Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
‘Manovra, contributi da tutti’ Un caso le frasi di Giorgetti
Intervistato al convegno di Bloomberg il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha detto che la prossima manovra richiederà sacrifici da tutti. Il responsabile di via XX Settembre non ha nascosto le difficoltà e sull’ipotesi di nuove tasse sui c.d. extraprofitti ha risposto che: ‘Non è corretto parlare di extraprofitti, ma di tassare i profitti a chi li ha fatti: è uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere, ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi’. Sul fisco Giorgetti ha lanciato un messaggio alle partite Iva invitandole ad aderire al concordato preventivo biennale per il 2024-2025. Le parole del ministro hanno fatto scendere la Borsa di Milano dell’1,5%. Le opposizioni hanno accusato il Governo di preparare una manovra ‘lacrime e sangue’. Voci di una premier sorpresa e irritata con Giorgetti, che Palazzo Chigi non conferma, pur nella consapevolezza che per la legge di Bilancio la strada non è semplice e che va considerata anche la possibilità di una tassazione aggiuntiva generalizzata. Poi arriva la marcia indietro con Giorgetti che precisa: ‘No a nuove tasse’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Giorgetti: ‘In manovra chiesti sacrifici a tutti’ Borsa giù dell’1,5%’ – pag. 4)
Diesel e benzina, il governo studia la rimodulazione delle accise
Il Governo studia un meccanismo di allineamento delle accise tra la benzina e il gasolio. Nonostante il boom delle entrate fiscali serve, infatti, altro gettito per far quadrare i conti della prossima manovra di Bilancio. Inoltre, anche il Pnrr impone la riduzione dei ‘Sussidi fiscali dannosi’ per l’ambiente, i cosiddetti Sad. L’intervento non si tradurrà nell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina ma in una loro rimodulazione. Nel 2021 lo Stato ha concesso 22 miliardi di incentivi, agevolazioni, sconti, deduzioni e detrazioni fiscali che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sugli obiettivi di riduzione dell’inquinamento. Di questi 22 miliardi, 14 riguardano gli incentivi sulle fonti energetiche fossili, tra detrazioni e sconti di accisa. Solo quella del gasolio rispetto alla benzina vale più di 3 miliardi di euro l’anno. Le accise e l’Iva sui carburanti hanno portato nel 2023 ad un gettito di 38 miliardi.
Dai prelievi sugli utili ai bonus Caccia ai fondi per la manovra Il Tesoro cerca coperture stabili
È ancora tutto da definire il pacchetto di misure per la prossima legge di Bilancio che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 miliardi di euro, per confermare il taglio al cuneo fiscale, le deduzioni alle imprese che assumono, la decontribuzione per le mamme che lavorano e gli sgravi Irpef per i redditi bassi. L’intento è quello di estendere questi sgravi e di alzare la flat tax ma servono tra 5 e 10 miliardi di euro. Una parte di queste risorse aggiuntive dovrebbe arrivare dalle imprese che traggono maggiori profitti grazie a condizioni di mercato eccezionali, come le banche e le assicurazioni. Tra gli interventi allo studio ci sono la possibile modifica al trattamento fiscale delle imposte differite delle imprese, le c.d. Dta, che danno luogo a crediti di imposta. C’è anche l’idea di un nuovo intervento sulle stock option. Per la quadratura dei conti il ministro dell’Economia Giorgetti confida soprattutto sul taglio delle spese a cominciare dai ministeri. Per le ristrutturazioni edilizie si va verso lo stop ai bonus sulle seconde case ed una stretta sull’ecobonus.
Fisco, la riforma per imprese e professionisti arriva in Parlamento
Via libera della Ragioneria dello Stato al decreto attuativo che riscrive le regole per la tassazione delle partite Iva e punta a semplificare la gestione delle operazioni straordinarie delle società. Il decreto interviene su 4 fronti: agricoltura, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa. Manca una revisione complessiva dell’Ires ma, al momento, l’intento è quello di semplificare la vita degli operatori, allineando le norme del Tuir ai mutamenti dello scenario economico circostante. Due le novità sul fronte professionisti: debutta il principio di onnicomprensività che è finalizzato ad accorciare le distanze con la determinazione del reddito d’impresa. Viene sancita la regola generale in base alla quale il reddito è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività svolta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo per lo svolgimento della professione. Arriva, poi, la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali che potrà dare una spinta alla crescita dimensionale degli studi.
Successioni in aziende e società senza tassazione ereditaria
Il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha modificato la norma che prevede il non assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti, inter vivos e mortis causa, di aziende e partecipazioni societarie a favore di coniuge e discendenti. Non si tratta di una novità, quanto di una revisione dettata dalla necessità di definire in maniera più precisa e puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione. La nuova formulazione specifica che la disposizione riguarda tre diverse fattispecie: a) il trasferimento di quote di società di capitali; b) il trasferimento di quote di società di persone; c) il trasferimento di aziende o rami di azienda. Ad ogni fattispecie corrispondono requisiti oggettivi differenti. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione i beneficiari devono rendere apposita dichiarazione. Il mancato rispetto delle condizioni comporta l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria, più interessi e sanzioni del 30%.
Il trust gioca d’anticipo con la tassa in entrata
Per l’istituto del trust è molto importante la revisione della tassazione contenuta nel Dlgs n.139/2024. A seguito di questo intervento viene meno l’imposizione indiretta. In mancanza di tassazione ‘in entrata’, l’imposta di donazione si pagherà al momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari. Se, invece, si pagherà ‘in entrata’ nessuna tassazione sarà applicata al momento in cui il trustee effettuerà l’attribuzione ai beneficiari. Significa che se si pagherà in entrata, diventeranno irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust avrà durante la vigenza del trust e pure diviene irrilevante il cambiamento di percussione fiscale che intervenga tra il momento in cui il trust è istituito e quello in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust. La tassazione anticipata conviene anche all’Erario che perfeziona un incasso in anticipo rispetto al momento in cui si realizza la fattispecie dalla quale origina l’obbligazione di pagamento dell’imposta.
Ravvedimento speciale in bilico per gli esclusi da Isa causa Covid
Potrebbe creare problemi proprio a chi ha subìto i maggiori danni dalla pandemia la sanatoria collegata al concordato fiscale prevista dal decreto Omnibus che ieri ha ricevuto il voto di fiducia della Camera. Nei periodi d’imposta caratterizzati dal Covid-19 sono state approvate alcune peculiari cause di esclusione dagli ISA alla luce del fatto che l’andamento di costi e ricavi in queste annualità erano del tutto anomali. Sono molti i soggetti che per come è scritto al momento l’emendamento, non potranno fruire del ‘ravvedimento speciale’ in quanto quest’ultima si rivolge ai soggetti che hanno applicato gli ISA, requisito che in questo caso manca. Il problema è noto al Parlamento. Una soluzione potrebbe essere quella che fa riferimento ai valori medi degli ISA 2020-2022 in luogo dell’effettivo voto ISA mancante. Questa soluzione si scontra con i ristretti tempi della conversione.
Marketplace, le operazioni indirette vanno segnalate
Le piattaforme di mercato, in base alle regole OCSE del 2020 e alla normativa DAC 7, devono comunicare alle autorità fiscali tutte le informazioni sui venditori, comprese quelle acquisite. L’obbligo riguarda le operazioni di vendita e prestazione di servizi concluse tramite il marketplace, anche se il venditore non ha un contatto diretto con l’acquirente o non è registrato sulla piattaforma, purché esista un rapporto contrattuale con il gestore. La comunicazione deve includere anche operazioni dove il gestore agisce per conto del venditore, mantenendo l’anonimato tra le parti. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori devono inviare i dati relativi all’anno precedente riguardanti vendite, servizi e locazioni immobiliari di venditori residenti nell’UE o operanti in Italia. La normativa italiana che regola questi obblighi è il decreto legislativo n. 32 del 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2021/514.
I giovani commercialisti chiedono salari d’ingresso e carriere chiare
Ieri si è aperto a Piacenza il convegno dell’Unione giovani dottori commercialisti. Davanti a circa mille partecipanti il presidente Francesco Cataldi ha fatto il punto della consiliatura. In modo schietto ha evidenziato come per la professione si apre la sfida della riforma del decreto legislativo 139/2005. Si tratta di un vestito non più adeguato, per Cataldi. La riforma costituirà il banco di prova per riuscire a dare una rappresentanza istituzionale agli under 45 negli Ordini come nel Consiglio nazionale. Tra le altre richieste di modifica del 139 c’è la previsione di un riconoscimento economico per i tirocinanti, come segno di dignità. Cruciale sarà la partita dell’equo compenso, ha aggiunto Cataldi. Il salario di ingresso dovrà essere accompagnato da meccanismi di carriera chiari perché solo così sarà possibile attrarre i giovani. Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle specializzazioni che per il presidente dell’Ugdc non devono diventare altro adempimento per far proliferare obblighi.
Interconnessione entro febbraio 2026 per salvare il bonus transizione 5.0
Dalle ultime Faq del Gse emerge che l’interconnessione non condiziona i termini di ultimazione del progetto, ma deve essere realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, dalla perizia tecnica o dall’attestato di conformità o ancora dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante in modo da poter essere dichiarata come fatta entro la data di invio del modello ‘Attestazione di posesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile’. Ricordiamo che questo modello deve essere inviato entro il 28 febbraio 2026. L’acconto del 20% non è relativo ad ogni singolo bene ma il pagamento di questa quota salva l’intero progetto anche se fatta ad un unico fornitore. Il risparmio energetico deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali e, quindi, a niente rileva l’eventuale impianto fotovoltaico.
Doppio pressing sul concordato
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti invita ad aderire al Concordato preventivo biennale. Ma già si inizia a parlare di una possibile proroga della misura al 15 novembre come richiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. I vertici dell’Amministrazione finanziaria però non sono disponibili. Ciò in quanto le adesioni al concordato fiscale sono essenziali ai fini dei calcoli delle risorse da destinare in legge di Bilancio alle riforme fiscali. Il ministro dell’Economia, ieri, ha detto che tutti i contribuenti dovranno partecipare al sacrificio di una manovra che si annuncia rigorosa. Per Giorgetti, le categorie interessate dal ravvedimento e dal concordato preventivo devono accettare l’idea di dichiarare di più rispetto a quello che hanno dichiarato in passato per mettersi in regola con il Fisco. Elbano de Nuccio chiede una proroga della scadenza del 31 ottobre per il concordato preventivo biennale.
Una spinta a fare il concordato
Per convincere i contribuenti ad aderire al Concordato preventivo biennale, risultano estesi a coloro che faranno questa opzione, i benefici della disciplina Iva destinati ai soggetti ISA. Si tratta del riconoscimento del maggior limite (70 mila euro) per la compensazione orizzontale senza rilascio del visto di conformità o per la richiesta dei rimborsi dell’Iva, già previsti per i contribuenti che soddisfano i requisiti relativi agli ISA. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, a coloro che aderiscono alla proposta del Fisco vengono così riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’Iva, previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del Dl 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017. Ricordiamo che l’art. 14, comma 1, del Dlgs 1/2024 ha innalzato la soglia in base alla quale, i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Per quanto concerne i crediti Iva richiesti a rimborso o utilizzabili in compensazione, il nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto è pari a 70 mila euro.
Fisco, software nuova fonte
Le implementazioni dei software fiscali costituiscono una nuova fonte del diritto tributario. Nell’era del fisco telematico dove ogni obbligazione tributaria deve essere adempiuta attraverso apposite procedure software un dubbio si impone: possono essere effettuati aggiornamenti o sviluppi di software dichiarativi anche in assenza di provvedimenti normativi che li supportano? Il dubbio in oggetto, almeno all’atto pratico ha avuto già una prima risposta. Durante la presente stagione dichiarativa, infatti, i software di calcolo degli ISA sono stati aggiornati e modificati, sulla base di un Dpcm che non era stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il riferimento è al decreto ministeriale del 29 aprile scorso che, nonostante la sua pubblicazione avvenuta solo il 10 settembre, non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di aggiornare il software ‘Il tuo ISA 3035 CPB’ con la versione 2.00 del 15 giugno 2024.
Delega unica per i servizi fiscali
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento 0375356 del 2024, ha approvato il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega unica semplificata, allegando anche un fac-simile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attivazione. Il tutto in attuazione del decreto adempimenti. Sempre ai fini della semplificazione degli adempimenti va vista l’altra novità rappresentata dall’unica scadenza della delega per tutti i servizi, che viene portata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita. Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio si tratta di un passo concreto verso il raggiungimento della piena interoperabilità dei dati prevista dalla legge delega di riforma del sistema tributario. Particolarmente apprezzabile – prosegue de Nuccio – anche l’unificazione del procedimento di delega per l’accesso anche ai servizi di Ade-Riscossione.
Novità Fiscali
Versamento delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale
Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che i contribuenti ISA e quelli forfetari dovranno seguire per versare gli importi dovuti relativi al primo periodo di adesione.
Il Concordato preventivo biennale è un nuovo istituto che consente ai soggetti aderenti di stabilire d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato.
Il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 disciplina le modalità attuative del concordato fiscale.
Il documento di prassi amministrativa ha istituito 6 codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute per aderire al Concordato preventivo biennale. I primi quattro dovranno essere utilizzati da coloro che applicano gli ISA; gli ultimi due da coloro che aderiscono al regime forfetario.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘4068’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4069’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4070’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4071’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4072’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- 4073’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del Dlgs n. 13 del 2024’.
Iva - Emissione nota di variazione - Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle imprese
All’Agenzia delle Entrate hanno chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva.
Con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l’Amministrazione finanziaria ha riepilogato la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie e, in particolare, delle operazioni di fusione e incorporazione disciplinate dall’articolo 2504-bis del Codice civile il quale dispone che: ‘la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione’.
La disciplina fiscale, con l’articolo 172, comma 4, del Tuir, ha disposto gli effetti successori in ordine al subentro della società o dell’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
Recentemente la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, ha ribadito che la fusione comporta l’estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante.
La fusione non è un’operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né a trasferirli ad un altro soggetto con permanenza in vita del disponente, quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo.
Al verificarsi delle condizioni innanzi citate, dunque, la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l’altro, la facoltà di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata. Tale subentro ricorre anche ai fini della ricezione della nota di variazione, laddove l’operazione straordinaria abbia visto coinvolto il cessionario/committente.
I principi enucleati dalla Suprema corte non trovano applicazione, invece, nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società che comporta la sua estinzione mediante la cancellazione dal Registro delle imprese.
In tale evenienza, infatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga che l’estinzione della società, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, dia luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, resta ferma, come evidenziato dalla stessa Suprema corte nella sentenza n. 21970/2021, la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle altre ‘operazioni straordinarie’ che determinano una successione dell’avente causa nei diritti e negli obblighi della società coinvolta nelle predette operazioni.
Con la liquidazione ordinaria, infatti, si concludono tutti i rapporti sociali, nei quali il soggetto-società viene liquidato e cessa di operare sul mercato; non c’è continuazione di impresa né subentro di altri soggetti.
L’estinzione della società determina, pertanto, l’estinzione delle predette posizioni soggettive le quali non ricadono nel fenomeno successorio.
Ne consegue che, qualora la società emittente la fattura si estingua prima di aver esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, ove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Tornano, dunque, applicabili i limiti secondo cui, per emettere la nota di variazione prevista dall’articolo 26 Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) è necessaria l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria e che esista corrispondenza tra i due atti contabili ovvero tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio.
In conclusione, estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’Iva relativa ad un credito non incassato.
La risoluzione fornisce un altro chiarimento in merito all’indirizzo espresso dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 6070 del 2013, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che l’estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
Il Fisco precisa che l’esercizio di posizioni soggettive riferibili alla società, compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, non ricade nel fenomeno successorio e, pertanto, in caso di estinzione della società, i debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile.
L’articolo 28, comma 4, del Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,
Causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E/2024, ha istituito le causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA).
Con la risoluzione n. 46/E del 18 settembre 2024 l’Agenzia informa che, in sede di compilazione del mod. F24 per il versamento delle somme in parola, in corrispondenza del campo ‘codice posizione’ è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento è indicato il valore ‘0’.
Disciplina del Concordato Preventivo Biennale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale. Come chiarito nella legge delega, l’istituto si inserisce tra le diverse misure ‘finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo’. Il documento di prassi amministrativa è articolato in questo modo:
- la prima parte introduttiva, illustra gli aspetti del nuovo istituto;
- la parte centrale è dedicata ai contribuenti che applicano gli ISA e a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva descrive ulteriori elementi e fornisce chiarimenti su quesiti che investono il Concordato preventivo biennale.
Condizioni per accedere al Concordato
Possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le cause ostative previste dal decreto CPB.
Le condizioni ostative possono essere così riassunte:
- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al Concordato i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che il residuo dovuto risulti inferiore a 5 mila euro.
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento.
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è quella di precludere la possibilità di accedere al Concordato preventivo biennale nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioé:
- aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, della legge forfetari;
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Queste condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al Concordato fiscale.
Assenza di debiti tributari o contributivi
In merito alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, la circolare fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5 mila euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.
Qualora il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5 mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta. .
Nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. Non rilevano, dunque, i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.
Assenza di condanne
Riguardo alla condizione relativa all’assenza di condanne l’art. 11 del decreto Concordato precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Considerato che il predetto art. 11 che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
L’esclusione dall’accesso al Concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento venga irrogata una pena che supera i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale ‘soglia’ la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al Dlgs n. 108/2024 chiarisce che l’accesso al Concordato fiscale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza ‘irrevocabile’, non contemplando la disposizione l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell’accettazione della proposta di Concordato attraverso l’apposita modulistica.
Ambito oggettivo del Concordato preventivo biennale
Se accettata la proposta di concordato definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA la base imponibile Irap. Naturalmente questo non vale per i forfettari per i quali l’adesione al Concordato rileva per il solo anno 2024.
Resta invece esclusa dal Concordato fiscale l’Iva che continua a trovare applicazione secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Contribuenti ISA
In merito ai soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze o minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2 mila euro.
- il reddito d’impresa, di cuil’art. 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir.
In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 Dlgs n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto Concordato per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Sebbene l’art. 17 del decreto Concordato, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.
Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro.
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna quindi a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni.
Forfetari
Le regole di applicazione del Concordato ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA in ragione delle peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.
Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al Concordato è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.
Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato. Trattandosi di contribuenti che ‘ordinariamente’ determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato fiscale.
Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo di questi programmi informatici.
Per il primo anno di applicazione del Concordato le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto, il contribuente può aderire alla proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Utilizzando il software in argomento il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
La metodologia adottata per l’adesione al Concordato si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il termine per aderire al Concordato è perentorio, in quanto il legislatore, solo per il 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di Concordato non trova applicazione l’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Cause di cessazione del Concordato
Il Concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il Concordato);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA);
- operazione di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Cause di decadenza
L’art. 22 del decreto Concordato prevede che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.
Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.
Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- la commissione di altre violazioni ritenute di ‘non lieve entità’.
Si tratta di violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente a periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazioni inesatte o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva.
Altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra ipotesi di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Ancora un’altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengono meno i requisiti o risultino insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato.
Infine, è prevista la decadenza quanto è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.
In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di Concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, secondo quanto previsto nel decreto Concordato, in caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Il documento di prassi amministrativa rileva, altresì, che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Concordato, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti per accedervi e non siano incorse cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato.
Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al Concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà messo a disposizione per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le stesse modalità previste per la prima adesione.
Differimento del termine dei versamenti
Per il primo anno di applicazione del Concordato è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.
In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono provvedere entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre la norma chiarisce che è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ovvero entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La norma specifica che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del Tuir interessati dalla applicazione degli ISA.
Risposte a quesiti
L’ultima parte della circolare è dedicata alle risposte ai quesiti formulati dalle organizzazioni di categoria e dalla stampa specializzata. Viene chiarito, ad esempio, che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di Concordato può ancora farlo, presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre 2024.
Qualora il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, riceverà dall’Agenzia delle Entrate due proposte, alle quali l’interessato potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Scadenzario Fiscale
16 Ott 2024 (129)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 1,16% a titolo di interesse corrispettivo
16) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
18) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
19) Versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della 4 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
24) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
25) Versamento imposta sugli intrattenimenti
26) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
27) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
28) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
29) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
30) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
33) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
34) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
35) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
36) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
38) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
39) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
40) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
41) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
42) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
43) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
44) Versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
47) Versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
50) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
51) Versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
71) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
79) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
80) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
82) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
84) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
85) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023
86) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
89) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
90) IVA: versamento del saldo 2023
91) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
92) IVA: versamento del saldo 2023
93) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023
94) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 4 rata
96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 3 rata
97) Versamento 5 rata del saldo IVA 2023
98) Versamento 4 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2023
100) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
102) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
103) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
104) Soggetti Ires: versamento 4 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
106) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
107) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
108) Versamento 4 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
109) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
110) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
111) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
112) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
113) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
114) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
115) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
116) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
117) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
118) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
119) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
120) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
121) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
122) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
123) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
124) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 4 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
126) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
127) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
128) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva
129) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 5 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
25 Ott 2024 (1)
1) Presentazione Mod. 730/2024 integrativo
31 Ott 2024 (19)
1) Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef
2) Versamento 4 rata trimestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
6) Presentazione modello "REDDITI PF 2024" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
7) Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2024"
8) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
9) Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2024"
10) Presentazione della dichiarazione IRAP 2024
11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
12) Presentazione modello CNM 2024
13) Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2024"
14) Mod. 770/2024 e Mod. Redditi 2024 - Presentazione
15) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
16) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
17) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
18) Vendita di beni tramite piattaforme digitali: comunicazione relativa alle forniture del trimestre precedente
19) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
- Societaria
- Del lavoro
- Amministrativa
- Contabile
- Contrattuale
Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- Servizi di consulenza legale - notarile - tecnica - varie con professionisti iscritti in Albi professionali
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
Sede di Carpineti
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8
Carpineti: 42033 - V.lo Borghi, 2