Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Decreto accise, c’è il primo sì Le novità per i Comuni
Via libera del Senato al decreto accise che ora passa alla Camera per l’ok definitivo. La misura più rilevante è rappresentata dalla proroga dei tempi della rottamazione quinquies per i Comuni, ovvero l’estensione della definizione agevolata anche per tributi locali e multe introdotta dal decreto fiscale. Oltre alla proroga al 31 luglio del termine di adesione degli enti locali, slitta tutto il calendario della procedura per i contribuenti interessati: le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, mentre il termine per il pagamento della prima o unica rata slitta al 31 marzo 2027. In caso di rateazioni gli interessi del 3% scatteranno dal 1°aprile 2027. Nel testo anche l’estensione alle telecomunicazioni del divieto di telemarketing selvaggio.
Prezzi, argine Bce: tassi su dello 0,25% ‘Scelta unanime contro l’inflazione’
Ieri la Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali per fermare la crescita dei prezzi. Non accadeva da settembre 2023. Il tasso sui depositi aumenta, così, dal 2% al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%. La scelta di aumentare i tassi è stata unanime a Francoforte e non ci sono state proposte alternative. Alla base della decisione ci sono i problemi sollevati dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. In Italia, la decisione della Bce ha suscitato preoccupazione. ‘L’aumento dei tassi non aiuta nessuno’ ha detto il ministro degli esteri Tajani. Mentre il titolare dell’Economia Giorgetti avrebbe sostenuto che il rialzo ‘non risolve il problema alla radice del rincaro dei prezzi dell’energia’. Per Orsini (Confindustria) il rialzo rappresenta un altro scoglio in più per le imprese. Lagarde ha spiegato che il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e che la misura non costituisce una minaccia alla crescita. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Bce alza i tassi dello 0,25%: la guerra genera pressioni inflazionistiche’ – pag. 2)
Piccoli pacchi, Confcommercio e i dubbi sulla tassa doppia
Dal prossimo 1°luglio scatteranno due tassazioni sui ‘mini pacchi’. La prima è il contributo di 2 euro previsto dalla legge di Bilancio e prorogato al 30 giugno. La seconda sono i 3 euro di dazio temporaneo previsto da Bruxelles sulle spedizioni di basso valore dopo l’eliminazione della franchigia e resterà in vigore per due anni. In entrambi i casi si tratta di pacchi provenienti da Paesi terzi e di valore fino a 150 euro. Ieri la Confcommercio ha chiesto di prorogare l’entrata in vigore della tassa italiana per il timore che il contributo aggiuntivo di 2 euro porterebbe a una distorsione di traffico, con le merci che comunque entrerebbero nella Ue attraverso altri Paesi per poi arrivare ai consumatori italiani. Un escamotage che azzererebbe le entrate previste. Il mercato unico chiede un’unica voce in tema di politica commerciale.
Iperammortamento, parte la piattaforma per la prima fase
Dalle ore 12 di oggi sarà attivo il portale del Gse per la fase di comunicazione preventiva dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Le imprese interessate ad accedere al nuovo iperammortamento per investimenti effettuati tra il 1°gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, possono trasmettere le comunicazioni accedendo alla sezione Area clienti tramite Spid. Un successivo provvedimento individuerà i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle documentazioni di conferma e delle comunicazioni di completamento dell’investimento. Altre due comunicazioni con funzioni di monitoraggio sono state previste dal decreto interministeriale Imprese-Economia il cui mancato invio, a differenza delle altre, non comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Si tratta di una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno sugli investimenti effettuati e di una, integrativa, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iperammortamento, sì tardivo’ – pag. 30)
Obbligazioni svalutate in base ai principi contabili
Il decreto correttivo omnibus allinea la fiscalità alla valutazione contabile dei titoli in serie o di massa iscritti nell’attivo circolante, rendendo fiscalmente rilevanti le svalutazioni determinate secondo i principi contabili Oic e Ias/Ifrs. Per i titoli immobilizzati, invece, le svalutazioni saranno deducibili solo al momento del realizzo effettivo della perdita. Vengono eliminati i limiti introdotti dalla legge 199/2025, che prevedevano un valore minimo fiscale basato su medie di mercato semestrali, ritenute poco rappresentative. Per i titoli non quotati non si farà più riferimento al controverso ‘valore normale’, ma al valore di bilancio determinato secondo corretti principi contabili. La riforma punta a semplificare il sistema, ridurre il contenzioso e rafforzare la coerenza tra bilancio e imponibile fiscale. Le nuove regole si applicheranno dai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025. Inapplicabili le novità della legge 199.
L’avvocato Ue: condono Iva contrario al diritto unionale
Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue il condono Iva 2023 è incompatibile con la normativa europea. Nella controversia che, a seguito del rinvio della Corte di giustizia di II grado della Lombardia, oppone l’Agenzia delle Entrate alla Isolanti Group Srl, l’11 giugno, l’Avvocato generale della Cgue ha concluso nel senso che il condono italiano del 2023 per la definizione delle controversie Iva viola la normativa europea in materia di Iva e, in particolare, l’art. 4, paragrafo 3, del Trattamento sull’Unione europea, gli articoli 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’Iva, oltre al principio di neutralità fiscale. La conclusione è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che si è già espressa sulla tematica con sentenze rispettose del sistema europeo dell’Iva. Per tale ragione è prevedibile che la Corte confermerà la conclusione dell’Avvocato generale.
Per la sottrazione fraudolenta il giudice accerta il reale debitore
Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta, il giudice penale deve accertare la titolarità sostanziale del debito tributario in capo all’amministratore di fatto, anche in assenza di un formale atto di accertamento o di una quantificazione del credito da parte dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il caso nasce da un’indagine penale nei confronti di un laboratorio di sartoria che, per svariati anni, era stato gestito attraverso una successione di imprese individuali. Tali imprese, secondo l’accusa intestate a meri prestanome, avevano sistematicamente omesso il pagamento delle imposte, accumulando un ingente debito complessivo. Il meccanismo, noto come apri e chiudi, era riconducibile ad un unico soggetto, reale gestore dell’attività economica, che in questo modo si sottraeva fraudolentemente agli obblighi fiscali.
Entratel, intermediari al lavoro
L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sugli intermediari Entratel, richiedendo entro 20 giorni un’ampia documentazione amministrativa, contabile e organizzativa. Le verifiche riguardano la corretta trasmissione delle dichiarazioni, il rispetto della privacy e gli obblighi di conservazione dei documenti. Tra i documenti richiesti figurano autocertificazioni, deleghe, modelli fiscali e relazioni dettagliate sull’organizzazione e sui sistemi informatici utilizzati. Particolare attenzione è rivolta alle modalità di gestione delle trasmissioni telematiche e dei servizi di assistenza ai contribuenti. La principale criticità riguarda le dichiarazioni trasmesse senza visto di conformità nonostante un punteggio ISA inferiore a 8. Poiché l’esonero dal visto è ammesso solo al raggiungimento di specifiche soglie, l’Agenzia chiede chiarimenti su tali anomalie.
Anche il terzo settore paga l’Irap
Decreto omnibus. Dal 2026, per determinare il debito Irap, l’ente del Terzo settore deve continuare a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali sulla base delle disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi cui, da sempre, si fa riferimento per la corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Le novità impongono agli enti interessati una duplice attenzione. Questi, infatti, dovranno applicare le nuove disposizioni ai fini della qualificazione generale e, in particolare, ai fini delle imposte sui redditi ma continuare a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del Tuir cui si fa sempre riferimento per la corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Così si determina una asimmetria tra la disciplina Ires e quella Irap.
Più facile la detrazione dell’Iva
Decreto omnibus. Più facile la detrazione dell’Iva. Il contribuente potrà esercitare il diritto fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Inoltre, il diritto potrà essere esercitato con riferimento all’anno in cui è sorto anche se la fattura del fornitore arriva dopo il 31 dicembre di tale anno, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione. Sono gli effetti delle modifiche che lo schema di decreto legislativo ‘correttivo omnibus’ approvato dal Governo lo scorso 10 giugno, apporta alle disposizioni del comma 1 degli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972. Modifiche che, è bene dire, si rifletterebbero sul termine per il recupero dell’Iva risultante dalle note di variazione in diminuzione.
Crediti, salta la stretta
Decreto omnibus. Salta la stretta sui redditi diversi per le cessioni dei crediti di imposta: alla luce del testo definitivo del decreto correttivo delle disposizioni di riforma del sistema fiscale, solo il mondo dei lavoratori autonomi sarà interessato dalle novità. O per applicare la disciplina dell’imposta sostitutiva sui differenziali positivi ovvero per far concorrere con modalità ordinarie il differenziale in questione. Sono queste le conclusioni alle quali si giunge analizzando il testo definitivo del decreto omnibus che, rispetto alle precedenti versioni, contiene un intervento decisamente meno invasivo relativamente alla vicenda delle cessioni dei crediti di imposta. Nella versione finale, infatti, l’attenzione si concentra sul mondo del lavoro autonomo in senso lato, non prevedendo quella che sembrava una rilevanza generalizzata ai fini fiscali della vicenda cessione dei crediti che avrebbe coinvolto anche la sfera privatistica.
Il Senato chiede il ravvedimento
L’aula del Senato, ieri, ha approvato il decreto carburanti ter (Dl 63/2026) che ha incorporato al suo interno il Dl carburanti quater (Dl 89/2026) e ha previsto importanti novità fiscali tra cui la riscrittura del calendario della rottamazione quinquies locale e la proroga dei versamenti per le partite Iva soggette a ISA fino al 20 luglio. Ora il testo passerà alla Camera per il via libera definitivo. Per dare maggiore appeal al concordato preventivo biennale 2026-2027 viene previsto un nuovo ravvedimento speciale con il pagamento di una imposta sostitutiva parametrata al punteggio ISA. La richiesta di questo nuovo ravvedimento speciale è stata avanzata da Forza Italia ma per mancanza di copertura non è stata approvata. Tuttavia è stata trasformata in un ordine del giorno. Secondo le previsioni del Mef la misura avrebbe un costo stimato a carico dello Stato di 50 milioni di euro l’anno fino al 2031.
Società cancellata, ricorso ko
La Corte di cassazione, civile-tributaria, nella sentenza n. 10381 depositata lo scorso 20 aprile, ha stabilito che è inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in merito alla società cancellata dal registro delle imprese da oltre 5 anni contro la società o il difensore del liquidatore o dell’ultimo rappresentante legale. Il ricorso, infatti, può essere proposto solo ai soci succeduti ex art. 2495 c.c. che mantengono la legittimazione processuale attiva e passiva e le responsabilità in dipendenza della natura della partecipazione. La vertenza tratta di un ricorso proposto da una Srl (cancellata dal Registro delle imprese) contro una cartella di pagamento per Iva dell’anno 2017.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
- Societaria
- Del lavoro
- Amministrativa
- Contabile
- Contrattuale
- Consulenza legale - notarile - tecnica - varie, con professionisti di comprovata esperienza ed iscritti in Albi professionali
Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- rilascio SPID - FIRMA DIGITALE
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
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recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8