
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Bollette, rimodulati gli aiuti Giorgetti: bonus riscaldamento
Gli aiuti contro il caro-bollette scadranno a fine mese e il Governo lavora ad un pacchetto di misure che scatteranno dal 1°aprile. I nuovi sostegni saranno in parte confermati e in parte ridotti, per una spesa complessiva per il secondo semestre dell’anno di 4,9 miliardi. Nel decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare martedì troviamo ancora il bonus sociale sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro e la conferma dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas e dell’Iva agevolata al 5% sempre sul gas. Ritornano, invece, gli oneri di sistema sulle bollette elettriche. Per le imprese, rimodulazione dei crediti d’imposta sulle bollette tenendo conto del forte calo dei prezzi di gas ed energia elettrica degli ultimi mesi. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha reso noto che nel testo figura anche una misura per alleggerire le spese del riscaldamento, dal prossimo 1°ottobre, nel caso in cui il prezzo del gas dovrebbe superare determinate soglie da stabilire.(Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Resta il bonus sociale a 4,5 milioni di famiglie’ – pag. 6)
Infissi e caldaie, i lavori avviati recuperano cessioni e sconti
Modifiche al decreto legge n.11/2023. Per i lavori avviati prima della sua entrata in vigore sarà possibile fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il Governo lavora per trovare una soluzione agli esodati del Superbonus. Intanto dovrebbero ripartire, già nei prossimi giorni, gli acquisti dei crediti d’imposta da parte delle banche per disponibilità che si aggirano su 5-6 miliardi di euro. Si complica il calendario per i contribuenti chiamati ad effettuare le comunicazioni relative al 2022. Entro oggi, infatti, sono tenuti a comunicare all’Enea l’asseverazione e, poi, entro fine anno inviare l’opzione alle Entrate, sulla base di regole che, tuttavia, sono ancora da definire. Così aumenta il rischio che molti saranno costretti ad accedere alla remissione in bonis, pagando la sanzione da 250 euro. Per infissi e caldaie stop alla cessione agganciata all’avvio dei lavori. Si potrà guardare al pagamento dell’acconto: se arrivato entro il 16 febbraio, restano cessioni e sconto.
Responsabilità delle società anche per i reati sulle accise
Cambia il Dlgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e delle persone giuridiche. La legge delega di riforma del fisco, nella parte relativa alle sanzioni, introduce delle novità che comportano modifiche alla 231. Le novità riguarderanno: l’inserimento tra i reati fonte degli illeciti penali in materia di accise; la previsione di ulteriori sanzioni interdittive per i delitti doganali più gravi. L’articolo 18 della bozza di legge delega rivede il sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, relativo a imposte sui redditi, Iva e altri tributi indiretti. Tra questi ultimi sono interessati in particolare le accise e i tributi doganali. Aumentano le sanzioni interdittive societarie per i più gravi reati doganali ovvero per gli illeciti che comportano una evasione di diritti di confine superiori a 100 mila euro. Razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni, ai fini del completo adeguamento al ne bis in idem.
Forfettari a 85 mila euro: l’ok della Ue fino al 2024 prepara la riforma
Con la decisione di esecuzione 2023/664 il Consiglio della Ue autorizza l’Italia, con effetto retroattivo al 1°gennaio scorso, ad esentare dall’Iva i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera gli 85 mila euro. Secondo il Consiglio, infatti, la richiesta dell’Italia è in linea con la direttiva (Ue) 2020/285 che mira ad introdurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza del mercato interno. Il Consiglio Ue ha autorizzato così quanto disposto dalla manovra 2023 che ha aumentato da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi/compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste, ovvero del 5% per le nuove attività per i primi 5 anni, al ricorrere di precise condizioni. Cresce, di fatto, la platea di chi rientra nel regime forfettario, ma per i quali resta ferma la facoltà di optare per il regime normale.
L’ammortamento al 6% obbliga a cambiare il piano
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 89458/2023, fornisce le disposizioni attuative della norma della manovra che prevede l’ammortamento maggiorato al 6% per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Ma presuppone un comportamento contabile volto ad adeguare il piano di ammortamento per consentire la maggior deduzione fiscale, il che rende difficile la fruizione. La norma stabilisce la possibilità di beneficiare di questo maggior ammortamento per i periodi dal 2023 al 2027. L’ammortamento maggiorato, comunque non superiore al 6%, presuppone che si passi dal bilancio per la sua contabilizzazione. La maggiorazione è deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione dello stesso. Questo passaggio creerà verosimilmente i maggiori problemi applicativi. Perché presuppone la modifica del piano di ammortamento. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Fabbricati ammortizzati al 6%’ – pag. 26)
Assegnazione beni ai soci al nodo regimi transitori
La manovra 2023 ha riproposto l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Sarà necessario fare attenzione alla disciplina che regola la tassazione, in capo ai soci assegnatari, dell’eventuale imponibile emergente da tale operazione. Ricordiamo, infatti, che l’imposta sostitutiva versata dalla società ‘chiude qualsiasi debito tributario sia in capo alla società sia in capo al socio’, così come accade con l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 13% qualora oggetto di distribuzione siano riserve in sospensione d’imposta. Mentre per le riserve in sospensione l’importo imponibile per la società è quello eliminato contabilmente, per le altre riserve l’imposta sostitutiva si paga sulla differenza tra valore normale/catastale e costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. Quindi, il socio assegnatario è chiamato a valutare l’effetto fiscale dell’operazione nei propri confronti su un importo coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto del bene ovvero, ma solo se inferiore all’importo, con il valore normale/catastale. L’effetto sul socio cambia a seconda che vengano attribuite riserve di utili o di capitale.
Interessi da sospensione, contrasto sulle vecchie rottamazioni
Contrasto giurisprudenziale sulla rottamazione degli interessi da sospensione prima della versione quater. La manovra 2023 ha previsto una nuova rottamazione (la quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il legislatore ha in sostanza replicato quanto previsto nelle precedenti versioni consentendo ai contribuenti di estinguere i carichi senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora, ovvero di sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione della cartella di pagamento. Nelle vecchie versioni non si faceva riferimento alle somme a titolo di interessi, ma il perimetro veniva limitato ‘alle sanzioni comprese in tali carichi e agli interessi di mora’. In una recente pronuncia la Cgt di secondo grado della Lombardia ha detto che l’enunciato sopra riportato appare inequivoco dall’escludere la debenza dei soli interessi di mora e non anche quelli ‘da sospensione’.
Investimenti pubblicitari, domande fino al 31 marzo per accedere al tax credit
C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda ed accedere al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2023. Rispetto alla procedura del 2022 ci sono, però, delle novità di cui le imprese devono tener conto. Da quest’anno non si agevolano più gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. È tornato, infatti, il ‘regime agevolativo ordinario’ secondo cui il credito d’imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online. Per accedere all’agevolazione è fondamentale l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Possono accedere al bonus le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.
Detrazione lunga per il 110%
Un emendamento alla legge di conversione del decreto n. 11/2023 sulla fruibilità delle cessioni dei crediti contiene un corposo pacchetto di provvedimenti tesi a ridefinire alcuni aspetti significativi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. Si lavora alla possibilità di spalmare i crediti dei bonus edilizi alle cessioni o agli sconti in fattura fatti entro il 31 marzo 2023 e cresce il novero delle agevolazioni che possono godere di questa opzione. Sono compresi i crediti derivanti dagli interventi per abbattere le barriere architettoniche, il sisma bonus e il sisma bonus acquisti. Con la novità contenuta nell’emendamento si sposterebbe al prossimo 31 marzo la possibilità di fruire per 10 anni dei crediti d’imposta, compresi quelli trasferiti di recente. Questo agevolerebbe tutti quei soggetti che hanno ricevuto i crediti successivamente al 31 ottobre 2022 e che oggi si troverebbero nell’obbligo di utilizzo quinquennale del credito.
Fisco soft sulla previdenza
Riforma fiscale. Cala la pressione fiscale sugli investimenti delle casse di previdenza. Il disegno di legge delega di riforma fiscale introduce l’imposizione sostitutiva sui redditi finanziari degli enti di previdenza obbligatoria. E non solo, perché si guarda anche alle casse di previdenza complementare, con aliquote agevolate sui rendimenti e secondo il principio di cassa. Sono le novità che potrebbero essere contenute nella delega fiscale, già approvata dal Governo se passasse positivamente il vaglio definitivo del Parlamento. Ieri il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato il testo, autorizzando la presentazione dello stesso alle Camere. Il disegno di legge, dunque, inizierà l’iter di approvazione a Montecitorio.
Rottamazione 4 a effetto lampo
Ad una settimana dalla presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater risulta pulita la ‘fedina fiscale’ dei contribuenti che possono ottenere il Durc e passare indenni le verifiche di inadempienza. La velocità di lavorazione dell’istanza, con i correlati e citati effetti, diviene fondamentale per i debitori che hanno rapporti con la Pa che richiede il Documento di regolarità contributiva per sottoscrivere o mantenere i contratti con le imprese ed è vincolata alle c.d. verifiche di inadempienza ovvero la preventiva interrogazione del riscossore prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5 mila euro. Entro il prossimo 31 luglio i debitori dovranno formalizzare l’intenzione di fruire del beneficio corrispondendo la prima o unica rata delle somme dovute.
No all’art bonus sul contributo versato senza spontaneità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266 pubblicata lo scorso 22 marzo, ha vietato l’art bonus al contributo versato senza spontaneità. Le porte del credito d’imposta che agevola i versamenti liberali sono infatti sbarrate per il fondatore di un ente che destini allo stesso delle somme. Ciò almeno nel caso in cui l’erogazione sia espressamente prevista – e in un certo senso, dunque, imposta – dallo statuto. In questo caso, infatti, viene meno il requisito della spontaneità, che necessariamente caratterizza una donazione per rendere applicabile il beneficio fiscale. L’Amministrazione finanziaria così nega il tax credit alla somma che il fondatore di un ente culturale destina al fondo di gestione sulla base di una previsione dello statuto che lo obbliga.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali - manovra 2023
La legge di Bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito una serie di codici tributo:
- ‘1067’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità’;
- ‘1605’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versate fuori regione’;
- ‘1917’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versate fuori regione’;
- ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle D’Aosta e versate fuori regione’ ;
- ‘1306’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versate in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento’.
Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi
Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. ‘tregua fiscale’ alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
I chiarimenti si sommano alle indicazioni già fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.
Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1°gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1°gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.
Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Rappresenta una violazione meramente formale l’errata indicazione del codice ‘natura’, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Configura una violazione formale l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema d’interscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta. Analogamente costituiscono violazione formale l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati.
In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore.
Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non siano già state contestate.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza.
Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione.
Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale.
Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia.
Con riferimento all’istituto della mediazione, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.
Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023.
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il socio o per la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia.
La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per l’adesione alla definizione.
L’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. L’art. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che ‘la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale’.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1°gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1°gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione.
In merito alle ‘vecchie’ definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
Tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della ‘rottamazione-quater’ ma è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.
La manovra 2023 non considera, in realtà, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la ‘rottamazione-ter’, con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla ‘rottamazione-quater’ per carichi precedentemente ricompresi nella ‘rottamazione-ter’, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
È consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Scadenzario Fiscale
03 Mar 2023 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mar 2023 (69)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti
6) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti
7) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti
8) Tassa annuale vidimazione libri sociali
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
28) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
29) OICR: Versamento ritenute
30) Imprese di assicurazione: versamento ritenute
31) Imprese di assicurazione: versamento ritenute
32) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
41) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
42) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
44) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
45) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
46) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2022
49) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
50) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
51) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
52) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
53) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
54) CU 2023: Consegna agli interessati
55) CUPE: Consegna agli interessati
56) CUPE: Consegna agli interessati
57) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
59) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
60) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
61) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022
62) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2023 a.i. 2022 rilasciati ai propri sostituiti
63) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
64) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
65) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
66) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati
67) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati
68) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
69) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2023 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
24 Mar 2023 (0)
31 Mar 2023 (8)
1) Imposta sulle assicurazioni: versamento
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
6) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente
7) Presentazione modello EAS
8) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
I Servizi dello Studio
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Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
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