Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Bonus 4.0, la metà a tre filiere: alimentazione, costruzioni, acciaio
Gli incentivi alle imprese industriali premiano maggiormente le filiere dell’agroalimentare, delle infrastrutture, della siderurgia e dell’automazione. L’analisi sui crediti d’imposta del piano Transizione 4.0 elaborata dal Mimit nel ‘Libro bianco Made in Italy 2030’, delinea per la prima volta una mappa precisa delle filiere più ricettive, che mostrano un maggior grado di assorbimento. Emerge un quadro in cui poche aree settoriali hanno impiegato una parte consistente delle agevolazioni, con conseguenti riflessi in termini di investimenti. L’agroalimentare è la filiera in cui il tiraggio è stato più elevato, con poco più di 2 miliardi e 50 milioni di euro su 10 miliardi di euro riferiti alle dichiarazioni dei redditi 2023, cifra comprensiva delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali e immateriali, ma anche delle attività in ricerca e sviluppo e in formazione. Staccato di poche decine di milioni il settore delle infrastrutture e costruzioni. In terza posizione la siderurgia e metallurgia. A seguire l’automazione. Le prime tre voci assorbono da sole oltre la metà del totale delle risorse impiegate in un anno dallo Stato per i crediti d’imposta 4.0.
Nuovo 5.0 in ritardo: nodo costi sull’apertura ai produttori extra Ue
È fermo ancora ai box il nuovo Piano Transizione 5.0 che prevede l’iperammortamento a favore degli investimenti delle imprese. Il Mimit ha predisposti in tempi rapidi il decreto attuativo sul quale si attende il pronunciamento del min. Economia ma l’iter è ancora congelato. Allo studio la possibilità di vedere se ci sono margini per coprire finanziariamente l’eliminazione del requisito di origine territoriale che, in base alla legge di Bilancio, limita i beni acquistabili con l’incentivo solo a quelli prodotti in uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’estensione limitata al G7 non convince per i vincoli legati al Wto, per possibili tensioni diplomatiche con la Cina, per l’esclusione di fornitori che offrono prodotti comunque competitivi. Ma un’estensione completa costerebbe tre volte di più.
Cartelle, stretta sui recuperi con 2,5 miliardi di fatture
Stretta sui recuperi. L’Amministrazione finanziaria vuole giocare d’anticipo con i contribuenti che non pagano le cartelle esattoriali. La legge di Bilancio 2026 ha messo a disposizione dell’agente pubblico della riscossione i 2,5 miliardi di fatture elettroniche presenti nei database e già si sta lavorando alla messa a punto dei nuovi modelli di adesione alla rottamazione 5, anche se la manovra ha concesso tre mesi di tempo, ovvero fino a tutto marzo. L’intento è quello di colpire i crediti commerciali vantati dai debitori morosi con la riscossione. A questo servono i dati delle fatture elettroniche: sapere quanti pagamenti attende di incassare il contribuente in debito con il Fisco, così da intercettarli e bloccarli in anticipo. Questo è il vero passo avanti che potrà fare il Fisco con la possibilità di disporre di una mole di dati molto ampia come quella della fattura elettronica.
Imu, Tari e multe locali: rottamazioni autonome dalla sanatoria erariale
Ieri, nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito che le sanatorie che da quest’anno i Comuni e gli altri enti locali possono introdurre su Imu, Tari, multe e tariffe di loro competenza viaggeranno in parallelo alla rottamazione 5 e alle sue eventuali repliche, senza che i due binari possano mai intrecciarsi. Le amministrazioni locali hanno libertà di scegliere tempi e modi di applicazione delle proprie rottamazioni che possono ridurre o azzerare sanzioni e interessi senza intaccare, tuttavia, la quota capitale, esattamente come avviene per le rottamazioni erariali. Gli enti che hanno affidato le proprie entrate all’Ader non potranno chiederle di gestire le pratiche per le definizioni agevolate deliberate a livello locale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione locale, dubbi sull’estensione alle cartelle Ader’ – pag. 32)
Compensazioni, la nuova stretta colpisce una platea più ampia
La manovra 2026 ha ridotto da 100 mila a 50 mila euro la soglia dei carichi affidati alla riscossione oltre la quale è vietata la compensazione. Il divieto non è nuovo, ma scatta prima e riguarda più contribuenti. Se i carichi scaduti, non sospesi e non rateizzati superano 50 mila euro, la compensazione in F24 è totalmente bloccata. Il blocco opera anche se i crediti sono superiori ai debiti. Rilevano ruoli e avvisi esecutivi erariali scaduti; sono esclusi tributi locali, crediti previdenziali e Inail, e debiti sospesi o rateizzati regolarmente. La preclusione riguarda anche i crediti agevolativi (R&S, bonus edilizi). La compensazione torna possibile solo riducendo il debito sotto la soglia.
Doppio limite, le sanzioni non si sommano
La nuova soglia dei 50 mila euro si inserisce in un sistema che già conosceva un altro divieto di compensazione, tuttora pienamente vigente che opera, però, su un piano diverso e più circoscritto: riguarda solo i ruoli erariali scaduti e scatta quando il loro importo supera i 1.500 euro. In questo caso, il contribuente può continuare a compensare, ma non fino a concorrenza del debito scaduto. In altre parole, la compensazione è ammessa solo dopo aver ‘coperto’ i ruoli erariali, oppure per importi eccedenti. Operativamente occorre distinguere due situazioni diverse: se i carichi complessivi superano i 50 mila euro, la compensazione è inibita in toto, ma se esistono ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro, la compensazione è vietata solo fino a concorrenza del debito erariale. Anche il regime sanzionatorio segue questa duplice impostazione.
Marittimi, cambio di rotta sull’esenzione d’imposta: ora si guarda l’anno solare
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 10/2026, ha evidenziato che ai fini della verifica delle condizioni di esclusione da imposizione del reddito di lavoro marittimo prestato a bordo di navi estere, il periodo di osservazione potrebbe essere l’anno solare e non la finestra mobile rappresentata dall’arco temporale di 12 mesi. Questo contrasta con la prassi consolidata dell’Agenzia, la circolare 207/E/2000 e la norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 5, L. 88/2001), che fanno riferimento a un arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni. Il cambio di rotta sembrerebbe legato all’assenza di un contratto di lavoro ‘a cavallo’ di due anni. L’ancoraggio all’anno solare restringe l’ambito dell’esclusione fiscale. Questa lettura appare in contrasto con il dato letterale, la ratio della norma e la prassi storica, soprattutto alla luce della discontinuità tipica del lavoro marittimo.
Con i maggiori ricavi rettifica anche dei costi
Con l’ordinanza n. 2149/2026 la Corte di cassazione ha affermato che in presenza di contestazione di maggiori ricavi, non può essere esclusa la deducibilità di ulteriori costi per il solo fatto che risultino già indicati nella dichiarazione dei redditi. Resta ferma ovviamente la necessità che tali costi siano dimostrati dal contribuente e valutati nella loro effettiva entità. Tutto è nato da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha determinato in via induttiva il maggior reddito d’imposta di un contribuente operante nel commercio online di beni usati, accertando maggiori ricavi non dichiarati.
Sull’Iva continua la sperimentazione della precompilata
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42054 di ieri, ha disposto che anche per il 2026 proseguirà la sperimentazione dell’invio della bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. L’estensione si affianca anche all’annuncio che dal 2027 si amplierà la platea dei contribuenti interessati dalla specifica procedura di assistenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la bozza dei registri Iva relativi alle operazioni effettuate nel corso di quest’anno. I contribuenti potranno convalidare tali registri con le procedure previste dal provvedimento 183994/2021, permettendo all’Agenzia di compilare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione precompilata. L’Agenzia ha però specificato che anche se il contribuente non provvede alla convalida dei registri, la stessa procederà ugualmente alla predisposizione delle Lipe e delle dichiarazioni Iva precompilate. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Precompilata Iva confermata per il 2026’ – pag. 35)
Dati bancari, il Mef temporeggia
Sull’accesso ai dati bancari il ministero dell’Economia prende tempo. A meno di un mese di tempo dalla sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato l’assetto italiano sull’accesso ai dati bancari dei contribuenti, il Mef interviene in un question time alla Camera. Nella risposta di ieri il sottosegretario all’Economia Federico Freni riconosce la necessità di valutare la portata della pronuncia dello scorso 8 gennaio della Corte europea, ma non anticipa interventi normativi, limitandosi a richiamare il quadro vigente e a segnalare che ‘sono in corso approfondimenti per valutare la portata della sentenza in argomento e le eventuali iniziative da adottare’.
Distaccati. E impatriati
La Corte di giustizia tributaria di Milano, con la sentenza n. 4093 depositata il 17 ottobre 2025, ha fornito indicazioni per i lavoratori impatriati. L’iscrizione all’Aire non costituisce requisito necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in quanto la residenza fiscale estera può essere validamente dimostrata sulla base dei criteri convenzionali. Al pari, il rientro in Italia, a seguito di un periodo di lavoro svolto all’estero in continuità con una precedente posizione in Italia (distacco), non rappresenta una causa ostativa all’accesso al regime agevolato, non essendo la continuazione di ‘discontinuità lavorativa’ prevista dalla norma primaria.
Cooperative estesa alle pmi
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha firmato il provvedimento che contiene le regole per l’adesione al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) che si apre alle piccole e medie imprese ovvero alle società con un fatturato inferiore a 500 milioni di euro. Possono aderire al regime in parola le società che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato da un professionista indipendente, iscritto all’apposito elenco costituito presso l’albo dei dottori commercialisti o degli avvocati. Diverse le novità che presenta il regime dell’adempimento collaborativo. All’ufficio adempimento spetta il compito di effettuare il controllo entro 120 giorni dalla data di presentazione del modello comunicando al contribuente l’esito del controllo tramite Pec. Le verifiche dei requisiti passano da post ad ex ante con il vantaggio per il contribuente che riceve in tempi rapidi una conferma della validità del proprio modello. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Cooperative compliance, ora il regime opzionale per le imprese minori’ – pag. 27)
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8