Iva, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già comunicato lo svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati di cui al citato art. 35.
L’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone.
Durata e variazione dell’opzione
L’opzione per il regime transitorio esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente ha durata triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. A decorrere dal 30 luglio 2025 la comunicazione è presentata dal committente alle Entrate esclusivamente online o tramite intermediario.
L’opzione riguarda le prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa essere esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti.
Il committente è tenuto a comunicare i dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.
L’opzione si considera esercitata alla data di trasmissione della comunicazione. Tale data rappresenta il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’Iva gravante sui servizi resi da tale soggetto.
L’opzione per il regime transitorio in esame non è revocabile; inoltre, è consentito l’invio di comunicazioni correttive solo per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse.
Recupero dell’imposta non dovuta nell’ambito del regime opzionale
Ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge di Bilancio 2025, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Il comma 3 del medesimo art. 30-ter dispone che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
L’applicazione dell’art. 30-ter, comma 2, del decreto Iva comporta che:
- il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta, disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;
- considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto Iva, il committente deve rettificare l’Iva per l’importo evidenziato nella nota di variazione e in capo allo stesso si origina un credito Iva che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter, comma 1, del decreto Iva.
Rapporti con il regime degli autotrasportatori
L’opzione per il regime transitorio non comporta il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’art. 74, quarto comma, del decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
L’autotrasportatore che opera nell’ambito del regime degli autotrasportatori, qualora abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:
- registrare le fatture ricevute nel registro ‘Iva acquisti’ facendole confluire nella propria liquidazione Iva trimestrale;
- versare l’Iva in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Clausola di salvaguardia
Agli Uffici il compito di valutare, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della presente circolare.
Ravvedimento anni pregressi - Versamento dell’imposta sostitutiva - Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che nel biennio 2025-2026 hanno aderito o aderiranno al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in parola, mediante mod. F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘4089’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4090’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB’;
- ‘4091’ denominato ‘Ravvedimento anni pregressi di cui all’art. 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB’;
Codici tributo per il versamento del Prelievo erariale unico di cui all’art. 39 Dl n. 269/2003 - Compilazione campo ‘codice identificativo’
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello ‘F24 Accise’, del Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025, chiarisce come va compilato il campo ‘codice identificativo’ nel modello ‘F24 Accise’ quando i concessionari effettuano i versamenti relativi al Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.
La direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto ai concessionari, per i codici tributo interessati, la compilazione del campo ‘codice identificativo’ nella sezione ‘Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione’ del modello ‘F24 Accise’.
I codici tributo interessati sono compresi nella forchetta che inizia dal ‘5155’ e termina al 5172’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis Dpr 600/1973 o dell’art. 54-bis Dpr 633/1972
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 o dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1973, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025, ha istituito una serie di codici tributi.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nei casi in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso è necessario predisporre un modello F24 nel quale i codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno delle citate comunicazioni.
Rinnovazione di ipoteca - Predisposizione della nota per l’esecuzione della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute modifiche nei soggetti o nei beni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 17 dicembre 2025, è intervenuta sulle formalità di rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari e ha fornito indicazioni sulla corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, rispetto alla situazione esistente al momento dell’iscrizione originaria, soprattutto quando siano intervenute modifiche nel lato soggettivo o oggettivo.
Incertezze hanno riguardato anche le modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copie della originaria nota di iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di rinnovazione.
L’attuale contesto, caratterizzato da una durata dei mutui spesso elevata ben oltre i venti anni, ha reso sempre più frequente la necessità di rinnovare le iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari. La rinnovazione, disciplinata dall’articolo 2850 c.c., produce una proroga degli effetti dell’ipoteca originariamente iscritta. Proprio in merito alla rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari sono emerse alcune difformità di comportamento delle conservatorie. L’auspicio è quello che si arrivi ad adottare una procedura ‘standardizzata’ che garantisca maggiore uniformità degli uffici.
La corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione è il punto centrale soprattutto quando, rispetto all’iscrizione originaria, siano intervenute modifiche soggettive, come il subentro di nuovi soggetti, per atto inter vivos o mortis causa oppure modificazioni soggettive nel lato creditorio. A rilevare anche i mutamenti che concernono gli immobili dell’ipoteca soggetta a rinnovazione, come le modifiche nella identificazione catastale dei beni ipotecati o la liberazione parziale dei beni dal gravame della garanzia.
La nota di iscrizione in rinnovazione va redatta scrupolosamente affinché rifletta la nuova realtà ed eviti disallineamenti che potrebbero condizionare negativamente le esigenze di una chiara e compiuta pubblicità.
Le modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copie rappresentano un altro motivo di frizione. La legge consente che la copia della nota originaria di iscrizione sostituisca il titolo nella richiesta di rinnovazione, ma le procedure di rilascio non sempre sono chiare e uniformi come pure le opzioni di pagamento.
Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire indicazioni precise agli operatori e promuovere buone pratiche per uniformare le prassi operative.
In particolare, per le modifiche dei titolari degli immobili ipotecati, la nota di iscrizione in rinnovazione dovrà riportare sia i soggetti originari sia quelli eventualmente subentrati. Nel caso di modifiche intervenute dal lato soggettivo creditorio, la rinnovazione potrà validamente eseguirsi con l’indicazione dell’originario creditore, ma, per una pubblicità più aderente alla realtà, potrà eseguirsi anche nei confronti del nuovo creditore; analogamente potrà operarsi nel caso di sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati.
Da ultimo, la risoluzione fornisce chiarimenti sulle modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copia da presentare in luogo del titolo per ottenere la rinnovazione. A far data dal 1°luglio 2017 è utilizzabile il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 elide) per il pagamento di imposte e tasse per i servizi ipotecari e catastali ma anche per il rilascio di certificati, copie e attestazioni.
Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo 13 novembre 2024 n. 180 in merito al regime frontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il decreto in parola consente a coloro che sono stabiliti all’interno della Ue di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Paesi membri senza applicazione dell’Iva e senza diritto alla detrazione. Previsti, inoltre, adempimenti amministrativi semplificati.
Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea, risultando irrilevanti eventuali identificazioni in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Paesi membri.
Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di franchigia deve applicare tale regime in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato. Non è possibile applicare nel medesimo Stato il regime di franchigia per alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario; il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, applicando le regole ordinarie.
Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di stabilimento con gli Stati di esenzione al fine di verificare che il soggetto sia in possesso dei requisiti per aderire al regime stesso.
Dalla norma emerge che i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:
- non esercitano la rivalsa dell’Iva, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio della Ue;
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia;
- devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due diverse soglie di 100.000 euro e di 85.000 euro. In primo luogo deve essere rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nella Ue. In secondo luogo devono essere rispettate le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate.
Il regime in parola è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea. Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire un ruolo di:
- Stato di stabilimento;
- Stato di esenzione.
L’art. 70-terdecies del decreto Iva al comma 2 stabilisce che il regime di franchigia transfrontaliero non si applica:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Paese membro;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia risulta fondamentale la determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascun Paese membro.
Alla determinazione del volume d’affari imputabile a ciascun Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato. In Italia, ad esempio, rilevano: le cessioni nazionali di beni e servizi rese nel territorio dello Stato; le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo; le cessioni intra-Ue di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Paese membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nella Ue non abbia superato 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione.
Alla determinazione della soglia non concorrono:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- le operazioni esenti.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero a patto che:
- siano rispettati gli adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate una ‘comunicazione preventiva’ di ammissione al regime con cui si chiede l’attribuzione del codice identificativo EX;
- siano verificati i requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini dell’applicazione del regime;
- sia rispettato il requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione europea un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100 mila euro.
Non possono invece accedere al regime in parola le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini dell’Iva. Precluso l’accesso anche a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono accedere al regime transfrontaliero devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare l’istanza. Il decreto Iva all’articolo 70-terdecies elenca dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione, per ogni trimestre dell’anno civile, nella quale va comunicato l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento, è consentito presentare una comunicazione trimestrale ‘correttiva’ di quella in precedenza trasmessa, esclusivamente nei seguenti casi:
- correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
- venir meno, in tutto in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.
La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Ue applicano il regime di franchigia in Italia alle stesse condizioni dei soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario. Solo le persone fisiche soggetti passivi d’imposta sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia. L’accesso richiede il rispetto del volume d’affari annuo di 85.000 euro o della soglia inferiore prevista dalla legge di Stabilità 2015. Per i soggetti già identificati in Italia, il numero di partita Iva italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia. Ciò non vale per gli adempimenti degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta.
La cessazione del regime di franchigia può essere ‘volontaria’ o ‘obbligatoria’, ciascuno con effetti e decorrenze diverse.
Con un aggiornamento della comunicazione preventiva il soggetto passivo Iva stabilito in Italia informa l’Agenzia delle Entrate che non intende più avvalersi del regime in uno o più Stati membri di esenzione. Se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.
La cessazione obbligatoria dal regime di franchigia transfrontaliero si verifica qualora il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia, oppure quando lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
Scadenzario Fiscale
12 Gen 2026 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
15 Gen 2026 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
16 Gen 2026 (28)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
6) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
7) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
8) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
9) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
10) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
11) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
12) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
15) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
16) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Versamento imposta sugli intrattenimenti
19) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
20) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
21) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
22) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
24) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
25) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
26) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
27) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
28) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Gen 2026 (2)
1) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
2) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
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