Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Pagamenti della Pa, procedura di verifica sprint sui professionisti
Sono operative, in parte, dallo scorso 1°gennaio e, in parte, dal 15 giugno le verifiche telematiche sui pagamenti della PA nella versione ampliata dal 2026 di dipendenti e professionisti. Il min. Giustizia ha pubblicato la circolare del 26 maggio con la quale ha evidenziato che la consultazione sul portale acquistiinretepa deve avvenire nell’imminenza del materiale pagamento corrispondente all’emissione dell’ordinativo e non nella fase della liquidazione, in cui viene determinata la somma da erogare. Le verifiche sui pagamenti comportano un blocco degli stessi se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a 5 mila euro. Servono chiarimenti sulla casistica dipendenti e professionisti. La verifica ordinaria a carico di qualsiasi soggetto va fatta se il pagamento risulta di ammontare superiore a 5 mila euro.
La stretta sui forfettari parte oltre 5mila euro
Secondo la norma non dovrebbero rientrare nella disposizione delle somme da sottoporre a verifica i pagamenti dovuti ai liberi professionisti che operano in regime forfettario. Nella determinazione della somma da sottoporre a verifica sui pagamenti fino a 5 mila euro vanno incluse le somme rimborsate anche se non soggette a ritenuta alla fonte e non costituiscono base imponibile a livello fiscale. Irrilevante che le somme da pagare abbiano natura di rimborsi spese e che non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. I pagamenti a favore delle associazioni tra professionisti, ivi comprese le Stp fra avvocati, sono sottoposti alle regole di verifica operative dal 15 giugno. Invece le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite in forma di società di persone o capitali rientrano solo nelle regole ordinarie sui pagamenti di ammontare superiore a 5 mila euro.
Rottamazione dei comuni, definito il calendario per delibere e adesioni
Un emendamento alla legge di conversione del decreto accise fa slittare il calendario delle scadenze per deliberare l’adesione alla rottamazione quinquies delle entrate locali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa rottamazione si aggiunge alla disciplina introdotta con la manovra 2026, che consente agli enti territoriali di adottare sanatorie sotto qualsiasi forma, con l’unico limite rappresentato dall’intangibilità della sorte capitale. In tale contesto i Comuni potranno deliberare definizioni agevolate autonome, anche solo l’aspetto del numero di rate, sia nel corso di quest’anno che in una qualsiasi delle annualità successive. La misura oggetto delle modifiche in parola è una disposizione eccezionale che consentirà di rottamare esclusivamente i ruoli affidati all’agente della riscossione entro la fine del 2023, con una procedura gestita dalle Entrate. I Comuni possono solo decidere se aderire, entro il termine in via di differimento al 31 luglio.
Deducibilità garantita per gli ammortamenti dei beni dati in comodato
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18431 dello scorso 8 giugno, conferma la deducibilità degli ammortamenti da parte del proprietario per i beni concessi in comodato a un fornitore che fornisce beni o esegue lavorazioni per conto del primo. La prassi riguarda gli investimenti in immobilizzazioni, per esempio stampi, acquistati dal cliente e concessi in uso esclusivo al fornitore. I contratti devono disciplinare diritti e obblighi, prevedendo l’utilizzo esclusivo, il divieto di impiego per terzi e la restituzione dei beni a fine rapporto. Dal punto di vista economico, il costo complessivo non cambia: una quota è imputata ad acquisti o servizi e una quota agli ammortamenti. Nel caso del comodato, occorre inoltre predisporre la documentazione prevista dal Dpr n. 441/97 per evitare presunzioni di cessione o acquisto ai fini Iva.
Fondi interprofessionali a sostegno della formazione
A favore della formazione sono in arrivo due bandi; il primo per le imprese aderenti a Fondimprese, il secondo per quelle aderenti a Fondoprofessioni. L’avviso di Fondimprese mette a disposizione 20 milioni di euro a favore delle aziende che investono nella formazione dei loro dipendenti relativamente a progetti che riguardano tematiche ambientali. Il bando, già aperto, chiuderà i battenti alle ore 13 del 4 settembre prossimo. Fondoprofessioni, invece, ha stanziato 160 mila euro per finanziare la formazione relativa alla crisi d’impresa. La presentazione delle istanze, possibile da ieri, terminerà il prossimo 21 luglio. Per ogni piano formativo il contributo sarà al massimo di 4 mila euro. Ogni piano formativo presentato potrà essere composto da un solo progetto con una durata di almeno 16 ore, un numero di discendenti da uno a quattro e un costo ora/allievo al massimo pari a 100 euro.
Cloud e cybersicurezza, voucher fino a 20 mila euro per Pmi e autonomi
Per il nuovo voucher Cloud e cybersecurity il decreto prevede una procedura valutativa a sportello, con istruttoria effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. A disposizione ci sono 150 milioni di euro per sostenere la trasformazione digitale delle Pmi e dei lavoratori autonomi attraverso l’adozione di servizi di cloud e soluzioni avanzate di cybersicurezza. Il contributo sarà concesso nella forma di voucher a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario. Le imprese interessate sono le micro, piccole e medie; parimenti coinvolti i lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale e che dispongono una connessione a internet con velocità minima in download pari a 30 Mbps. L’obiettivo è favorire la diffusione di tecnologie digitali più evolute.
Ecco gli aiuti all’energia green
Ieri, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto FER X che contiene gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ad essere agevolati saranno gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Il tutto fino a produrre 37,15 Gigawatt di nuova capacità. Dieci sono riservati agli impianti fino a un MW di potenza; i restanti 27,15 GW vengono destinati agli impianti di maggiori dimensioni, che dovranno partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE. Quindi, il contingente di potenza è stimato in : 16,5 GW per l’eolico, 10 per il fotovoltaico, 0,63 per l’idroelettrico e 0,02 per i gas residuati dai processi di depurazione.
Split payment, ultimo ballo
La Commissione europea ha confermato la proroga triennale, fino al 30 giugno 2029 per lo split payment ma con un occhio attento alle esigenze delle imprese in termini di celerità dei rimborsi. E dovrebbe trattarsi dell’ultimo rinvio del meccanismo di scissione dei pagamenti, perché l’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle PA consentirà di controllare in tempo reale le singole operazioni e l’esatto importo dell’Iva che le PA sono tenute a pagare sui loro acquisti, senza quindi dover proseguire con ulteriori deroghe alla direttiva Iva. Dunque, la Commissione Ue ha accettato la proposta dell’Italia, riducendo l’orizzonte temporale di qualche mese (scadenza al 30 giugno 2029) visto che la richiesta iniziale prevedeva di arrivare al 31 dicembre 2029. Per Bruxelles questi ulteriori 3 anni dovrebbero bastare ‘per valutare l’efficacia delle misure attuate al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati’.
L’Ader punta ai grandi morosi
Con la Delibera n. 92/2026, diffusa ieri, la Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2024 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I dati confermano un trend già consolidatosi nel 2025, anno in cui l’Agenzia ha chiuso con un totale riscosso di 16,8 miliardi di euro di cui 9,7 miliardi riferito a contribuenti con debiti superiori a 100 mila euro. E il trend proseguirà anche quest’anno come confermato dal Piano operativo allegato allo schema di convenzione col Mef che per bilanciare ‘la maggiore efficacia possibile dell’azione di recupero e il presidio di crediti che per la loro particolare tipologia presentano un profilo di rischio maggiore’ guarda essenzialmente alle morosità rilevanti (con debiti superiori a 250 mila euro) e ai carichi che indipendente dall’importo ‘richiedono un costante presidio e monitoraggio’. In primis, i crediti interessati dall’intervenuta decadenza dalle misure di definizione agevolata e dai piani di dilazione, nonché i carichi riguardanti risorse proprie Ue, aiuti di Stato, sentenze di condanna della Corte dei conti.
Tregua sui redditi online
La bozza della direttiva Dac10 prevede l’aumento dal 2.000 a 3.000 euro della soglia per la comunicazione al fisco delle vendite effettuate tramite piattaforme digitali come Vinted, eliminando il limite minimo di 30 operazioni. L’obiettivo è escludere i venditori occasionali, ridurre il numero di segnalazioni e rafforzare i controlli sulle piattaforme extra-Ue non collaborative. La riforma si inserisce nel processo di aggiornamento delle regole Ocse sul reporting digitale, volto a semplificare gli adempimenti e a eliminare duplicazioni informative. Per i gruppi multinazionali soggetti alla minimum tax del 15% verranno ridotti gli obblighi Dac6 sulle pianificazioni fiscali transfrontaliere, salvo specifiche eccezioni. La bozza elimina alcuni indicatori di rischio, estende da 30 a 90 giorni i termini di comunicazione e adegua il segreto professionale alla giurisprudenza europea. Tra le altre novità figurano l’abbandono del progetto Unshell e l’unificazione degli adempimenti Dac4 e Dac9.
Il 110% dribbla le tasse
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 124/2026 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della plusvalenza che potrebbe emergere in caso di cessione di un immobile di proprietà, sul quale sono stati eseguiti lavori che hanno beneficiato del 110% conclusi entro il 31 dicembre 2024. Secondo l’Amministrazione finanziaria non emerge alcuna plusvalenza tassabile per la casa efficientata con la detrazione legata al Superbonus se la stessa è stata adibita ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente alla cessione. Ai fini del calcolo decennale, in caso di concessione in usufrutto dell’unità, va considerata la data di acquisto della piena proprietà mediante compravendita.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8