Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
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Rassegna Fiscale
Energia e deficit, l’Eurogruppo freddo sulla deroga al Patto ‘La flessibilità c’è già’
Sulla richiesta dell’Italia di nuove deroghe alle regole di bilancio per far fronte ai rincari dei costi energetici l’Eurogruppo dice ‘no’. ‘Non ci aspettiamo una discussione approfondita su una possibile ulteriore flessibilità nell’ambito delle regole fiscali’ ha spiegato ieri un funzionario europeo il quale ha aggiunto che ‘non è stato registrato uno slancio’ su questa ipotesi. C’è freddezza nell’estendere un’ulteriore flessibilità di bilancio per finanziare tagli alle accise su benzina e gasolio, perché l’idea dei ministri – ha aggiunto il funzionario – è che ‘finora la maggior parte delle azioni intraprese dai Paesi non siano state nell’interesse comune’. Il funzionario ha evidenziato di non essere a conoscenza di alcun negoziato ufficiale anche se sulla questione della clausola di salvaguardia nazionale ci sono state discussioni a vari livelli. Per la Commissione europea ci sono margini per la flessibilità chiesta dall’Italia.
Partite Iva: tasse a fine luglio, poi extra raddoppiato allo 0,8%
Salvo sorprese nel decreto accise-quater sarà rinnovato lo sconto sui carburanti e ci sarà anche la proroga dei versamenti, in scadenza al 30 giugno, per le partite Iva che sono obbligate alle pagelle fiscali e a quelle collegate, come i forfettari. Rispetto alle precedenti edizioni la soluzione allo studio dovrebbe presentare una differenza per il ‘secondo tempo’ del differimento. Tutto lascia pensare che il nuovo giro di sconti sulle accise non sarà l’ultimo. Anzi: al momento l’ipotesi più accreditata punta a replicare i tagli attuali fino all’8-9 giugno, quando potrà essere attivata una nuova puntata di accise mobili grazie all’extragettito Iva di maggio. A tal fine servirebbero circa 260 milioni, mentre un centinaio basterebbero per l’estensione a giugno e luglio del credito d’imposta già introdotto per gli acquisti di carburanti degli autotrasportatori realizzati tra marzo e maggio.
Concordato: il 20% ha detto sì al Fisco
Il ministero dell’Economia difende i numeri del Concordato preventivo biennale. Nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera la sottosegretaria Sandra Savino ha evidenziato che lo strumento nei due precedenti bienni di operatività ha fatto registrare la partecipazione di più di mezzo milione di contribuenti, pari a circa il 20% del totale. Numeri che, secondo il Mef, possono ritenersi fisiologici nella fase iniziale di strumenti innovativi. L’esperienza evidenzia, infatti, come i meccanismi di compliance volontaria richiedano un periodo di progressivo consolidamento, soprattutto quando incidono su scelte economiche di medio periodo. A difesa della capacità di far emergere il sommerso la risposta sottolinea che nel primo anno di applicazione il 41% di chi ha aderito aveva nel periodo d’imposta 2023 un voto sotto l’8.
Liti tributarie: tutele e vincoli per la nuova quinta magistratura
Arriva domani in Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo sul nuovo ordinamento giudiziario tributario. Sparisce dal testo la nuova geografia giudiziaria che slitta al 2028-2029. Il decreto ridisegna l’architettura della giustizia tributaria. Nel nuovo assetto convivono giudici onorari e magistrati professionali, ma con regimi diversi. Viene istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza e pubblicato ogni anno. Arrivano anche garanzie di inamovibilità. I magistrati tributari non potranno essere dispensati, sospesi o trasferiti se non con deliberazione del Consiglio di presidenza, con il loro consenso oppure per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge. Il riassetto non si limita a registrare la nascita della magistratura professionale del fisco, ma ne rafforza lo statuto.
Il fondo perduto Transizione 5.0 costituisce aiuto di Stato
Il Ddl di conversione del Dl fiscale 38/2026 introduce novità per le imprese ‘esodate’ della Transizione 5.0: il contributo per impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni sarà concesso nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato, ma non sarà tassato né ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap. Il beneficio, finanziato fino al 2028, copre spese per impianti Fer destinati ad autoconsumo, inclusi fotovoltaico e accumuli, purché coerenti con il principio Dnsh. Il contributo non potrà superare il credito d’imposta richiesto per le stesse spese e sarà erogato dal Mimit sulla base dei dati del Gse, con modalità da definire tramite decreto. La norma però crea incertezze per le imprese che hanno già ottenuto altri aiuti di Stato sugli stessi investimenti, confidando nella cumulabilità con Transizione 5.0.
A tempo scaduto pubblicato il decreto controlli sugli aiuti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio il Dpcm sui controlli dei collegi sindacali sui contributi pubblici di entità significativa. Il decreto definisce contributi di entità significativa le somme a carico dello Stato, erogate da amministrazioni centrali, loro società controllate o enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali. Per essere ‘di entità significative ‘devono: finanziare specifiche finalità o progetti di interesse pubblico; non essere destinati alle predette società quotate ai sensi del Tu in materia di società a partecipazione pubblica e loro controllate, enti del Terzo settore, Onlus, enti ecclesiastici; superare un milione di euro annuo, oppure, se di importo inferiore, rappresentare almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. Le regole si applicano già ai contributi percepiti dal 1°gennaio 2025, con possibilità per i beneficiari di rinunciare al contributo.
La rottamazione della cartella non chiude il giudizio pendente
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15107 depositata ieri, conferma che nel caso in cui il debito rottamato non coincida con l’importo totale in contenzioso, per effetto di sgravi parziali disposti dall’ufficio in esito a sentenze favorevoli al contribuente, la definizione dei carichi non chiude per intero il giudizio pendente. Nel caso deciso dai giudici di legittimità, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento che era stato progressivamente ridimensionato dai giudici di primo e secondo grado. Per effetto delle pronunce di merito, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad effettuare degli sgravi parziali.
Una manovra fiscale correttiva
Ieri la Camera ha approvato in via definitiva il decreto fiscale. Si tratta di una mini-manovra fiscale correttiva visti i tanti dietrofront rispetto a norme della legge di Bilancio 2026 su cui il Governo ha deciso un ripensamento, con inevitabili conseguenze di gettito. Dall’Iva sulle permute al trattamento dei dividendi e delle plusvalenze, dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio, passando per i pagamenti della PA ai professionisti, il decreto legge opera un restyling a tutto campo del capitolo fiscale della manovra 2026. Senza dimenticare la momentanea disapplicazione della tassa di 2 euro sui mini pacchi e la rottamazione quinquies che si estende ai carichi affidati dagli enti locali all’Ader.
Iva sulle permute, si cambia
La Camera dei deputati, ieri, ha approvato il decreto legge n. 38/2026 che riscrive le regole sulla determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, che sarà costituita dal valore previsto nel contratto, fermo restando la soglia minima dei costi di riferimento ‘attualizzati’. Bocciato, invece, il tentativo di inserire il ‘sotto-costo’ in presenza di valide ragioni economiche, previsione che sarebbe stata di dubbia conformità unionale e di difficile applicazione pratica. Il testo modifica la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 che aveva fissato il criterio dei costi complessivi al posto del valore normale. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1°gennaio 2026, tutelando però i comportamenti adottati nel periodo transitorio e quelli conformi alle vecchie regole per i contratti precedenti. Esclusi rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata.
Cpb, in 200 mila vengono a galla
In commissione Finanze della Camera la sottosegretaria all’Economia, Sandra Savino ha reso noto che quasi 200 mila partite Iva hanno aumentato il proprio reddito dichiarato per allinearsi ai livelli di affidabilità richiesti dal Concordato preventivo biennale. Secondo il Governo, il patto con il Fisco avrebbe prodotto un effetto di emersione imponibile soprattutto tra i contribuenti con livelli di affidabilità più bassi. Nella risposta si evidenzia che ‘quasi 200 mila contribuenti Isa hanno allineato il loro reddito a livelli di affidabilità fiscale attraverso l’adesione al concordato. La sottosegretaria all’Economia ha aggiunto che il concordato ha registrato la partecipazione di più di mezzo milione di contribuenti, pari a circa il 20% del totale, percentuale che l’Esecutivo considera coerente con la fase iniziale di introduzione di meccanismi di compliance volontaria.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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