
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Ultimo anno per le Onlus: riforma al rush finale
Dal prossimo 1°gennaio debuttano i nuovi regimi fiscali agevolati previsti per il Terzo settore. È arrivata lo scorso 7 marzo la comfort letter della Commissione europea che dà il via libera alla riforma del Terzo settore. Ciò comporterà la fine delle regole applicate da 28 anni per le Onlus. Questa qualifica sparirà, e i 17 mila enti ancora iscritti all’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere se iscriversi al Registro unico del Terzo settore o devolvere il patrimonio accumulato con le agevolazioni Onlus a un altro ente con finalità analoghe. La comfort letter di Bruxelles stabilisce un punto importante, ovvero che gli enti non profit concorrono con le loro attività a realizzare l’interesse generale della comunità, e quindi le agevolazioni a essi destinate non sono aiuti di Stato. La lettera, però, non dà risposte a tutti gli interrogativi aperti rispetto ai nuovi regime fiscali.
Pagamenti digitali, il balzo dei Pos (+30%) dà più armi al Fisco
In tre anni è cresciuto del 30% l’uso di Pos come sono cresciute del 45% le transazioni digitali. Una crescita che offre al Fisco una miniera di dati sui pagamenti pronti da analizzare e usare in chiave antievasione. Ricordiamo che da metà 2022 sono in vigore le sanzioni per gli esercenti che non sono dotati di Pos, ma a spingere i pagamenti digitali sono state soprattutto le nuove soluzioni tecnologiche e le relative offerte commerciali, che hanno inciso sulle abitudini degli italiani più di incentivi, sanzioni e obblighi spesso fuori luogo. Anche perché nel frattempo il limite per l’uso del contante è salito da 2 mila a 5 mila euro e il tax credit sulle commissioni dei piccoli esercenti è tornato al livello del 30%. A livello normativo,a favore degli acquirenti, restano la lotteria degli scontrini e l’obbligo di saldare con mezzi tracciabili le spese che si intendono detrarre al 19%, dalle visite mediche alle attività sportive dei ragazzi. Se l’aumento dei pagamenti cashless è in larga parte spontaneo, perde peso il dibattito sul tetto al contante che è stato alzato nel 2023. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Pagamenti, vince l’innovazione’ – pag. 19)
Liti fiscali conciliate per 1,1 miliardi Spinta agli accordi
Con il Dlgs 220/2023 il legislatore ha inteso potenziare l’istituto della conciliazione ampliandone la sfera d’azione ai giudizi pendenti presso le Corti di legittimità. Il correttivo varato lo scorso 13 marzo dal Governo introduce la possibilità di chiudere con un accordo tra le parti tutte le cause di legittimità, non più solo quelle instaurate a partire dal 5 gennaio 2024. Secondo la relazione tecnica allegata al correttivo si ipotizza una media di 243 conciliazioni annuali su poco più di 9 mila in definizione, ma con un incasso per lo Stato che potrebbe raggiungere la somma di 56 milioni annui. Le rielaborazioni, però, confermano che l’eventuale prosecuzione della lite fino alla decisione rappresenta una scelta non conveniente. Insomma, la conciliazione potrebbe generare entrate certe e più rapide rispetto alla riscossione post-sentenza. Nelle cause tributarie che vedono il fisco vincitore lo Stato recupera solo l’8,5%.
Commercialisti, le sedi da record per abilitazioni e bocciature
L’aspirante commercialista prima di scegliere la sede in cui sostenere l’esame di abilitazione farebbe bene a vedere i dati degli ultimi anni. Napoli e Catania sono le sede che hanno offerto la sicurezza di essere promossi, non solo negli ultimi due anni ma anche nel 2020 e 2021. Molta più severità rispetto alla media nazionale hanno mostrato, invece, Roma Tor Vergata, Perugia e Siena. Anche Trento figura tra le sedi più ostiche, con il 65% delle bocciature. Roma La Sapienza, invece, nel quinquennio 2019-2023 ha fatto registrare il 100% di promozioni, seppur su un numero esiguo di candidati. Viterbo solo nel 2022 ha abilitato il 73% dei candidati, anziché il 100% di tutti gli altri dati. Nell’insieme, oscillano tra i 4 e i 6 gli atenei che nel quinquennio hanno promosso tutti, e sono ben 11 nel 2023 e 17 del 2022 con una percentuale non inferiore all’80%. Tra le più severe Tor Vergata che nel 2021 ha visto 31 abilitati su 154 aspiranti. Foggia, nel 2020, ha respinto il 96% dei candidati, nel 2022 la percentuale è salita al 94%. Analizzando il turismo degli aspiranti commercialisti emerge che nel 2023 la Vanvitelli di Napoli ha registrato il più alto numero di iscritti con l’88% di abilitati.
Ispezioni fiscali nelle aziende, la Cedu boccia la tutela differita
Con la sentenza Italgomme, depositata lo scorso 6 febbraio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sostenuto che la disciplina italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche non è conforme ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Viola l’articolo 8 della Convenzione il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata delle persone. Nella nozione Cedu di domicilio è compresa, oltre all’abitazione, la sede dell’attività economica. E la Convenzione si riferisce proprio al luogo di svolgimento dell’attività economica. La Corte Edu ha rilevato che in caso di verifiche in azienda, l’unico requisito è il rilascio di un’autorizzazione da parte dello stesso Organo procedente. La normativa interna legittima accessi effettuati con generiche esigenze di controllo, come la bassa redditività, ma questo viola il diritto alla tutela del domicilio privato, in quanto le deroghe a tale tutela devono essere proporzionate e ben delimitate.
Oic 34, nella cessione delle licenze doppia via per contabilizzare i ricavi
Il nuovo Oic 34, che regola gli aspetti contabili relativi alla voce ricavi di vendite e prestazioni di servizi, disciplina ed esamina per la prima volta il trattamento contabile della concessione di licenze. E lo fa indicando, come principio guida generale, che i ricavi derivanti dalla cessione di licenze devono essere contabilizzati e, quindi, rilevati a conto economico, pro rata temporis lungo la durata contrattuale della licenza. Nell’ipotesi in cui, invece, i benefici derivanti dalla concessione della licenza si trasferiscano senza necessità di ulteriori attività da parte del soggetto licenziante, il ricavo deve interamente essere imputato a conto economico nell’esercizio di consegna della licenza.
Bilanci d’esercizio 2024: check su soglie e principi
Tra le novità del 2024 in materia contabile è di largo impatto l’aumento delle soglie che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata o con le semplificazioni concesse alle microimprese, nonché di essere esonerati dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Nel 2024, le soglie per il bilancio abbreviato e le microimprese sono aumentate del 20% (Dlgs 125/2024), mentre il limite dei dipendenti resta invariato. Gli sconti concessi ai clienti devono ora sempre ridurre i ricavi, indipendentemente dalla loro natura (Oic 12, 15, 19). L’Oic 34 influisce sul bilancio 2024, richiedendo analisi contrattuali e policy adeguate. Per le vendite conto terzi, come i buoni pasto, il ricavo va registrato al netto dei costi, poiché non vi è rischio magazzino né potere sui prezzi. Infine, il decreto Mef del 23/09/2024 consente di non svalutare titoli dell’attivo circolante se le perdite non sono durevoli (Oic 11).
Non è dovuta l’Imu sul terreno edificabile accorpato al fabbricato
Con la sentenza n. 123/1/2025 la Corte di giustizia tributaria di Brescia ha affermato che non è dovuta l’Imu su un terreno edificabile, sorto a seguito del frazionamento di un’area di maggiore consistenza in epoca successiva agli anni accertati, per carenza del presupposto di imposta. I giudici tributari hanno accolto i ricorsi della società contro gli avvisi di accertamenti Imu emessi dal Comune per gli anni 2015-2020. Determinante per la Corte la qualificazione dell’area di maggiore consistenza, dalla quale è stata ricavata quella accertata, come pertinenza del fabbricato principale. L’iscrizione catastale sin dal 2008 ha confermato la sussistenza del vincolo pertinenziale.
Il diritto alla detrazione è legato a doppio filo con l’esigibilità
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA non spetta al soggetto passivo che interviene nel contratto definitivo a seguito di una nomina successiva. Nel caso esaminato, un privato consumatore aveva stipulato un preliminare “per persona da nominare”, pagando l’IVA, poi trasferendo il contratto a una società. L’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione alla società, sostenendo che l’IVA era divenuta esigibile al momento del pagamento effettuato dal privato, non soggetto passivo IVA. La Cassazione ha confermato che il diritto alla detrazione sorge quando l’IVA diviene esigibile e spetta solo al soggetto che ha effettuato il pagamento. La decisione contrasta con il principio che la nomina ha effetto retroattivo, trasferendo i diritti al nominato. Tuttavia, la Corte ha valorizzato il legame tra esigibilità dell’imposta e diritto alla detrazione, escludendo che un soggetto passivo successivo possa detrarre l’IVA assolta dal precedente contraente.
Cessioni aziendali con distinguo
Cessione totalitaria di quote e cessione d’azienda non sono operazioni di pari valore. Quindi, anche in caso di cessione totalitaria delle partecipazioni al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, essendo precluso al fisco la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda. A stabilirlo la Cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 6060/2025 depositata in cancelleria lo scorso 6 marzo. A prescindere dal fatto che la cessione riguardante la totalità delle quote sia inclusa in un solo atto, non vi è identità di effetti giuridici tra cessione totalitaria di quote e cessione d’azienda. Per questo, la riqualifica basata sull’articolo 20 Dpr 131/86 è comunque inammissibile. Il caso tratta di una cessione della titolarità di una farmacia avvenuta a mezzo trasferimento delle quote.
Dichiarazione infedele, reato ko
Le presunzioni legali delle norme tributarie nel processo penale hanno solo valore indiziario. È quanto si ricava dalla sentenza n. 2383 dello scorso 21 gennaio con la quale la Corte di cassazione ha confermato l’indirizzo per cui il giudice deve accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale; con la conseguenza che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità, occorre tener conto anche dei costi non contabilizzati quando le allegazioni fattuali consentano di desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza.
Conciliazione, spese su richiesta
La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 6183 dello scorso 8 marzo, ha sostenuto che nel processo tributario, in caso di conciliazione giudiziale va disposta la condanna alle spese di una parte solo su espressa richiesta della controparte. In caso contrario, il giudice deve pronunciare la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Le parti possono chiedere la conciliazione anche in pendenza del giudizio innanzi ai giudici di legittimità. Nel caso in esame la Corte ha disposto che entrambe le parti concordano nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La conciliazione nel corso del giudizio di legittimità riduce la misura della sanzione al 60% del minimo di legge.
Trattamento di fine mandato, fondo e premi da tenere distinti
Le remunerazioni diverse degli amministratori possono essere investite in polizze assicurative senza generare costi a conto economico. Le somme versate per queste polizze rappresentano investimenti finanziari e non componenti negative di reddito (CM n. 14/1987). Se il beneficiario è l’amministratore, la società deve comunque rilevare l’accantonamento per la deducibilità. I premi pagati vanno iscritti nello stato patrimoniale come crediti finanziari e non nei costi per servizi. La Corte di giustizia tributaria del Piemonte (n. 70/3/23) ha riconosciuto l’equivalenza tra accantonamento al fondo Tfm e premi assicurativi, in contrasto con la prassi fiscale. L’Agenzia delle Entrate considera i premi un mero investimento, non deducibile come costo d’esercizio. Seguire le indicazioni fiscali per evitare inutili contenziosi e garantire coerenza contabile.
Novità Fiscali
Cambiano le imposte indirette: modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 in materia di imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’Iva e ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione.
Gli interventi apportati dal decreto delegato sono funzionali al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, ottimizzazione, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina concernente l’imposta di registro, l’imposta di bollo e i tributi speciali. Tra le finalità anche la riduzione e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Il documento di prassi amministrativa analizza anche le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 87/2024 (decreto sanzioni) al sistema sanzionatorio in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
Il decreto delegato modifica e integra l’articolo 41 del TUR che dispone le regole che governano le modalità di applicazione dell’imposta di registro. La novità principale è rappresentata dal fatto che la liquidazione dell’imposta di registro compete direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento (autoliquidazione), a meno che si tratti di atti giudiziari e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito. La liquidazione, pertanto, spetta al soggetto obbligato al pagamento e non più all’ufficio.
Gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto, anche avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui, a seguito dei controlli, dovesse emergere la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio procede alla notifica a quest’ultimo di un avviso di liquidazione recante l’invito ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il pagamento effettuato entro il termine di 60 giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Il legislatore ha apportato novità anche in materia di cessione di azienda.
Il decreto delegato ha riformulato l’articolo 2317, comma 4, del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ‘si applicano le aliquote previste per i trasferimento a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1’.
La finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica.
La novità conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Inoltre è stato stabilito che qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per la cessione di crediti.
In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.
La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.
L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, poi, che in assenza di un’espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto delegato interviene modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR. In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella. Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e ‘procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto’.
Una previsione del decreto delegato attiene alla comunione ereditaria. Stabilisce che ai fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile. La novità dispone, inoltre, che sui predetti beni non si applica l’imposta di registro in sede di divisione. L’istituto della collazione assume rilevanza esclusivamente in funzione della determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica, con l’aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
Una parte della circolare è stata dedicata, poi, alle modalità di riscossione dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari ovvero per i provvedimenti di condanna al pagamento delle somme e valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Il nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del TUR introduce un sistema in forza del quale l’Amministrazione finanziaria deve dapprima avviare l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale e solo in via sussidiaria, qualora tale azioni si riveli infruttuosa, potrà rivalersi nei confronti degli altri soggetti coobbligati. Nei casi in cui il provvedimento disponga la compensazione totale o parziale delle spese, resta applicabile il principio generale in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.
A differenza della previgente disciplina, l’Ufficio procede, quindi, a richiedere prioritariamente il versamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese. Solo qualora l’azione di riscossione, nei confronti del debitore principale, risulti infruttuosa, l’avviso di liquidazione può essere notificato anche alle altre parti del giudizio che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta in via sussidiaria.
Fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’articolo 76 del TUR per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
NOVITA’ IN TEMA DI IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
L’articolo 3 del decreto in commento interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, apportando le seguenti modifiche:
- L’articolo 33, comma 1, del TUS, nella sua nuova formulazione a opera del decreto delegato, recepisce in materia di imposta di successione il sistema dell’autoliquidazione. Prevede che i soggetti obbligati al pagamento del tributo autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione di successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio;
- Ai contratti che trasferiscono diritti edificatori si applica l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
In merito all’imposta di bollo la principale novità del decreto delegato concerne l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 3 del Dpr n. 642/1972 che presenta due novità:
- per gli atti da registrare in termine fisso l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite mod. F24;
- per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio delle Entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.
Diventa possibile integrare o rettificare la dichiarazione originariamente presentata, ‘per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o di un minore imponibile o di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito’. Tale possibilità riguarda sia le imposte di bollo che le imposte sostitutive sui finanziamenti a medio e lungo termine.
In entrambi i casi possono essere rettificate le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1°gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. L’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti dei soli elementi rettificati.
MODIFICHE IN MATERIA DI TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI E RELATIVE AI TRIBUTI SPECIALI
Il decreto delegato estende la gratuità dei servizi alle operazioni eseguite nell’interesse delle altre pubbliche amministrazioni. Sempre il decreto sostituisce la previgente ‘Tabella delle tasse ipotecarie’ con un’unica ‘Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali’ che comprende anche i tributi speciali catastali. La nuova tabella non contempla più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo. In sostanza, è stata introdotta la gratuità delle predette consultazioni.
La novella legislativa ha riguardato anche l’ambito dei tributi speciali. L’art. 6 del decreto delegato è intervenuto anche sui Titoli I e II della Tabella A, allegata al Dl 533/1954, che sono sostituiti dal Titolo I, ridenominato ‘Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’agenzia delle entrate’.
Le modifiche della Tabella si applicano a tutte le richieste a partire dal 1°gennaio 2025, anche se riferite a fattispecie formatesi prima.
NOVITA’ IN MATERIA DI ACCESSO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE
L’articolo 7 del decreto delegato interviene in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di agevolarne la consultazione prevedendo la semplificazione delle procedure di accesso e la gratuità dei servizi di consultazione telematica catastale.
Sempre l’articolo 7 elimina la maggiorazione delle tasse ipotecarie nei casi di consultazione telematica ed estende la platea dei soggetti ammessi alla consultazione con modalità telematiche della banca dati ipotecaria.
NOVITA’ IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI
L’articolo 8 del decreto delegato reca peculiari novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali. Stabilisce che nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di volture da parte dei soggetti interessati ma lo stesso è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri. L’aggiornamento d’ufficio opera sia per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti, sia per quelli che si estingueranno dal 1°gennaio 2025 per effetto della morte del titolare degli stessi.
MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO
Il decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) ha modificato alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative riguardanti i tributi oggetto della presente circolare. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024.
Le nuove sanzioni sono le seguenti:
- al 120% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 120 al 240%), per l’omessa richiesta di registrazione degli atti;
- al 45% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 60 al 120%), se la richiesta è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni; non è più prevista la misura sanzionatoria minima di 200 euro;
- al 70% della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’insufficiente dichiarazione di valore;
- al 120% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (in luogo di quella dal 120 al 240%), detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata per l’occultamento di corrispettivo;
- all’80% dell’imposta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie;
- al 45% delle imposte dovute (in luogo di quella dal 50 al 100%), se, invece, la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni.
In materia di imposta di bolla, la sanzione è:
- dell’80% dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500%), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
- dell’80%, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200%), o del 45%, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100%).
Scadenzario Fiscale
03 Mar 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
17 Mar 2025 (61)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
50) CU 2025: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
31 Mar 2025 (11)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
5) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
6) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
7) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
8) Presentazione modello EAS
9) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
10) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
11) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
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