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Rassegna Fiscale
Deroghe al Patto, nuovo stop Ue ‘Usare la flessibilità esistente’
Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis torna a frenare sulle richieste dei Paesi membri, tra cui l’Italia, di derogare il Patto di stabilità per lo shock energetico. L’Eurogruppo, dunque, al momento dice ‘no’. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri, a Bruxelles, ha riproposto in successione gerarchica la triade di opzioni discussa la scorsa settimana in Parlamento. E ha indicato nella sospensione generalizzata del Patto la ‘soluzione più opportuna’, rispetto alla quale un’attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali sarebbe solo ‘l’alternativa migliore’, mentre un’estensione dalla difesa all’energia delle deroghe già riconosciute lo scorso anno resta come ‘terza opzione’. Dombrovskis ha ribadito la necessità di utilizzare strumenti di flessibilità già esistenti nella nuova governance economica comunitaria.
Transizione 5.0, stop al cloud e cinque comunicazioni
Prende forma definitiva il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0 che agevola con l’iperammortamento investimenti effettuati tra il 1°gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Due le novità: salta l’estensione ai software con abbonamento e un nuovo obbligo di comunicazione a carico delle imprese, per controllare il flusso di spesa. Per il via libera alle prenotazioni si dovrà attendere la prima decade di giugno. Rispetto alla tabella di marcia si viaggia con molto ritardo. Molte imprese sono state costrette a bloccare gli investimenti. Mef e Mimit si sono confrontate sul decreto e il lavoro è stato complesso. Rispetto alla bozza iniziale, le ultime modifiche hanno peggiorato il provvedimento secondo le imprese che hanno considerato l’esclusione tra i beni agevolabili delle soluzioni software in cloud una limitazione molto rigida, anche alla luce del fatto che i sistemi as-a-service erogati tramite cloud oggi rappresentano la modalità prevalente con cui le imprese adottano software e servizi digitali.
Fisco, per le cartelle scatta il tracciamento: dati mensili sui recuperi
Riscossione. È pronto il decreto per aggiornare gli enti creditori sui carichi affidati dal 2025. Entro la fine di ogni mese l’Ader dovrà trasmettere telematicamente a ciascun creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle ‘singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente’. Un passaggio che segna un punto di svolta rispetto ai flussi di ‘comunicazione’ tra creditore e riscossore già previsti ma che la disciplina finora adottata ha sostanzialmente relegato i crediti da riscuotere alla fase in cui non c’è quasi più nessuna speranza di poterli riportare nelle casse di chi li ha contestati. Il decreto indica che devono essere ‘separatamente evidenziate le quote affidate all’Ader a decorrere dal 1°gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico’.
Carbone: l’AI sempre fuori da accertamenti Sì sui rimborsi
Durante il forum online organizzato dall’agenzia Ansa, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha chiarito con forza che mai l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per effettuare accertamenti. La nuova tecnologia potrà essere usata per accompagnare l’azione del Fisco per altre annualità, come quella di velocizzare ulteriormente i tempi dei rimborsi che intanto sono già stati ridotti da 75 a 68 giorni e potrebbero diminuire ancora. Poi c’è la precompilata, appena partita ma che nei primi tre giorni ha totalizzato 1,6 milioni di accessi e l’80% ha scelto la modalità semplificata (percentuale in crescita rispetto al 60% a consuntivo dello scorso anno). Resta centrale il ruolo umano: ‘Ci sarà sempre un funzionario che con il proprio buonsenso, con la propria competenza valuterà i dati che otteniamo con l’utilizzo dell’IA’.
Patto con il fisco, fattore tempo sulla maggiorazione dell’acconto
Nel concordato preventivo biennale gli acconti variano in base alla fase del biennio. Per chi è già nel biennio 2025-2026, si applicano le regole ordinarie senza maggiorazioni, basate sui redditi concordati. Per chi aderisce al biennio 2026-2027, nel primo anno è prevista una maggiorazione (10% Ires, 3% Irap) sulla differenza tra redditi. Questa maggiorazione si applica soprattutto con il metodo storico e si recupera a saldo. Situazione incerta per chi esce dal biennio 2024-2025: dubbi su base di calcolo e rinnovo. In caso di rinnovo, probabile applicazione della maggiorazione come ‘primo anno’ del nuovo biennio. Ulteriori complessità derivano dalle regole 2026 sugli acconti e dalle rettifiche fiscali specifiche.
Accertamento sulle km zero a rischio discriminazione
Si riaccendono i riflettori sull’ecotassa dovuta sulle auto con alte emissioni di CO2. Stavolta il fronte più caldo riguarda le auto a km 0 e, più in generale, le immatricolazioni effettuate nel 2021. A riaccendere il contenzioso è la ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che impongono nuovamente di verificare la compatibilità del tributo con i principi Ue. Secondo la Corte di giustizia Ue un veicolo usato importato non può subire un’imposizione superiore rispetto all’imposta residua incorporata nel valore di un veicolo nazionale equivalente. Il problema è che la nozione di veicolo usato non può essere quella valida ai fini Iva, in quanto la normativa sull’ecotassa non vi fa alcun richiamo.
Secondo il Tar il canone provinciale sul viadotto autostradale non è dovuto
Con la sentenza n. 231 depositata lo scorso 20 aprile il Tar Abruzzo ha stabilito che non è dovuto il canone unico provinciale, né la relativa sanzione, in caso di omesso pagamento alla Provincia da parte della società concessionaria autostradale in relazione ai ‘pontoni autostradali sovrastanti le strade provinciali’. In via pregiudiziale, il Tar ha respinto le eccezioni sul difetto di giurisdizione, sollevate dalla Provincia richiamando l’ordinanza n. 28766/2025 delle Sezioni unite della Cassazione, relativa a una controversia su un caso analogo. Nel caso analizzato l’oggetto del contendere non era rappresentato dall’ammontare del canone dovuto, ma il potere della PA di esigerlo.
Sconti, rettifica dei ricavi con derivazione rafforzata
Assonime, con la circolare 13/2026, approfondisce le ricadute fiscali del principio contabile Oic 34 in materia di iscrizione dei ricavi previsto dal decreto di attuazione emanato il 27 giugno 2025. Il documento critica la differenza di trattamento per gli sconti e gli abbuoni nei bilanci 2025 e per le penali contrattuali e fondo resi. Nel primo caso riducono i ricavi con immediata rilevanza fiscale per derivazione, senza deroghe nel dm 27 giugno 2025. Per penali contrattuali e fondo resi vale, invece, il doppio binario: le stime sono accantonamenti fiscalmente rilevanti solo quando certe. Per Assonime questa differenza è poco coerente sul piano sistematico. Premi, incentivi e altri sconti stimati seguono la derivazione rafforzata, con effetti fiscali immediati. Ciò richiede però stime attendibili secondo criteri contabili, non generici accantonamenti. Gli sconti finanziari, ora a riduzione dei ricavi, diventano rilevanti anche ai fini Irap e incidono su Rol Ires.
Accertamenti sui conti del coniuge con limitazioni
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12368 depositata lo scorso 3 maggio, ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie su conti di terzi se l’Ufficio non ha provato, anche in via presuntiva, la riconducibilità dei movimenti al contribuente. Il caso trae origine da un accertamento notificato a una contribuente fondato sulle indagini bancarie sui suoi conti correnti e quelli del coniuge. L’accertamento è stato impugnato dalla contribuente per la mancanza di un contraddittorio preventivo. Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo i quali per gli accertamenti a tavolino non è necessario alcun contraddittorio preventivo.
Ristrutturazioni, basta la Scia
Raffica di novità nel decreto legge Piano casa. Il testo prevede accelerazioni e semplificazioni dell’iter amministrativo e lo sconto del 50% sulla parcella del notaio per gli atti relativi a immobili disponibili a prezzi calmierati. L’obiettivo del provvedimento è contrastare l’emergenza abitativa. Le procedure dispongono agevolazioni sia per gli interventi rientranti nell’edilizia residenziale pubblica e sociale sia per l’edilizia residenziale integrata. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, inseriti nelle future iniziative, saranno realizzabili con la Scia. Ammessi incrementi fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie esistente lorda. Vietato il trasferimento di diritti edificatori su aree diverse da quelle di intervento.
La Precompilata mette il turbo
Avvio col turbo per la Precompilata 2026. Nei primi 3 giorni di consultazione della Dichiarazione dei redditi 2026 si sono registrati 1,6 milioni di accessi, l’80% dei quali ha riguardato la modalità semplificata. Un dato che, se si consoliderà nei prossimi mesi, risulterà essere in notevole crescita rispetto al 2025 quando il 60% dei contribuenti ha scelto la procedura semplificata che guida nella compilazione attraverso una serie di domande che riducono al minimo il rischio di errore. Nel corso del Forum Ansa, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha fatto un primo bilancio sulle dichiarazioni. I numeri positivi evidenziano che si sta consolidando il rapporto di fiducia con il fisco. I rimborsi fiscali hanno visto ridurre i tempi di lavorazione da 75 a 68 giorni. Per il futuro l’obiettivo è fare di più.
Superbonus col cappotto
La Cassazione penale, con la sentenza n. 15710 dello scorso 6 marzo, ha stabilito che la mancanza del cappotto termico fa venir meno il diritto al Superbonus, trattandosi di intervento essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione. Né rileva che, al momento dei controlli, siano stati già emessi i Sal, anche finali, poiché la sua assenza non integra una mera incompletezza esecutiva, ma incide sul presupposto costitutivo del beneficio, rendendo i crediti d’imposta radicalmente inesistenti. L’intervento dei giudici di legittimità è essenziale ai fini dell’agevolazione. Senza il cappotto termico, dunque, cadono i presupposti del credito.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
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