Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali
In occasione di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che il Comune che delibera la definizione agevolata delle liti pendenti non può stabilire una sospensione dei termini processuali, ad esempio, ai fini della proposizione dell’appello, poiché ciò non è previsto dalla normativa di riferimento, anche se è auspicabile un intervento legislativo correttivo. In risposta ad un’altra questione sollevata il Mef dà il via libera alla possibilità di disporre la definizione agevolata della tariffa rifiuti (Tia) puntuale, nonostante si tratti di un’entrata che non appare nel bilancio comunale. I due argomenti trattati riguardano la previsione della manovra 2026 che consente agli enti territoriali di deliberare forme di definizione agevolata delle proprie entrate, incluse quelle afferenti al contenzioso pendente. La disciplina di riferimento è rimessa al regolamento locale, con l’unico limite rappresentato dal fatto che la sorte capitale non può mai essere intaccata.
Ricorsi accolti con rinvio: tributo provvisorio restituito con interessi
Il Mef chiarisce che il contribuente, cui la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, ha diritto alla restituzione delle somme versate in via provvisoria, comprensive degli interessi. Tale diritto deriva dall’art. 68 del Dlgs 546/1992 e non richiede una decisione definitiva di merito. Gli interessi hanno natura compensativa e servono a reintegrare il contribuente del mancato godimento delle somme trattenute dall’Erario. L’accoglimento con rinvio elimina il titolo giuridico della riscossione provvisoria, rendendo il pagamento privo di causa. In ambito di spese legali, il difensore antistatario deve fatturare sempre al proprio cliente e non all’ente impositore soccombente. Se il cliente è deceduto e l’eredità non è accettata, la fattura va intestata alla curatela dell’eredità giacente, se esistente.
Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio
In risposta a un quesito formulato nel corso di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata. In caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. Al Mef era stato chiesto quale fosse l’atto con il quale l’ente locale può riliquidare l’imposta e richiederla al contribuente, a seguito di una sentenza passata in giudicato con cui il giudice tributario aveva annullato parzialmente un accertamento, disponendo a carico dell’ente l’obbligo di rideterminare l’imposta accertata.
Trasferte e rimborsi spese, la tracciabilità affianca gli obblighi documentali
A un anno dalle modifiche sulle spese di trasferta, il quadro normativo è stabile e l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2025, ha fornito le istruzioni operative prevedendo un forte aumento di gettito dal 2026. Dal 1°gennaio 2025, per evitare la tassazione dei rimborsi spese in Italia, è obbligatorio l’uso di pagamenti tracciabili. La novità si inserisce nella disciplina generale del Tuir, che distingue tra trasferte nel comune e fuori comune. Per le trasferte fuori comune restano i tre sistemi alternativi di rimborso: analitico, forfettario e misto, ciascuno con specifici limiti di esenzione. Nel sistema analitico e in parte nel forfettario si applica un ‘doppio obbligo’: tracciabilità dei pagamenti e adeguata documentazione. Per i trasporti di linea basta la prova della spesa, senza tracciabilità del pagamento. Dal 2025 la tracciabilità condiziona anche la deducibilità delle spese dal reddito d’impresa, introducendo una doppia penalizzazione fiscale.
Aggiunto al costo fiscale il conferimento di quote imputato a riserva
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9/2026, ha affermato che può fruire del regime ‘a realizzo controllato’ ex art. 177, comma 2, del Tuir il conferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali eseguito dall’unico socio della conferitaria, senza che quest’ultima aumenti il proprio capitale sociale. La risposta delle Entrate tratta il caso di un conferente unico socio che non riceve partecipazioni in cambio al suo apporto, in quanto la conferitaria lo imputa per intero a riserva. Secondo l’Agenzia, essendo il conferente già unico socio della conferitaria, l’eventuale imputazione a capitale di una seppur minima parte del conferimento avrebbe avuto una valenza meramente formale, non completando alcuna modifica alla percentuale di partecipazione al capitale sociale già detenuta dal conferente.
Opere d’arte, per l’intento speculativo la vendita deve essere già prevista
Nella sentenza n. 12832/19/2025 la Cgt di primo grado di Roma ha stabilito che la preordinazione, ovvero ‘l’intenzione già programmata di vendere’ un’opera d’arte appena acquistata, dovrebbe qualificarsi come requisito utile all’individuazione dell’intento speculativo nell’ambito della fiscalità correlata alle opere d’arte. Nel caso analizzato l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, erede di una famiglia di industriali molto attiva nel settore del collezionismo, il mancato versamento delle imposte sui redditi per talune operazioni di compravendita di opere d’arte, riqualificando la fattispecie nell’ambito di quelle assoggettate a reddito di impresa conseguito da mercante d’arte. Il contribuente sosteneva che la totalità delle opere vendute fossero pervenute per effetto di donazioni e lasciti ereditari. Secondo i giudici romani per individuare l’intento speculativo occorre guardare alla preordinazione.
Pmi, compliance con distinguo
L’Agenzia delle Entrate tenta la strada dell’adempimento collaborativo anche con le Pmi, ma non a costo zero. Con il provvedimento dello scorso 3 febbraio diventano operative le regole attuative del nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha diffuso un comunicato stampa che illustra le modalità e i vantaggi dell’istituto in parola, destinato a trovare applicazione per il biennio 2026-2027. Si tratta, in sostanza, di una versione light della compliance pensata per le grandi imprese. La novità di maggior rilievo riguarda i potenziali aderenti. Il nuovo regime è rivolto ai contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per accedere all’adempimento collaborativo ‘tradizionale’ ma che decidono comunque di dotarsi di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Stp, compensi senza la ritenuta
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 21/2026, fornisce chiarimenti sui crediti maturati da un’associazione professionale ma riscossi da una società tra professionisti. Per l’Amministrazione finanziaria nessuna ritenuta va operata sui compensi incassati dalla Stp dopo la scissione dell’associazione. La delucidazione riguarda un tema di grande interesse e attualità per i professionisti coinvolti in operazioni di riorganizzazione: il trattamento delle ritenute d’acconto sui compensi professionali maturati da un’associazione, ma incassati da una società tra professionisti a seguito di una scissione totale. Il passaggio dell’attività professionale esercitata in forma associata a quella svolta tramite Stp non altera la natura dei compensi ai fini reddituali, ma incide in modo decisivo sul regime delle ritenute, che segue la qualificazione del soggetto percettore al momento dell’incasso.
Irreperibilità, ricerche in chiaro
La Corte di cassazione, sezione civile tributaria, nell’ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025, ha indicato la corretta procedura semplificata in caso di irreperibilità. In tema di procedure di notificazione agli irreperibili il messo notificatore che accerti l’irreperibilità assoluta del destinatario deve indicare dettagliatamente le ricerche effettuate. La sottoscrizione di un modello prestampato che riporta generiche espressioni senza specificare le ricerche impedisce il controllo del suo operato e comporta l’invalidità della notifica. La vertenza affrontata dai giudici di legittimità tratta il caso di un ricorso introduttivo proposto da una contribuente contro una intimazione di pagamento. La pretesa si basava su una cartella esattoriale che lo stesso contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto regolarmente.
Autotutela sostitutiva ampia
Gli enti impositori possono adottare in qualsiasi momento gli atti di autotutela sostitutiva, qualora rilevino dei vizi formali o sostanziali riguardanti gli accertamenti emanati. Può essere annullato un accertamento viziato e può essere emesso un altro atto, anche se non è sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, nonostante ciò comporti la richiesta di un tributo maggiore e di una sanzione più elevata. Il provvedimento frutto dell’attività del riesame deve essere notificato entro il termine di decadenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1284 dello scorso 21 gennaio. Secondo i giudici di piazza Cavour non servono fatti nuovi per annullare legittimamente un avviso di accertamento quando c’è la consapevolezza di aver commesso un errore nella redazione dell’atto impositivo.
Zes e Zls, procedura sdoppiata
Con due provvedimenti, entrambi del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per fruire del credito d’imposta legato agli investimenti realizzati nella Zes unica e nelle zone logistiche semplificate (Zls). Ai fini della fruizione del credito in parola sono necessarie due comunicazioni: una comunicazione preventiva e una integrativa. La prima per comunicare l’ammontare delle spese che si intendono sostenere per l’anno in questione; la seconda, integrativa, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti. Occorre, inoltre, una certificazione del revisore aziendale per attestare la corrispondenza tra l’effettivo sostenimento delle spese dichiarate e le scritture contabili dell’impresa.
Rinnovabili, già nei bilanci 2025 vanno contabilizzati i benefici
L’Oic ha chiarito che i soggetti Oic adopter possono contabilizzare già nel 2025 i benefici economici dei contratti Energy Release 2.0. Il beneficio è qualificato come contributo in conto esercizio e sorge quando il Gse comunica l’esito dell’assegnazione, a condizione che il contratto sia stipulato nel 2025. Il parere riguarda il caso in cui l’impresa energivora trasferisca a terzi, tramite addendum o asta, tutti gli obblighi contrattuali. La rilevazione nel bilancio 2025 richiede che il rischio di restituzione dei benefici al Gse sia considerato remoto. Ciò avviene solo se, entro la data di formazione del bilancio, è concluso l’addendum o l’asta con esito positivo. Il beneficio di competenza 2025 deve inoltre essere stimabile in modo attendibile, tenendo conto delle informazioni disponibili entro la chiusura del bilancio.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
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